AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.28
Data decisione, Autorità: 19.10.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00028
Lugano 19 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (iscrizione di servitù prediale di posteggio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 4 febbraio 1994 da
__________, __________, e __________, __________, (patrociate dell’avv. dott. __________, __________)
contro
__________, __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________, __________)
__________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ formanti la Comunione ereditaria fu avv. __________, __________ (rappresentati dall’avv. __________ e patrocinati dall’avv. __________ __________, __________) e
avv. dott. __________, __________;
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello 2 febbraio 1995 presentato da __________ __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 3 gennaio 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ è l’attuale proprietaria della particella n. __________RFD di __________, __________ e __________ __________ sono comproprietari della particella n. __________, mentre l’avv. __________ __________ e la Comunione ereditaria fu __________ __________ sono comproprietari delle particelle n. __________ e __________0. Tutti questi fondi sono scaturiti dal frazionamento, avvenuto il 19 ottobre 1960, dalla particella n. __________di proprietà di __________ __________. La __________ è l’attuale proprietaria della contigua particella n. __________, già proprietà di __________.
Il 13 giugno 1959 è stato iscritto a registro fondiario, come servitù prediale, un diritto di superficie di scavo di un tunnel a favore del fondo n. __________e a carico del n. __________. A seguito del citato frazionamento della particella n. __________, la predetta servitù è stata iscritta a favore della particella n. __________di proprietà dell’avv. __________ e della Comunione ereditaria fu __________.
Con l’accordo dell’allora proprietaria del fondo serviente (__________), i titolari del noto diritto di superficie hanno concesso il 24 novembre 1965 a __________ __________, precedente proprietario della particella n. __________, un diritto di posteggio coperto sulla strada particella n. __________- pure di loro proprietà - o, in caso di impossibilità dell’iscrizione di tale servitù entro 3 anni, una servitù di posteggio nel tunnel medesimo (“Vereinbarung”, doc. 2). Di fatto il diritto di posteggio coperto sulla strada non è mai stato concesso e neppure è stata iscritta una servitù di posteggio nel tunnel.
B. Il 2 febbraio 1994 __________ __________ e __________ __________ hanno convenuto in giudizio la __________, __________ e __________ __________, l’avv. __________ e i membri della Comunione ereditaria fu __________, chiedendo che fosse fatto ordine all’Ufficio dei registri di procedere all’iscrizione di una servitù prediale di posteggio, da esercitare in corrispondenza della superficie colorata in verde nella planimetria doc. M, a favore del fondo n. __________RFD __________ e a carico della particella n. __________e/o __________.
C. Il 3 marzo 1994 i membri della Comunione ereditaria fu __________ __________ hanno comunicato di non opporsi alla petizione, e il successivo 9 marzo il Pretore li ha dimessi dalla lite.
Con risposta del 31 marzo 1994 l’avvocato __________ ha chiesto invece la reiezione della petizione “in tutti i suoi punti”, adducendo motivi di merito ed eccependo in conclusione, “a titolo abbondanziale”, l’incompetenza per territorio del tribunale adito.
Nella risposta del 10 giugno 1994 la __________ e i coniugi __________ si sono anch’essi opposti alla petizione, postulandone il rigetto sia in ordine (incompetenza per territorio) che nel merito.
D. All’udienza preliminare del 25 novembre 1994, limitata all’esame dell’eccezione di incompetenza per territorio, le attrici si sono opposte alla stessa, mentre __________ e i coniugi __________ hanno mantenuto l’eccezione. A tale posizione ha aderito anche l’avvocato __________.
E. Con decreto del 3 gennaio 1995 il Pretore ha respinto la petizione nei confronti di tutti convenuti, accogliendo l’eccezione di incompetenza territoriale.
F. Insorte contro il citato decreto con un appello del 24 gennaio 1995 __________ __________ e __________ __________ chiedono, in via principale, che la causa continui nei confronti dell’avv. __________ __________ e che le parti siano citate all’udienza preliminare; in via subordinata, che nei confronti del convenuto __________ l’eccezione di incompetenza sia respinta, con convocazione delle parti all’udienza preliminare, con addebito delle spese e tassa di giustizia.
Il 6 giugno 1995 l’appellato ha trasmesso una lettera a questa Camera in cui dichiara di rimettersi al giudizio del Tribunale circa l’eccezione di procedura, riservate le proprie argomentazioni di merito.
Considerato
in diritto:
La lettera trasmessa dall’appellato a questa Camera il 6 giugno 1995 è irricevibile. Infatti il termine di 20 giorni per presentare le osservazioni all’appello (art. 314 CPC) era a quel tempo già manifestamente decorso.
Le appellanti sostengono che nell’allegato di risposta il convenuto __________ non avrebbe eccepito l’incompetenza territoriale del tribunale adito. In particolare, non costituirebbe valida eccezione di incompetenza l’ultima frase addotta prima delle richieste di giudizio secondo cui “abbondanzialmente si osserva che, essendo l’azione dell’art. 665 CC di natura obbligatoria, quest’ultima avrebbe dovuto essere proposta al foro di Lugano”. Oltre a ciò, l’azione in esame, in quanto relativa a una servitù prediale, a loro giudizio dovrebbe comunque essere proposta avanti il giudice del luogo in cui i beni si trovano, trattandosi di un foro obbligatorio (art. 18 cpv. 3 CPC) - quindi dinanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna - così che nei confronti del convenuto avvocato __________ l’eccezione andava respinta anche per questo motivo.
Secondo l’art. 18 CPC le azioni concernenti diritti reali immobiliari e quelle possessorie devono essere proposte avanti il giudice del luogo dove i beni si trovano (cpv. 1), ritenuto che in caso di servitù la giurisdizione territoriale è quella del fondo serviente (cpv. 3). Il fondo dell’art. 18 CPC è esclusivo, e come tale inderogabile.
