AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.61
Data decisione, Autorità: 27.05.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00061
Lugano 27 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 12 maggio 1986 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________),
contro
__________ nata __________,
(patrocinata dall’avv. __________, __________),
letti ed esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di giudizio:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 12 gennaio 1994 di __________ contro la sentenza del 22 dicembre 1993 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 gennaio 1994 di __________ contro la medesima sentenza;
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata il 12 gennaio 1994 da __________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto
A. __________ (1945) si è unito in matrimonio con __________ nata __________ (1946) davanti all’ufficiale di stato civile di __________ il __________ settembre 1969. Dallo loro unione è nata __________ (1970); nel 1978 il marito ha adottato __________ (1965), nato da una precedente relazione della moglie. __________ è infermiere alle dipendenze dello __________, mentre la moglie è attualmente alle dipendenze della __________ di __________ quale ausiliaria.
B. Il 9 gennaio 1986 il marito ha instato per il tentativo di conciliazione, tenutosi il 27 gennaio successivo con esito negativo. Successivamente il 12 maggio 1986 ha presentato la petizione di separazione offrendo - tra l’altro - un contributo alimentare di fr. 650.– a favore della moglie.
C. Con risposta del 4 giugno 1986 __________ si è opposta all’azione del marito e con domanda riconvenzionale di medesima data ha postulato il divorzio chiedendo in particolare l’importo fr. 1’000.– a titolo di pensione alimentare.
L’assetto cautelare in pendenza di causa è stato oggetto di numerose istanze e udienze. Il contributo alimentare in favore di __________, stabilito dal Pretore in fr. 1’000.– all’udienza del 27 gennaio 1986, è stato successivamente fissato con decisione del 16 luglio 1992 di questa Camera a fr. 500.– dal 6 gennaio 1989, a fr. 437.– dal 1° gennaio 1990 e a fr. 339.– dal
1° gennaio 1991; infine il Pretore l’ha ridotto a fr. 200.– dal 1° gennaio 1992. Una ulteriore istanza di modifica del contributo alimentare presentata il 20 agosto 1992 è stata discussa all’udienza del 22 settembre 1992 mentre la discussione finale è avvenuta il 2 giugno 1993 (act. __________).
D. All’udienza preliminare del 17 marzo 1992 il marito ha modificato la sua richiesta di giudizio, postulando anch’egli il divorzio. Ultimata l’istruttoria le parti hanno rinunciato ad essere convocate per il dibattimento finale e hanno presentato i rispettivi memoriali conclusivi. L’attore nelle conclusioni 28 settembre 1993 ha chiesto l’accoglimento della sua petizione 12 maggio 1986. A sua volta la convenuta nelle conclusioni del 29 settembre 1993 ha ribadito la sua richiesta di divorzio e il versamento di una pensione alimentare di fr. 1’000.–.
E. Statuendo il 22 dicembre 1993 il Pretore, dopo aver respinto l’istanza di modifica di provvedimenti cautelari introdotta dalla moglie il 20 agosto 1992, ha pronunciato il divorzio tra le parti e ha obbligato il marito a pagare alla moglie fr. 650.– mensili sulla base dell’art. 152 CC. La tassa di giustizia e le spese di
fr. 1’500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
F. __________, insorta con appello del 12 gennaio 1994, postula in riforma della sentenza pretorile l’accoglimento della sua domanda di modifica cautelare e nel merito la condanna del marito a versarle l’importo mensile di fr. 1’000.– indicizzato sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC. Essa chiede pure l’ammissione all’assistenza giudiziaria.
G. Contro la predetta decisione è insorto pure __________ con appello del 19 gennaio 1994 in cui chiede di essere esonerato da qualsiasi obbligo alimentare a favore della moglie.
Nelle rispettive osservazioni le parti propongono la reiezione dei gravami avversari.
