AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.2000.1
Data decisione, Autorità: 12.03.2001, TRAM
Incarto n. 50.2000.00001
Lugano 12 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 gennaio 2000 del
contro
la decisione 2 dicembre 1999 (no. 189/76) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina relativa all'esproprio del mapp. __________ RFD di Bellinzona;
viste le risposte:
4 febbraio 2000 del Tribunale di espropriazione;
18 febbraio 2000 di __________ __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ __________ è proprietario del mapp. __________ RFD di __________, di complessivi 17'928 mq, così censito a RF:
b) prato mq 17'471
D) stalla mq 139
E) casa-portico mq 139
F) silos mq 32
G) concimaia mq 33
H) abitazione mq 105
I) pollaio mq 9
Il fondo, di forma pressoché rettangolare, si trova in località __________ __________, tra la sponda sinistra del fiume Ticino e via __________. Completamente urbanizzato, è sempre stato oggetto di sfruttamento agricolo.
B. a) Il PR di Bellinzona entrato in vigore il 18 maggio 1977 ha collocato la maggior parte del mapp. __________ in zona residenziale semi-estensiva (i.s. 0.4, i.o. 30%, 2 piani, altezza massima m 7.50). La porzione settentrionale è stata invece inserita in una zona per attrezzature pubbliche, a sua volta attraversata in senso latitudinale dalle corsie della prospettata strada di circonvallazione cantonale __________ -__________ -__________ (in seguito: strada espresso). Lo stesso dicasi per l'angolo O e il confine S-O della proprietà, gravati da un vincolo AP e interessati dallo svincolo __________ __________ della predetta opera viaria, fatta eccezione per una minuscola superficie di forma triangolare inclusa in zona residenziale semi-intensiva (i.s. 0.6, i.o. 25%, 2-4 piani, altezza massima m 13.50).
b) Il 14 marzo 1983 il Gran Consiglio ha deciso di non entrare in materia sul messaggio 30 settembre 1976 del Consiglio di Stato concernente i ricorsi contro la pubblica utilità e il tracciato del piano regolatore delle strade cantonali nei comuni di __________ -__________, __________ e __________, affossando così la proposta pianificatoria concernente la strada espresso (cfr. RVGC, sessione ordinaria autunnale 1982, vol. 4, p. 1999). In effetti, il 29 marzo seguente il Consiglio di Stato ha risolto di abbandonare definitivamente il progetto.
c) Nel febbraio del 1988 il mapp. __________ è stato incluso in una zona di pianificazione della durata di cinque anni istituita dall'autorità cantonale giusta gli art. 16 ss. DEPT 1980.
d) La revisione del PR comunale adottata il 6 luglio 1999 dal legislativo di Bellinzona prevede che il settore meridionale della part. __________ possa essere edificato previo allestimento di un piano di quartiere. La frazione del fondo compresa tra il fiume e la vecchia linea di arretramento della strada espresso risulta per contro assegnata ad una cosiddetta zona golenale di tamponamento la cui superficie, di per sé inedificabile, sarà tuttavia computabile ai fini del calcolo degli indici.
C. Nel 1977 il Consorzio depurazione acque di __________ e dintorni (in seguito: CDABD) ha avviato la procedura di esproprio di alcuni diritti necessari alla realizzazione del collettore consortile no. 130 e del canale di alleggerimento no. 503 nella tratta bagno pubblico-via __________, opere destinate ad essere posate tra la futura strada espresso e la sua linea di arretramento. In corrispondenza del mapp. __________ di __________ l'ente espropriante ha domandato in particolare un diritto di attraversamento per entrambi i manufatti lunghi circa 160 m e comprensivi di 5 camere di ispezione, nonché il diritto di accedervi per manutenzione.
Con sentenza 13 febbraio 1978 cresciuta incontestata in giudicato il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha ammesso la costituzione della chiesta servitù di canalizzazione, riconoscendo al proprietario del fondo gravato un indennizzo di fr. 15.- per ogni ml del canale di alleggerimento, di fr. 3.- per ogni ml del collettore, di fr. 100.- per ogni pozzetto d'ispezione e di fr. 0.50/mq/anno per la superficie occupata durante i lavori, oltre agli interessi d'uso a far tempo dal 1° maggio 1977, giorno dell'anticipata immissione in possesso. La prima istanza ha escluso di poter accordare un risarcimento di maggior ampiezza che si avvicinasse al valore edilizio pieno del terreno invaso dalle canalizzazioni, vuoi perché il progetto della strada espresso - non ancora iscritto nel PR delle strade cantonali e ripreso nel piano di utilizzazione di __________ a titolo prettamente indicativo - non aveva creato alcun vincolo giuridicamente valido ed era quindi insuscettibile di influire sull'estimo, vuoi perché la posa delle opere consortili non sembrava impedire ipso facto un'edificazione razionale della proprietà __________. Il Tribunale di espropriazione ha aggiunto tuttavia che un'eventuale incidenza negativa della servitù sulle possibilità di edificazione del fondo avrebbe potuto essere stabilita soltanto alla luce di circostanze concrete, per cui ha riconosciuto all'espropriato la facoltà di inoltrare ulteriori pretese in base all'art. 32 cpv. 1 lett. a Lespr una volta allestito un razionale progetto di costruzione, formalizzando questa garanzia nel dispositivo 3 del proprio giudizio.
