AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.17
Data decisione, Autorità: 08.11.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00017
Lugano, 8 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________/g (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 10 maggio 1989 da
__________, __________, ora __________ in liquidazione (rappresentata dall’Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano, Viganello)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
__________, __________,
e nella quale erano convenuti anche
__________, __________
__________, __________
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 29 ottobre 1994 presentato da __________ e __________ __________ contro il decreto emesso il 15 ottobre 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Se dev’essere accolto l’appello del 27 febbraio 1995 presentato da __________ e __________ __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. La __________ Impresa costruzioni generali __________ ha appaltato nel 1988 alla ditta __________ __________ ____________________. le opere di sistemazione esterna, le canalizzazioni e gli allacciamenti elettrici delle case unifamiliari esistenti sulle particelle n. __________, __________, __________a __________e RFD di __________ -. Le liquidazioni del 15 febbraio e del 3 marzo 1989 allestite per tali opere dalla ditta __________ __________ ammontano a complessivi fr. 407 769.70. Dedotti gli acconti ricevuti e la quota relativa a lavori eseguti su fondi di sua proprietà, la ditta in questione vanta per le opere eseguite un saldo di fr. 252 229.30.
B. Il 10 maggio 1989 la ditta __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, che fossero iscritte provvisoriamente sulle particelle citate, compresa la proprietà coattiva n. __________, ipoteche legali a suo favore per complessivi fr. 263 768.–. Con decreto del giorno stesso il Pretore ha accolto l’istanza, ha ordinato le iscrizioni richieste e ha convocato le parti all’udienza del 13 giugno 1989 per il contraddittorio. L’ufficiale del registro fondiario ha eseguito l’ordine di iscrizione immediatamente.
C. All’udienza del 13 giugno 1989 la __________ Impresa costruzioni generali __________, proprietaria delle particelle n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________RFD, ha offerto una garanzia bancaria sostitutiva delle ipoteche legali iscritte provvisoriamente sui suoi fondi. Gli altri convenuti, fra cui __________ e __________ __________ (comproprietari della particella n. __________RFD) con __________ e __________ __________ (comproprietari della particella n. __________RFD), si sono opposti all’istanza di iscrizione sostenendo che la __________ __________ aveva terminato i lavori più di tre mesi prima dell’iscrizione provvisoria inaudita parte.
D. Statuendo il 22 giugno 1989 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha ammesso la garanzia bancaria di complessivi fr. 192 600.– prestata dalla __________ Impresa costruzioni generali __________ e ha ordinato la cancellazione delle iscrizioni prov-visorie gravanti i relativi fondi. Su richiesta della stessa __________ -__________ sono poi state cancellate anche le iscrizioni provvisorie a carico delle particelle n. __________, __________e __________RFD, di modo che controverse sono restate unicamente le iscrizioni provvisorie sulle particelle n. __________, __________e __________ RFD.
E. In esito al dibattimento finale del 2 giugno 1992 le parti ancora in lite hanno mantenuto le rispettive richieste di giudizio. La procedura è rimasta quindi sospesa a causa del fallimento della __________, finché con decreto del 15 ottobre 1994 il Pretore ha accolto l’istanza di quest’ultima, ha confermato le iscrizioni provvisorie ordinate senza contraddittorio sulle particelle n. __________ (per fr. 1343.50 oltre interessi), __________ (per fr. 18 357.10 oltre interessi) e __________RFD (per fr. 28 878.50 oltre interessi), assegnando alla __________ __________ in liquidazione fallimentare un termine di 30 giorni per chiedere l’iscrizione definitiva delle ipoteche legali, rispettivamente la liberazione a suo favore della garanzia fornita dalla __________ Impresa costruzioni generali __________ Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 1500.–, sono state poste per 3/5 a carico dell’istante (con facoltà di chiederne l’eventuale rifusione alla __________ Impresa costruzioni generali __________ in sede di merito), per 1/5 ancora [recte: 1/15] a carico dell’ istante (relativamente alle iscrizioni cancellate) e per il resto a carico dei comproprietari gravati. __________ e __________ __________ (comproprietari della particella n. __________), __________ e __________ __________ (comproprietari della particella n. __________) e __________ e __________ __________ (comproprietari della particella n. __________) sono stati condannati inoltre a rifondere fr. 600.–, rispettivamente fr. 800.– e fr. 200.– per ripetibili all’istante.
