AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1994.3
Data decisione, Autorità: 22.06.1995, ICCA
Incarto n. 11.94.00003
Lugano 22 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 427 spec. della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord (iscrizione provvisoria di ipoteca legale), promossa con istanza 28 settembre 1993 da
(patrocinato dall’ avv. __________)
contro
(patrocinata dall’avv. dott. __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello 7 novembre 1994 presentato da __________ contro il decreto emesso il 26 ottobre 1994 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. La ditta __________, Castel San Pietro, ha eseguito sulla particella n. __________ RFP di __________, di proprietà della __________, Mendrisio, gli impianti sanitari, di riscaldamento e di irrigazione, per un asserito costo complessivo di fr. 633’709.65. La __________ ha versato acconti per un totale di fr. 464’000.–.
B. Il 28 settembre 1993 __________ ha inoltrato alla Pretura un’istanza con cui ha chiesto che fosse ordinata, a proprio favore e a carico della citata particella n. __________, l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 169’709,65 oltre accessori, importo pari al credito residuo da lui vantato per i lavori svolti sul fondo.
Con decreto 29 settembre 1993, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha fatto ordine all’Ufficio dei registri di Mendrisio di procedere all’iscrizione provvisoria dell’iscrizione legale, che ha avuto luogo il medesimo giorno. Il 6 ottobre 1993 la convenuta ha proposto la revoca del decreto supercautelare.
C. All’udienza del 28 settembre 1993, indetta per il contraddittorio, l’istante ha confermato la propria domanda mentre la convenuta vi si è opposta. Essa ha contestato l’ammontare del credito vantato dalla controparte e ha eccepito la tardività dell’iscrizione, essendo a suo parere decorso il termine di tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
D. Conclusa l’istruttoria, al dibattimento finale del 20 settembre 1994 le parti si sono confermate nelle precedenti tesi e conclusioni, producendo i rispettivi riassunti scritti ai sensi dell’art. 119bis CPC.
E. Con decreto del 26 ottobre 1994 il Pretore ha respinto l’istanza, ha ordinato la cancellazione dell’iscrizione supercautelare e ha posto a carico di __________ la tassa di giustizia di fr. 600.–, facendogli inoltre obbligo di rifondere alla controparte fr. 2’200.– per ripetibili.
F. Insorto il 7 novembre 1994 __________ ha postulato, previo conferimento dell’effetto sospensivo all’appello, la riforma del giudizio impugnato e l’accoglimento dell’istanza di iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale.
G. Con decreto 11 novembre 1994 la presidente della Camera ha conferito effetto sospensivo all’appello.
H. Nelle osservazioni del 9 dicembre 1994 la convenuta propone di respingere il gravame e di confermare il giudizio pretorile.
Considerato
in diritto:
Determinante ai fini della decorrenza del termine trimestrale è il giorno in cui tutte le opere che formano parte costitutiva del contratto sono state portate a termine (DTF 106 II 25; Schumacher, op. cit., pag. 172 n. 612). In caso di rescissione contrattuale da parte del committente, invece, il termine comincia a decorrere dalla data in cui la rescissione è stata validamente comunicata all’artigiano o all’imprenditore (Schumacher, op. cit., pag. 180 n. 640, pag. 177 n. 630; DTF 120 II 389; SJ 1995 417; Rep. 1990 203)
L’appellante censura l’apprezzamento delle testimonianze operato dal Pretore, rilevando inoltre che, ove questi avesse nutrito dubbi sulla tempestività dell’istanza, egli avrebbe dovuto ordinare l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale nell’attesa di una verifica approfondita in sede di procedura di merito.
Litigiosa nella fattispecie è la tempestività dell’istanza. Occorre quindi verificare se l’appellante ha reso verosimile il rispetto del termine di tre mesi per l’iscrizione dell’ipoteca legale (avvenuta con decreto supercautelare il 29 settembre 1993) oppure se lo stesso è decorso infruttuoso, come deciso dal primo giudice.
