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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.53
Data decisione, Autorità: 24.03.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00053
Lugano 24 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione di G. Bernasconi, astenuto)
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione del 11 febbraio 1991 da
__________, __________, patrocinato dall’avv. __________, __________,
contro
__________, __________, patrocinata dal dott. __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 settembre 1993 di __________ contro la sentenza del 20 agosto 1993 del Pretore del Distretto di Vallemaggia;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
IN FATTO:
A. __________ (1933) e __________ (1943) si sono sposati a __________ (__________) il __________agosto 1959. Dal matrimonio sono nati __________ (1959), __________ (1961), __________ (1963), __________ (1965); un altro figlio __________ (1964) è deceduto nel 1980. I coniugi vivono separati dal mese di ottobre 1983, la moglie è rimasta con i figli nell’abitazione coniugale di __________, il marito ha preso in affitto una camera sempre a __________.
B. L’11 febbraio 1991 __________ ha introdotto la domanda di divorzio e ha chiesto l’assegnazione dell’abitazione coniugale situata sulla particella n. __________ RT __________.
Con risposta del 14 marzo 1991 la moglie si è opposta alla petizione, e con azione riconvenzionale di medesima data ha postulato essa stessa il divorzio, chiedendo inoltre il riconoscimento della proprietà esclusiva dell’abitazione coniugale.
Nei successivi scambi di atti scritti le parti hanno mantenuto le proprie argomentazioni e domande, il marito opponendosi alla domanda riconvenzionale formulata dalla moglie.
Esperita l’istruttoria, le parti hanno prodotto i rispettivi memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le proprie richieste di giudizio, opponendosi a quelle avversarie.
C. Statuendo il 20 agosto 1993 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione del marito, e ha sciolto il matrimonio per divorzio, mentre in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale ha condannato __________ a versare alla moglie un’indennità di fr. 126’066.50 in liquidazione del regime dei beni. Le spese processuali delle due azioni di complessivi fr. 3’600.-- sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Lo scioglimento del matrimonio ha acquisito forza in giudicato. Il dispositivo sulle conseguenze patrimoniali del divorzio è stato impugnato da __________, che con appello del 20 settembre 1993 ha chiesto il riconoscimento di un’indennità di fr. 171’066.50 in liquidazione del regime matrimoniale.
Nelle sue osservazioni del 20 ottobre 1993 __________ propone di respingere il gravame e di confermare il giudizio pretorile.
Considerato
IN DIRITTO:
L’appellante rimprovera al Pretore di aver riconosciuto il credito di fr. 45’000.-- a favore del marito, sostenendo in particolare che il giudizio va ultra petita, il marito non avendo mai formulato una richiesta in tal senso. Essa inoltre assevera che tra le parti non è mai stato stipulato un contatto di locazione nella forma tacita per una pigione di fr. 1’500.-- mensili.
Nella misura in cui l’appellante si duole di una violazione dell’art. 86 CPC l’argomentazione non è pertinente. Per la citata disposizione il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di questa. Egli deve limitare il proprio sindacato a quanto esplicitamente richiesto dall’attore e non può pronunciarsi su altro oggetto non contenuto nella domanda, anche se, mutando il tema dell’azione, egli salvaguardi meglio, a sua mente, i legittimi interessi della parte attrice (Rep. __________108). Nella fattispecie va rilevato che il giudice che pronuncia lo scioglimento dell’unione coniugale deve - di regola - disciplinare, d’ufficio, anche le conseguenze personali e patrimoniali del divorzio, compreso lo scioglimento del regime dei beni (principio dell’unità della materia: Poudret/Mercier, L’unité du jugement en divorce et l’office du juge, in: Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, 323). In concreto entrambe le parti si sono limitate a rivendicare l’abitazione coniugale (domanda 1.2 attore; domanda 2 convenuta), ragion per cui il Pretore, dopo aver attribuito l’immobile al marito, ha correttamente statuito sulla liquidazione del regime.
Nella misura in cui l’appellante contesta l’origine del credito vantato dal marito nei suoi confronti, l’appello dev’essere accolto.
