AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.51
Data decisione, Autorità: 28.09.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00051
Lugano 28 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente per statuire nella causa n. ____ (cancellazione di servitù) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, promossa con petizione del 31 gennaio 1989 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, proprietario del foglio PPP __________, di __________
__________, proprietaria del foglio PPP __________,
__________, proprietaria dei fogli PPP __________e __________,
__________, comproprietari del foglio PPP __________,
__________, proprietario dei fogli PPP __________ e __________,
__________, proprietario dei fogli PPP __________e __________,
__________, proprietario del foglio PPP __________,
__________, comproprietari del foglio PPP __________,
__________, proprietaria dei fogli PPP __________e __________,
__________, proprietaria del foglio PPP __________,
__________, proprietario del foglio PPP __________,
__________, proprietario del foglio PPP __________,
__________, proprietario del foglio PPP __________,
__________, proprietaria del foglio PPP __________,
__________, comproprietari del foglio PPP __________,
__________, comproprietari del foglio PPP __________,
__________, proprietaria del foglio PPP __________,
__________, proprietario del foglio PPP __________8,
__________, comproprietari del foglio PPP __________,
__________, comproprietari del foglio PPP __________,
__________, proprietario dei fogli PPP __________e __________,
__________, comproprietari del foglio PPP __________,
__________, proprietaria del foglio PPP __________,
__________, proprietario del foglio PPP __________,
__________, comproprietari del foglio PPP __________,
__________, proprietaria del foglio PPP __________,
__________, comproprietari del foglio PPP __________,
__________, proprietario del foglio PPP __________,
__________, comproprietari del foglio PPP __________,
__________, comproprietari del foglio PPP __________,
__________, proprietaria dei fogli PPP __________e __________,
__________, proprietario dei fogli PPP __________, __________, __________e __________,
__________, proprietaria dei fogli PPP ____________________,
__________, proprietario del foglio PPP __________,
__________, proprietario del foglio PPP __________,
__________ r, comproprietari del foglio PPP __________
(tutti rappresentati dall’amministratore della particella n. __________ __________ e patrocinati dall’avv. __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev'essere accolta l'appellazione presentata il 30 dicembre 1992 dai condomini della particella n. __________ RFD di __________ contro la sentenza emessa il 2 dicembre 1992 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ è proprietario della particella n. __________RFD di __________, che è contigua alla particella n. __________, costituita in proprietà per piani. A carico della particella n. __________è iscritta una servitù di passo con ogni veicolo a favore della particella n. __________. Questa servitù è stata iscritta contestualmente alla vendita da parte di __________ (precedenti proprietari della particella n. __________) di uno scorporo di terreno - iscritto a registro fondiario quale particella n. __________ - a __________ e __________. Tra le varie clausole contrattuali le parti hanno convenuto la seguente servitù:
"I venditori costituiscono a carico della parte restante del n. __________ed a favore del nuovo numero __________, limitatamente alla parte del fondo ad est, di forma rettangolare, della superficie complessiva di mq 500 (dirimpetto al sub F del mappale __________), un diritto di passo con ogni veicolo lungo la striscia di m. 2,50 di larghezza sulla tratta ABC del tipo planimetrico, ritenuto che, in caso di passaggio di autoveicoli, l'utente dovrà sistemare e livellare a sue spese la parte di sedime stradale non ancora costruito che utilizzerà; con l'onere di provvedere ai muri di sostegno e ad ogni altra opera necessaria al fine di utilizzare il passo e di non arrecare danno ai comproprietari del fondo serviente” (doc. A).
B. Il 31 gennaio 1989 __________ ha convenuto i comproprietari della proprietà per piani costituita sulla part. __________RFD di __________ dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, postulando in via principale la cancellazione della servitù di passo con ogni veicolo ai sensi dell'art. 736 cpv. 1 CC e in via subordinata la cancellazione della stessa contro il versamento di un'indennità ai sensi dell'art. 736 cpv. 2 CC.
Nella risposta del 6 giugno 1989 i comproprietari si sono opposti alla petizione, contestando l’asserita mancanza di interesse al mantenimento della servitù.
Esperita l'istruttoria le parti hanno prodotto i rispettivi allegati conclusionali riconfermandosi nelle precedenti allegazioni. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 27 febbraio 1991.
