AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.16
Data decisione, Autorità: 25.07.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00016
Lugano 25 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. _____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 1° marzo 1989 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________a)
contro
__________, nata __________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev'essere accolta l'appellazione del 28 ottobre 1994 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa l'11 ottobre 1994 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev'essere accolta l'appellazione adesiva del 6 dicembre 1995 presentata da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1941), cittadino italiano, e __________ nata __________ (1947), cittadina svizzera, si sono sposati a __________ il __________ ottobre 1968. Dalla loro unione sono nate le figlie __________ (1969) e __________ (1970). Dal giorno del matrimonio fino al 1984 la famiglia ha vissuto a __________, ove il marito ha lavorato dapprima come dipendente statale, poi come responsabile amministrativo di un'azienda di proprietà del cognato; nel 1980 egli ha deciso di aprire una discoteca, che ha rivenduto nel 1981/82 e successivamente ha rilevato due bar. A seguito del fallimento di queste attività, nell'estate del 1984 la famiglia si è trasferita a __________. Il marito è impiegato attualmente presso la __________ __________, la moglie lavora come telefonista presso la __________ di Lugano.
B. Il 20 giugno 1988 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 5 luglio successivo. Il marito ha introdotto il 1° marzo 1989 una petizione di divorzio, chiedendo lo scioglimento del matrimonio e opponendosi a qualsiasi versamento a favore della moglie a titolo di liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 12 giugno 1989 __________ __________ si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato a sua volta il divorzio, chiedendo fr. 303'000.– in liquidazione dei rapporti patrimoniali. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio, il marito opponendosi alla domanda riconvenzionale e alle pretese della moglie.
C. Esperita l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 16 settembre 1994 __________ __________ ha reiterato la sua domanda di divorzio opponendosi a qualsiasi versamento a titolo di liquidazione del regime dei beni. Nel suo memoriale del 5 ottobre 1994 __________ __________ ha riaffermato la sua domanda di divorzio, riducendo tuttavia a fr.153'000.– la pretesa in liquidazione del regime matrimoniale.
D. Statuendo l'11 ottobre 1994, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha obbligato il marito a versare alla moglie fr. 120'000.– in liquidazione del regime matrimoniale. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1'500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la predetta sentenza __________ __________ è insorto con appello del 28 ottobre 1994 in cui chiede, in riforma del querelato giudizio, di essere esonerato dal versamento di qualsiasi contributo a favore della moglie e di porre a carico di quest’ultima gli oneri processuali con l’obbligo di rifondergli un imprecisato importo per ripetibili.
Nelle sue osservazioni del 6 dicembre 1994 __________ __________ ha proposto la reiezione dell'appello e con appello adesivo chiede che il marito sia obbligato a versarle fr. 153'000.– per la liquidazione del regime dei beni.
Nelle sue osservazioni del 23 gennaio 1995 __________ __________ conclude per il rigetto dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto:
I. Sull'appello principale
Il Pretore, lasciata indecisa la questione di sapere quale regime dei beni vigesse tra i coniugi, ha accertato che la moglie ha prestato al marito fr. 70’000.– per l’acquisto di una discoteca e fr. 50’000.– per un bar a __________ e ha pertanto riconosciuto queste pretese poiché il marito non aveva provato di avere restituito tali importi. Il primo giudice ha per contro negato l’indennità di fr. 33’000.– fondata sull’art. 165 cpv. 2 CC, non avendo la moglie dimostrato che il suo contributo al mantenimento della famiglia era stato superiore a quanto essa fosse tenuta.
L'appellante ritiene che a torto il Pretore non ha accertato il regime matrimoniale vigente tra i coniugi, poiché quand’anche esso non influisca sulla scadenza dei debiti fra i coniugi, ne determina tuttavia l'esistenza.
Come giustamente rilevato dal primo giudice, il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti tra coniugi (art. 293 cpv. 2 e 250 cpv. 1 CC). Né il regime della partecipazione degli acquisti né quello della separazione dei beni determina la formazione dei debiti tra coniugi: questi sono di principio retti dalle regole ordinarie del diritto delle obbligazioni o, in determinati casi, dalle disposizioni regolanti gli effetti del matrimonio (Deschenaux / Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, pag. 311 e 528; Hausheer / Reusser / Geiser, Berner Kommentar, Berna 1992, n. 15 ad art. 203 CC). La questione di sapere a quale regime dei beni erano soggetti i coniugi __________ può quindi continuare a rimanere aperta.
a) Per quanto riguarda l’acquisto della discoteca, dal fascicolo processuale risulta che i genitori della moglie hanno versato alla figlia fr. 70’000.– per tale scopo (deposizione __________ __________). La partecipazione dell’appellata è stato confermata anche da __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________.