F. Contro il decreto del Pretore sono insorti con appello del 29 ottobre 1994 i coniugi , i quali propongono che la decisione querelata sia riformata nel senso di respingere l’istanza di iscrizione provvisoria per quanto attiene al loro fondo. La __________ - in fallimento non ha presentato osservazioni.
G. Il decreto del Pretore è stato impugnato anche dai coniugi __________ con appello del 27 febbraio 1995 nel quale, senza formulare conclusioni precise, contestano la tempestività dell’iscri-zione provvisoria ordinata sul loro fondo. L’appello non è stato intimato alla controparte.
Considerando
in diritto:
I. Sull’appello di __________ e
Il Pretore ha accolto l’istanza di iscrizione provvisoria sul fondo degli appellanti dopo avere accertato che, secondo quanto risultava dall’istruttoria, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 1995 la ditta istante aveva ancora eretto sulla particella n. __________RFD una legnaia e aveva costruito l’accesso alla casa di abitazione con una scala in cemento armato rivestita di lastre in cemento lavato. L’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale ordinata senza contraddittorio il 10 maggio 1989 era avvenuta perciò in tempo utile.
Gli appellanti sostengono che la costruzione della legnaia non deve entrare in linea di conto per il giudizio sulla tempestività dell’iscrizione poiché tale opera è stata commissionata in un secondo tempo alla __________ __________ da loro stessi, non dalla __________ Impresa costruzioni generali __________ Quanto alla scala di cemento armato, essa è stata eseguita già nel 1988 e in ogni modo non rientra nel contratto di appalto stipulato dalla __________ con la citata impresa generale di costruzione. Il Pretore avrebbe dovuto, ciò posto, respingere l’istanza della ditta appaltatrice e ordinare la cancellazione dell’ipoteca legale iscritta provvisoriamente senza contraddittorio.
a) L’iscrizione di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve aver luogo entro tre mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato già con l’iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 ORF), che il giudice decide in procedura sommaria (art. 961 cpv. 3 CC), limitata cioè a un esame di mera verosimiglianza. Incombe all’artigiano o imprenditore rendere verosimile il proprio credito. Nel dubbio – foss’anche solo sulla tempetività della richiesta – il giudice concede l’iscrizione provvisoria e rinvia il sindacato sull’effettiva ammissibilità dell’ipoteca legale alla sentenza di merito (Steinauer, Les droits réels, vol. III, Berna 1992, pag. 222, n. 2883a e 2889 segg. con richiami di dottrina e giurisprudenza).
b) Nella misura in cui sostengono che l’esecuzione della legnaia non rientra fra le opere per cui è stata chiesta l’iscri-zione dell’ipoteca legale, gli appellanti avanzano una tesi che – a un esame di semplice verosimiglianza – contrasta addirittura con gli atti. La liquidazione relativa alle opere di sistemazione esterna prodotta dall’istante (doc. D1), del 15 febbraio 1989, contempla chiaramente anche il costo per l’esecuzione di una legnaia (foglio 21, lett. P con rinvio allo schizzo di pag. 17). Gli appellanti non pretendono che tale opera non sia quella costruita tra il febbraio e il marzo del 1989, cui si riferiscono i testi __________ __________ e __________ (verbale del 4 giugno 1991). Certo, quest’ultimo teste ha soggiunto che il lavoro è stato “commissionato in un secondo tempo”, ma ciò non significa ancora che sia stato appaltato direttamente dagli appellanti (l’ipotesi non trova riscontro in alcun elemento di prova né in ammissioni della ditta istante). Un lavoro commissionato in tempi successivi, del resto, può senz’altro figurare nella liquidazione finale dell’artigiano o imprenditore e dà diritto anch’esso all’ipoteca legale. Su questo punto la ditta istante ha reso sufficientemente verosimile di avere svolto un’opera di sistemazione esterna sul fondo degli appellanti (si tratta dell’unica legnaia eseguita dalla ditta istante in tutto il complesso di case unifamiliari) meno di tre mesi prima dell’iscrizione provvisoria avvenuta senza contraddittorio. Nulla induce a credere che l’ultima-zione di tale opera sia stata dilazionata al solo fine di salvaguardare il termine per l’iscrizione dell’ipoteca. Al riguardo l’appello si rivela quindi privo di fondamento.