Considerando
in diritto
I. Sull’appello di __________
Le richieste di giudizio dell’appellante sono irricevibili nella misura in cui tendono all’accoglimento della domanda di modifica di provvedimento cautelare, che il Pretore ha respinto insieme al giudizio di merito. Le misure provvisionali dell’art. 145 cpv. 2 CC sono emesse con procedura sommaria (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC) e il Pretore statuisce pertanto con decreto (art. 290 lett. b seconda frase CPC) appellabile nel termine di 10 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC), non sospesi dalle ferie giudiziarie. Certo v’è da domandarsi se tale modo di procedere sia opportuno. Ancorché risponda a esigenze pratiche, esso lede infatti la sicurezza giuridica relativamente ai termini di impugnazione, che nel processo ordinario sono lunghi il doppio rispetto a quelli di una procedura meramente sommaria (art. 308 cpv. 1 CPC). Ciò non toglie che nel caso in esame i dispositivi n. I e II del giudizio impugnato mantengono natura cautelare. Del resto non sarebbe sostenibile che le parti ottenessero termini di ricorso più lunghi in sede provvisionale per il solo fatto che il Pretore emani un giudizio unico, comprensivo anche del merito (I CCA sentenza del 10 marzo 1994 in re B./B.). Né la natura provvisionale dei dispositivi poteva sfuggire alla convenuta, debitamente patrocinata. Ne segue che, nella misura in cui riguarda i dispositivi n. I e II della sentenza pretorile, l’appello presentato il 12 gennaio 1994 risulta tardivo e in questa misura sfugge a un esame di merito.
Presupposto per il riconoscimento tanto di un’indennità ai sensi dell’art. 151 cpv. 1 CC quanto di una pensione d’indigenza ai sensi dell’art. 152 CC è l’innocenza del coniuge richiedente. Mentre al pagamento giusta l’art. 151 cpv. 1 CC può essere tenuto solo il coniuge colpevole, la cui colpa cioè, non necessariamente esclusiva o preponderante, è causale per la rottura del vincolo coniugale (Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband, n. 15 ad art. 151; Rep 1979, 52; 1982 357), al pagamento della pensione d’indigenza può essere tenuto anche il coniuge non colpevole (vedi in tal senso Rep __________284-286).
Il Pretore, dopo aver ricondotto a fattori oggettivi il dissidio coniugale, ha riconosciuto alla convenuta una rendita d’indigenza di fr. 650.– mensili ai sensi dell’art. 152 CC, corrispondente all’importo offerto dall’attore. L’appellante contesta tali conclusioni, sostenendo che la colpa esclusiva dell’attore nella disunione va ravvisata nella sua decisione di lasciare l’abitazione coniugale agli inizi del 1986, nell’avere costui trascurato moglie e figli durante l’unione coniugale e nell’avere intrattenuto relazioni extraconiugali. Essa chiede pertanto che le venga riconosciuta un’indennità di fr. 1’000.– sulla base dell’art. 151 cpv.1 CC.
A prescindere dall’adulterio, che non può presumersi aver minato l’unione perché addietro nel tempo (risale a prima degli anni ottanta), dal fascicolo processuale si evince che il marito era soprattutto assente da casa per i suoi hobby (modellismo, pittura, calcio) e rientrava per lo più a mezzanotte (deposizione della figlia __________, deposizione __________, deposizione __________), mentre la moglie lo implorava in ginocchio di rimanere un po' più in famiglia (interrogatorio formale, risposta 1). Risulta altresì che il marito giocava a soldi con lo stipendio (interrogatorio formale, risposta n. 6; deposizione __________) allorquando la moglie si doleva per mancanza di denaro (loc. cit.). Consta dipoi ch’egli si estraneava dalla famiglia al punto da mangiare da solo davanti al televisore (deposizione della figlia __________), salvo poi lamentare il mancato rispetto da parte dei figli, se non inveire contro la moglie quando egli doveva pagare le imposte (interrogatorio formale, risposta n. 10). Infine il repentino abbandono del domicilio coniugale all’inizio del 1986 non giova sicuramente alla sua posizione (Rep __________ 241).
Certo, la moglie aveva un carattere chiuso (deposizione __________i) e verso l’esterno i rapporti tra i coniugi apparivano molto formali (“asciutti”). Inoltre la moglie era spesso nervosa (deposizione __________) e piangeva (deposizione __________i). Ma dalle tavole processuali non è dato di capire perché piangesse se non il reiterato disimpegno del marito verso la famiglia, tant’è che nemmeno il marito pretende di intravedere in tali atteggiamenti della moglie una colpa. È vero che il marito rimaneva assente da casa anche per legittime esigenze professionali (era infermiere d’ospedale), tuttavia ciò avrebbe dovuto indurlo
Se ne conclude che nella fattispecie l’argomentazione dell’appellante, che rivendica un’indennità giusta l’art. 151 cpv. 1 CC e non solo una rendita d’indigenza (art. 152 CC), è provvista di buon diritto. Ciò comporta la riforma del giudizio impugnato sul fondamento giuridico del contributo alimentare.