4.a) Si tratta quindi di esaminare se l’appellante abbia eseguito sul cantiere lavori di compimento dell’opera tali da salvaguardare il termine trimestrale. __________, dipendente dell’istante, ha dichiarato di avere eseguito gli ultimi interventi sul fondo della convenuta il 30 giugno 1993, quando ha completato l’installazione dell’impianto di irrigazione intorno alla piscina. Tali lavori sono consistiti nella posa di tubi attorno alla piscina, all’interno di scavi già predisposti dal giardiniere della convenuta, nell’installazione degli erogatori (grosse turbine) e nella sostituzione di un erogatore. Dal rapporto di lavoro prodotto all’udienza del 24 febbraio 1994 dal teste (doc. I) risulta che in tale data egli avrebbe effettuato interventi relativi all’irrigazione per circa 4 ½ ore e lavori relativi all’alimentazione della piscina per 4 ore. Il teste __________, pure operaio dell’appellante, ha riferito che gli interventi della ditta per l’impianto di irrigazione furono ultimati a cura del suo collega __________ e pur non ricordando il giorno in cui avvenne l’ultimazione dei lavori lo ha situato nel corso dei mesi di giugno o luglio 1993. Infine la teste __________, segretaria dell’istante, ha confermato di avere visto a suo tempo il citato rapporto di lavoro, sulla base del quale ha allestito la paga per il dipendente, e ha precisato che l’impresa aveva svolto lavori sul posto anche dopo il blocco dei lavori sul “cantiere __________ ”, ordinato dall’autorità cantonale nel mese di maggio 1993, al fine di rispettare il termine perentorio posto dal committente per l’esecuzione dei lavori.
b) Tali deposizioni non sono inficiate dalle altre risultanze istruttorie, come invece ritenuto dal primo giudice. A detta di __________ __________, attivo sul cantiere come assistente della ditta __________ nel periodo compreso tra maggio e luglio 1993, sul posto non erano stati presenti operai dell’istante o di altre ditte. __________ non sembra tuttavia aver prestato particolare attenzione a chi lavorava sul cantiere, tanto che gli sono sfuggite le presenze di __________ nei giorni 3 e 17 giugno 1993, attestate dal rapporto di lavoro e non contestate dalla convenuta. Identico discorso vale per il teste __________ __________i, che si è occupato della direzione lavori per la committente. Egli ha invero riferito che non gli sembrava di avere visto sul cantiere operai dell’istante dopo il mese di maggio 1993 (fascicolo verbali, pag. 8), ma la sua presenza sul posto era ridotta, poiché limitata “generalmente” dalle ore 8 alle 9 del mattino e dalle 13 alle 14 del pomeriggio (cfr. verbale di audizione 24 febbraio 1994). Questo teste ha d’altra parte dichiarato che dopo la revoca dei lavori di irrigazione all’istante e l’assunzione degli stessi da parte della ditta __________ gli operai dell’istante non hanno più effettuato interventi (pag. 8), situando “verso la metà di giugno 1993” (pag. 7) e “nel giugno 1993” (pag. 8) la presa di contatto con la nuova ditta responsabile dell’irrigazione, senza però indicare la data alla quale sarebbe avvenuta la revoca del contratto con l’appellante, rispettivamente quella in cui la ditta __________ ha effettivamente assunto i lavori di irrigazione, che erano peraltro incompiuti al momento dell’audizione del teste nel febbraio 1994.
Secondo __________, che ha posato il tappeto verde intorno alla piscina nei giorni 21–25 giugno 1993, a quella data l’impianto di irrigazione era già installato e dopo la posa il tappeto verde non è più stato rimosso. Anche questa deposizione non chiarisce la fattispecie. Il testimone, infatti, non ha verificato se erano stati posati gli erogatori (“gicleurs”), che fuoriescono dal terreno. Inoltre, non si comprende bene come possa dichiarare con sicurezza di avere “potuto vedere che tutti i tubi risultavano posati” (pag. 17), quando gli stessi, per loro natura, sono interrati, ed egli si è limitato a posare il tappeto verde. Questo teste sostiene inoltre che il tappeto erboso non sarebbe stato rimosso, ma non risulta che egli si sia recato sul cantiere successivamente al suo intervento e abbia potuto constatare quest’ultima circostanza.
