AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.42
Data decisione, Autorità: 09.04.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00042
Lugano, 9 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ____________ (misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 16 settembre 1994 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 13 febbraio 1995 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 2 febbraio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da __________ __________ contestualmente all’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da __________ __________ il 10 marzo 1995;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1953) e __________ __________ (1959) si sono sposati a __________ il __________ aprile 1982. Dal matrimonio sono nati i figli __________, il __________novembre 1983, e __________o, il __________ settembre 1987. Il marito è meccanico, alle dipendenze della __________ di __________; la moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune, tranne alcune ore di pulizia e di servizi a terzi che le hanno procurato un reddito di circa fr. 400.– mensili. L’8 giugno 1994 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione e il 18 giugno successivo i coniugi si sono separati di fatto: il marito è rimasto nell’abitazio-ne coniugale, la moglie si è trasferita con i figli a __________, nella casa dei propri genitori.
B. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 6 luglio 1994. Il 12 luglio seguente __________ __________ ha chiesto di essere am-messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria nella causa di stato da promuovere contro il marito e il 16 settembre 1994 ha postulato – in via cautelare – l’affidamento dei figli a sé medesima (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di complessivi fr. 2390.– mensili (fr. 800.– per sé e fr. 795.– per ogni figlio) dal mese di settembre 1994, con trattenuta dallo stipendio del coniuge, il versamento di fr. 660.– a saldo del contributo alimentare dovuto per i mesi di luglio e agosto 1994 e la consegna di tre libretti di deposito intestati ai figli.
C. Con decreto cautelare del 19 settembre 1994, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha affidato i figli alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha assegnato l’abitazione coniugale al marito, ha stabilito un contributo mensile di fr. 800.–per la moglie e di fr. 630.– per ogni figlio (compreso l’assegno familiare) a decorrere dal settembre 1994 e ha ingiunto al convenuto di consegnare alla moglie i tre libretti bancari intestati ai figli. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese sono state poste a carico dell’istante, riservata una diversa ripartizione degli oneri in esito all’eventuale contraddittorio.
D. Il 20 settembre 1994 __________ __________ ha chiesto a sua volta il beneficio dell’assistenza giudiziaria e il 22 settembre successivo ha instato per la revoca del decreto. Alla relativa udienza del 14 ottobre 1994, interrotta e ripresa il 21 ottobre, ha fatto seguito l’istruttoria e con ordinanza del 7 novembre 1994 il Pretore ha ammesso la moglie al beneficio dell’assistenza giudiziaria. La discussione finale del procedimento cautelare ha avuto luogo l’11 gennaio 1995. In tale occasione __________ __________ ha ribadito sostanzialmente le sue domande, salvo ridurre il contributo alimentare richiesto per sé e i figli a complessivi fr. 2100.– mensili da luglio a dicembre 1994 (inclusi gli assegni familiari) e a complessivi fr. 1700.– mensili (fr. 200.– per sé e fr. 650.– per ciascun figlio), oltre gli assegni familiari, dal gennaio 1995. __________ __________ ha mantenuto la sua opposizione, rivendicando l’affida-mento dei figli (riservato il diritto di visita della madre), senza contributi alimentari per la moglie, e la restituzione dei tre libretti di deposito; in subordine, nel caso in cui figli fossero stati affidati alla madre, ha offerto un contributo (non quantificato) per i soli figli dal settembre 1994, rinunciando alla riconsegna dei tre libretti di risparmio.
D. Statuendo il 2 febbraio 1995, il Pretore ha confermato l’affida-mento dei figli alla madre, ha esteso il diritto di visita del padre, ha condannato __________ __________ a versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per la moglie e di fr. 605.– mensili per ogni figlio limitatamente al mese di settembre 1994, rispettivamente fr. 185.– per la moglie e fr. 605.– per ogni figlio dall’ottobre 1994 (compresi in entrambi i casi l’assegno familiare) e ha attribuito l’abitazione coniugale al marito. __________ __________ è stato ammesso anch’egli al beneficio dell’assistenza giudiziaria. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico delle parti (e per esse a carico dello Stato) in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro il decreto del Pretore è insorta __________ __________ con un appello del 13 febbraio 1995 nel quale chiede che, conferitale l’assi-stenza giudiziaria anche in sede di ricorso, il contributo mensile a carico del marito sia fissato in fr. 600.– per sé stessa e in fr. 650.– per ogni figlio da settembre a dicembre 1994, rispettivamente in fr. 300.– per sé e in fr. 650.– per ogni figlio dopo di allora (compresi nelle due ipotesi gli assegni familiari).
