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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.85
Data decisione, Autorità: 02.10.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00085
Lugano 2 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. ______ spec. (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 21 settembre 1994 da
Patriziato di Lodrino, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________) e
__________, __________.
premesso che il Patriziato di __________ ha interposto il 24 ottobre 1994 un appello contro un decreto emesso il 17 ottobre 1994 dal Pretore del Distretto di __________, con cui è stata respinta, per incompetenza giurisdizionale, l’azione possessoria introdotta dallo stesso Patriziato di __________;
preso atto che il 17 marzo 1995 l’appellante ha dichiarato di ritirare il gravame, le parti avendo raggiunto un accordo;
visto che il Patriziato di Ira__________a, con lettera del 4 aprile 1994, ha comunicato di non rinunciare alle ripetibili di appello;
ricordato che se una causa è tolta per desistenza, transazione o acquiescenza le tasse, le spese e le ripetibili sono stabilite, a richiesta di parte, dal giudice adito (art. 151 CPC);
osservato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. __________375), pone fine alla procedura di ricorso e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
rilevato che in caso di desistenza la valutazione dell’equa indennità considera il recedente, seppure con un largo margine di apprezzamento in ogni singola fattispecie, come soccombente totale o parziale (Cocchi/Trezzini, CPC annotato n. 10 ad art. 148);
accertato che nel caso concreto non risultano giusti motivi per suddividere tra le parti le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC);
considerato nondimeno che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto del fatto che non è stata emanata una decisione di merito (art. 21 LTG);
ritenuto che per l’art. 150 CPC le ripetibili sono fissate entro i limiti della tariffa dell’Ordine degli avvocati, tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore, ragion per cui l’importo di fr. 600.-- a favore del Patriziato di __________ appare nella fattispecie equo e consono all’impegno profuso da quest’ultimo nella procedura di ricorso, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili a __________ che non ha presentato osservazioni all’appello;
per questi motivi,
decreta:
L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.--
b) spese fr. 50.--
fr. 150.--
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà al Patriziato di __________ l’importo di fr. 600.-- a titolo di ripetibili di appello. Non si assegnano ripetibili a __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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