Infine, a detta di __________, viticoltore e dipendente della convenuta, l’impianto di irrigazione era già posato il 2 giugno 1993, quando egli ha sistemato con l’ausilio della scavatrice il terreno adiacente la piscina. Ciò non è ancora in contraddizione con la versione del teste __________o, secondo cui il 30 giugno 1993 egli ha proceduto solo all’ultimazione dei lavori e non all’installazione dell’intero impianto. In altre parole, non è escluso che alla data determinante siano stati posati ancora alcuni tubi, come dichiarato dal teste __________, o comunque altri pezzi indispensabili per il funzionamento dell’intero impianto, quali gli erogatori (Schumacher, op. cit., pag. 174 n. 617). Del resto il teste __________ non ha sostenuto che in quella data l’impianto fosse funzionante. L’affermazione di __________ secondo cui egli non avrebbe più eseguito scavi dopo il 2 giugno 1993 e non avrebbe telefonato all’istante per chiedergli di completare l’opera, sono solo apparentemente in contrasto con quanto sostenuto da __________ (cfr. consid. 4 a), poiché quest’ultimo si è limitato a riferire che presumeva fosse stato __________ a chiedere l’intervento della ditta __________.
c) Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i lavori di artigiani o imprenditori sono da considerare completati quando tutte le opere che sono parte costitutiva del contratto sono state portate a termine (DTF 106 II 25). Lavori di piccola entità o di secondaria importanza che sono stati appositamente posticipati dall’artigiano o dall’imprenditore, così come ritocchi, sostituzioni di parti difettose dell’opera prestata ed eliminazione di altri difetti, non appartengono al completamento del lavoro principale (Steinauer, op. cit. pag. 222; DTF 106 II 25; 102 II 208). Determinanti sono invece i lavori indispensabili per il funzionamento dell’opera, indipendentemente dal tempo impiegato e dai relativi costi (Schumacher, op. cit., pag. 174 n. 617 e pag. 175 n. 621).
d) Dalle deposizioni raccolte non si può dedurre con sufficiente grado di convincimento, a questo stadio della procedura, che l’istanza in esame sia senz’altro tardiva. Pur sussistendo dubbi sulla versione fornita dal teste __________, non si può ritenere inverosimile la tesi della ditta istante secondo cui essa avrebbe effettuato gli ultimi lavori il 30 giugno 1993 e che in tale occasione siano stati eseguiti lavori necessari al funzionamento dell’impianto di irrigazione. Ciò indipendentemente dal fatto che quel giorno siano stati installati gli erogatori (non in garanzia) o anche posati tubi. Né è determinante, come visto, che il valore di tali interventi rappresenti solo una piccola percentuale dei lavori complessivi (deposizione __________).
Come visto in precedenza (consid. 3) il committente ha revocato il 14 maggio 1993 l’appalto relativo all’impianto di riscaldamento, e per tale parte dei lavori l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale avvenuta il 29 settembre 1993 sarebbe di principio tardiva (DTF 120 II 389). Non è tuttavia dato di sapere in che misura il saldo complessivo di fr. 169’709,65 rivendicato dall’imprenditore si riferisca alla parte revocata del contratto (impianto di riscaldamento) o a quella non revocata (opere da sanitario). Agli atti non vi è alcun elemento che consenta una distinzione, anche perché è stato verosimilmente concluso un contratto unico (per di più in forma tacita, senza documenti scritti) e gli acconti sono stati versati presumibilmente in base all’avanzamento complessivo dei lavori e non in relazione all’una o all’altra prestazione. A un esame di mera verosimiglianza, e nel dubbio, non rimane quindi che ammettere l’iscrizione provvisoria per l’intero saldo, nell’impossibilità di stabilire entro che limiti la richiesta di iscrizione sarebbe tardiva. La questione dovrà essere chiarita nell’ambito della causa di merito intesa all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale.
L’appello deve quindi essere accolto e la decisione impugnata modificata.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’istanza è accolta.
II. È ordinata l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori per l’importo di fr. 169’709,65 oltre interessi del 5% dal 29 settembre 1993 a favore di __________, Castel San Pietro, a carico della part. n. __________RFP Arzo di proprietà della __________, __________, già iscritta in via supercautelare con decreto 29 settembre 1993 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Nord.
III. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.– sono a carico della __________, che rifonderà all’istante l’importo di fr. 2200.– a titolo di ripetibili.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
totale fr. 350.–
sono posti a carico della convenuta, che rifonderà all’appellante l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
– avv. __________,
– avv. dott. __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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