Nelle sue osservazioni del 10 marzo 1995 __________ __________ propone di respingere l’appello e di negare alla moglie l’assistenza giudiziaria. Il giorno stesso egli ha postulato a sua volta il beneficio dell’assistenza giudizia in appello, cui la moglie si è opposta con osservazioni del 14 marzo 1995.
Considerando
in diritto:
L’art. 145 cpv. 2 CC dispone che, pendente una causa di stato, il giudice prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. I principi che informano l’ado-zione di tali misure sono già stati esposti correttamente dal Pre-tore (decreto, pag. 3 in fondo). In concreto rimane litigioso solo l’ammontare del contributo per la moglie e i figli, che va determinato secondo il metodo di calcolo previsto dal diritto federale (in base cioè al totale dei redditi meno il totale dei fabbisogni: decreto, pag. 4 a metà con rinvii di giurisprudenza).
Il Pretore ha accertato il reddito netto del marito, meccanico presso la __________ di __________, in fr. 4458.– mensili (compresa la quota di tredicesima: doc. G). Il reddito della moglie è stato valutato in fr. 1000.– mensili per il settembre 1994 (fr. 400.– percepiti come donna di servizio e fr. 600.– come collaboratrice del Consorzio servizio aiuto domiciliare Lugano e dintorni: doc. AA), rispettivamente in fr. 1600.– da ottobre 1994 in poi (lavorando una settantina di ore mensili, come incaricata, presso il solo Consorzio: doc. EE). Circa i fabbisogni minimi, il primo giudice ha calcolato quello del marito in fr. 3048.– mensili (decreto, pag. 6), quello della moglie in fr. 1771.– mensili (de-creto, pag. 5) e quello dei due figli in fr. 605.– ciascuno (decreto, pag. 7), deducendone a carico del marito l’ammontare dei contributi impugnati.
L’appellante sostiene anzitutto che tra settembre e dicembre del 1994 i contributi alimentari dovrebbero essere calcolati su un reddito netto del marito di fr. 5144.– mensili e non di fr. 4458.–, poiché la tredicesima andrebbe ripartita solo sui quattro mesi presi in considerazione ai fini del contributo. L’argomentazione non è seria, ove appena si pensi che l’obbligo di mantenimento del marito (art. 163 CC) non è cominciato nel settembre del 1994, ma sussiste dal giorno del matrimonio. Un lavoratore dipendente fa fronte ai propri oneri e commisura le sue spese, per comune esperienza e secondo il normale andamento delle cose, anche in funzione della tredicesima mensilità ch’egli sa di riscuotere a fine anno. Del resto non si vede perché in concreto la famiglia dovrebbe beneficiare della tredicesima solo durante gli ultimi quattro mesi dell’anno. Su questo punto il gravame non merita altra disamina. Il marito asserisce, nelle sue osservazioni all’ appello (pag. 3), che il proprio reddito medio ammonterebbe in realtà a fr. 4427.– mensili e non a fr. 4458.–, la tredicesima non comportando assegni familiari. La tesi contrasta però con quanto egli stesso ha riconosciuto nei riassunti scritti allegati ai verbali del 14 ottobre 1994 (pag. 7 e 10) e dell’11 gennaio 1995 (pag. 8). Nuovo, l’assunto è quindi irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
In secondo luogo l’appellante afferma che il proprio reddito personale tra settembre e dicembre del 1994 non ha superato, in media, fr. 1445.– mensili. Se non che, lo stipendio medio di fr. 1600.– valutato dal Pretore per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1994 corrisponde esattamente alla media – arrotondata – di quanto l’appellante fa valere di aver guadagnato nei tre me-si in rassegna (appello, pag. 4). Per quel che attiene al settembre del 1994, opportunamente il Pretore ha considerato tale mese come un periodo a sé stante, data la situazione meramente transitoria. La moglie aveva appena cominciato invero (di fatto il 19 settembre: doc. BB) la sua attività per il servizio di aiuto domiciliare, ma durante la prima metà del mese aveva ancora pre-stato servizio per una terza persona (interrogatorio formale del 13 dicembre 1994, risposta n. 2). La sua capacità di reddito si è ragionevolmente stabilizzata in ottobre (sebbene l’assunzione definitiva da parte del Consorzio sia avvenuta solo il 1° novembre 1994: doc. FF). Anche su questo punto il decreto del Pretore sfugge dunque alla critica.
Sempre con riferimento al proprio reddito, l’appellante assevera che dal 1° gennaio 1995 esso ascende a non più di fr. 1200.– mensili e non a fr. 1600.– come stimato dal Pretore. L’asserto è specioso. Per motivare la propria argomentazione l’interessata si fonda infatti sullo stipendio di un solo mese (quello di novembre 1994, per di più senza computare la quota di tredicesima) e asserisce che 76.50 ore mensili corrispondono a una rimunerazione netta di fr. 1345.–, sicché 70 ore in media danno un guadagno inferiore. Se appena si considera però che tra settembre e dicembre 1994 l’appellante ha guadagnato fr. 5783.– lavorando 247.5 ore, lo stipendio medio valutato dal Pretore (fr. 1600.– mensili) corrisponde esattamente al risultato – arrotondato per difetto – della proporzione. Ciò posto, l’appello si rivela una volta di più sprovvisto di buon diritto.
