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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.73
Data decisione, Autorità: 26.03.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00073
Lugano 26 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ______ (nomina di un rappresentante della comunione ereditaria e azione di divisione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 26 maggio 1994 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ (rappresentati dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 27 luglio 1994 presentata da __________ contro la sentenza emessa il 18 luglio 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il __________ luglio 19__________ è deceduta a __________ __________, nata . A seguito della successiva morte, nel 19, del vedovo __________, e della cessione della sua quota ereditaria da parte del figlio __________, ai fratelli __________, __________, __________ e __________ sono con __________ gli attuali membri della comunione ereditaria. Dopo che per anni l’eredità, e in particolare la sostanza immobiliare situata a __________, è stata amministrata da __________, il 31 marzo 1994 __________ ha revocato questo incarico. Di fatto a tutt’oggi __________ continua l’amministrazione dell’eredità.
B. Il 26 maggio 1994 __________ ha introdotto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, un’istanza di divisione e di nomina di un rappresentante della comunione ereditaria, quest’ultima richiesta formulata già in via cautelare.
All’udienza dell’8 luglio 1994 __________, __________, __________ __________ e __________ pur aderendo alla domanda di divisione, si sono opposti alla nomina di un rappresentante della comunione ereditaria sia in via cautelare che nel merito.
C. Statuendo il 18 luglio 1994, il Pretore ha respinto la prospettata nomina di un rappresentante della comunione ereditaria e ha posto la tassa di giustizia di fr. 300.– a carico dell’istante, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 400.– per ripetibili. Nel merito il Pretore ha poi respinto la richiesta di nomina di un rappresentante della comunione ereditaria, ma ha accolto l’istanza di divisione e ha designato l’avv. __________ __________ notaio divisore. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste per metà a carico dell’istante e per l’altra metà a carico della successione. __________ è stata tenuta inoltre a versare ai convenuti un’indennità di fr. 200.– per ripetibili ridotte.
D. Contro la citata sentenza è insorta __________ con appello del 27 luglio 1994 nel quale chiede che, in riforma del querelato giudizio, venga nominato un rappresentante della comunione ereditaria fino alla divisione. Nelle osservazioni del 29 agosto 1994 __________, __________, __________ __________ e __________ hanno proposto di respingere il gravame e di confermare la sentenza del Pretore.
E. Il 7 ottobre 1994 il patrocinatore di __________ ha trasmesso a questa Camera copia di una lettera di medesima data inviata all’avv. __________ __________. Il 19 ottobre successivo quest’ultimo ne ha contestato la produzione.
Considerando
in diritto:
Preliminarmente va dichiarata irricevibile la lettera 7 ottobre 1994 dell’avv. __________, trasmessa in copia a questa Camera, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
Il Pretore, sebbene nel caso concreto vi fossero divergenze tra coeredi, ha ritenuto ingiustificata la postulata nomina di un rappresentante della comunione ereditaria poiché i dissensi riguardavano soltanto i rapporti interni, senza che ciò impedisse una razionale amministrazione dell’eredità.
L’appellante censura tale conclusione sostenendo che l’attuale gestione dei beni della successione curata da __________ __________ è illegale poiché, in violazione all’art. 653 cpv. 2 CC, avviene senza l’accordo unanime dei coeredi sia per quanto riguarda i rapporti interni che quelli esterni. Essa sostiene inoltre che la gestione degli immobili deve essere affidata a una persona disinteressata e cognita, e che l’assenza di un rappresentante legale e la mancanza di accordo su una amministrazione comune crea insanabili difficoltà nei rapporti interni e esterni, ciò a discapito dell’interesse di tutta la comunione ereditaria.
3.a) Per l’art. 602 cpv. 2 CC i coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o di amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto. L’art. 653 cpv. 2 CC prevede che in difetto di altre disposizioni l’esercizio della proprietà comune e il diritto di disporre della cosa richiedono l’unanime decisione dei proprietari (v. anche DTF 118 II 500 consid. 5b). A richiesta di un coerede l’autorità può nominare alla comunione ereditaria un rappresentante fino alla divisione.
b) La nomina di un rappresentante deve essere giustificata, nell’interesse di tutta la comunione, da validi e concreti motivi (Rep. __________ 58; Piotet, Précis de droit successoral, Berna 1988, pag. 122 in fondo), fra cui l’esistenza di divergenze tra coeredi tali da rendere impossibile una razionale amministrazione dell’eredità, specialmente nei rapporti con i terzi (Rep. __________206 con riferimenti). Il compito del rappresentante è quello di curare gli interessi della comunione ereditaria tutelandone i diritti verso l’esterno al posto dei comunisti non unanimi, senza il potere di intervenire nelle vertenze che sorgono tra di essi (loc. cit.). Il giudice non deve necessariamente nominare un rappresentante se un erede ne fa domanda, ma deve valutare, secondo il suo apprezzamento, l’opportunità della richiesta (Rep. __________ 220; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, n. 49 ad art. 602).
