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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.64
Data decisione, Autorità: 06.03.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00064
Lugano 6 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ DSA (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 17 novembre 1993 da
__________, __________, (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________, (patrocinata dall’avv. __________, __________)
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
Se deve essere ammessa l’appellazione 1° marzo 1995 di __________ contro il decreto provvisionale 9 febbraio 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
ritenuto
in fatto:
che tra i coniugi __________ e __________ è pendente dal 17 novembre 1993 una procedura di divorzio, nel corso della quale sono già state trattate diverse procedure cautelari vertenti sul contributo alimentare dovuto in pendenza di causa alla moglie e sull’affidamento e il mantenimento delle figlie minorenni __________ e __________;
che in data 3 maggio 1994 __________ ha presentato istanza per ottenere in via supercautelare e cautelare l’attribuzione dell’abitazione già coniugale, un contributo alimentare di fr. 6 000.– dal 1° maggio 1994, il pagamento di varie fatture arretrate e il versamento di una provvigione ad litem di fr. 2 000.–;
che all’udienza di discussione del 14 giugno 1994 l’istante ha mantenuto le proprie richieste, mentre il convenuto provvisionale ha proposto un contributo alimentare mensile di
fr. 3 000.–;
che, ultimata l’istruttoria, al dibattimento finale provvisionale l’istante ha postulato l’affidamento della figlia __________, un contributo alimentare di fr. 6 000.– per sé medesima, di fr. 850.– per la figlia __________ e di fr. 160.– per la figlia __________, il pagamento da parte del marito di tutte le spese relative all’abitazione coniugale e di varie fatture arretrate, come pure il versamento di una provvigione ad litem di fr. 7 000.–, mentre il convenuto provvisionale ha offerto un contributo alimentare per la moglie di fr. 2 500.– più il pagamento delle spese provocate dall’abitazione di Manno e di fr. 650.– per la figlia __________, oltre al pagamento diretto delle spese scolastiche e di formazione;
che il Pretore con decreto cautelare 9 febbraio 1995 ha accolto parzialmente l’istanza ed ha attribuito all’istante l’abitazione coniugale, le ha affidato la figlia __________ ed ha fissato in
fr. 630.– mensili il contributo alimentare dovuto dal padre per la figlia, oltre al pagamento delle spese assicurative e della retta scolastica e in fr. 3 500.– quello dovuto per la moglie, come pure tutti gli oneri relativi alla casa, ponendo la tassa di giustizia di
fr. 500.– a carico dell’istante per 2/3 e a carico del convenuto provvisionale per 1/3, con obbligo per la moglie di versare al marito fr. 1 500.– per ripetibili;
che __________ è insorta con appello 1° marzo 1995, postulando un contributo alimentare di fr. 5 000.– dal 1° maggio 1994, subordinatamente dal 1° marzo 1995, con onere di spese e ripetibili di prima e seconda sede al convenuto;
che il gravame non è stato intimato alla controparte;
considerato
in diritto:
che il decreto cautelare impugnato, datato 9 febbraio 1995, è stato notificato il giorno successivo all’insorgente, per sua stessa ammissione (cfr. appello pag. 2);
che secondo l’art. 419a cpv. 3 CPC le misure provvisionali previste dall'art. 145 CC sono trattate secondo la procedura di cui gli art. 376 e seguenti CPC;
che tale procedura è sommaria, con la conseguenza che il termine per l’appello è ridotto a 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC) e non è sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 384bis CPC);
che nella fattispecie il decreto impugnato è stato ricevuto dalla legale dell’appellante il 10 febbraio 1995, ragione per cui l’atto presentato il 1° marzo 1995 risulta tardivo;
che data la manifesta impossibilità di emettere un giudizio di merito, l’impugnazione può essere decisa secondo la procedura dell’art. 313bis CPC;
che i costi dell’attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte (art. 150 CPC) alla quale l’appello non è nemmeno stato notificato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
L’appello è irricevibile.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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