C. Statuendo il 2 dicembre 1992 il Pretore, dopo aver negato che la servitù di passo con ogni veicolo comprendesse pure il transito pedonale e accertata la perdita di ogni interesse al mantenimento della stessa, ha accolto la petizione e, conformemente all'art. 736 cpv. 1 CC, ha ordinato la cancellazione della servitù di passo con ogni veicolo iscritta a registro fondiario. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1'000.--, sono state poste a carico dei convenuti, pure tenuti a rifondere all’attore fr. 2'200.-- a titolo di ripetibili.
D. Contro la predetta decisione i comproprietari della proprietà per piani costituita sul fondo no. __________RFD di __________ sono insorti con un appello del 31 dicembre 1992 in cui chiedono, in riforma del querelato giudizio, il rigetto della petizione. Nelle sue osservazioni del 15 febbraio 1993 __________ postula la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Considerando
in diritto:
Il Pretore non ha stabilito il valore litigioso, determinante ai fini dell'appellabilità della decisione e della ripartizione di oneri processuali e ripetibili (art. 13 CPC). Giusta l'art. 9 cpv. 3 CPC nelle controversie relative a servitù, il valore determinante è quello che tale diritto ha per il fondo dominante o dalla svalutazione causata al fondo serviente se questa è maggiore. Mancando indicazioni in tal senso e in caso di dubbi, la causa va rinviata al Pretore affinché esegua tale accertamento. Nel caso concreto si può prescindere dal rinvio al primo giudice poiché il valore della servitù di passo della quale l'appellato ha chiesto la cancellazione, è stato valutato dall’ingegnere __________ in circa fr. 18'000.--. Ciò posto, l’appello è ammissibile.
L’azione tendente alla cancellazione della servitù di passo con ogni veicolo iscritta a favore della particella n. __________RFD di __________, sottoposta al regime della proprietà per piani, è stata promossa contro tutti i comproprietari. A ragione. La Comunione dei comproprietari non poteva essere convenuta come tale, non essendo data la sua qualità di parte in simili azioni, estranee all’uso e all’amministrazione della PPP (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 98 ad art. 712l CC).
a) Occorre pertanto che il proprietario del fondo dominante abbia perso definitivamente ogni interesse a esercitare la servitù conformemente al suo scopo e alla sua estensione originaria, secondo il principio dell'identità della servitù (DTF 121 III 54 con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
b) A norma dell'art. 738 CC l'estensione della servitù va determinata in primo luogo alla luce dell'iscrizione a registro fondiario in quanto determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano. Entro i limiti dell’iscrizione, l’estensione della servitù può risultare dal titolo di acquisto o dal modo in cui fu esercitata per molto tempo, pacificamente e in buona fede. Occorre riferirsi al senso e allo scopo della servitù e considerare l’interesse e le necessità del fondo dominante (DTF 121 II 54 consid. 2, 117 II 534 consid. 4 con riferimenti; I CCA 23 dicembre 1992 in re M. C/ T.), ritenuto che ogni servitù va interpretata restrittivamente e non deve limitare i diritti del fondo serviente che nella misura necessaria al suo normale esercizio (Steinauer, Les droits réels, 2a edizione tomo II, n. 2292, pag. 331).
Gli appellanti censurano tale interpretazione in relazione ai motivi che avrebbero condotto alla costituzione della servitù nel 1959, facendo valere che il citato diritto di passo è stato creato per fruire di uno sbocco veicolare e pedonale anche su via __________.
a) Dall'esame dell'estratto della planimetria prodotta dal geometra __________ il 28 maggio 1990 risulta che nel 1959 la particella no. __________ di __________ non era altro che una superficie di mq 4000 adibita a prato coltivo. L'accesso sul lato ovest del fondo era garantito dalla via __________, strada consortile, mentre era possibile accedere al lato est unicamente passando da via __________.