I fabbisogni dei coniugi non sono litigiosi, eccetto una posta di fr. 428.– mensili che il Pretore ha inserito tra le necessità finanziarie del marito per il rimborso di un mutuo (fr. 13 000.–) contratto presso la __________ e il pagamento dei premi riguardanti una polizza di assicurazione consegnata alla Cassa medesima in garanzia del mutuo (doc. 5). L’appellante ammette di aver riconosciuto che l’unione coniugale era gravata di debiti per fr. 12 000.–/13 000.– (interrogatorio formale del 13 dicembre 1994, risposta n. 9). Sostiene però di non aver ammesso che tutto il debito andava conteggiato nel fabbisogno familiare e soggiunge che nell’elenco dei debiti talune voci non possono in ogni modo essere riconosciute (doc. 11). La prima argomentazione è pretestuosa, non essendo dato di capire perché – ove il reddito dei coniugi copra, ancorché al limite, il fabbisogno familiare – i debiti contratti dall’unione coniugale non dovrebbero essere onorati (come giustamente ha ritenuto il primo giudice: decreto, pag. 6 verso l’alto). La seconda è nuova e pertanto irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Ne segue, al proposito, l’inconsistenza dell’appello.
L’appellante chiede infine che il contributo alimentare per ciascuno dei due figli sia portato da fr. 605.– mensili a fr. 650.– mensili. Seguendo la costante prassi della Camera civile di appello, il Pretore ha spiegato di aver determinato l’importo in base alle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1993 in: Rivista di diritto tutelare 1993 pag. 78), adattate al caso specifico (decreto, pag. 7). L’appellante non spende una parola per dimostrare che il Pretore avrebbe applicato le note raccomandazioni in maniera errata o anche solo inadeguata, ma ciò non significa che su questo punto l’appello debba essere dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 5 con rinvio al cpv. 1 lett. f CPC). Nel rispetto del principio inquisitorio che per diritto federale governa lo statuto giuridico dei figli (DTF 118 II 93), anche davanti all’autorità di ricorso (Vogel, Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag. 610 seg.), l’adeguatezza del contributo alimentare va esaminata d’ufficio, senza vincolo alle richieste dell’una o dell’altra parte.
Ora, le citate raccomandazioni prevedono che il fabbisogno me-dio in denaro di due figli in età compresa fra 7 e 16 anni ammonta a fr. 1045.– ognuno (inclusi fr. 250.– di cura ed educazione da 7 a 12 anni, rispettivamente fr. 200.– da 13 a 16 anni, e fr. 250.– rispettivamente fr. 210.– per la partecipazione alle spese di alloggio). Tali raccomandazioni si riferiscono tuttavia a fasce di reddito coniugale che superano di oltre il 10% quello delle parti (fr. 6600.–/6700.– contro fr. 5458.–/6058.–). Quando il coniuge affidatario non esercita (o esercita solo parzialmente, come nella fattispecie) un’attività lucrativa, è lecito pretendere inoltre ch’egli provveda in natura – compatibilmente con gli impegni della sua eventuale attività a tempo parziale – alla cura e all’educazione della prole. Ciò nondimeno, pur tenendo conto di tali fattori, nella fattispecie il fabbisogno in denaro di fr. 605.– mensili fissato dal Pretore per ogni figlio non appare sufficiente. Del resto il Pretore non può essere seguito nemmeno quando reputa che in concreto l’unico reddito da considerare ai fini delle predette raccomandazioni sarebbe quello del marito (pag. 7 a metà), giacché determinante è il reddito netto di entrambi i coniugi, senza riguardo al relativo ammontare (si vedano le direttive contenute nell’edizione 1988, pag. 11).
Si volesse anche tenere calcolo nel caso in esame, alla stregua di un ulteriore elemento di riduzione, del fatto che le menzionate raccomandazioni si rapportano a costi riscontrabili nell’area urbana di Zurigo, il fabbisogno in denaro dei due figli non può ad ogni modo ritenersi inferiore a fr. 1650.– mensili. L’appellante lavora circa 70 ore mensili e può sopperire solo a metà, in natura, alla cura e all’educazione dei figli. Per il mese di settembre 1994 il reddito conseguito dai coniugi (fr. 5458.– mensili) non copre invero tale fabbisogno, ma ciò non è decisivo. Basti pensare che per quel mese il Pretore ha condannato il marito a versare contributi per un totale di fr. 1710.– e che tale importo è stato appellato dalla sola moglie, né l’attuale decisione è più sfavorevole al marito. La rivalutazione del contributo per i figli comporta necessariamente la soppressione del contributo per la moglie, nel senso che entrambi i coniugi si ritrovano a vivere – per finire – con il fabbisogno minimo, tutto il resto essendo destinato ai figli. Non si vede però come potrebbe essere diversamente e neppure si capirebbe perché la moglie dovrebbe beneficiare di una disponibilità superiore al minimo quando ai figli non sarebbe assicurato il necessario.
