AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.70
Data decisione, Autorità: 24.10.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00070
Lugano 24 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. _/ spec. (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 28 dicembre 1991 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 24 giugno 1994 presentata da __________ contro il decreto emesso il 17 giugno 1994 dal Pretore del Distretto di Leventina;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che __________ è proprietario della particella n. __________RFD di __________ e comproprietario, con __________, delle particelle n. __________e __________;
che il 28 novembre 1991 __________ ha presentato all’Ufficio dei registri del Distretto di Leventina un’azione, fondata sull’art. 206 LAC, tendente al riscatto delle quote di comproprietà delle particelle n. __________e __________RFD di __________ detenute da __________;
che parallelamente il medesimo giorno __________ ha adito il Pretore del Distretto di Leventina chiedendo l’iscrizione a registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 CC sulle citate particelle;
che all’udienza indetta per la discussione del dicembre 1991, le parti hanno convenuto di sospendere l’istruttoria in attesa dell’esito della procedura pendente dinanzi all’Ufficio dei registri;
che il 17 giugno 1994 il Pretore, ritenuta la causa priva d’oggetto, ha decretato lo stralcio della stessa, ponendo la tassa di giudizio e le spese a carico dell’istante, tenuto a rifondere al convenuto fr. 100.– per ripetibili;
che insorto con appello del 24 giugno 1994 __________ chiede, in riforma del querelato giudizio, l’aumento a fr. 2’000.– delle ripetibili dovute da __________;
che nelle osservazioni del 12 settembre 1994 __________ propone la reiezione del gravame e la conferma del decreto del Pretore;
Considerando
in diritto:
che un decreto di stralcio per avvenuta transazione, ritiro dell’azione o acquiescenza, avendo portata meramente dichiarativa, è appellabile - per principio - solo in materia di spese e ripetibili (Rep. __________145 in fondo);
che il primo giudice, senza motivare la decisione, ha fissato in fr. 100.– le ripetibili a favore dell’appellante;
che questi chiede un’indennità di fr. 2’000.– a titolo di ripetibili, per tenere conto del valore della causa e del dispendio di tempo dedicato alla pratica;
che le ripetibili devono di regola essere determinate sulla base del valore litigioso, in relazione alla tariffa dell’Ordine degli avvocati, la quale non vincola in ogni caso il giudice (Rep. __________96; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, n. 3 ad art. 150 CPC);
che nel caso concreto non è noto il valore litigioso, motivo per cui gli atti potrebbero essere inviati al Pretore affinchè rimedi alla mancanza (art. 13 CPC);
che tuttavia il primo giudice potrebbe procedere al riguardo senza l’ausilio di un perito, nessun dato ragionevolmente preciso sul valore delle quote di comproprietà desumendosi dall’incarto;
che nondimeno, l’allestimento di una perizia al solo scopo di determinare un’indennità per ripetibili sarebbe manifestamente sproporzionata in un caso come quello in esame, tanto più che - a prescindere dal valore di lite - l’indennità dovuta alla parte vincente deve sempre essere commisurata all’opera concretamente svolta dal patrocinatore;
che nella fattispecie l’impegno profuso nella causa dal patrocinatore del convenuto è stato relativamente limitato, il processo essendosi svolto con rito sommario e avendo richiesto la partecipazione a un’unica udienza, senza ulteriore istruttoria;
che ciò posto l’importo richiesto dall’appellante appare eccessivo per una siffatta procedura, non semplice, ma neppure particolarmente complessa;
che appare pertanto equo stimare prudentemente le prestazioni del patrocinatore e riconoscere all’appellante l’importo di fr. 1’000.– a titolo di ripetibili;
che tale importo corrisponde d’altronde a un dispendio di 5 ore, retribuite fr. 200.– l’una, rimunerazione senz’altro adeguata per una pratica come quella in esame e comunque superiore al minimo tariffario previsto dalla TOA;
che non giova all’appellante il fatto che il patrocinatore si sia occupato anche della parallela procedura dinanzi l’Ufficio dei registri, l’indennità per ripetibili essendo dovuta unicamente per la presente procedura;
che, in definitiva, l’appellante vede accolto il suo appello per metà.
che gli oneri del presente giudizio vanno pertanto suddivisi tra le parti in ragione di metà ciascuno, mentre le ripetibili sono compensate (art. 148 cpv. 2 CPC);
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
“2. La tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese sono a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto fr. 1’000.– a titolo di ripetibili”.
II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
da anticipare dall’appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Intimazione a:
avv. dott. __________, __________;
avv. __________ i, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster