AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.62
Data decisione, Autorità: 03.03.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00062
Lugano 3 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per nullità contro il lodo emesso dall’arbitro unico avv. __________ il 29 novembre 1993 nella procedura arbitrale promossa con petizione 24 aprile 1992 da
,, (patrocinato dall’avv. __________, __________
contro
__________, __________, (patrocinato dall’avv. __________, __________)
letti ed esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto il ricorso per nullità 23 dicembre 1993 del Comune di __________ contro il lodo arbitrale emesso il 29 novembre 1993 dall'arbitro unico avv. __________, __________;
Il giudizio su spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Fra il Comune di __________ e il Comune di __________ è sorta all'inizio degli anni Ottanta una contestazione vertente sull'attribuzione della proprietà dell'acquedotto . Nell’ambito della costruzione della strada nazionale N2, l’Ufficio strade nazionali (USN), intenzionato a costruire una strada forestale fra __________ () e __________ (__________), si era dichiarato disposto a realizzare un acquedotto lungo il tratto __________, per servire i monti di __________ e __________. Le trattative fra gli enti pubblici e l’USN, iniziate nel 1982, prevedevano inizialmente che ad opera ultimata la proprietà dell’acquedotto sarebbe stata ceduta al Comune di __________ (promemoria 16.6.1982, doc. G; Messaggio municipale / __________, doc. L). Il finanziamento doveva essere coperto con contributi del Comune di __________, del Patriziato di __________ e dei proprietari interessati all’opera. Per divergenze insorte sulla politica tariffaria adottata dal comune di __________ e non condivisa da quello di __________, la conclusione degli accordi, nonostante l’intervento dell’USN, apparve compromessa e solo dopo un perentorio ammonimento dell’USN fu possibile trovare un accordo.
In data 29 luglio 1986 venne infine sottoscritta fra l’USN e i due Comuni interessati una convenzione che prevedeva le modalità di finanziamento dell’acquedotto e l’assunzione della proprietà dell’acquedotto da parte dei Comuni entro i limiti dei rispettivi confini giurisdizionali. Il Comune di __________ rinunciava in particolare all’assunzione in proprietà e gestione dell’acquedotto fuori dei propri confini (cfr. Messaggio municipale n. /). In considerazione delle difficoltà verificatesi e del cambiamento rispetto all’impostazione originale delle trattative, il Consiglio Comunale di __________ rifiutò di ratificare la suddetta convenzione (doc. AA, verbale della seduta del Consiglio comunale del 28.11.1988). Il Consiglio comunale di __________, nella seduta del 20 ottobre 1986, ha invece approvato la convenzione (doc. __________).
Nell'ambito di una procedura cautelare pendente presso la Pretura di Leventina fra diversi proprietari privati interessati alla fornitura d'acqua e il Comune di __________, le parti convennero all'udienza del 19 novembre 1991 di sottoporre ai due Comuni interessati la possibilità di far decidere la contestazione da un arbitro. La proposta fu approvata da entrambi i Consigli comunali e fu così sottoscritto il compromesso arbitrale con il quale i due Comuni hanno designato arbitro unico l'avv. __________. L'arbitro è stato incaricato di giudicare "de bono et aequo e con perfetta imparzialità" (compromesso arbitrale 17.2.1992, punto 1) ed alla vertenza è stato dichiarato applicabile il Codice di procedura civile ticinese, il diritto svizzero e il Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969 (punto 2).
B. Il Comune di __________ ha avviato la procedura arbitrale con petizione 24 aprile 1992, nella quale ha chiesto che il Comune di __________ fosse condannato a sottoscrivere con il Patriziato di __________ un contratto costitutivo di servitù di condotta ai sensi dell'art. 676 CC, nel senso che l'impianto posto sotto la strada del Patriziato di __________ fosse riconosciuto di proprietà esclusiva del Comune di __________.
Con risposta 19 giugno 1992 il Comune di __________ si è opposto alla petizione, postulando in via di riconvenzione che il Comune di __________ sia condannato a sottoscrivere con il Patriziato di __________ un contratto costitutivo di servitù di condotta ai sensi dell'art. 676 CC, nel senso che l'impianto posto sotto la strada del Patriziato di __________ fosse riconosciuto, limitatamente al tratto posto entro i confini giurisdizionali del Comune di __________, di proprietà esclusiva di quest’ultimo.
L'attore con replica e risposta riconvenzionale 18 agosto 1992 si è opposto alla riconvenzione, confermando quanto chiesto in petizione. Nei successivi allegati le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni, contestando quelle di controparte.
C. Con lodo del 29 novembre 1993 l'arbitro ha accolto integralmente la petizione inoltrata dal Comune di __________, respingendo la riconvenzione di controparte. Egli ha ripartito le spese della procedura arbitrale di complessivi fr. 7'000.– in ragione di metà ciascuno, adducendo che tale ripartizione si imponeva in equità.
