AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1994.19
Data decisione, Autorità: 12.03.1996, ICCA
Incarto n. 11.94.00019
Lugano, 12 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del __________aprile 1994 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________),
e ora sul decreto cautelare del __________ dicembre 1994 con cui il Pretore ha modificato l’asset-to provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del __________dicembre 1994 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;
Se dev’essere accolto l’appello del __________dicembre 1994 presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il __________ dicembre 1994 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1956) e __________ __________ (1962) si sono sposati a __________ (Brasile) il __________settembre 1989. Dal matrimonio è nato un figlio, __________, il __________ novembre 1989. Il __________ settembre 1993 la moglie ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona il tentativo di conciliazione e con istanza del giorno stes-so ha postulato – in via provvisionale – l’autorizzazione a vivere separata, l’affidamento del figlio __________, la condanna del marito al versamento di fr. 3500.– mensili come contributo alimentare per sé e il figlio, oltre a fr. 3000.– come provvigione ad litem, e l’attribuzione dell’appartamento coniugale con tutto l’arredo domestico.
B. Statuendo il __________ settembre 1993 inaudita parte, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato il figlio __________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha imposto a __________ __________ un contributo mensile di fr. 2000.– per la moglie e di fr. 670.– per il figlio (compreso l’assegno familiare), ha assegnato in uso alla moglie stessa l’appartamento coniugale e ha convocato le parti all’udienza del __________ottobre 1993 per il tentativo di conciliazione e il contraddittorio sulla provvigione ad litem. Il giudizio sulle spese è stato rinviato a una decisione ulteriore.
C. All’udienza del __________ ottobre 1993 il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso e al contraddittorio sulla provvigione ad litem __________ __________ __________ ha ritirato la propria domanda. Constatato ciò, il Pretore ha dichiarato evasa la procedura cautelare senza prelievo di spese, impregiudicato per le parti il diritto di chiedere una modifica dell’assetto provvisionale “in caso di cambiamento sostanziale delle circostanze”.
D. Il __________aprile 1994 __________ __________ __________ ha introdotto la petizione di divorzio e il __________maggio successivo ha instato per il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Il marito ha proposto di respingere tanto la petizione quanto la domanda di assistenza giudiziaria e ha chiesto a sua volta, in via riconvenzionale, il divorzio per colpa esclusiva della moglie. Nei susseguenti atti scritti ogni parte ha ribadito le proprie posizioni. L’udienza preliminare deve ancora aver luogo.
E. __________ __________ si è rivolto il __________ ottobre 1994 al Pretore con un’istanza volta alla modifica dell’assetto provvisionale in cui postula la soppressione del contributo alimentare per la moglie, avendo questa cominciato un’attività lucrativa. All’udienza del __________ novembre 1994 __________ non si è opposta a una riduzione del contributo, ma ne ha contestato la soppressione. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del __________ dicembre 1994 il marito ha offerto unicamente un contributo alimentare di complessivi fr. 585.– mensili (dal __________ settembre 1994) per moglie e figlio. __________ si è opposta finanche a una riduzione del contributo.
F. Con decreto del __________ dicembre 1994 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di modifica e ha ridotto sia il contributo alimentare per la moglie (da fr. 2000.– a fr. 675.– mensili) sia quello per il figlio (da fr. 670.– a fr. 550.– mensili, compreso l’assegno alimentare). La tassa di giustizia (fr. 150.–) e le spese (fr. 80.–) sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Insorto con un appello del __________dicembre 1994 contro il decreto cautelare, __________ chiede che il contributo per la moglie sia soppresso e quello per il figlio fissato in fr. 1060.– mensili dal 1__________settembre al __________ottobre 1994, in fr. 760.– per il mese di novembre 1994 e in fr. 670.– dal __________dicembre 1994 in poi, compreso l’assegno familiare, con addebito di tutte le spese processuali alla moglie. __________ ha impugnato a sua volta il decreto cautelare con appello del __________dicembre 1994 in cui propone l’aumento del contributo per il figlio a fr. 800.– mensili, non compreso l’assegno familiare, con carico di tutte le spese processuali al marito. Nelle rispettive osservazioni ogni coniuge conclude per il rigetto dell’appello avversario.
Considerando
in diritto:
I. Sull’appello del marito
Il Pretore ha rilevato anzitutto che la prospettata modifica dell’ assetto provvisionale appariva legittima poiché nel settembre del 1993, quando era stato fissato originariamente il contributo alimentare per la moglie, quest’ultima non conseguiva alcun reddito mentre al momento del giudizio essa guadagnava più di fr. 3000.– mensili. Ciò posto, il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 4014.– mensili, cui ha aggiunto fr. 500.– “per il vantaggio economico derivante dall’uso a scopi privati dell’auto-vettura della ditta”, e quello della moglie in fr. 3280.– mensili, cui ha aggiunto fr. 170.– come provento di capitali. Dalle entrate complessive della famiglia (fr. 7964.– mensili) egli ha poi sottratto il fabbisogno minimo del marito (fr. 2505.– mensili), quello della moglie (fr. 3225.– mensili) e quello del figlio (fr. 665.– mensili), ottenendo un’eccedenza di 1569.– mensili che ha diviso a metà fra i coniugi (fr. 784.– ognuno).
L’appellante sostiene in primo luogo che il suo stipendio mensile ammonta a fr. 3705.35, non a fr. 4014.–, poiché egli non percepisce alcuna tredicesima. Ora, dagli atti non è possibile concludere che l’appellante riscuota verosimilmente una tredicesima mensilità: la questione, litigiosa ancora al dibattimento finale (verbali, pag. 5; riassunto scritto allegato, pag. 2 in alto), non è stata affatto chiarita. Il teste Colet, amministratore della ditta __________. fino al settembre 1994, non è stato in grado di pre-cisare se l’appellante riceve una tredicesima (verbali, pag. 3) e i conteggi agli atti (doc. 12 e 13; doc. A dell’incarto n. __________/1993) non bastano a rendere verosimile tale ipotesi. Quanto alla circostanza che il marito sia con ogni probabilità azionista unico della ditta per cui lavora (verbali, pag. 2 e 4 in alto), essa non è sufficiente a far apparire attendibile l’assunto della moglie, che avrebbe potuto chiedere almeno l’edizione di un certificato di salario annuo. Ne segue che il reddito del marito deve ritenersi ammontare a fr. 4320.55 mensili netti fino al __________ottobre 1994 (compreso l’assegno familiare: doc. A dell’incarto n. __________/1993) e a fr. 3705.35 dal __________ novembre 1994 (senza l’assegno familiare: doc. 12). Su questo punto l’appello è provvisto di buon diritto.
A parere dell’appellante il reddito (occulto) di fr. 500.– che il Pretore gli avrebbe imputato per il vantaggio economico derivante dall’uso del veicolo aziendale a scopi privati non si giustifica, non costituendo tale beneficio “un mezzo finanziario liquido”. La tesi non è pertinente, poiché nel reddito conseguito da un coniuge vanno incluse anche le prestazioni in natura stanziate dal datore di lavoro. Ciò non toglie che simili prestazioni, per essere considerate come reddito (occulto), devono effettivamente comportare un utile per il dipendente (I CCA, sentenza del 24 maggio 1995 in re R. contro R., consid. 1b; v. anche Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 72 in fine ad art. 163 CC). Una rivalutazione del reddito per il vantaggio ritratto dall’ uso di un veicolo aziendale a fini privati è quindi lecito ove tale vantaggio ecceda l’indennità che il dipendente potrebbe far valere nel proprio fabbisogno come spesa necessaria per raggiungere il posto di lavoro (nella fattispecie: da Giubiasco a Locarno).
È possibile che in concreto il vantaggio realmente conseguito dall’appellante con l’uso del veicolo aziendale sia superiore all’ indennità ch’egli potrebbe esporre nel proprio fabbisogno per le spese professionali di trasferta. In tal caso non è dato di capire tuttavia per quale ragione il Pretore abbia riconosciuto alla mo-glie – oltre alle spese necessarie per raggiungere il suo posto di lavoro – una somma di fr. 641.– mensili per il leasing di un’auto-mobile propria, il relativo premio assicurativo e l’imposta di circolazione, senza imputarle per ciò alcun vantaggio. Da questo profilo il reddito occulto di fr. 500.– mensili imputato al marito lede la parità di trattamento e a ragione l’appellante ne chiede lo stralcio. Si aggiunga che, quanto meno di regola, il costo di un autoveicolo a fini non professionali esula dal fabbisogno minimo e che in concreto il riconoscimento di fr. 641.– nel fabbisogno della moglie si giustifica eccezionalmente per rispettare l’uguaglianza fra coniugi, ammessi entrambi in tal modo a fruire di un’automobile. Dal fabbisogno minimo di entrambi i coniugi andrebbe tolto inoltre l’esborso di fr. 150.– per “telefono, energia elettrica, acqua potabile”, già compreso nel minimo esistenziale del diritto esecutivo. Dato che il Pretore ha incluso la stessa cifra nel fabbisogno di tutt’e due, si può prescindere dallo stralcio, che non avrebbe conseguenze pratiche.
