AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.13
Data decisione, Autorità: 09.09.1996, ICCA
Incarto n.. 11.95.00013
Lugano 9 settembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione 4 giugno 1993 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ per sé e in rappresentanza di
(1978) e
(1983) (patrocinati dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello presentato il 9 gennaio 1995 da __________ __________ contro la sentenza emanata il 7 dicembre 1994 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata il 27 gennaio 1995 da __________ __________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il matrimonio contratto il __________gennaio 1972 davanti all’ufficiale dello stato civile di __________ fra __________ __________ (1947) e __________ nata __________ (1948) è stato sciolto dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con sentenza del 17 giugno 1992 (inc. n. __________). I figli __________ (1978) e __________ (1983) sono stati affidati alla madre, con l’esercizio dell’autorità parentale. __________ __________ è stato tenuto a partecipare al loro mantenimento con un contributo alimentare di fr. 800.– ciascuno oltre gli assegni familiari, indicizzato, e a versare alla ex moglie una rendita di indigenza di fr. 150.– mensili, pure indicizzata. Già prima del divorzio il marito ha iniziato a convivere con __________ __________, da cui ha avuto la figlia __________ (1990).
B. __________ __________ ha convenuto __________, __________ e __________ __________ davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord, con petizione del 4 giugno 1993, per ottenere la modifica della sentenza di divorzio. Egli ha addotto che la sua situazione finanziaria era peggiorata, non avendo potuto trovare un lavoro e avendo esaurito le indennità di disoccupazione, e ha postulato la riduzione alla metà dei contributi alimentari dovuti ai figli.
Con risposta del 20 settembre 1993 i convenuti si sono opposti alla petizione, rilevando che la situazione di disoccupazione dell’attore esisteva già al momento del divorzio e che non erano quindi dati i requisiti per una modifica della sentenza di divorzio.
Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale e hanno presentato i rispettivi memoriali conclusivi. Nelle conclusioni del 31 maggio 1994, rispettivamente del 23 agosto 1994, attore e convenuti hanno ribadito le domande di giudizio formulate nella petizione e nella risposta.
C. Statuendo il 7 dicembre 1994, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha fissato il contributo alimentare dovuto a ognuno dei figli in fr. 600.– a partire dal settembre 1993, data di scadenza delle prestazioni di disoccupazione. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, le ripetibili sono state compensate e l’attore è stato ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
D. __________ __________ è insorta con un appello del 9 gennaio 1995 in cui chiede, in riforma del giudizio impugnato, che la petizione sia respinta, in via subordinata che la riduzione del contributo alimentare per i figli sia limitata a fr. 100.– mensili con effetto dal dicembre 1994, data della sentenza, e che le spese e tasse di giustizia siano ripartite fra le parti in ragione di 1/3 a carico della convenuta e di 2/3 a carico dell’attore.
E. Nelle osservazioni del 27 gennaio 1995 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile, postulando l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto:
Nell’ambito della modifica di una sentenza di divorzio giusta l’art. 157 CC le parti al processo sono gli ex coniugi (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a ed., 1995, n. 855) e a torto quindi l’attore ha convenuto in causa con la petizione del 4 giugno 1993 anche i figli minorenni. Come che sia l’appello è stato presentato solo dalla ex moglie, la cui legittimazione è pacifica.
Il Pretore ha accertato che la situazione finanziaria dell’attore, già disoccupato al momento dell’emanazione della sentenza di divorzio, si era degradata a causa della prolungata disoccupazione. In particolare egli aveva ricevuto indennità assicurative, per un totale di fr. 3’312.10 lordi mensili, sino alla fine di agosto 1993 e non aveva potuto trovare lavoro nonostante gli sforzi profusi, accumulando nel frattempo ingenti debiti. Constatato che il fabbisogno dell’attore non era mutato dopo il 1992, il primo giudice ha ritenuto equo ridurre di fr. 200.– mensili il contributo alimentare per ciascun figlio, con effetto dal settembre 1993, data alla quale l’attore ha perso il diritto alle prestazioni dell’assicurazione per la disoccupazione.
L’appellante contesta le conclusioni del Pretore, sostenendo che non sono dati in concreto i requisiti per l’applicazione dell’art. 157 CC. In particolare la situazione di disoccupazione è imputabile all’attore, che già prima del divorzio aveva perso per sua colpa vari posti di lavoro ben retribuiti e che non ha fatto tutto quanto si poteva esigere da lui per trovare un’attività alla sua portata, data la sua ancora giovane età e la sua buona formazione professionale. Inoltre la convenuta osserva che una riduzione del contributo alimentare non si giustifica, poiché quello di fr. 800.– mensili per ogni figlio stabilito dalla sentenza di divorzio è già da ritenere modesto, viste le necessità di ragazzi ancora allo studio. In via subordinata l’appellante chiede che la riduzione del contributo alimentare sia limitata a fr. 100.– per ogni figlio a decorrere dalla data della sentenza, ossia dal dicembre 1994, al fine di evitarle conseguenze finanziarie insostenibili, poiché essa dovrebbe rimborsare la differenza tra i contributi stabiliti dal Pretore e quelli versati dall’Ufficio dell’assistenza sociale, settore anticipo alimenti.
