AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.45
Data decisione, Autorità: 19.08.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00045
Lugano, 19 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Zali (quest’ultimo in sostituzione della presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa PC / (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza dell’11 gennaio 1995 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________,
__________, __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________, __________),
in cui è stata autorizzata a intervenire accessoriamente il 9 febbraio 1995 la
__________, sede di __________;
e ora sul decreto dell’8 febbraio 1995 con cui il Segretario assessore ha accertato in luogo e vece del Pretore l’incapacità a stare in giudizio del rappresentante della banca;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 20 febbraio 1995 presentato dalla __________ contro il decreto emesso l’8 febbraio 1995, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del-la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che il __________ marzo 1992 è deceduto a __________ () __________ , cittadino italiano nato a Genova il __________ febbraio 1923, già domiciliato a , celibe, figlio unico di __________ __________ (18-19) e di __________ __________ (19), tuttora residente a __________;
che __________ e, dichiarandosi figlia naturale del defunto, ha chiesto l’11 gennaio 1995 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il blocco cautelare presso la __________ a Lugano di tutti gli averi nella disponibilità di __________ ved. __________, del dott. __________ __________ e di __________ __________ __________, in quanto di tali beni fosse “titolare, avente diritto economico o comunque disponente” il defunto __________;
che con la medesima istanza __________ __________ ha chiesto inoltre di conoscere per il tramite della __________ “l’esatta denominazione e composizione di tutti i beni” oggetto del blocco;
che, statuendo il 12 gennaio 1995 senza contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha parzialmente accolto l’istanza e ha decretato il blocco dei citati averi bancari;
che il 20 gennaio 1995 __________, il dott. __________ e __________ __________ __________ hanno postulato la revoca del provvedimento emanato nei loro confronti, instando altresì perché __________ fosse tenuta a prestare una cauzione di complessivi fr. 750 000.– in garanzia di spese e ripetibili;
che __________ ha sollecitato per converso, il 23 gennaio 1995, l’accoglimento integrale della sua istanza;
che il 23 gennaio 1995 la __________, sede di Lugano, ha presentato un’istanza al Pretore per essere autorizzata a intervenire accessoriamente in favore dei convenuti nel procedimento cautelare;
che al contraddittorio del 6 febbraio 1995, indetto per discutere la domanda di intervento, __________ ha messo in dubbio l’esistenza di un presupposto processuale, facendo valere che il funzionario della __________ comparso all’udienza, avvocato __________ __________, non aveva la capacità di rappresentare l’istituto da solo;
che il Segretario assessore ha sospeso il contraddittorio fino alla decisione sull’incidente processuale;
che con decreto dell’8 febbraio 1995 il Segretario assessore ha accertato l’incapacità dell’avv. __________ __________ a rappresentare la banca da solo (avendo diritto di firma collettiva a due), ha ordinato il seguito del contraddittorio per l’indomani (9 febbraio 1995) e ha posto le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 250.–, a carico della __________, tenuta a rifondere ad __________ __________ fr. 400.– per ripetibili;
che contro tale decreto la __________ ha introdotto un appello del 20 febbraio 1995 in cui chiede di riformare la decisione impugnata, nel senso di riconoscere all’avv. __________ __________ la capacità di rappresentarla autonomamente all’udienza;
che nelle sue osservazioni del 20 marzo 1995 __________ __________ propone di respingere l’appello, mentre __________, il dott. __________ e __________ sono rimaste silenti;
che nel frattempo, il 9 febbraio 1995, l’avv. __________ __________ si è fatto accompagnare in udienza dal dott. __________ __________ (anch’egli titolare di un diritto di firma collettiva a due) e che per finire il Segretario assessore ha accolto la domanda di intervento accessorio con decreto del giorno medesimo;
e considerando
in diritto:
che ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili, nonché le società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono pro-cedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC), la capacità di stare in giudizio comprendendo anche quella di compiere perso-nalmente tutti gli atti processuali (art. 39 cpv. 1 CPC);
che il giudice esamina d’ufficio in ogni stadio di causa – dandosi motivo di dubbio – l’esistenza dei presupposti processuali, in specie la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC);
che su tali presupposti il giudice statuisce mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC), mentre un eventuale appello contro tale decreto è trattato solo “con la prima appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC);