L’appellante asserisce che il suo stato di salute è precario. Dagli atti risulta che essa soffre di una sindrome del tunnel carpale bilaterale, ossia di una sofferenza al nervo mediano che provoca dolori all’altezza del polso e disturbi a livello di tatto e di forza (testi dott. __________ e __________). Allo stato attuale i due medici non hanno riscontrato un’incapacità lavorativa, anche se l’appellante si è ancora lamentata per disturbi dello stesso tipo. Il dott. __________ ha comunque escluso che la causa sia d’ascrivere alla sindrome del tunnel carpale bilaterale. In queste condizioni, pur non essendo esclusa una ricaduta, non vi è nessuna attestazione che accerti una completa, o anche solo parziale, inabilità lavorativa. La tesi dell’appellante non merita dunque altra disamina.
Per quanto riguarda l’ammontare del contributo che spetta al coniuge innocente giusta l’art. 151 cpv. 1 CC, esso dipende in primo luogo dall’entità del pregiudizio economico. L’appellante dovrebbe essere posta finanziariamente sullo stesso piano di quello che avrebbe se il matrimonio non fosse sciolto. Tra i diritti patrimoniali pregiudicati si annovera specialmente quello dedotto dall’art. 163 CC di contribuire secondo le proprie forze agli oneri familiari (Näf-Hofmann, Das neue Ehe-und Erbrecht, 1989, n. 207). L’obbligo di prestare questo tipo di rendita e la misura della stessa dipendono dal guadagno e della sostanza di entrambi i coniugi, dalla durata del matrimonio, dalla gravità della colpa del coniuge debitore, dall’età, dallo stato di salute e dalla formazione professionale dell’avente diritto (DTF 115 II 10 consid. 4; Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 32 segg. ad art. 151). Nelle unioni di lunga durata bisogna esaminare se la moglie potrà crearsi una situazione economica tale da compensare il danno subìto dal divorzio (DTF 115 II 6 consid. 3b).
Il giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenze accessorie del divorzio, ed in genere i rapporti patrimoniali fra i coniugi, sono soggetti alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep 1987 195; Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 84 ad art. 151). Incombe pertanto alle parti allegare e provare i fatti su cui si fondano le proprie pretese. Il Pretore ha accertato che la moglie percepisce mensilmente fr. 3’361.– e ha stabilito il suo fabbisogno mensile in fr. 2’433.– (sentenza pag. 13). L’appellante ha fatto valere invero un fabbisogno mensile di fr. 2’822.30 (appello pag. 6), ma in assenza di una qualsiasi indicazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), la censura è irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC). Se anche si aggiungesse a tale importo il supplemento del 20% suggerito dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 114 II 304; 118 II 100) essa disporrebbe comunque di un’eccedenza di almeno fr. 441.– . Si aggiunga che il Pretore le ha riconosciuto una rendita di fr. 650.– e che tale contributo, come si vedrà in seguito, va confermato da questa Camera, ragione per la quale essa dispone di un’eccedenza mensile di fr. 1’091.–, con la quale è senz’altro in grado di far fronte al fabbisogno personale. Ne discende che l’appellante è indipendente dal punto di vista economico e pertanto, pur tenendo conto della colpa del marito, non si giustifica di accordarle una rendita superiore a fr. 650.– così come offerta dal marito stesso. D’altronde essa non ha provato, e neppure l’ha sostenuto, che la sua situazione economica sarebbe peggiore se non si fosse sposata (Rep __________ 244). Si aggiunga infine che, quand’anche il matrimonio fosse continuato, l’attuale reddito del marito (fr. 4’851.–, sentenza pag. 13) non le avrebbe consentito di ridurre o di interrompere la sua attività professionale.
L’appellante ha addotto di non avere, a differenza del marito, aspettative previdenziali, avendo iniziato solo da qualche tempo un’attività lucrativa, ma non ha fornito dati precisi. È però del tutto verosimile che la prolungata assenza dal mondo del lavoro, lasciato dopo il matrimonio, causi all’interessata consistenti perdite soprattutto nel settore della previdenza professionale, ma solo dopo l’età del pensionamento (DTF 116 II 102- 103, consid. 5f). L’indennizzo tuttavia può essere fissato solo ove esistano dati precisi sul pregiudizio pecuniario, che nel diritto ticinese incombe alla richiedente allegare e dimostrare (il diritto federale non prescrive l’applicazione del principio inquisitorio nel quadro dell’art. 151 CC: Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 84 ad art. 151). In circostanze del genere, mancando cifre sicure, non è possibile determinare con un minimo di affidabilità il pregiudizio asserito dall’attrice, e non vi è motivo per ritenere insufficiente il contributo offerto dal marito. Ne discende che pur dovendo fondare la rendita a suo favore sull’art. 151 cpv. 1 CC, non si giustifica di modificare l’ammontare della rendita riconosciuta dal primo giudice.
