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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.80
Data decisione, Autorità: 12.01.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00080
Lugano 12 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ______ ord. (scioglimento di comproprietà) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 5 luglio 1993 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello presentato il 19 settembre 1994 da __________ contro la sentenza emessa il 10 agosto 1994 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. I coniugi __________ e __________ __________ sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del fondo n. __________RFD di __________, sul quale sorge la loro abitazione coniugale. Dal 16 marzo 1990 è pendente tra le parti una causa di divorzio.
B. Il 5 luglio 1993 __________ ha convenuto la moglie dinanzi il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendo lo scioglimento della comproprietà del citato immobile, da effettuare mediante licitazione tra i comproprietari, ritenuto un piede d’asta di fr. 557’500.–.
C. Nella risposta dell’8 novembre 1993 __________ ha postulato la reiezione della petizione. All’udienza preliminare del 15 dicembre 1993 le parti si sono confermate nelle rispettive domande, accordandosi nondimeno - in caso di accoglimento dell’azione - su di un piede d’asta di fr. 465’000.–
Avuta luogo l’istruttoria, nelle rispettive conclusioni del 27 maggio 1994 le parti hanno ribadito le loro tesi e domande.
D. Statuendo il 10 agosto 1994, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese, con un tassa di giustizia di fr. 700.–, sono state poste a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1’400.– a titolo di ripetibili.
E. Contro la citata sentenza __________ è insorto con un appello del 19 settembre 1994 nel quale chiede, in riforma della querelata decisione, l’accoglimento della petizione.
Con lettera 17 ottobre 1994 la convenuta ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi nelle allegazioni e conclusioni esposte dinanzi al Pretore.
Considerando
in diritto:
Il Pretore ha respinto l’azione perché non erano dati, in pendenza di divorzio, i presupposti per rinviare la liquidazione del regime matrimoniale a una procedura speciale. Oltre a ciò, egli ha considerato che lo scioglimento di comproprietà, vertendo sull’abitazione coniugale, è in contrasto con la protezione accordata dall’art. 169 CC. La petizione dell’attore contravverrebbe, infine, anche all’art. 159 CC, precludendo di fatto a ognuno dei coniugi di prevalersi dell’interesse preponderante ai sensi dell’art. 205 cpv. 2 CC per chiedere che il bene in comproprietà gli sia attribuito, contro compenso all’altro coniuge.
Giusta l’art. 650 CC ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine cui la cosa è durevolmente destinata (cpv. 1), e che lo scioglimento non sia chiesto intempestivamente (cpv. 3 CC). Secondo giurisprudenza e dottrina la richiesta è intempestiva se formulata in un momento in cui comporterebbe eccessivi disagi o inconvenienti sensibili a uno o più comproprietari (SJ 1993, 530 consid. 4a con riferimenti; DTF 98 II 344 seg. consid. 4; Meier-Hayoz, Commentario bernese, n. 23 ad art. 650; Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11a edizione, Zurigo 1995, pag. 676). In caso di litigio il giudice esamina la tempestività della richiesta secondo equità (art. 4 CC: SJ 1993, 531 consid. 3 con riferimento; Meier-Hayoz, op. cit., n. 24 ad art. 650). Il diritto di richiedere lo scioglimento della comproprietà sussiste in linea di principio anche tra coniugi (DTF 98 II 344 consid. 4), ritenuto tuttavia che in caso di divisione dell’abitazione coniugale è riservata la normativa a protezione dell’unione familiare (art. 169 CC: DTF 119 II 198 seg.; Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, pag. 332)
Sostiene l’appellante che la moglie si sarebbe opposta senza “valido motivo” al postulato scioglimento della comproprietà sull’immobile. In particolare essa non avrebbe motivato il proprio rifiuto al consenso; inoltre, il diniego sarebbe comunque ingiustificato, poiché con il prospettato scioglimento la moglie conserverebbe il diritto di abitare nella casa familiare - in caso di sua migliore offerta - oppure - nell’ipotesi di migliore offerta del marito - essa otterrebbe in ogni modo una liquidazione minima di fr. 260’000.–, con cui trovare una sistemazione altrettanto dignitosa di quella attuale. A torto, pertanto, il Pretore avrebbe protetto l’opposizione della moglie all’alienazione del fondo, giudicando intempestiva la richiesta di scioglimento della comproprietà.
Per l’art. 169 CC un coniuge non può, senza l’esplicito consenso dell’altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l’appartamento familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all’abitazione familiare (cpv. 1); il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice (cpv. 2).