che il giudice abilitato a concedere effetto sospensivo è quello che ha emanato il decreto, poiché conosce la lite più da vicino e può valutare meglio se sia il caso di sospendere il processo in attesa della sentenza di appello (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 96; Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, Bellinzona s.d., pag. 138; Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 110);
che nel caso specifico l’appellante non ha nemmeno chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo, di modo che ci si può domandare se il ricorso verta tuttora su una questione pratica e attuale (non sia divenuto, cioè, privo d’interesse giuridico);
che in realtà l’interrogativo può rimanere irrisolto, l’appello rivelandosi – comunque sia – destinato all’insuccesso;
che, infatti, una persona giuridica agisce per mezzo dei suoi organi, così nella conclusione dei negozi giuridici come per effetto di altri atti o omissioni (art. 54 e 55 CC);
che organi di una società anonima sono i membri del consiglio di amministrazione (organi formali) e coloro che di fatto partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (organi di fatto), esercitando autonomamente – o lasciando credere di esercitare autonomamente – funzioni societarie (Forstmoser/Maier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, pag. 175 n. 17 segg., pag. 187 n. 10, pag. 441 n. 3 segg. con rinvii di giurisprudenza);
che il modo in cui una società si fa rappresentare risulta dal registro di commercio (art. 641 n. 8 e 718 cpv. 1 CO), ma il solo diritto di firma – individuale o collettivo – non basta a conferire la qualità di organo (op. cit., pag. 443 n. 17 con richiami);
che il diritto di firma collettiva a due di cui fruisce in concreto l’avv. __________ __________ (doc. 1 dell’interveniente, n. di riferimento __________), consulente legale della __________ presso la sede di Lugano, non basta pertanto a qualificare il legale stesso come organo dell’istituto;
che nondimeno, a prescindere dalla qualifica di organo, la giurisprudenza ha sempre ammesso la validità di atti processuali compiuti da persone che rappresentano una società conformemente alle prerogative loro attestate dal registro di commercio;
che nella fattispecie, quindi, nulla impedisce all’avv. __________ __________ di rappresentare la __________ insieme con un’altra persona avente diritto di firma collettiva a due (com’egli ha fatto, del resto, all’udienza del 9 febbraio 1996);
che diversa è la questione di sapere se l’avvocato __________ possa rappresentare l’istituto bancario anche da solo;
che a tale proposito la banca invoca il diritto di conferire “una delega individuale specifica” a suoi funzionari in singole pratiche, ma disconosce che nel Cantone Ticino mandati di patrocinio forense possono essere affidati solo – fatto salvo l’art. 64bis CPC – agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione e alle persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 cpv. 1 CPC), presupposti che non ricorrono nel caso in oggetto;
che rimane da esaminare se, a prescindere dal diritto di firma meramente collettivo risultante dal registro di commercio, l’avvo-cato __________ possa essere qualificato come organo di fatto della banca, alla stessa stregua di chi partecipa in maniera determinante alla formazione della volontà sociale, esercitando autono-mamente – o lasciando credere di esercitare autonomamente – funzioni societarie;
che l’appellante qualifica appunto il suo consulente giuridico in-terno, responsabile del servizio legale, come organo di fatto, amministratore di “un ramo della banca importante per la realizzazione dello scopo sociale” (appello, pag. 3);
che tuttavia la qualifica di organo di fatto dipende non tanto dal-la responsabilità conferita al singolo dipendente nell’esercizio di una determinata funzione, quanto dalla possibilità – per quest’ ultimo – di partecipare in maniera rilevante alla gestione della politica aziendale, foss’anche in un particolare campo di attività;
che nel caso specifico l’avvocato __________ svolge indubbiamente un ufficio di responsabilità, a lui incombendo di studiare il modo giuridicamente più opportuno per conseguire l’uno o l’altro obiettivo nel quadro delle finalità sociali, ma non consta partecipare in maniera rilevante alla scelta di tali obiettivi strategici, alla stregua per esempio di un direttore;
che non si ravvisano quindi gli estremi per qualificare l’avvocato __________ come organo di fatto dell’istituto bancario;
che in tali circostanze il decreto processuale del Segretario assessore può, nell’esito, essere condiviso;
che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili agli appellati che non hanno presentato osservazioni;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
Nella misura in cui non è divenuto senza interesse giuridico, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà ad __________ __________ fr. 800.– per ripetibili di appello. Non si assegnano ripetibili agli altri appellati.
– __________ sede di Lugano;
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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