Con l'atto di compravendita del 30 giugno 1959 il fondo n. __________è stato diviso in due parti, ciò che ha comportato la creazione del fondo n. __________ (doc. B ed E). Si è così presentato il problema dell'accesso sulla parte est del nuovo fondo, considerato come esso non potesse beneficiare dell'accesso garantito da via __________ (cfr. planimetria prodotta dal teste __________ il 28 maggio 1990, nella quale la linea verde indica il "limite comprensorio contributi"). L'unica possibilità, per i nuovi proprietari, di raggiungere la parte a est del fondo n. __________consisteva nel conceder loro il diritto di passare sul fondo n. __________. Certo questo scorporo di terreno di mq 500 non avrebbe potuto, se nel futuro fosse diventato una particella indipendente, essere edificata per la mancanza di un accesso carrabile (osservazioni pag. 12) ma dalla configurazione dei fondi risulta altresì che esso non avrebbe neppure avuto un accesso pedonale né sulla via dei __________, né sulla via __________ (cfr. planimetria doc. E). È dunque in quest'ottica che va interpretata la servitù ed è lecito e ragionevole supporre che lo scopo fosse appunto quello di garantire l'accesso sia pedonale che veicolare alla fascia del nuovo fondo che non poteva essere raggiunta dal lato ovest. Il tenore della servitù "... in caso di passaggio di autoveicoli..." (doc. A) permette inoltre di ritenere che la servitù era principalmente concessa per il passo pedonale e che in caso di passaggio veicolare i proprietari del fondo dominante avrebbero dovuto provvedere alla creazione delle necessarie opere per consentire, appunto, il passaggio delle autovetture.
b) A ragione gli appellanti sostengono pertanto che il diritto di passo con ogni veicolo include naturalmente il diritto di passaggio pedonale (ZBGR 42 [1961] n. 30, pag. 214). Ciò risulta già dalla definizione di diritto di passo, secondo la quale esso tende a garantire il transito di persone su di una striscia di terreno delimitata da ambo i lati, transito che avviene principalmente a piedi (Haab/Simonuis/Scherrer, Zürcher Kommentar, n. 1 ad art. 694, 695, 696 CC).
Anche il diritto romano, cui fa riferimento l'art. 171 LAC, ammetteva tre forme di diritto di passo: l’iter, diritto di passo pedonale, che poi si estendeva all’actus, diritto di condurre il bestiame, e infine alla via, diritto di transitare con carri (cfr. Liver, op. Cit., n. 40 ad art. 740 CC; art. 171 LAC e Jacomella, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, pag. 119 seg.). È evidente che, tranne in circostanze eccezionali, il diritto più ampio racchiudeva in sé quello più limitato (cfr. Rep. __________124); ciò vale anche nella fattispecie concreta, laddove scopo della servitù era quello di garantire un accesso e, autorizzato l'accesso con i veicoli, non v'è ragione di vietare quello pedonale. Del resto, il principio dell’interpretazione restrittiva delle servitù (DTF 109 II 414 consid. 3 con riferimenti; 113 II 512 in fondo), non permette di estendere un onere di passo in un onere di passo veicolare, risultando evidente che la prima servitù ha un contenuto e un’estensione ben più limitati della seconda (Rep. __________318).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina l’interesse del proprietario del fondo dominante al mantenimento della servitù si determina sulla base di criteri oggettivi (DTF 121 III 54 consid. 3a con riferimenti). Decisivo risulta essere l’interesse del proprietario del fondo dominante al momento dell'introduzione dell'azione davanti al Pretore ( DTF 12 III 55 consid. 3a; Liver, op. cit., n. 64 ad art. 736 CC).
Che dal 1959 ad oggi tale servitù sia stata utilizzata con autoveicoli non è neppure preteso. D’altronde negli anni 80, ovvero prima della costituzione in proprietà per piani del fondo dominante, via __________ è divenuta pubblica venendo così a cadere l'interesse di garantire l'accesso veicolare anche dal lato est della particella n. __________. Tale circostanza trova conferma nell'attuale configurazione del fondo in questione. In occasione del sopralluogo svoltosi il 14 febbraio 1990 il Pretore ha infatti constatato che la porzione della particella n. tratteggiata in grigio sul doc. B è adibita a giardino con prato e piante decorative. L'accesso all'intero fondo n., compresa quindi la parte tratteggiata, è dato da una strada asfaltata che si immette nella particella stessa da via dei __________. Questo accesso, illuminato, corre lungo il confine con il fondo n. __________. Il subalterno b della particella n. __________è costituito da una piazzale asfaltato sul quale sono demarcati i posteggi per i due immobili del condominio.