D. L’attore chiede con ricorso per nullità ai sensi dell’ art. 36 lett. f CIA l'annullamento del punto 3 del dispositivo del lodo arbitrale, concernente la ripartizione delle spese e l'assegnazione delle ripetibili. L’appellante propone che gli atti siano rinviati all'arbitro per una nuova decisione conforme ai principi di cui agli art. 148 segg. CPC (art. 40 cifra 4 CIA).
E. Con osservazioni 20 gennaio 1994 il Comune di __________ postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto:
Il ricorso per nullità costituisce un rimedio di carattere straordinario che, come la cassazione, è proponibile solo ed in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge ( cfr. art. 3 cpv. 3 del Decreto legislativo di applicazione del concordato intercantonale del 17 febbraio 1991 che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per cassazione civile; Guldener, Das Schweizerische Zivilprozessrecht, 3a edizione, p. 478; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, p. 524; SJZ 1976, p. 248; II CCA 20 luglio 1994 in re C./S.).
Questo motivo di nullità si confonde con la censura di arbitrio, dedotta dal Tribunale federale dall'art. 4 Cost. (DTF 115 II 103, consid. 2 con rinvio). Ne consegue che alla Camera civile di appello, per quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell'art. 36 lett. f CIA, compete solo l'obbligo di vagliare se la decisione querelata sia inficiata di arbitrio per grave violazione di una norma o principio giuridico, o se i fatti posti alla base del giudizio siano palesemente in contrasto con gli atti e le risultanze processuali.
In tale accezione il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile a quella adottata non basta a denotare arbitrio (DTF 119 Ia 117 condid. 3 e rinvii).
Dal compromesso arbitrale sottoscritto dalle parti il 17 febbraio 1992 emerge che le parti hanno deferito all'arbitro il giudizio "de bono et aequo" ma hanno dichiarato applicabile il Codice di procedura civile ticinese e il diritto svizzero, nonché le norme contenute nel Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969 (compromesso arbitrale del 17 febbraio 1992, p. 1). In corso di causa le parti sembrano aver limitato il richiamo all'equità, nel senso che alla vertenza l'arbitro avrebbe dovuto applicare il diritto positivo e solo in via sussidiaria i principi dell'equità (cfr. petizione pag. 2; risposta con riconvenzione p. 3). Si potrebbe a tal punto porsi la questione di sapere se una simile deroga convenzionale al compromesso arbitrale sia effettivamente vincolante. La questione nella fattispecie può rimanere aperta in quanto le parti hanno espressamente richiamato l'applicazione del Codice di procedura ticinese e il problema che riguarda la fattispecie odierna è di natura procedurale. La dottrina e la giurisprudenza hanno affermato che l'arbitrato in equità si limita alle questioni di merito e non a quelle di procedura (Jolidon, op. cit., p. 447 n. 72 ad art. 31 CIA; Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage, ad art. 31, p. 173 e riferimenti ivi citati; JDT 1981 III 92 n. 11).
È indubbia l’integrale soccombenza del Comune di __________ nella procedura arbitrale, ma non si può disconoscere che il comportamento del Comune di __________ non è stato un esempio di coerenza. Il 29 luglio 1986 esso aveva accettato infatti di assumere la gestione e la manutenzione dell’acquedotto entro i limiti dei propri confini giurisdizionali (lodo, consid. 9) e il 25 maggio 1988 ha confermato l’impegno, ribadendo di assumere l’opera “senza riserve e a tutti gli effetti di legge” (lodo, consid. 10). In pratica quindi il Comune di __________ aveva accettato di assumere l’acquedotto nella misura in cui si trovava entro i limiti del proprio comprensorio. Il Consiglio comunale di __________ aveva però poi rifiutato di ratificare l’opera dei propri municipali, “inasprendo le relazioni fra i due comuni leventinesi” (loc. cit.). Dal profilo oggettivo tale rifiuto era giustificato – come rileva implicitamente lo stesso arbitro – poiché la soluzione prevista faceva “a pugni con i criteri più elementari di logica e di buon senso” (lodo, pag. 17), ma non si può negare che il Comune di __________ è in pratica stato indotto a stare in lite dall’inversione di rotta del Comune di __________, che dapprima ha concluso un accordo tramite i suoi municipali, salvo poi rifiutarne la ratifica tramite il Consiglio comunale. Tra i giusti motivi che possono legittimare una deroga al principio della soccombenza si annovera, appunto, il fatto che una delle parti sia stata indotta in buona fede a piatire (si veda, per analogia, l’art. 156 cpv. 3 OG).
L’arbitro ha motivato affrettatamente e in modo a prima vista contraddittorio il riparto a metà delle spese processuali, fin troppo favorevole al Comune di __________. Il risultato è invero discutibile, ma se si tiene conto delle circostanze evocate dianzi non è talmente errato o iniquo da riuscire manifestamente insostenibile. Munita di potere cognitivo limitato all’arbitrio, la Camera civile di appello non può rivedere una decisione arbitrale meramente opinabile, come si è detto in precedenza, di modo che il ricorso per nullità deve essere respinto.
Per i quali motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono a carico del Comune di __________, che rifonderà al Comune di __________ l'importo di fr. 1000.– per ripetibili d'appello.
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione all'arbitro unico avv. __________, Breganzona
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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