Il Pretore ha ritenuto che tra le parti è sorto un contratto di locazione inerente la particella n. __________nel Comune di __________, di proprietà del marito, ma occupata, dopo la separazione dei coniugi, dalla moglie, ragion per cui, stabilita in via equitativa una pigione di fr. 1’500.-- mensili, ha accertato un debito della moglie verso il marito di fr. 45’000.--.
Che tra i coniugi sia possibile contrarre debiti è indiscusso. Benché non sia espressamente previsto dalla legge, i debiti contratti tra i coniugi, come tutti quelli verso terzi, sono di principio retti dalle regole ordinarie del diritto delle obbligazioni, trovando, ad esempio il loro fondamento in un contratto (Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, pag. 311).
Per l’art. 252 CO la locazione è il contratto per cui il locatore si obbliga a concedere in uso una cosa al conduttore e questi a pagargli un corrispettivo (pigione per gli immobili). Affinché un tale contratto sia perfezionato, le parti devono concordare su tutti i punti oggettivamente essenziali di un contratto di locazione, ossia l’oggetto della locazione e il canone di locazione (SVIT, Schweizerisches Mietrecht, Kommentar, n. 6 ad art. 257-277b), di modo che risultano date tutte le premesse ai sensi degli art. 1 e 2 cpv. 1 CO per reputare concluso un simile contratto.
Dal fascicolo processuale risulta unicamente che a partire dalla separazione (1983) l’abitazione coniugale è stata occupata dalla moglie, mentre il marito ha locato una camera a __________ pagando una pigione di fr. 600.-- mensili (petizione pag. 3). Il marito non ha mai indicato di aver stipulato con la moglie un contratto di locazione, né ha mai preteso il pagamento di una pigione. Egli si è invero limitato a rivendicare l’immobile, chiedendo che nell’ambito della liquidazione del regime dei beni fosse tenuto conto del fatto che egli aveva dovuto locare una camera (petizione pag. 4, conclusioni pag. 3) e che aveva continuato a pagare gli oneri ipotecari gravanti la proprietà (petizione pag. 4, conclusioni pag. 4). In queste condizioni, e contrariamente all’assunto del Pretore, non si può concludere che tra le parti sia stato stipulato un contatto di locazione . Ne discende che a torto è stato riconosciuto al marito l’importo di fr. 45’000.-- a titolo di asserita pigione arretrata. Si aggiunga che la moglie ha occupato l’abitazione nella convinzione di vedersela poi assegnata dal Giudice, ciò che esclude nuovamente la possibilità che essa abbia voluto concludere un contratto di locazione con il marito.
Nel diritto ticinese lo scioglimento del regime matrimoniale non è retto dal principio inquisitorio (cfr. per altri Cantoni: Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband, n. 44 e 47 ad art. 158): non è quindi compito del Pretore assumere prove, tantomeno su fatti che la parte medesima avrebbe potuto agevolmente dimostrare. In sostanza incombeva al marito, quindi, allegare (e provare) il suo credito verso la moglie. Non spettava pertanto al Pretore promuovere d’ufficio inchieste su pretese non sostanziate dal marito (Poudret/Mercier, op. cit., pag. 323). Non vi è ragione di scostarsi da tale orientamento nella fattispecie, ove il marito avrebbe senz’altro potuto indicare quanto meno gli elementi a sostegno della sua pretesa. Ne discende che in mancanza di ogni ragguaglio in merito all’asserito credito del marito, nulla può essergli riconosciuto a questo titolo.
Ciò posto l’appello dev’essere accolto e la decisione impugnata riformata di conseguenza.
In questa sede l’appellante risulta integralmente vincente, ragion per cui le spese del presente giudizio sono poste a carico dell’appellato, pure tenuto a rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
viste sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
PRONUNCIA:
“2 La riconvenzionale 14 maggio 1991 di __________ è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza, in liquidazione del regime dei beni matrimoniali il marito verserà alla moglie la somma di fr. 171’066.50 oltre interessi al 5% dal giorno del passaggio in giudicato della pronuncia del divorzio”
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 850.--
b) spese fr. 50.--
totale fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, sono posti a carico di __________, che rifonderà a __________ l’importo di fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
dott. __________, __________
avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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