La maggiorazione del contributo per i figli (da fr. 1210.– a fr. 1650.– complessivi) implica un duplice ordine di conseguenze. Intanto una riduzione dell’onere per l’alloggio computato nel fabbisogno della moglie: il Pretore ha accertato in effetti, senza essere contraddetto dalle parti, che la moglie spende fr. 1000.– mensili per il canone di locazione (decreto, pag. 5). Nel contributo per i figli è già compresa però una quota di fr. 415.– comples-sivi per l’alloggio (fr. 460.– ridotti proporzionalmente alla riduzione del fabbisogno dei figli rispetto a quanto prevedono le note raccomandazioni), ciò che diminuisce la locazione effettiva della moglie a fr. 585.– mensili. Donde la seconda conseguenza: quella per cui non è conciliabile con la parità di trattamento che a lungo andare il marito continui a spendere fr. 1145.– men-sili di locazione per sé solo e che la moglie con i figli insieme debbano accontentarsi di fr. 1000.– complessivi. Il marito deve quindi essere invitato sin d’ora a reperire un appartamento meno oneroso (che non costi più di fr. 850.– mensili), tanto più che al compimento del 13° anno di età il fabbisogno del figlio Mario non consentirà più una partecipazione altrettanto generosa ai costi dell’alloggio della madre né alle spese di cura ed educazione. A quel momento il marito dovrà quindi aver trovato un’abi-tazione meno cara, con l’avvertimento che in caso di inosservanza egli si vedrà ridurre il proprio fabbisogno minimo di conseguenza.
Il quadro economico della famiglia si presenta quindi, in sintesi, come segue:
– reddito netto del marito: fr. 4458.– mensili;
– reddito netto della moglie: fr. 1000.– mensili (settembre 1994),
fr. 1600.– mensili (dall’ottobre 1994);
– fabbisogno minimo del marito: fr. 3048.– mensili;
– fabbisogno minimo della moglie: fr. 1356.– mensili (fr. 1771.– ./. fr. 415.–)
– fabbisogno in denaro dei due figli: fr. 1650.– mensili;
– eccedenza mensile (settembre 1994).
fr. 4458.– + fr. 1000.– ./. fr. 3048.– ./. fr. 1356.– ./. fr. 1650.– = fr. –.–
– eccedenza mensile (da ottobre 1994):
fr. 4458.– + fr. 1600.– ./. fr. 3048.– ./. fr. 1356.– ./. fr. 1650.– = fr. 4.–
Il difetto di qualsiasi apprezzabile eccedenza fa sì che il marito, coniuge non affidatario, possa conservare per sé soltanto il fab-bisogno minimo e debba erogare la differenza a moglie e figli (né un coniuge può essere costretto a vivere, in ogni modo, con una disponibilità mensile inferiore al suo fabbisogno minimo: DTF 121 I 99 consid. 3). Dato nondimeno che nel decreto cautelare egli è stato condannato a stanziare, per il mese di settembre 1994, la somma complessivi di fr. 1710.– e che nei suoi confronti il decreto è passato in giudicato, appare equo imporgli la stessa cifra – ancorché suddivisa diversamente – a beneficio di moglie e figli. Da ottobre 1994 il contributo di fr. 1410.– (la differenza tra il fabbisogno minimo e il guadagno conseguito) deve essere devoluto interamente ai figli, la moglie potendo, con un guadagno di fr. 1600.– mensili, sovvenire autonomamente –come il marito – alle proprie esigenze minime e colmare il fabbisogno dei figli (con fr. 240.– mensili).
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
__________ è condannato a versare alla moglie, entro il 10 del mese, i seguenti contributi alimentari:
a) per il mese di settembre 1994:
fr. 60.– per la moglie stessa e
fr. 1650.– complessivi per i figli;
b) in seguito:
fr. 1410.– complessivi per i figli.
Il contributo a favore dei figli comprende gli assegni familiari.
Per il resto il decreto impugnato rimane invariato.
in appello con il gratuito patrocinio dell’avv. __________, __________.
in appello con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, Chiasso.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e per esse, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Sta-to, compensate le ripetibili.
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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