Afferma l’appellante che l’onere mensile di fr. 473.– per il leasing dell’automobile inserito dal Pretore nel fabbisogno della moglie più non sussiste, il contratto essendo terminato il __________dicembre 1994. Se non che, l’argomentazione è fondata su un documento nuovo, successivo alla sentenza del Pretore, e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). L’appellante motiva l’ammissibilità di tale documento invocando il principio inquisitorio, ma trascura che tale precetto vale solo a favore del figlio (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio). In concreto il fabbisogno del figlio è – come si vedrà in seguito – assicurato. Per contro, in materia di contributi fra coniugi il diritto federale non prescrive l’applicazione del principio inquisitorio, tanto meno in sede provvisionale (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 425 ad art. 145 CC). L’art. 322 lett. a CPC riserva al Tribunale di appello, invero, la facoltà di ordinare d’uf-ficio l’assunzione di prove giusta l’art. 88 lett. a, b, c CPC, ma nella fattispecie l’applicazione di tale norma non si giustifica. Non solo perché in caso contrario il divieto dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC sarebbe praticamente svuotato di senso, ma anche perché l’aggiornamento di un solo dato del fabbisogno della moglie appare arbitrario. Di fronte a un mutamento rilevante delle circostanze occorre apprezzare, oltre ai redditi aggiornati delle parti, entrambi i fabbisogni nel loro insieme. Ove ritenesse che la fine del contratto di leasing implichi cambiamenti di rilievo nel quadro dell’assetto provvisionale, l’appellante adirà pertanto il Pretore con una nuova istanza di modifica.
Secondo l’appellante il fabbisogno del figlio __________ non ammonterebbe a fr. 665.– mensili, bensì a fr. 545.–, il resto consistendo in cura ed educazione prestate in natura dalla madre. L’opinione è doppiamente infondata. Intanto perché il fabbisogno di un figlio unico fino a 7 anni compiuti ascende, in conformità alle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo cui questa Camera fa riferimento per prassi costante (edizione 1993 in: Rivista di diritto tutelare 1993, pag. 78), a fr. 1140.– mensili, di cui fr. 475.– per cura ed educazione. Certo, se il coniuge affidatario non svolge un’attività lucrativa si può pretendere che cura ed educazione siano prestate in natura da lui medesimo. Nel caso specifico però la moglie, affidataria del bambino, lavora già al 70% (appello della moglie, pag. 3 in fondo) e non si può ragionevolmente esigere ch’essa fornisca, in natura, più del 30% della cura ed educazione (fr. 140.– circa). Il resto rientra nel fabbisogno in denaro del figlio, con cui si rimunerano anche la cura e l’educazione prestate da terzi. Su questo punto l’appello del marito deve quindi essere respinto. Sul fabbisogno (insufficiente) del figlio stabilito nel decreto cautelare si tornerà in appresso, esaminando l’appello della moglie (consid. 7).
L’appellante asserisce da ultimo che il Pretore avrebbe sbagliato facendo decorrere la modifica dal __________novembre 1994. Il cambimento (inizio di attività lucrativa da parte della moglie) essendo intervenuto il __________settembre 1994, anche la modifica dovrebbe valere retroattivamente da quel giorno. La censura non può essere condivisa. In linea di principio un decreto che modifica misure provvisionali ha effetti solo per il futuro; il giudice può non-dimeno, secondo il suo apprezzamento, far decorrere la modifica di un contributo alimentare dal momento in cui è stata introdotta l’istanza, ma non prima (Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 445 ad art. 145 CC). In concreto una modifica anteriore al __________ottobre 1994 è quindi esclusa. Il Pretore inoltre, pur avendo statuito il __________ dicembre 1994, ha fatto decorrere la modifica dal __________novembre 1994, cioè dal primo contributo mensile che il marito avrebbe versato alla moglie dopo l’introdu-zione dell’istanza di modifica. Ciò è perfettamente legittimo e al proposito il decreto impugnato merita piena conferma.