Ora, non è contestato che __________ ha di fatto amministrato, almeno fino alla primavera del 1994 con l’accordo di tutti i coeredi, i beni della successione (doc. H e L). Che prima di allora vi fossero divergenze di vedute tra i coeredi sulla gestione della sostanza immobiliare o che si siano create delle situazioni insolubili che hanno reso impossibile l’amministrazione della stessa non risulta. Non è neppure stato affermato che l’attuale amministrazione metta, o abbia messo, in pericolo il valore dei beni della successione, oppure che gli immobili si trovino in una situazione di incuria tale da necessitare interventi sui quali gli eredi discordano. Da quanto risulta dagli atti le divergenze tra le parti sono dovute essenzialmente al fatto che alcuni di loro occupano immobili di spettanza della successone traendone vantaggi (doc. I), ma ciò non significa, e neppure l’appellante pretende, che gli eredi non riescano ad accordarsi sulla loro normale manutenzione, amministrazione e locazione.
Del resto la nomina di un rappresentante della comunione è prevista per evitare la paralisi della stessa, in particolare in caso di divergenze o di difficoltà nel raggiungere un erede (Piotet, op. cit., pag. 122 in fondo), ciò che non risulta nel caso concreto. Le pigioni sono regolarmente incassate e all’appellante è stato esibito un rendiconto, ancorché succinto, sui redditi delle proprietà e le sono stati versati fr. 30’000.–, corrispondenti alla quota parte dell’eredità (doc. M e doc. 3 inc. n. __________richiamato). Come correttamente ritenuto dal primo giudice, i disagi causati agli inquilini dello stabile di __________ sono stati causati dall’appellante stessa, che dopo anni di pacifica amministrazione ha comunicato loro la modifica delle modalità di riscossione delle pigioni (doc. H). Certo, è verosimile che la causa di divisione sarà lunga e laboriosa, ma allo stato attuale delle cose la nomina di un rappresentante non appare indispensabile per una razionale amministrazione della successione. Contrariamente all’opinione dell’appellante la richiesta è intesa a risolvere dissensi interni, in particolare quello relativo al mancato accordo in merito alla rimunerazione a favore della comunione ereditaria per il godimento da parte di due coeredi di immobili di spettanza della successione (petizione pag. 7; appello pag. 5; doc. I e L). Che tale dissenso comporti l’impossibilità di una razionale amministrazione dell’eredità non è neppure preteso, di modo che la nomina di un rappresentante non giustificata per evitare attriti tra coeredi (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 52 ad art. 602), deve essere negata. Si aggiunga infine che gli addebiti mossi a __________ di non attuare un’amministrazione razionale (appel-lo pag. 8) sono irricevibili in quanto addotti per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Ciò posto, l’appello su questo punto si rivela sprovvisto di buon diritto.
Più delicata è la questione relativa alla disciplina cautelare. La procedura intesa alla nomina di un rappresentante della comunione ereditaria è infatti quella contenziosa in camera di consiglio (art. 4 n. 12 LAC), come quella relativa all’azione di divisione (art. 475 CPC). Essa consta perciò di un’unica udienza (se non vi sono prove da assumere: art. 363 CPC), che in concreto ha avuto luogo l’8 luglio 1994. Statuendo il 18 luglio 1994 sul merito, il Pretore non aveva più motivo tuttavia per giudicare in via cautelare. In altri termini: il 18 luglio 1994 il Pretore ha respinto la postulata nomina di un rappresentante della comunione; non avendo nominato alcun rappresentante prima di allora, il procedimento cautelare diveniva caduco con l’emanazione della sentenza di merito. Ci si potrebbe chiedere quindi se per il procedimento cautelare si giustificasse di riscuotere una tassa di giustizia e di assegnare ripetibili. La questione può rimanere indecisa poiché l’appellante non contesta il giudizio su spese e ripetibili riguardanti il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata (disciplina cautelare), bensì il giudizio su spese e ripetibili riguardante il dispositivo n. 2 (merito). Ora, sul merito della postulata nomina l’appellante soccombe, ciò che legittima una suddivisione degli oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC). Nell’appel-lo l’istante non censura tale riparto, ma sostiene – a torto – di non dover pagare nulla, tanto meno a titolo di ripetibili, poiché sussisterebbe il regime cautelare. Simile opinione però non ha fondamento. Anche su quest’ultimo punto il gravame è destinato pertanto all’insuccesso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell’appellante che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 600.– a titolo di ripetibili di appello.
avv. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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