Il contributo di mantenimento dovuto dal genitore non affidatario al figlio minorenne (art. 156 cpv. 2, 276 cpv. 2 e 277 CC) può essere ridotto in applicazione dell’art. 157 CC. La modifica della sentenza di divorzio relativa al contributo di mantenimento è tuttavia possibile solo in presenza di fatti nuovi, rilevanti e duraturi, che impongano una diversa regolamentazione (DTF 120 II 177 consid. 3a). La procedura applicabile è dominata dal principio inquisitorio del diritto federale (art. 158 n. 1 a 5 CC) con la conseguenza che il giudice collabora all’assunzione delle prove (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 185 ad art. 157 con richiami). Trattandosi di questioni relative ai figli minorenni, il giudice di ogni grado accerta d’ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove, senza essere legato alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di mezzi probatori e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii).
Al momento della sentenza di divorzio l’attore era disoccupato da parecchi mesi e percepiva indennità di disoccupazione per una media netta mensile di fr. 3100.– (conteggi, documenti richiamati II). Egli conviveva già con __________ __________ e la figlia __________ (1990), per la quale si era impegnato a versare un contributo di mantenimento di fr. 400.– mensili (contratto di mantenimento, doc. E), era già nata. Da allora la situazione non è mutata, salvo per il fatto che __________ __________, già impiegata di __________, è invalida e percepisce una rendita AI di fr. 3’200.– mensili. I conviventi risultano però essere debitori solidali nei confronti di diversi istituti bancari, tanto che la casa in cui abitavano (particella n. __________RFD di __________) è stata venduta all’asta nel 1994 (deposizione __________, verbale del 18 maggio 1994).
Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, non si può negare che nella fattispecie la situazione economica dell’attore si sia notevolmente degradata. Questi è sempre disoccupato, ma rispetto all’epoca del divorzio, quando beneficiava di indennità, ha perso il diritto a prestazioni assicurative dal 1° settembre 1993, come pacificamente risulta dall’istruttoria (documenti richiamati dalla cassa di disoccupazione) e non ha tuttora reperito un posto di lavoro. Il peggioramento della sua situazione appare inoltre duraturo, non potendosi sostenere, alla luce del mercato del lavoro in Ticino, che egli possa trovare entro breve un’occupazione: egli ha infatti quasi cinquant’anni e nonostante la sua buona formazione professionale ha scarse possibilità di essere assunto, come del resto hanno confermato i testi __________ e __________ __________ (verbale di audizione del 9 marzo 1994). Il teste __________, responsabile dell’ufficio cantonale di orientamento professionale, ha riferito che l’attore si era dato da fare per trovare un’occupazione, ma invano, e che il fallimento delle ricerche poteva essere ricondotto all’età e alla congiuntura. In questo senso si è espresso anche il collocatore __________ __________, che ha indicato nell’età del lavoratore e nella congiuntura gli ostacoli alla ricerca di un lavoro.
La mancata frequenza del corso di tedesco per dedicarsi alle cure della convivente invalida potrebbe invero deporre a sfavore dell’attore, ma non è per nulla certo che le conoscenze della lingua tedesca gli avrebbero permesso di sormontare le difficoltà concrete evocate dagli esperti del mondo del lavoro. È del resto notorio che nel settore bancario, in cui era attivo in precedenza l’attore, è in corso una profonda ristrutturazione che comporta anche la soppressione di numerosi impieghi. In tali circostanze non si può quindi sostenere che la prolungata disoccupazione e le concrete difficoltà di impiego dell’appellato gli siano imputabili. Irrilevanti sono a questo proposito le argomentazioni della convenuta sui motivi della disoccupazione, che essa attribuisce a irregolarità commesse a suo tempo dall’attore presso uno dei datori di lavoro. L’appellato non ha contestato di aver avuto qualche responsabilità (da lui definita “imprevidenza”) nella perdita del posto di lavoro, ma ciò non toglie che successivamente egli non si è adagiato nella disoccupazione e che ha dimostrato di aver condotto con metodo e impegno le ricerche di un’attività rimunerata (doc. B). Del resto nel 1992 la disoccupazione nel Cantone Ticino non era ancora a livelli di guardia e l’attore poteva ragionevolmente supporre di poter trovare un impiego adeguato dopo un periodo transitorio di disoccupazione. è determinante in concreto la circostanza che, nonostante tutta la sua buona volontà, l’attore si trova ora in una situazione nettamente peggiore di quella in cui era al momento dell’emanazione della sentenza di divorzio. Né si può negare, alla luce di una disoccupazione persistente da quattro anni, che la modificazione delle circostanze sia duratura. L’appellante ha chiesto che la Camera interroghi l’attore per chiarire la sua attuale situazione occupazionale. Trattandosi di prestazioni alimentari in favore di figli minorenni, l’autorità di ricorso può invero assumere d’ufficio le prove ritenute necessarie (consid. 4), ma nella fattispecie l’appellante nemmeno sostiene che la controparte abbia trovato un lavoro. In tali circostanze l’interrogatorio formale dell’appellato non appare utile ai fini del giudizio, l’incarto essendo completo.
