AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1995.81
Data decisione, Autorità: 21.02.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00081
Lugano 21 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ________ (azione di annullamento di disposizione testamentaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 21 luglio 1991 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolta l’appellazione presentata il 14 aprile 1994 da __________ contro la sentenza emessa il 4 marzo 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il 22 giugno 1990 è deceduto a Lugano __________, lasciando quali eredi il figlio __________ - avuto dalla prima consorte __________, morta il __________ 1970 - e la seconda moglie, __________ nata .
B. Con testamento olografo del 5 novembre 1983, pubblicato dinanzi la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, il 23 luglio 1990 dal notaio __________, __________ ha istituito suoi eredi la moglie __________, con diritto a / della successione, e il figlio, la cui parte è stata ridotta alla porzione legittima. Al punto n. 3 della disposizione a causa di morte il testatore ha previsto la seguente clausola:
Dispongo espressamente che mio figlio dovrà conferire nella successione i beni da me ricevuti e precisamente:
lo stabile di Lugano part. n. __________in Via __________ __________ come al rogito n. __________avv. __________ del 13 dicembre 1976, gravato dal mio usufrutto;
la somma di fr. 50’000.– (cinquantamila) datagli in prestito sulla quale mi ha sinora pagato gli interessi;
il negozio “__________ e __________ ” da lui apportato per mia donazione alla “__________ ” come al rogito n. __________avv. __________ __________ per il prezzo di fr. 50’000.– (valore effettivo almeno fr. 200’000.–).
C. Il 21 luglio 1991 __________ ha convenuto in giudizio __________, postulando l’annullamento del punto n. 3 del testamento (domanda n. 1). Egli ha chiesto inoltre che i beni ricevuti dal padre, ossia la particella n. __________RFD di __________ e il negozio di __________ non siano soggetti a collazione, e pertanto non siano conferibili nella successione né computabili sulla sua quota (domanda n. 2).
I beni in oggetto non sarebbero collazionabili - a suo parere - vuoi perché nei relativi contratti di cessione mai sarebbe stato pattuito un obbligo di collazione del figlio, vuoi perché gli stessi comprenderebbero anche la quota spettante alla madre dell’attore (__________) quale sua partecipazione agli aumenti della sostanza coniugale, vuoi infine perché la cessione di tali beni non sarebbe stata effettuata con l’intento di assicurare l’indipendenza economica al figlio.
D. Parallelamente, sempre nel mese di luglio 1991, __________ ha presentato un’azione di divisione ereditaria (inc. n. __________), accolta dal Pretore il 10 settembre 1991, con contestuale nomina a notaio divisore dell’avv. __________, come pure un’azione di riduzione nei confronti della vedova (inc. n. __________) e - sempre nei confronti di questa - un’azione di conferimento di anticipi ereditari (inc. n. __________).
Il notaio divisore ha allestito l’inventario successorio il 15 novembre 1991/27 marzo 1992. Con decreto del 26 marzo 1993 il Pretore ha assegnato agli eredi un termine di 20 giorni per far riconoscere giudizialmente le loro pretese.
Il 16 aprile 1993 __________ ha presentato nei confronti del coerede un’azione di completazione dell’inventario ai sensi dell’art. 479 CPC relativa anche al fondo n. __________RFD di __________ e al negozio di __________ (inc. n. __________).
E. Con risposta del 30 agosto 1991 __________ ha postulato - in ordine - la sospensione della domanda tendente a escludere l’obbligo di collazione dell’attore, fino a definizione dell’inventario successorio secondo la procedura cantonale; nel merito, essa ha proposto la reiezione sia della domanda di annullamento della disposizione n. 3 del testamento, sia di quella volta a negare la collazione dei beni donati al figlio ordinata dal defunto.
F. All’udienza preliminare del 23 ottobre 1993 le parti hanno offerto i rispettivi mezzi di prova. L’attore ha notificato numerosi testi e ha proposto l’ispezione a registro fondiario degli atti relativi alle particelle n. __________RFD di __________ e n. __________ RFD di __________ __________, quest’ultima donata a suo tempo dal defunto alla convenuta. La convenuta - dal canto suo - ha postulato, segnatamente, il richiamo degli incarti relativi alle altre cause pendenti tra le parti.
Il Pretore ha ammesso unicamente i richiami delle altre cause pendenti tra le parti, le altre prove riferendosi - a suo giudizio - a questioni estranee alla validità della clausola testamentaria, oggetto dell’azione in esame (cfr. verbale 23 ottobre 1993, pag. 2).
