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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.68
Data decisione, Autorità: 14.09.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00068
Lugano 14 settembre 1995/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. _____ Ord. (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 4 dicembre 1992 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________o, (patrocinata dal dott. iur. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 22 febbraio 1994 di __________ contro la sentenza emessa il 1° febbraio 1994 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da __________ contestualmente all’appello;
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata il 7 marzo 1994 da __________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ (1950) e __________ (1961) si sono sposati a __________ (__________) il __________febbraio 1980. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (1981), __________ (1984) e __________ (1989). Quest’ultima è stata successivamente disconosciuta da __________ (inc. n. __________)
B. Il tentativo di conciliazione fra i coniugi, tenutosi il 9 novembre 1992, è decaduto infruttuoso. Il 4 dicembre successivo __________ ha inoltrato una petizione di divorzio con la quale, oltre allo scioglimento del matrimonio, ha chiesto, tra l’altro, l’affidamento dei figli.
C. Nella sua risposta del 5 maggio 1993 __________ si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato a sua volta il divorzio, chiedendo inoltre l’affidamento dei figli e un contributo alimentare per loro di fr. 500.-- oltre agli assegni familiari. Il 18 maggio 1993 il marito ha proposto il rigetto della riconvenzione. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.
D. Nel corso dell’istruttoria, il 20 gennaio 1994, i coniugi hanno sottoscritto una convenzione sugli effetti accessori del divorzio, nella quale hanno previsto, in particolare, l’affidamento dei figli alla madre e l’obbligo per il padre di versare un contributo di fr. 250.-- per ognuno di loro. Al dibattimento finale dello stesso giorno le parti, nel richiedere l’omologazione della convenzione, hanno postulato la modifica della clausola relativa al contributo dei figli, stabilito in fr. 250.-- ciascuno, comprensivo degli assegni familiari.
E. Statuendo il 1° febbraio 1994, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha omologato la convenzione sottoscritta dai coniugi, con la modifica richiesta al dibattimento finale.
F. Contro la sentenza pretorile __________ è insorta con un appello del 22 febbraio 1994 in cui chiede in via principale che al contributo per i figli siano aggiunti gli assegni familiari, in via subordinata il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio e in via ancor più subordinata che gli assegni familiari siano riconosciuti di sua spettanza. Contestualmente all’appello __________ ha postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 7 marzo 1994 __________ propone, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, di respingere il gravame e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto:
L’appellante rimprovera al Pretore di aver omologato la convenzione sugli effetti accessori del divorzio sottoscritta fra i coniugi senza aver indagato d’ufficio sulla situazione economica di entrambi i genitori, stabilendo un contributo alimentare inadeguato ai bisogni dei figli.
Secondo l’art. 158 n. 5 CC le convenzioni sugli effetti accessori del divorzio o della separazione, compreso il mantenimento dei figli, richiedono per la loro validità l’approvazione del giudice (cfr. art. 287 cpv. 3 CC). Questi non può limitarsi ad approvare acriticamente una convenzione riguardante il contributo per i figli, ma deve verificare se l’ammontare del contributo alimentare previsto dalla convenzione rispetta gli interessi di costoro e in particolare i requisiti posti dall’art. 285 cpv. 1 CC (DTF 115 II 209 consid. 4a; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 516/517, nota n. 8a con riferimenti; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, pag. 147 nota 21.20). Il primo giudice ha approvato la convenzione, ma non ha indicato su quali basi egli si sia fondato per giungere a tale conclusione. Invano si cercherebbero nella sentenza elementi concreti di valutazione, in particolare le condizioni economiche del genitori, indispensabili per una corretta valutazione del contributo alimentare (art. 285 cpv. 1 CC). Ne discende che la sentenza è priva di motivazione e deve essere annullata d’ufficio ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 lett. e CPC, poiché l’esposizione dei motivi sui quali il giudice fonda la propria decisione è un elemento essenziale e deve consentire all’autorità di appello di verificare, discutere e giudicare la motivazione stessa (Rep. __________ 89; __________ 85; I CCA del 25 settembre 1989 in re G./G.; I CCA del 21 luglio 1995 in re K. e K./ A.).
Nella determinazione dei contributi alimentari per i figli è invero applicabile la massima ufficiale e il principio inquisitorio (art. 280 cpv. 2 CC; DTF 118 II 94; 120 II 229), ma l’assunzione di nuove prove da parte di questa Camera significherebbe condurre un’istruttoria ed emanare un giudizio di primo grado, negando alle parti il diritto al doppio grado di giurisdizione e limitando quindi i loro diritti procedurali (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, n. 2 ad art. 420). A tutela dei diritti dei figli si impone quindi di dichiarare nullo d’ufficio il dispositivo della sentenza impugnata sull'ammontare del relativo contributo e di rinviare l’incarto al Pretore affinché emani un nuovo giudizio al riguardo dopo aver accertato se i contributi proposti nella convenzione 20 gennaio 1994 sono conformi ai requisiti dell’art. 285 cpv. 2 CC.
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Vista la particolarità della fattispecie si può tuttavia prescindere dal prelievo di spese e tasse di giustizia. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ può essere accolta. Nonostante l'appellato si sia a torto opposto all’appello, l’analoga istanza formulata da __________ può essere accolta, tenuto conto della singolarità del caso concreto, sottratto alla libera disposizione delle parti in virtù della massima ufficiale.
Per questi motivi,
pronuncia:
L’appello è accolto, il dispositivo n. III/B/4 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del dott. iur. __________.
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
Non si prelevano tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a: - dott. iur. __________, __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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