II. Sull’appello della moglie
In materia di filiazione il giudice di ogni grado applica – come si è accennato (sopra, consid. 4) – il principio inquisitorio illimitato. La Camera civile di appello non è vincolata dunque né agli accertamenti del Pretore né tanto meno alle allegazioni delle parti o alle loro richieste di giudizio. In concreto il fabbisogno in denaro del figlio ascende a fr. 998.– mensili (fr. 1140.– meno la quota di cura ed educazione che la madre è tenuta a fornire in natura, stimata attorno al 30% di quanto prevedono le note raccomandazioni, cioè fr. 475.– mensili: sopra, consid. 5). Non vi è motivo per ridurre tale importo: il guadagno complessivo dei coniugi rientra grosso modo nella fascia di reddito cui le raccomandazioni fanno riferimento (circa fr. 7000.– mensili: edizione 1988, pag. 11 aggiornata al novembre 1992) e i genitori sono senz’altro in grado di sopperire a un fabbisogno siffatto. Nemmeno vi è motivo per aumentare tale somma, l’appellante non avendo reso verosimile che l’indennità di fr. 332.– mensili (70% di fr. 475.–) stimata nelle predette raccomandazioni per la cura e l’educazione del figlio sia insufficiente a coprire i costi effettivi (essa ammette anzi che le spese ammontano a fr. 270.– mensili, asserendo erroneamente che andrebbero incluse nel proprio fabbisogno: appello, pag. 5). In che misura i coniugi siano vicendevolmente tenuti ad assicurare il fabbisogno del figlio risulterà dal calcolo finale (consid. 10).
L’appellante ritiene che il Pretore avrebbe dovuto aggiungere al reddito del marito un’indennità di fr. 220.– mensili per pasti fuori domicilio ch’egli percepirebbe dal datore di lavoro. A torto. Che il marito abbia ricevuto un’indennità per pasti di fr. 500.– mensili è stato senz’altro reso verosimile fino al __________ottobre 1994 (doc. A dell’incarto n. 135/1993; deposizione Colet, verbali pag. 3). Nul-la permette di affermare però che il marito abbia continuato a riscuotere simile indennità anche dopo: il doc. 12, che l’appellan-te non censura di falso né definisce inveritiero, non contempla più alcuna indennità per pasti. In assenza di qualsiasi altro elemento a sostegno della sua tesi, l’appellante non può quindi muovere rimproveri al primo giudice.
Stando all’appellante, il Pretore avrebbe dovuto fissare il contributo per il figlio in modo scalare, secondo l’età, ancorandolo all’indice nazionale dei prezzi al consumo. Essa dimentica nondimeno che un decreto cautelare ha per sua natura indole temporanea. Se si pensa che la prima fascia di età prevista dalle menzionate raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo va fino al compimento del settimo anno e la seconda fino al compimento del tredicesimo, non appare sicuramente gravoso pretendere che al passaggio di età del figlio il coniuge affidatario chieda al giudice un adeguamento del contributo (in base, per altro, a dati aggiornati su redditi e fabbisogni). Quanto all’indicizzazione, essa non è indicata in sede meramente provvisionale, a meno che si preveda una causa di divorzio relativamente lunga (Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband, nota 128 ad art. 145 CC con riferimenti). L’interes-sata non pretende che in concreto si prospetti un’evenienza simile. Il rincaro attuale inoltre, contenuto nel limite di pochi punti annui, non impone un’interpretazione estensiva di tale eccezione.
Il quadro generale della famiglia si presenta, per finire, come segue:
– reddito mensile del marito (dal __________novembre 1994): fr. 3705.35 (consid. 2);
– reddito mensile della moglie: fr. 3450.– (non contestati);
– fabbisogno minimo del marito: fr. 2505.– mensili (non contestato);
– fabbisogno minimo della moglie: fr. 3225.– mensili (consid. 3);
– fabbisogno minimo del figlio: fr. 998.– mensili (consid. 7);
– eccedenza mensile:
fr. 3705.35 + fr. 3450.– ./. fr. 2505.– ./. fr. 3225.– ./. fr. 998.– = fr. 427.35;
– spettanza del marito:
fr. 2505.– + fr. 213.65 (metà eccedenza) = fr. 2718.65 mensili;
– spettanza della moglie:
fr. 3225.– + fr. 213.65 (metà eccedenza) = fr. 3438.65 mensili;
– spettanza del figlio:
fr. 998.– mensili;
– contributo del marito per il figlio:
fr. 3705.35 ./. fr. 2718.65 = fr. 986.70;
– contributo della moglie per il figlio:
fr. 3450.– ./. fr. 3438.65 = fr. 11.35.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
verserà alla moglie __________, a titolo di contributo alimentare per il figlio __________, la somma di fr. 990.– mensili a decorrere dal __________ novembre 1994; l’assegno familiare, riscosso dalla madre, non è compreso nel contributo.
Per il resto il decreto rimane invariato.
a) tassa di giustizia unica fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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