Nei memoriali conclusivi del 14, rispettivamente del 16 febbraio 1994 - così come al dibattimento finale del 22 febbraio 1994 - le parti si sono confermate nelle rispettive domande. L’attore ha precisato nondimeno che la domanda di annullamento si fonda sull’errore (art. 519 cpv. 1 n. 2 CC), il disponente avendo ordinato la collazione nell’erronea convinzione di essere legittimato in tal senso.
G. Statuendo il 4 marzo 1994 il Pretore, dopo aver rinviato il giudizio relativo alla validità dell’ordine di collazione all’esame delle cause n. __________, ____________________, da congiungere con la presente azione, ha respinto la richiesta di annullamento del punto 3 del testamento. Le spese con una tassa di giustizia di fr. 1’000.– sono state poste a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla convenuta l’importo di fr. 2’000.– per ripetibili.
H. Contro la citata sentenza __________ è insorto con un appello del 14 aprile 1994 in cui chiede, in via principale, l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore perché assuma le prove da lui offerte all’udienza preliminare; in via subordinata egli postula, in riforma del giudizio contestato, l’accoglimento della sua petizione.
Nelle osservazioni del 26 maggio 1994 __________ propone la reiezione integrale del gravame e la conferma del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto:
Per l’art. 322 CPC il giudice, se lo ritiene utile per la formazione del proprio convincimento, può ordinare d’ufficio l’assunzione delle prove giusta l’art. 88 CPC (lett. a), oppure, su istanza di parte, l’assunzione di quelle prove che vennero offerte, ma che furono respinte dal Pretore (lett. b), ritenuto che, in tal caso, l’atto di appello deve contenere l’indicazione delle prove rifiutate di cui è chiesta l’assunzione (art. 309 cpv. 2 lett. g CPC). La richiesta, ancorché l’assunzione delle prove competerebbe a questa Camera e non al Pretore, non può essere accolta. L’assunzione di prove in seconda sede ai sensi dell’art. 322 CPC presuppone in ogni caso che la prova offerta sia rilevante ai fini del giudizio. Il Tribunale di appello non è tenuto ad assumere prove ininfluenti o il cui presumibile risultato non porterebbe chiarimenti di rilievo, ciò che si verifica nella fattispecie, le prove offerte apparendo, come si vedrà in seguito, irrilevanti per il giudizio.
a) Per gli art. 519 seg. CC l’erede o il legatario che abbia interesse a far annullare una disposizione a causa di morte, può chiederne giudizialmente l’annullamento, se al momento in cui fu fatta il disponente non aveva la capacità di disporre (art. 519 cpv. 1 n. 1 CC), se non è espressione di una libera volontà (art. 519 cpv. 1 n. 2 CC), se è illecita o immorale in sé stessa o per la condizione da cui dipende (art. 519 cpv. 1 n. 3 CC), o per vizio di forma (art. 520 CC). L’azione presuppone un motivo di annullamento, limitato ai quattro precitati (Escher, Commentario zurighese, n. 1 e seg. ad art. 519-521 CC). Negli altri casi (falsificazione di testamento, revoca, mancata realizzazione di una condizione, premorienza, indegnità dell’erede, ecc.) la normativa non è applicabile (Escher, op. cit., n. 2 ad art. 519 - 521 CC). La procedura dell’azione di nullità è retta dal diritto cantonale (DTF 113 II 274 consid. 3a; Tuor, Commentario bernese, n. 7 e 12 ad art. 519 CC). Per diritto federale è sufficiente che l’attore si prevalga di un motivo di annullamento, che lo stesso emerga dal contenuto della domanda o da un altro atto giudiziario, che il giudice statuisca nel merito e che ammettendo il motivo di annullamento questi invalidi la disposizione (DTF 113 citata). Incombe in ogni caso a colui che pretende l’annullamento della disposizione dimostrare l’esistenza di una causa di nullità (Tuor, op. cit., n. 13 ad art. 519 CC).
b) Nella fattispecie, con la petizione l’attore ha postulato l’annullamento della clausola litigiosa senza prevalersi di uno dei motivi di nullità previsti agli art. 519 seg. CC. Egli si è limitato a sostenere che nessuna condizione relativa al conferimento è stata discussa e concordata, e che il bene immobiliare ricevuto è stato trasferito mediante contratto di donazione mista, mentre per il negozio di __________ si è trattato di una compravendita.
c) In realtà la domanda di annullamento dell’attore è una contestazione dell’obbligo di collazione ordinato dal testatore nella clausola n. 3 del testamento e ritenuto illecito dall’attore, per ragioni che esulano dai motivi di nullità contemplati dagli art. 519 e 520 CC (cfr. Rep. __________ 169). Come dianzi esposto, in simili casi tale normativa non è applicabile.
b) Per l’art. 469 cpv. 1 CC le disposizioni per causa di morte che i loro autori hanno redatto sotto l’influsso di un errore sono inefficaci; esse possono essere annullate in virtù dell’art. 519 cpv. 1 n. 2 CC (DTF 119 II 210 consid. 3bb). È rilevante ogni errore sui motivi, se esso ha avuto un’influenza determinante sulla disposizione, a condizione di rendere verosimile che se il testatore avesse conosciuto la situazione reale avrebbe preferito sopprimere la disposizione piuttosto che mantenerla invariata (loc. cit.). Ciò che non risulta nella fattispecie, l’appellante non avendo reso verosimile che il padre, qualora avesse supposto di essere legittimato a ordinare la collazione, non l’avrebbe disposta se se ne fosse avveduto. Si aggiunga che neppure l’audizione dei testi richiesta dall’appellante avrebbe permesso di accertare la reale volontà del testatore, ritenuto che nessuno di loro avrebbe dovuto rispondere a domande in proposito (cfr. verbale 23 ottobre 1993 pag. 1 con rinvio agli allegati).
5.a) L’appellante sostiene inoltre che la contestata disposizione dovrebbe essere annullata poiché illecita, una dispensa contrattuale all’obbligo di collazione non potendo essere validamente revocata per atto unilaterale a causa di morte; inoltre essa sarebbe contraria agli accordi contrattuali e avverrebbe ben 14 anni dopo la cessione dei beni; oltre a ciò le liberalità non sarebbero state effettuate allo scopo di assicurare al figlio particolari benefici economici, bensì nell’intento, se mai, di liberarsi di un commercio deficitario. Le argomentazioni non possono essere condivise.
b) Perché una disposizione per causa di morte sia definita illecita non è sufficiente che il motivo che l’ha ispirata abbia tale carattere; è la disposizione in quanto tale che dev’essere illecita, sempre che il testatore ne abbia voluto, previsto e ammesso il risultato (DTF 93 II 165 consid. 2; Guinand/Stettler, Droit civil II, Successions, Friburgo __________, n. 138 pag. 73). Ora, sia l’ordine che la dispensa della collazione sono disposizioni per causa di morte (DTF 118 II 286 consid. 3). Sulla questione del momento in cui il testatore può ordinare la collazione la dottrina è divisa; una parte ammette che l’ordine dev’essere contemporaneo alla liberalità, l’altra parte afferma che esso in quanto disposizione per causa di morte può essere dato in qualsiasi momento, a meno che il testatore si sia precluso questa possibilità con una dispensa contrattuale anteriore (cfr. per un riassunto della problematica: Vollery, Les relations entre rapports et réunions en droit successoral, Friburgo __________, n. 109 pag. 71 con riferimenti). Tanto basta, ai fini del presente giudizio, per non poter definire illecito l’ordine di collazione contenuto nella clausola n. 3 del testamento di __________ del 5 novembre 1983. A ragione, pertanto, il Pretore ha respinto la domanda di annullamento della clausola contestata (domanda n. 1). Non essendo stata dimostrata l’esistenza di una causa di nullità ai sensi dell’art. 519 CC, su questo punto l’appello si rivela infondato. La validità di tale ordine dovrà nondimeno essere esaminata nell’ambito delle altre azioni successorie pendenti tra le parti.
a) Nel Cantone Ticino la procedura di divisione ereditaria si scinde in tre fasi essenziali (Rep. __________; __________):
l’accertamento del diritto alla divisione e la nomina del notaio divisore (art. 475 e 476 CPC);
la determinazione della consistenza ereditaria (art. 477 a 479 CPC);
la divisione effettiva, previa determinazione dei modi di formazione e distribuzione delle singole quote (art. 480 segg. CPC).
