AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1994.2
Data decisione, Autorità:
25.07.1995, ICCA
Incarto n.
11.94.00002
Lugano
25 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. 129/94 (misure cautelari in pendenza di separazione
o divorzio) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con istanza 29 agosto 1994 da
__________,
(patrocinata
dall’avv. __________),
contro
__________,
(patrocinato
dall’avv. __________);
premesso che __________ ha interposto appello il 7 novembre
1994 contro un decreto cautelare del 26 ottobre 1994 con cui il Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna ha disciplinato l’assetto provvisionale dei
coniugi durante la causa di stato;
preso atto che il 21 luglio 1995 l’appellante ha dichiarato di
ritirare il gravame, le parti essendosi riconciliate;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep
1978 pag. 375, e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri
processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per
ripetibili;
considerato che nella fattispecie l’appellata non ha presentato
osservazioni all’appello, per cui non vi sono ripetibili da attribuire;
ritenuto che appare giusto tenere conto della buona volontà
dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso e rinunciare pertanto
in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta:
-
L’appello
è stralciato dai ruoli per desistenza.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
–
avv. __________
–
avv. __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster