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Numero d'incarto:
11.1995.26
Data decisione, Autorità:
24.05.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00026
Lugano
24 maggio 1996
Repubblica e Cantone
del Ticino
Prima Camera civile
Tribunale
d'appello
La Presidente
vista
l’istanza 23 maggio 1996 presentata da
__________,
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
__________,
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
premesso
che il 20 agosto 1993 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-Nord ha ordinato alla ditta __________ e __________ __________
__________ SA di Mendrisio di trattenere sul salario mensile di __________
__________ l’importo di fr. 1’889.35 corrispondente al contributo alimentare
mensile da versare a __________ __________ ;
accertato
che il decreto in questione non è stato impugnato;
preso
atto che con istanza del 23 maggio 1993 __________ __________ chiede la
modifica del decreto 20 agosto 1993 nel senso di ridurre l’importo oggetto
della trattenuta a fr. 925.– mensili;
stabilito
che in sede di appello la competenza del presidente della Camera o del giudice
delegato è riferibile solo o a domanda cautelare proposta nell’ambito di un
appello su domanda cautelare già decisa dal primo giudice, o a domanda
cautelare proposta in causa portata direttamente in appello (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 377 CPC);
rilevato
che l’istanza in esame non si riferisce a nessuna delle ipotesi menzionate di
modo che essa dev’essere considerata irricevibile e dovrà essere ripresentata
davanti al giudice normalmente competente (cfr. anche art. 384 CPC);
per
questi motivi
decreta: 1. L’istanza è irricevibile.
- Intimazione a:
avv. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
La
presidente
(Epiney-Colombo)
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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