La nozione di abitazione coniugale non è definita dalla legge. Dottrina e giurisprudenza concordano nell’affermare che essa è il luogo ove si svolge la vita familiare comune (DTF 118 II 490 consid. 2 con riferimenti dottrinali). Scopo della norma è di evitare che il coniuge al beneficio di diritti reali o di natura obbligatoria sull’abitazione coniugale, privi l’altro coniuge dell’alloggio, contro la sua volontà, e ciò in particolar modo in caso di tensioni nel matrimonio (DTF 114 II 399). Essa assicura protezione ai coniugi per l’intera durata del matrimonio, anche in pendenza di una causa di divorzio, indipendentemente dal fatto che i coniugi convivano o no (DTF 118 II 491 consid. 2; Hasenböhler, Verfügungsbeschränkungen zum Schutz eines Ehegatten, in: BJM 1986 70; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 95; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum neuen Eherecht, n. 21 ad art. 169 CC).
Per stabilire se un coniuge si oppone legittimamente all’alienazione dell’abitazione coniugale, il giudice procede a una ponderazione degli interessi; egli valuta se il consenso sia necessario ai fini del benessere della comunione, tenendo conto anche degli interessi personali dei coniugi (Näf-Hofmann, Das neue Ehe- und Erbrecht im Zivilgesetzbuch, 2a ed. , Zurigo 1989, n. 153, pag. 24; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 58 e 63 ad art. 169 CC). L’opposizione non è legittima se fatta al solo scopo di nuocere agli interessi dell’altro coniuge, oppure se, nonostante il negozio giuridico contestato, l’uso dell’abitazione coniugale rimane assicurato (ad esempio in caso di vendita, con riserva dell’usufrutto, di un diritto d’abitazione o di locazione) o se il coniuge richiedente mette a disposizione della famiglia un’abitazione alternativa appropriata (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 63 ad art. 169 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 104 seg.).
b) Con riferimento all’interesse addotto dalla moglie, l’attore non ha contestato che essa si trovi in uno stato di salute precario (cfr. doc. E) e che un’operazione come quella prospettata (messa all’asta dell’intero fondo, comprensivo dell’abitazione coniugale) potrebbe rivelarsi pregiudizievole per le di lei condizioni o quantomeno inopportuna allo stato attuale. Neppure ha sostenuto che l’opposizione sia stata fatta con il solo scopo di pregiudicare i suoi interessi. È del resto pacifico che con il contestato negozio giuridico alla convenuta non sarebbe più garantito l’uso dell’abitazione coniugale, tale circostanza verificandosi infatti solo nell’ipotesi in cui essa dovesse riuscire ad aggiudicarsi il fondo (ciò che non appare scontato). Va pure rilevato che il marito neppure si è offerto di mettere a disposizione della moglie un’abitazione alternativa, adeguata alle di lei esigenze, limitandosi a sostenere - in questa sede (appello pag. 6) - che in caso di aggiudicazione a sé medesimo del fondo, la moglie disporrebbe di un capitale sufficiente per trovarsi una sistemazione confacente. L’interesse avanzato dalla convenuta è dunque importante e, in linea di principio, meritevole di protezione.
c) L’interesse fatto valere dall’attore, per contro, risulta dubbio. Infatti, nella ponderazione degli interessi, come si è visto, il giudice deve valutare se il consenso si renda necessario per il benessere della comunione (consid. 3a). Ora, la postulata alienazione dell’abitazione coniugale nella fattispecie non è volta a salvaguardare il benessere della comunione; al contrario: secondo gli intendimenti dell’attore, essa dovrebbe sancire la definitiva rottura dell’unione coniugale, consentendo pertanto di giungere a una rapida definizione della procedura di divorzio. Essa non è neppure dettata da impellenti necessità finanziarie, ad esempio perché il mantenimento dell’abitazione coniugale risulterebbe troppo oneroso per la famiglia (si veda DTF 114 II 401). In queste condizioni la salvaguardia degli interessi della convenuta appare senz’altro più meritevole di protezione rispetto all’auspicata maggior celerità della procedura di divorzio.
d) Se ne deduce che l’opposizione della convenuta è stata sollevata legittimamente. Lesiva dell’art. 169 CC, la richiesta di scioglimento della comproprietà si rivela intempestiva già per questo motivo. A ragione pertanto il Pretore ha respinto la petizione, e l’appello, infondato, dev’essere respinto, senza che si renda necessario esaminare le altre censure sollevate nel gravame.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si accordano ripetibili.
avv. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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