Dagli atti risulta che l’attore ha un fabbisogno minimo valutabile in fr. 2’669,20 mensili (minimo base per persona convivente fr. 925.–, premio di cassa malati fr. 246,20 doc. N, assicurazione infortuni fr. 128.–, premi AVS fr. 170.–, contributo per __________ fr. 400.–, locazione stimata fr. 800.–). Sia l’attore che la convivente risultano essere oberati da debiti per complessivi fr. 527’858,35 (situazione al 2 dicembre 1993, incarto richiamato dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona), la cui origine è ignota. A ogni modo non si può seriamente negare che l’attore si trovi in una situazione finanziaria precaria, ben peggiore di quella in cui versava nel 1992.
Il contributo alimentare dovuto al figlio deve tenere conto non solo delle necessità di quest’ultimo, ma anche delle concrete possibilità finanziarie dell’obbligato alimentare (art. 285 cpv. 1 CC). Constatata la deteriorazione della situazione economica dell’attore, a giusta ragione il Pretore ha ridotto il contributo alimentare di fr. 800.– per ogni figlio oltre gli assegni familiari, non più conciliabile con la capacità economica del padre, seriamente compromessa. Viste le possibilità di reddito avute fino all’agosto 1993 (fr. 3’100.– netti mensili) e il fabbisogno dell’attore (consid. 5) ci si potrebbe perfino chiedere se la riduzione degli oneri alimentari accordata dal primo giudice in equità sia sufficiente. Come che sia, l’attore non ha interposto appello contro la sentenza pretorile e non spetta all’autorità di ricorso, in assenza di contestazioni, intervenire d’ufficio a tutela dell’obbligato alimentare (DTF non pubblicata dell’11 marzo 1993 nella causa C. c. F., consid. 3), salvo per evitare che gli siano imposte prestazioni che superano con tutta evidenza la propria capacità contributiva. In concreto ciò non sembra essere il caso, tanto più che nelle osservazioni del 27 gennaio 1995 il padre ha esplicitamente dichiarato di accettare la decisione del Pretore. Si rivela a ogni modo infondata la domanda subordinata di appello, intesa a stabilire in fr. 746.95 il contributo alimentare per ciascuno figlio, solo di poco inferiore (fr. 100.–) a quello preesistente. Viste le precarie condizioni finanziarie del padre, infatti, la riduzione a fr. 600.– del contributo alimentare operata dal Pretore tiene meglio conto della capacità contributiva dell’obbligato. La riduzione comporta anche la decadenza degli scatti di indicizzazione già maturati di cui si prevale l’attrice, non essendo contestato per il resto che il nuovo contributo di fr. 600.– rimanga adeguato all’evoluzione dell’indice del costo della vita. Nulla impedisce per altro ai figli, qualora in un futuro più o meno prossimo il padre abbia a recuperare un impiego e a migliorare la sua capacità contributiva, di avviare nei suoi confronti un’azione di modifica della sentenza di divorzio per ottenere l’aumento del contributo in loro favore (art. 157 e 286 CC).
L’appellante chiede da ultimo che la riduzione del contributo alimentare prenda effetto solo dal dicembre 1994, perché altrimenti essa dovrebbe restituire all’Ufficio di assistenza sociale la differenza tra i contributi alimentari anticipati e quelli stabiliti dal Pretore con effetto retroattivo a decorrere dal settembre
Nell’ambito dell’azione di cui all’art. 157 CC la data della modifica della sentenza di divorzio è stabilita dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, di regola dalla data d’introduzione dell’azione (Bühler/Spühler, op. cit., 189 ad art. 157 CC). Nella fattispecie il Pretore avrebbe potuto quindi far decorrere la modifica del contributo alimentare dal giugno 1993, data di presentazione della petizione. Egli ha invece scelto di prendere quale data determinante il settembre 1993, poiché solo da quel momento l’attore ha esaurito il diritto alle prestazioni straordinarie dell’assicurazione per la disoccupazione. La scelta, fondata su una circostanza oggettiva e rilevante per la sorte del contributo alimentare, è ineccepibile e merita conferma. L’appellante è stata resa edotta dell’eventualità di un obbligo di restituzione già nell’agosto 1993 (cfr. lettera dell’Ufficio di assistenza sociale allegata al gravame) e non vi è dunque motivo di modificare la data alla quale prende effetto la riduzione decisa dal Pretore.
L’appello si rivela di conseguenza infondato in ogni suo punto e deve essere respinto.
Per questi motivi,
vista per le spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 27 gennaio 1995 è dichiarata priva di oggetto.
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà ad __________ __________ l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
– avv. __________, __________
– avv. dott. __________ i, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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