Occorre innanzitutto stabilire se la norma si riferisca anche alla presente fattispecie, come negato dal Pretore e sostenuto invece dalle appellanti. Con la petizione esse hanno chiesto l’iscrizione di una servitù prediale di posteggio, fondata su un contratto che conferiva loro il diritto all’iscrizione del diritto reale limitato (“Vereinbarung” del 24 novembre 1965, pt. 8, doc. 2; art. 731 cpv. 2 con rinvio all’art. 655 cpv. 1 CC). Secondo giurisprudenza, l’azione volta all’iscrizione di un diritto reale in esecuzione di un contratto ha natura personale e non reale (DTF 117 II 29; 92 I 203; 69 I 7; si veda anche Knapp, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, art. 59 n. 22). È vero che parte della dottrina è di parere contrario (cfr. riferimenti dottrinali citati nella DTF 117 II 29) ma, pur tenendone conto, la giurisprudenza del Tribunale federale non ha cambiato orientamento. Le uniche eccezioni ammesse concernono i diritti obbligatori menzionati a registro fondiario, le domande miste volte al riconoscimento del credito con contestuale richiesta di iscrizione definitiva dell’ipoteca legale e la richiesta tendente all’esclusione di un comproprietario dalla comunione dei comproprietari ai sensi dell’art. 649b CC (DTF 117 II 29 seg.; Knapp, op. cit., loc. cit.), ovvero tutti casi non realizzati nella fattispecie. Ora, la giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di stabilire che l’art. 18 CPC si applica solo alle pretese di natura reale (Rep. 1990 __________ e __________). Se ne deduce che, nel caso concreto, il Pretore di Locarno Campagna era effettivamente incompetente (per territorio) e trattare l’azione.
a) Secondo l’art. 170 lett. c CPC la risposta di causa deve contenere tutte le eccezioni di ordine e di merito motivate nonché l’indicazione di tutti i presupposti processuali carenti, ritenuto che le eccezioni processuali non addotte con la risposta sono perente (art. 78 cpv. 2 CPC). Come la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare, un’eccezione deve essere sollevata in termini espliciti, affinché essa si manifesti inequivocabilmente all’attenzione della parte contro la quale è opposta. Un vago accenno che potrebbe passare inosservato non soddisfa quel requisito di chiarezza voluto dalla legge per la correttezza dell’agire in giudizio e perché dell’opposta ragione se ne possa compiutamente discutere fra le parti e giudicarne (Rep 1982 __________)
b) Nella risposta il convenuto ha svolto una premessa relativa alla dimissione dalla lite della Comunione ereditaria fu __________ __________, comproprietaria con egli medesimo del fondo n. __________9. Poi è entrato nel merito, sostenendo che la petizione andava respinta innanzitutto perché mancava l’accordo degli attuali proprietari dei fondi gravati dal diritto di superficie (__________e coniugi __________) e anche per “altri fondati motivi” (risposta pag. 4, 5). Questi consisterebbero nella prescrizione, la transazione del 24 novembre 1965 di cui si prevalgono le attrici esplicando solo effetti obbligatori di modo che i relativi diritti si prescriverebbero secondo l’art. 127 CO, e anche nell’incompetenza territoriale, l’azione rivestendo natura solo personale.
Ora, anchorché la formulazione dell’eccezione non sia del tutto felice, essa adempie i requisiti posti dall’art. 170 lett. c CPC. Dalla stessa risulta infatti l’intenzione del convenuto di non accettare la competenza del tribunale adito (Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna) e di prevalersi del foro generale del luogo di domicilio del convenuto (Pretura del Distretto di Lugano; art. 16 CPC). Oltre a ciò, quand’anche non fosse necessario (DTF 66 II 237), il convenuto ha pure motivato giuridicamente l’eccezione, invocando l’art. 665 CC (cui rinvia l’art. 731 cpv. 2 CC per le servitù). La critica delle appellanti, secondo cui la frase litigiosa poteva passare inosservata, non è quindi seria. Il fatto che l’eccezione non sia stata sollevata specificatamente in una premessa d’ordine, bensì addotta solo al punto 9 della risposta, dopo l’esposizione degli argomenti di merito e con la locuzione “abbondanzialmente”, non è decisivo. Il codice di procedura esige che le eccezioni siano sollevate con chiarezza, ma non richiede (neppure per i presupposti processuali quali la competenza territoriale) che ciò avvenga con premesse d’ordine. La circostanza che il convenuto si sia limitato a chiedere nelle domande di giudizio che la petizione sia “respinta in tutti i suoi punti”, senza precisare sia in ordine o nel merito, è pure irrilevante. La giurisprudenza ha infatti già avuto modo di stabilire che esigere una simile distinzione costituirebbe un formalismo eccessivo (Rep 1982 __________). Da ultimo, le appellanti equivocano sui termini quando deducono dalla frase “le parti e il Giudice convengono di limitare l’udienza preliminare all’esame dell’eccezione di incompetenza territoriale di questo Giudice, sollevata dalla parte convenuta __________ e __________ ” che l’appellato non si sarebbe prevalso della nota eccezione nell’allegato di risposta. A prescindere dalla circostanza che il Pretore avrebbe potuto indire l’udienza preliminare limitata all’esame dell’eccezione processuale senz’altro specificare (art. 181 cpv. 1 CPC), nel caso in esame l’appellato ha, come detto, validamente sollevato l’eccezione di incompetenza del giudice adito. La questione non merita pertanto una particolare disamina.
Se ne deduce che il decreto impugnato deve essere confermato e l’appello respinto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono poste a carico delle appellanti, in solido. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster