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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1994.6
Data decisione, Autorità: 11.08.1995, ICCA
Incarto n. 11.94.00006
Lugano 11 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini del 18 novembre 1994 promossa da
(__________) (patrocinata dall’avv. __________),
con cui chiede di essere reintegrata nel termine per ricorrere contro la decisione di interdizione di __________ (n. __________), emessa il 9 marzo 1994 dal Consiglio di Stato;
viste le osservazioni presentate il 23 dicembre 1994 dalla Divisione degli interni,
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolta l’istanza 18 novembre 1994 di __________ con cui chiede la restituzione in intero del termine per ricorrere contro la decisione di interdizione di __________, __________a, emessa il 9 marzo 1994 dal Consiglio di Stato;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
ritenuto
in fatto:
A. __________, cittadina portoghese, risiede in Svizzera dal 1985. Il 5 maggio 1990 ha dato alla luce il figlio __________, che è stato riconosciuto dal padre __________.
B. Nel 1991 __________ a ha cominciato a manifestare i sintomi di una grave malattia psichica (cfr. rapporto 10 febbraio 1994 dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale) che ha condotto a un rapido deterioramento delle sue condizioni di salute e che dal 1993 richiede la sua durevole ospedalizzazione. Il 27 maggio 1993 la Delegazione tutoria di __________ l’ha provvisoriamente sospesa dall’esercizio dei diritti civili, nominandole un rappresentante ai sensi dell’art. 386 cpv. 2 CC (risoluzione n. 9536). Con giudizio separato di stessa data, la citata autorità le ha inoltre tolto la custodia del figlio, istituendo a favore di quest’ultimo una curatela secondo l’art. 308 CC e procedendo alla nomina del curatore (risoluzione n. __________).
Il 28 maggio successivo la medesima Delegazione tutoria ha inoltrato al Consiglio di Stato un’istanza di interdizione di __________ per causa di infermità e debolezza mentale (art. 369 CC). La richiesta è stata respinta il 26 ottobre 1993. Con istanza di revisione del 7 dicembre 1993 la Delegazione tutoria ha riproposto il provvedimento di interdizione. In accoglimento della richiesta, il 9 marzo 1994 il Consiglio di Stato ha dichiarato interdetta la persona in causa in virtù dell’art. 369 CC, facendo inoltre obbligo all’istante di procedere alla nomina di un tutore e di revocare la rappresentanza ordinata il 27 maggio 1993.
C. Con risoluzione del 28 ottobre 1994 (n. __________ ) la Delegazione tutoria di __________ ha nominato un tutore a __________ a nella persona di __________, tutore ufficiale. Oltre a ciò ha revocato la rappresentanza ai sensi dell’art. 386 CC, ha adottato disposizioni sul patrimonio della pupilla e ha notificato la decisione ai parenti di quest’ultima in Portogallo per il tramite del Consolato generale a Zurigo. Con risoluzione separata di stessa data (n. __________) la citata autorità ha inoltre trasferito l’autorità parentale su Francesco al padre, e ha istituito a favore del figlio una curatela ai sensi dell’art. 307 CC.
Nel corso dell’estate/autunno 1993 (non è nota la data precisa), __________ – sorella di __________ – ha manifestato alla Delegazione tutoria il desiderio di occuparsi della congiunta e del nipote, in Portogallo. Sulla proposta si è espresso in termini positivi anche il Centro regionale di sicurezza sociale del Portogallo, in un rapporto del 10 settembre 1993.
D. Con istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini del 18 novembre 1994, inoltrata alla I Camera civile del Tribunale d’appello, __________ chiede di essere reintegrata nel termine per ricorrere contro la decisione di interdizione. Essa sostiene di non avere ricevuto copia di tale decisione e di avere appreso della sua esistenza dalla decisione 28 ottobre 1994 di nomina del tutore, regolarmente intimatale. La mancata notifica lederebbe l’art. 76 del Regolamento sulle tutele e curatele (di seguito RTC), giusta il quale la decisione di interdizione deve essere trasmessa alle parti, a giudizio dell’istante dovendosi intendere per parti anche i familiari dell’interdicendo. L’inosservanza del termine di ricorso di 30 giorni non essendole imputabile, l’istanza – tempestiva – sarebbe fondata.
E. Nelle osservazioni del 23 dicembre 1994 la Divisione degli interni propone di respingere l’istanza di restituzione in intero, sostenendo che all’istante difetta la qualità di parte nel procedimento di interdizione.
Considerato
in diritto:
La restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l’istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio, segnatamente perché senza sua colpa ignorava la scadenza del termine (art. 137 lett. a CPC); la domanda deve essere formulata entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento (art. 139 CPC).
Il diritto federale prevede in particolare che possono postulare la citata misura l’interdicendo stesso (art. 372 CC), l’autorità tutoria del luogo di attinenza (art. 378 cpv. 1 CC) e, per loro protezione, i beneficiari rispettivamente i debitori di prestazioni di assistenza tra parenti (art. 328 CC), riservata ai Cantoni la facoltà di estendere la cerchia dei richiedenti (Schnyder/Murer, op. cit., n. 85 a 94 ad art. 373 CC). Il diritto federale garantisce all’istante (secondo il diritto federale e cantonale) la qualità di parte nella procedura di interdizione (Schnyder/Murer, op. cit., n. 14, 84, 97 ad art. 373 CC; DTF 112 II 484) e gli conferisce la legittimazione a inoltrare ricorso per riforma al Tribunale federale (Schnyder/Murer, op. cit., n. 116, 170 ad art. 373 CC). Nei limiti e secondo le forme sancite dal diritto cantonale, l’istante può inoltre impugnare il giudizio davanti alle autorità cantonali, sempreché il gravame sia rivolto contro una decisione che ha respinto la sua istanza di interdizione (Schnyder/Murer, op. cit., n. 100, 116 ad art. 373 CC). Per contro, secondo il diritto federale – contrariamente a quanto vale per l’interdicendo – all’istante non è dato ricorso contro la decisione di interdizione (Schnyder/Murer op. cit., n. 22, 27, 177 ad art. 373 CC; DTF 64 II 181 seg.), e ciò quand’anche potesse prevalersi di un “interesse” ai sensi degli art. 420 e 433 cpv. 3 CC. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, agendo diversamente si lederebbero gli interessi dell’interdicendo stesso e si creerebbero difficoltà di ordine pratico (DTF 87 II 130; 64 II 181). Infine, il diritto federale prevede che la decisione di interdizione deve essere notificata alle parti (Schnyder/Murer, op. cit., n. 19, 150 ad art. 373 CC).
a) Facendo uso della delega contenuta all’art. 373 CC il legislatore ticinese ha esteso la categoria dei possibili richiedenti l’interdizione ai coniugi, zii, nipoti, fratelli senza limitazioni, alla delegazione tutoria del luogo di domicilio, al procuratore pubblico e al magistrato dei minorenni (art. 66 RTC.). Il diritto cantonale non precisa tuttavia il concetto di parti e se ne può dedurre che non ha inteso scostarsi dalla nozione stabilita dal diritto federale, giusta la quale – come visto in precedenza (consid. 2) – per parti devono essere intesi unicamente l’istante e l’interdicendo. Le persone legittimate a presentare istanza di interdizione non possono quindi interporre ricorso contro la decisione sull’interdizione se non hanno inoltrato esse medesime l’istanza, partecipando alla procedura di prima sede in qualità di istanti (Schnyder/Murer, op. cit., n. 100 e 171 ad art. 373 CC). Ne discende che la tesi dell’istante, secondo cui la notifica deve essere effettuata anche ai familiari, non trova appoggio nei materiali legislativi e non può essere seguita.
b) Nel caso qui in esame, l’interdizione è stata chiesta dalla Delegazione tutoria di __________, e di conseguenza l’istante non è parte ai sensi di legge (art. 76 RTC), per cui a ragione il Consiglio di Stato non le ha notificato copia della decisione. Infatti __________, che non era istante, non poteva ricorrere contro la decisione di interdizione. La sua istanza di restituzione in intero deve dunque essere respinta.
La questione di sapere, infine, se al momento dell’adozione della contestata decisione il Consiglio di Stato fosse effettivamente a conoscenza del rapporto del Centro regionale di sicurezza sociale – come sostiene l’istante e nega la convenuta –nulla cambia ai fini del presente giudizio. In entrambi i casi, infatti, a __________ mancherebbe comunque la legittimazione attiva per ricorrere.
L’istanza in esame deve pertanto essere respinta senza ulteriore disamina, vista la carenza di legittimazione attiva dell’istante per presentare l’atto omesso. All’interessata resta comunque garantito il diritto di chiedere la revoca del provvedimento di interdizione secondo l’art. 433 cpv. 3 CC.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi posti a carico dell’istante. Data la particolarità della fattispecie, si giustifica di contenere la tassa di giustizia e di prescindere dall’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
L’istanza è respinta.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 70.–
b) spese fr. 30.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell’istante. Non si attribuiscono ripetibili.
avv. __________
Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni, __________
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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