In queste circostanze uno degli scopi originari della servitù, ovvero garantire l'accesso veicolare alla parte est del fondo che nel 1959 non poteva usufruire della via __________, è effettivamente venuto a cadere (Steinauer, op. cit., n. 2267 in fine, pag. 322). Che tale interesse sia da tempo scomparso lo dimostra pure il fatto che la servitù di passo con ogni veicolo non è mai stata utilizzata. Del resto non è nemmeno preteso che tale interesse possa in futuro rinnovarsi, la possibilità che via __________ venga nuovamente chiusa al pubblico o che la parte di terreno tratteggiata in grigio possa essere trasformata in garage o posteggi, appare, secondo l’andamento ordinario delle cose e la comune esperienza, altamente improbabile (Rep. __________97; Redondi, L’extinction des servitudes de par la loi, Losanna 1990, pag. 109/110).
Considerato come la definitiva scomparsa dell'interesse dei proprietari del fondo dominante al mantenimento della servitù di passo con ogni veicolo è stata accertata, la sentenza di primo grado va su questo punto confermata.
Rimane da determinare se anche il diritto di passo pedonale abbia perso interesse per il fondo dominante. Come visto in precedenza (consid.4a), la servitù è stata costituita per garantire l'accesso, anche pedonale, da via __________ alla fascia del nuovo fondo che non poteva essere raggiunta da via dei __________. L’appellante assevera che esso costituisce una scorciatoia per accedere a via __________ e che grazie a questo passaggio è possibile raggiungere diversi negozi della zona e fermate di mezzi pubblici (appello pag. 10). Orbene a prescindere dalla circostanza che la presunta praticità dell’uso della servitù risulta indifferente, la possibilità di accesso a via __________ attraverso il fondo dell’attore è appunto lo scopo per il quale la servitù è stata costituita. Del resto quand’anche il passo fosse stato utilizzato solo alcune volte (deposizione __________) la cancellazione non sarebbe, per questo solo motivo, possibile, il diritto svizzero non conoscendo l’istituto della prescrizione estintiva per il mancato uso prolungato della servitù (Rep. __________98 consid. 3 con riferimenti). Nel caso in esame per i proprietari dell’immobile situato sul subalterno I) l’interesse della servitù è rimasto invariato e siccome l’esercizio della stessa avviene conformemente al suo contenuto e allo scopo per il quale essa è stata costituita (DTF 107 II 335, consid. 3), non vi è ragione per cancellare la servitù di passo pedonale. Ciò significa anche, però, che non sussistono motivi per mantenere l’estensione della servitù così come risulta dall’atto costitutivo, la larghezza di m 2.50 risultando con tutta evidenza superiore alle effettive necessità. Il passo deve quindi essere ricondotto a una larghezza di m 0.85 (Jacomella, op. cit. pag. 120). Ciò posto l’appello dev’essere parzialmente accolto e la servitù iscritta a registro fondiario parzialmente soppressa e ricondotta a un semplice passo pedonale di una larghezza di m 0.85 da esercitarsi lungo la medesima tratta stabilita con il documento giustificativo n. __________del 16 luglio 1959 (DTF 91 II 196, consid. 5; Steinauer, op. cit. n. 2271a, pag. 323). Si aggiunga infine che per l’art. 736 cpv. 2 CC la riduzione parziale di una servitù avviene mediante il pagamento di un’indennità. Nel caso in esame non si giustifica di accordare una tale indennità, i beneficiari non avendo più alcun interesse a esercitare i diritti derivanti dall’esercizio della parte di servitù della quale è chiesta la cancellazione (DTF 91 II 196 consid. 5, con riferimenti).
Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC) e sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Visto l’esito dell’appello si impone di riformare anche il pronunciato sulle spese e le ripetibili di prima sede. Entrambe le parti risultano soccombenti in eguale misura, di modo che si giustifica di suddividere gli oneri processuali in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
La petizione è parzialmente accolta nel senso che il diritto di passo con ogni veicolo è ricondotto in diritto di passo pedonale di m 0.85 di larghezza da esercitarsi lungo la medesima tratta.
La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- e le spese, da anticipare dall’attore, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Invariato.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.--
b) spese fr. 50.--
fr. 500.--
già anticipati dagli appellanti, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,compensate le ripetibili.
Intimazione a:
avv. __________, __________
avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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