c) Per quel che è della scala in cemento armato, il teste __________ __________ -__________ ha dichiarato esplicitamente ch’essa è stata realizzata “tra febbraio-marzo 1989”. Gli appellanti si prevalgono della circostanza che secondo il teste __________ “tutti i lavori fatti sulla proprietà __________ sono stati eseguti nel 1988”, tranne la nota legnaia. Il teste medesimo non ha escluso però (“per quanto mi ricordo”) che l’uno o l’altro intervento di sistemazione esterna possa essere stato terminato anche più tardi e la circostanza che agli atti non figurino bollettini, rapporti di lavoro, note di spesa o richieste di anticipo non basta a inficiare la verosimiglianza della deposizione menzionata dianzi.
Più delicato è sapere se la scala rientri verosimilmente nel novero delle opere per cui è stata chiesta l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale. In apparenza nessuna delle liquidazioni prodotte dall’istante (doc. D1, D2, D3, D4) accenna all’esecuzione di scale d’accesso o alla posa di lastre di cemento. Se non che, al dibattimento finale gli appellanti non hanno contestato che il manufatto faccia parte delle opere commissionate all’istante nel 1988 dalla __________ Impresa costruzioni generali __________ (come pretendeva implicitamente la stessa ditta appaltatrice: riassunto scritto allegato al verbale del 2 giugno 1992, pag. 4 in fondo). Oltre a ciò, la questione non è neppure decisiva se si pensa che la legnaia predetta è stata – comunque sia – ultimata nei tre mesi precedenti l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale e che, contrariamente a quanto gli appellanti asseriscono, a un esame di mera verosimiglianza tale opera non risulta formare oggetto di un contratto separato. Per quel che è della scala, del resto, gli appellanti neppure prospettano un’eventualità del genere. Il fatto che le opere eseguite dalla ditta appaltatrice siano contenute in liquidazioni distinte (doc. D1 a D4) non impedisce di conseguenza l’iscrizione provvisoria dell’ipo-teca legale per l’intera pretesa (in caso di contratti separati: Steinauer, op. cit., pag. 223, n. 2884e con citazioni).
II. Sull’appello di __________ e
L’art. 308 cpv. 1 CPC stabilisce che l’appello si propone entro venti giorni dalla notifica della sentenza impugnata, ridotto a dieci nella procedura sommaria. L’iscrizione provvisoria dell’ ipoteca legale di artigiani e imprenditori è regolata dalla procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 19 e art. 5 LAC), che è un rito della procedura sommaria (art. 361 segg. CPC). L’appello doveva quindi essere introdotto nei dieci giorni successivi alla notifica del decreto pretorile, intimato il 17 ottobre 1994. Consegnato alla posta il 27 febbraio 1995, il ricorso di __________ e __________ __________ è manifestamente tardivo e come tale irricevibile.
III. Sulle spese e le ripetibili
Gli oneri processuali relativi all’appello di __________ e __________ __________ sono posti a carico dei ricorrenti in solido, soccombenti (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si attribuiscono ripetibili alla ditta istante, che non ha formulato osservazioni. L’appello di __________ e __________ __________ potendo essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC, si giustifica di rinunciare eccezionalmente al prelievo di tasse e spese, tanto più che il ricorso si risolve con una decisione di non entrata in materia; anche per tale appello, in ogni modo, non si assegnano ripetibili alla ditta istante, cui il gravame non è nemmeno stato intimato.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello di __________ e __________ __________ è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Gli oneri processuali di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
L’appello di __________ e __________ __________ è irricevibile.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili per tale appello.
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– __________ e __________ __________, __________a;
– Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano, Viganello.
Comunicazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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