L’appellante non nega di avere ricevuto aiuti dalla moglie; sostiene però che erano limitati al pagamento di alcune fatture (interrogatorio formale risposta n. 6). Ora, è vero che la madre e la sorella della convenuta sono state sentite senza delazione di giuramento (art. 229 n. 1 CPC) e che la loro testimonianza deve essere valutata con cautela (art. 90 CPC), ma ciò soltanto non toglie credibilità alle loro dichiarazioni. L’appellante stesso non pretende che esse abbiano rilasciato una falsa testimonianza, limitandosi ad affermare un loro coinvolgimento emotivo (appello pag. 9). Ciò posto, la pretesa della moglie deve, su questo punto, essere protetta.
b) In merito all’importo di fr. 50’000.–, risulta che il 12 luglio 1983 la __________ della __________ __________ ha messo a disposizione della moglie una linea di credito di fr. 50’000.– avallata dal di lei padre (doc. 2). Che questo importo sia stato destinato all’acquisto di un bar non può essere seriamente messo in discussione (doc. 2; deposizioni __________ e __________ __________ __________ e __________ __________). L’appellante stesso ha ammesso tale circostanza (cfr. interrogatorio formale, risposta n. 9) aggiungendo però di aver rimborsato il debito con il provento dell’esercizio pubblico (replica pag. 9; conclusioni pag. 5 e appello pag. 10). Dagli atti, però, nulla risulta in merito a eventuali rimborsi da parte del marito, ragione per cui questi deve sopportare le conseguenze di quanto non è stato in grado di dimostrare, poiché spettava a lui l’onere di provare tali restituzioni (art. 8 CC e 183 CPC), tanto più se si pensa che nel diritto ticinese lo scioglimento del regime matrimoniale non è retto dal principio inquisitorio (cfr. per altri Cantoni: Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband, n. 44 e 47 ad art. 158 CC). Si aggiunga che l'avv. __________ __________, cugino dell'appellante, ha dichiarato che i bar sono stati venduti per pagare i debiti e che i coniugi erano perseguitati dai creditori, ciò che rende inverosimile il rimborso del prestito ottenuto dalla moglie secondo le modalità esposte dell’appellante. Del resto non è decisivo che il bar fosse intestato alla moglie per sua volontà (interrogatorio formale del marito, risposta n. 8) oppure a seguito delle disavventure della discoteca (interrogatorio formale della moglie, risposta n. 19) . Oltre a ciò mal si comprende per quale motivo egli avrebbe restituito alla moglie tale importo (appello pag. 10) se alla stessa non sarebbe spettato nulla in virtù dell’acquisizione in comune dell’esercizio pubblico. La pretesa dell’attrice merita dunque protezione e l’appello deve essere respinto.
II. Sull'appello adesivo
a) Per l'art. 165 cpv.1 e 2 CC il coniuge che ha contribuito, con il suo reddito o la sua sostanza, in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto al mantenimento della famiglia ha diritto ad un'equa indennità. Il coniuge che pretende detta indennità, deve provare che la sua partecipazione al mantenimento della famiglia è stata superiore a quanto si poteva esigere da lui giusta l'art. 163 cpv. 2 CC. Solo una partecipazione che oltrepassa in misura notevole quella fondata sull'obbligo legale di mantenimento è presa in considerazione, a esclusione delle prestazioni fondate su eventuali contratti (art. 165 cpv. 3 CC; Deschenaux / Steinauer, op. cit., pag. 68 e segg.; Gabi Huber, Ausserordentliche Beiträge eines Ehegatten, Friburgo 1990, pag. 184).
b) Non è contestato nel 1985 che l’appellante ha ricevuto fr. 165’000.– dalla divisione ereditaria paterna (doc. 4; deposizione __________ __________). Dal fascicolo processuale risulta che nel 1984 i coniugi __________ si sono trasferiti da __________ a __________ (petizione pag. 2; deposizione __________ __________) e che il marito, dopo l’arrivo in Svizzera, è rimasto senza lavoro per un anno e mezzo (interrogatorio dell’attore risposta n. 13). Ora, è sicuramente vero che in questo periodo la moglie ha contribuito al mantenimento della famiglia, ma non risulta che il marito vivesse semplicemente sulle spalle della moglie. Le accuse di sperpero di denaro causato dal vizio per il gioco d’azzardo si limitano a un episodio (deposizione __________ __________), mentre non è dato di sapere il motivo del viaggio in India. Dagli atti, per contro, si evince che il marito cercava lavoro, senza fortuna, mediante annunci sui giornali oppure che si recava a __________ per aiutare in un bar (deposizione __________ __________; doc. C). Si aggiunga che per il primo anno la famiglia è vissuta presso la madre della moglie (deposizione __________ __________), ciò che ha verosimilmente contribuito a contenere le spese dell’economia domestica. In queste condizioni, tenuto conto che il mantenimento della famiglia incombe a entrambi i coniugi (art. 163 cpv. 1 CC), non si può dire che il contributo della moglie sia stato notevolmente superiore a quanto essa era tenuta (vedi anche Gabi Huber, op. cit., pag. 179 e segg.). Oltre a ciò, con l’odierno pronunciato, la moglie si vede riconosciuta la pretesa di fr. 50’000.– relativa al prestito concesso al marito per l’apertura di un bar a __________ (consid. 3b), ciò che tempera il suo grado di partecipazione agli oneri del matrimonio. Infine giova ricordare che a norma dell’art. 163 cpv. 2 CC i coniugi si intendono sul loro contributo. Dagli atti non risulta che in quel momento la moglie si dolesse al proposito. Ne discende che l’appello adesivo dev’essere respinto e la decisione impugnata confermata.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti a carico dell’appellante che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
3 L'appello adesivo è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr.1’000.– per ripetibili di appello.
avv. __________ __________, __________;
avv. __________ __________i, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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