Le prime due fasi hanno carattere preliminare: l’una è intesa a verificare che il richiedente abbia qualità di erede e che non sussistano impedimenti alla divisione (norme legali o clausole testamentarie), l’altra è volta a chiarire che cosa suddividere. Solo l’ultima fase, che riguarda come ripartire, ha per effetto di attribuire agli eredi la corrispondente quota della successione. La suddivisione della procedura di divisione in tre fasi successive ha per scopo di restringere grado a grado il campo delle contese, per poter giungere il più presto possibile all’effettiva divisione della successione (Rep. __________, 382).
b) La fase di accertamento dei beni appartenenti alla successione (seconda fase) compendia anche tutte le pretese che la comunione fa valere contro i singoli eredi e quelle degli eredi nei confronti della comunione, dovendosi appunto determinare quali beni o pretese in possesso degli eredi appartengano invece alla comunione e siano da dividere. In caso di contestazioni sull’inventario, con un unico giudizio sono risolte tutte le questioni concernenti la consistenza e l’entità dell’asse successorio, così da poter poi procedere alle operazioni di materiale divisione (Rep. __________, 255). Fra tali litigi si collocano anche quelli relativi alla collazione (pretesa, rispettivamente contestazione dell’obbligo di collazione), da proporre appunto nella fase di accertamento dell’asse ereditario. Come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, infatti, è prematura e pertanto inammissibile la domanda di disconoscimento dell’obbligo di collazione, fintanto che non sia iniziata la fase di inventario e non siano state annunciate e fatte valere le pretese di collazione della successione contro l’erede (Rep. __________, 170; __________, 252).
c) Nel caso concreto la domanda dell’attore volta a escludere l’obbligo di collazione (domanda di petizione n. 2) è prematura. La petizione è stata inoltrata infatti il 22 luglio 1991, quando il Pretore non aveva neppure ordinato la divisione della successione, ciò che è avvenuto solo con decisione del 10 settembre 1991 (inc. n. __________ richiamato). L’appellante avrebbe pertanto dovuto attendere la seconda fase della divisione, ossia quando con decreto 26 marzo 1993 il Pretore ha assegnato alle parti un termine di 20 giorni per proporre il riconoscimento delle pretese contestate nell’inventario allestito dal notaio divisore, ritenuto che l’inventario comprendeva appunto anche le pretese di collazione in esame (cfr. verbale inventario notaio divisore, decreto citato, inc. n. __________ richiamato). A ragione pertanto il primo giudice ha rinviato l’esame sul conferimento dei beni alla verifica delle altre cause pendenti tra le parti relative alla stesura dell’inventario. L’appellante non ha dunque motivo di dolersi della situazione.
d) A torto l’appellante si prevale infine dell’art. 71 CPC, giusta il quale chiunque ha un interesse giuridico e immediato a che l’esistenza o l’inesistenza di un diritto siano accertate può proporre azione di accertamento. La stessa presuppone l’esistenza di un interesse giuridico della parte attrice ad un immediato accertamento del rapporto giuridico controverso. Siffatto interesse è dato quando, per il comportamento del convenuto, risulti un’insicurezza su un rapporto giuridico, quando tale incertezza giuridica costituisce per l’attore una minaccia suscettibile di pregiudizio se non viene eliminata e quando l’azione di accertamento appaia il mezzo appropriato per togliere tale insicurezza (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 71 CPC).
Nel caso concreto all’appellante manca un interesse legittimo all’accertamento giudiziale immediato, prima dell’avvio dell’allestimento dell’inventario successorio (cfr. anche Rep. __________171). Non si intravedono infatti ragioni per una decisione immediata su questo punto, motivi che del resto l’attore non ha neppure esposto con la petizione. Le argomentazioni addotte con l’appello, poi, non sono pertinenti. Il fatto che l’attore sia in dubbio sull’ammontare della propria sostanza a seguito dell’incertezza sulla validità dell’obbligo di collazione (appello pag. 19 pt. 5a) non è decisivo, poiché insito in ogni controversia patrimoniale. Quanto al fatto che tra le parti siano pendenti un’azione di riduzione (promossa dall’attore) e una di contestazione dell’inventario (inoltrata dalla convenuta), non è dato di comprendere in che misura tale circostanza possa giustificare un interesse giuridico e immediato a che l’asserita inesistenza dell’obbligo di collazione sia accertata anzitempo.
Ne discende che il giudizio pretorile merita conferma e che l’appello deve essere respinto anche su questo punto.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.– a titolo di ripetibili di appello.
avv. __________, __________
avv. dott. __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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