II. Sull’appello di __________
In materia di prestazioni al coniuge le conseguenze di una separazione si discostano da quelle di un divorzio. Nella prima eventualità sussiste, per principio, il dovere di mutuo sostentamento previsto dall’art. 163 cpv. 1 CC (Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, pag. 60 in alto). Nella seconda, le prestazioni sono disciplinate dagli art. 151 e 152 CC: il coniuge non colpevole, in pratica, può essere tenuto al versamento di una pensione alimentare all’altro coniuge solo ove quest’ultimo venga a trovarsi “in grave ristrettezza”. Il coniuge non colpevole impegnatosi in una convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione a corrispondere un contributo alimentare all’altro coniuge può chiedere al giudice, nel caso in cui l’azione di separazione sia tramutata in azione di divorzio, di non approvare tale contributo (I CCA 10 marzo 1994 in re B./B.). Il quesito se e a quali condizioni una parte è ammessa a chiedere che una domanda di separazione personale sia trasformata in una domanda di divorzio, dipende dal diritto cantonale (DTF 79 II 4). Nel caso concreto, all’udienza preliminare del 17 marzo 1992 il marito, d’accordo il giudice e la controparte, ha chiesto di mutare l’azione di separazione in azione di divorzio. Per contro nulla è stato precisato in merito alle conseguenze accessorie del divorzio (contributo alimentare e scioglimento del regime matrimoniale). Nell’allegato conclusivo del 28 settembre 1993 l’attore ha invero contestato la pretesa della moglie di un’indennità di fr. 1’000.– e ha chiesto la reiezione della domanda riconvenzionale, ma nelle sue richieste di giudizio egli ha espressamente postulato l’integrale accoglimento della sua petizione. In queste circostanze il Pretore non poteva che ritenere ancora valida l’offerta di contributo alimentare di fr. 650.– e accordare tale contributo alla moglie. Il fatto che l’istruttoria avrebbe permesso di appurare l’infondatezza delle pretese della moglie nulla toglie alla validità dell’offerta del marito. Si aggiunga che la domanda è determinata dalla conclusione formulata e solamente qualora essa non è sufficiente da sola per l’individuazione della domanda, si può far capo al suo fondamento (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, n. 10 ad art. 165). Ciò che non si verifica nella fattispecie.
Si aggiunga che ad ogni modo la riserva dell’art. 75 CPC, contenuta nell’art. 321 lett. a CPC si riferisce esclusivamente alla possibilità di chiedere l’oggetto surrogato o la rifusione dei danni in caso di modifica dell’oggetto litigioso, dovendosi escludere, dalla genesi di questo disposto, che il legislatore abbia voluto permettere l’applicazione dell’art. 75 lett. b CPC (Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese. Zurigo 1981, pag. 85). Ne discende che l’appello dev’essere respinto.
Essa ha inoltre chiesto di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria producendo il relativo certificato municipale. Ritenuta la sua situazione finanziaria (sopra, consid. 5) e considerato che con l’odierno pronunciato essa si vede confermare il pagamento di una rendita di fr. 650.–, la sua indigenza non può essere ammessa, ragion per cui l’istanza dev’essere respinta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia
“IV. __________ i, a titolo di rendita giusta l’art. 151 cpv. 1 CC, è tenuto a versare a__________ l’importo mensile di fr. 650.–, in via anticipata, entro il quinto giorno di ogni mese”.
§§ Il contributo sarà adeguato ogni anno all’evoluzione dell’indice menzionato dei prezzi al consumo, nel senso dei considerandi, la prima volta il 1° gennaio 1995.
Per il resto la sentenza rimane invariata.
L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
Gli oneri processuali dell’appello di __________, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono a carico dell’appellante in ragione di 3/4 e dell’appellato in ragione di 1/4. __________ rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili ridotte d’appello.
L’appello di __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali dell’appello di __________, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono a carico di __________, che rifonderà alla controparte fr. 900.– per ripetibili d’appello.
avv. __________, __________
avv. __________ i, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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