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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1994.11
Data decisione, Autorità: 19.09.1995, ICCA
Incarto n. 11.94.00011
Lugano 19 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione del 19 maggio 1994 da
(patrocinato dall’avv. __________)
contro
__________, __________ (rappresentata dalla madre __________, patrocinata dall’avv. __________);
e ora sul decreto dell’11 novembre 1994 con cui il Pretore ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 29 novembre 1994 presentata da __________ contro il decreto emesso l’11 novembre 1994 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da __________ contestualmente all’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 10 gennaio 1995 da __________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Dal matrimonio di __________ (1945) e __________ (1944) è nata il __________ 1979 la figlia __________. Al momento del divorzio dei genitori, pronunciato il __________ 1989 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia, la figlia è stata affidata alla madre, titolare dell’autorità parentale, mentre il marito è stato tenuto a partecipare al suo mantenimento con il versamento di un contributo alimentare scalare secondo le modalità stabilite dalla I Camera civile del Tribunale di appello con sentenza del 7 marzo 1990 (inc. N. __________/89). __________ vive attualmente a Locarno, mentre __________ e la __________ vivono a __________ (ZH).
B. In data 19 maggio 1994 __________ ha avviato presso la Pretura della giurisdizione di Locarno-Città un’azione di modifica della sentenza di divorzio, chiedendo in via cautelare e nel merito la soppressione del contributo alimentare a favore della figlia __________. Con risposta del 16 agosto 1994 __________, rappresentata dalla madre, ha preliminarmente eccepito l’incompetenza del Pretore adito, e nel merito si è opposta alla domanda del genitore.
All’udienza dell’8 novembre 1994, indetta per l’accertamento preliminare della competenza, la convenuta ha mantenuto la sua eccezione, alla quale si è opposto l’attore. Con decreto dell’11 novembre 1994 il Pretore ha respinto l’eccezione, affermando la sua competenza.
C. Contro il decreto appena citato __________ a è insorta con un appello del 29 novembre 1994 volto a ottenere la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito. Contestualmente all’appello __________ ha postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Nelle sue osservazioni del 10 gennaio 1995 __________ chiede la reiezione dell’appello della figlia e il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
D. Con decreto del 6 settembre 1995 il Pretore ha concesso, d’ufficio, effetto sospensivo al gravame.
Considerando
in diritto:
Il Pretore ha accertato la sua competenza poiché l’art. 279 cpv. 2 CC, che stabilisce per le azioni di mantenimento la competenza alternativa del giudice del domicilio dell’attore o del convenuto, si applica per analogia anche alle azioni di modifica del contributo alimentare proposte dal genitore debitore di alimenti contro il figlio. L’appellante contesta tale analogia, facendo valere che lo scopo dell’alternatività dei fori di cui all’art. 279 cpv. 2 CC è quello di favorire il figlio nel caso in cui questi proponga azione giudiziaria, mentre il padre non si può prevalere del foro del suo domicilio.
I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e di formazione (art. 276 cpv.1 CC). L’obbligo di mantenimento dura, di principio, fino alla maggiore età del figlio. In caso di divorzio dei genitori il contributo per il mantenimento del figlio è stabilito alla stregua di una conseguenza accessoria dal giudice che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (art. 156 cpv. 2 CC). Il genitore che intende ottenere la riduzione o la soppressione del contributo alimentare per il figlio deve valersi quindi dell’art. 157 CC e far modificare la sentenza di divorzio. L’art. 157 CC stabilisce che una sentenza di divorzio può essere modificata in merito alle relazioni tra genitore e figli nel caso di mutate circostanze “per causa di matrimonio, partenza o morte di uno dei genitori, o per altri motivi”. Tale principio è applicabile anche per l’adeguamento di un contributo che un genitore versa, dopo il divorzio, per il mantenimento di un figlio non soggetto alla sua autorità parentale (DTF 104 II 239 consid. 3).
In concreto __________ ha promosso causa contro la figlia __________ per ottenere la soppressione del contributo a lei dovuto. La sua azione mirava quindi alla modifica del dispositivo n. 4 della sentenza di divorzio del __________ 1989 emessa dal Pretore del Distretto di Vallemaggia e riformato dalla I Camera civile del Tribunale di appello il 7 marzo 1990 (I CCA __________/89). La causa si fonda, come correttamente rilevato dall’attore, sull’art. 157 CC e non sull’art. 279 CC (DTF 120 II 177; Sandoz, Le point sur le droit de la famille, in SJZ 91 [1995] pag. 113; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Kindesrechts, 4a edizione, Berna 1994, n. 22.02, pag. 155). Orbene in queste circostanze ci si potrebbe chiedere se l’azione come tale sia ricevibile, dato che nell’ambito della modifica di una sentenza di divorzio giusta l’art. 157 CC le parti nel processo risultano essere gli ex coniugi e l’autorità tutelare, il figlio potendo semmai avere la legittimazione attiva, ma non quella passiva (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 67 ad art. 157). La questione non merita una particolare disamina, il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città non potendosi comunque occupare della causa per carenza di competenza territoriale.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza il foro dell’azione di modifica della sentenza di divorzio è quello del domicilio della parte convenuta (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 530; Deschenaux/
Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a ed., Berna 1995, pag. 172n. 853 e 880; Stettler, Le droit de la filiation, in: TDPS, vol.II1, pag. 386; Hegnauer/ Breitschmid, Grundriss des Eherechts, Berna 1993, pag. 111, n. 12.08; DTF 104 II 104 II 291 consid. 3). Parte della dottrina auspica invero che l’azione di modifica del contributo alimentare a favore del figlio ai sensi dell’art. 157 CC possa essere proposta sia al domicilio dell’attore che a quello del convenuto, sulla base dei combinati art. 279 cpv. 2 e 286 cpv. 2 CC, quando l’azione sia avviata dal figlio (Hinderling/Steck, op. cit. pag. 530, nota 26 con riferimenti dottrinali; Stettler, op. cit. pag. 386; Reusser, Die Geltungmachung des Unterhaltsanspruches des Scheidungskindes - eine unorthodoxe Meinung, in: Festschrift Hegnauer, pag. 411). Il genitore che vuole ottenere la modifica della sentenza di divorzio sulla base dell’art. 157 CC durante la minore età della prole non può invece prevalersi del foro alternativo e deve in ogni caso promuovere l’azione al foro ordinario, ossia al foro della parte convenuta (Hegnauer, in ZVW 1981 pag. 140). L’azione intentata dal padre a Locarno deve pertanto essere dichiarata irricevibile per carenza di competenza del giudice adito.
Dato quanto precede l’appello dev’essere accolto e il decreto impugnato modificato di conseguenza.
Per questi motivi,
pronuncia:
“1. La petizione è respinta in ordine per incompetenza territoriale del giudice adito.
Stralciato”.
A __________ è concesso il beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
A __________ è concesso il beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico di __________ e per lui, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili di appello.
avv. __________
avv. __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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