D. Caduto definitivamente il progetto della strada espresso, il 27 maggio 1983 __________ __________ ha comunicato al Tribunale di espropriazione di voler vendere la proprietà previa lottizzazione, sollecitando in via principale lo spostamento delle tubazioni verso N e in via subordinata l'istituzione di una servitù di non edificazione dietro versamento di un'indennità di fr. 340.- il mq, oppure l'esproprio formale della porzione settentrionale del fondo a fr. 350.- il mq.
Qualificato l'atto come una domanda di risarcimento per titolo di espropriazione materiale, il Tribunale di espropriazione l'ha notificato al CDABD, decretando nel contempo l'avvio di una procedura di stima.
In risposta il consorzio ha posto le pretese in relazione al precedente procedimento espropriativo, eccependone in particolare la ricevibilità sia dal profilo dell'art. 32 Lespr sia in base all'art. 12 Lespr e opponendosi comunque al loro accoglimento.
All'udienza del 30 settembre 1983 le parti hanno concordato di procedere all'elaborazione di un progetto di lottizzazione del mapp. __________, riconfermandosi per il resto nelle rispettive posizioni. Il processo è poi stato contraddistinto da dieci anni di inattività cui hanno fatto seguito alcuni dibattimenti intercalati da ampie pause in vista di un accomodamento bonale della controversia. Venuta meno la possibilità di addivenire ad un accordo e chiaritasi la situazione dal profilo pianificatorio, il 29 marzo 1999 le parti hanno presentato un memoriale conclusivo nel quale hanno sostanzialmente ribadito le proprie tesi, allegazioni e domande avverse.
E. Con sentenza 2 dicembre 1999 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha statuito sulle pretese risarcitorie avanzate da __________ __________, accogliendole parzialmente.
Premesso che la fattispecie era simile, se non addirittura identica, a quella di un caso deciso in passato con sentenza (STE 19 febbraio 1986 in re Eredi __________ c. CDABD) confermata dal Tribunale cantonale amministrativo (STA 16 giugno 1987 pubblicata nella RDAT 1988 N. 67), il primo giudice ha riproposto in sostanza la soluzione varata in quell'occasione, seguendo peraltro esplicitamente alcuni ragionamenti svolti da questo Tribunale per avallarla.
In ordine, il Tribunale di espropriazione ha dunque ammesso la ricevibilità dell'istanza 27 maggio 1983 dell'espropriato sostenendo
Nel merito, ha puntualizzato innanzi tutto che il nuovo giudizio rientrava nel quadro della continuazione della procedura di espropriazione formale iniziatasi il 30 settembre 1976 e sfociata nella decisione parziale del 13 febbraio 1978, per cui il dies aestimandi si situava come in precedenza al 1° maggio 1977, giorno in cui sulla porzione del fondo attraversata dalle canalizzazioni non sussisteva alcun vincolo pianificatorio che ne limitasse l'edificabilità. Sulle ragioni del riconoscimento di un ulteriore indennizzo, si è rifatto alle considerazioni già esposte nella propria pronunzia 19 febbraio 1986 in re Eredi __________, annotando che, decaduto il vincolo di strada espresso, il consorzio doveva rispondere verso l'espropriato per aver posato le tubazioni lungo un tracciato non corrispondente ai dettami della proporzionalità e dell'adeguatezza. Quanto al calcolo del risarcimento, la prima istanza ha ripreso il metodo già utilizzato nel caso __________, quantificando in fr. 830.- i costi di edificazione al mq e in mq 3240 la superficie pregiudicata dalle opere consortili. Posta questa premessa, ha infine assegnato all'espropriato un'indennità di fr. 129'600.- per maggiori costi di edificazione (5% di fr. 830.- x 3240 mq) e di fr. 51'840.- per titolo di condizionamento del progetto edilizio (2% di fr. 830.- x 3240 mq). In totale, fr. 181'440.- oltre interessi a contare dal 1° maggio 1977, somma corrispondente all'incirca al valore edilizio pieno del terreno occupato dalle canalizzazioni.
F. Avverso la predetta pronunzia il __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo mediante ricorso 18 gennaio 2000, postulandone l'annullamento.
Dopo aver ammesso che le pretese insinuate il 27 maggio 1983 dal proprietario del mapp. __________ erano ricevibili perlomeno in base al dispositivo 3 della sentenza 13.2.1978 del Tribunale di espropriazione, l'ente espropriante ha sottolineato che nessun fatto nuovo suscettibile di rendere più incisivo l'intervento espropriativo e di giustificare di conseguenza un aumento dell'indennità di espropriazione si era verificato rispetto alla situazione esistente il 1° maggio 1977. A suo parere, la procedura in essere non sarebbe la continuazione di quella iniziatasi nel 1976, ma alla stregua di quanto avviene in materia di condotte elettriche aeree si tratterebbe di un procedimento nuovo ed autonomo in seno al quale il dies aestimandi andrebbe fissato al 2 dicembre 1999 ex art. 19 2.a frase Lespr, giorno in cui la porzione del fondo occupata dalle opere consortili era inedificabile stante il blocco edilizio vigente a salvaguardia dei contenuti del PR appena pubblicato. La fattispecie sarebbe dunque ben diversa da quella giudicata in re __________, sia perché in quest'ultimo caso la superficie attraversata dalle canalizzazioni non è mai stata gravata da un divieto di costruzione sancito dalla pianificazione del comune di __________, sia perché quella proprietà - contrariamente alla part. __________ - è stata invasa pesantemente dalle condotte del __________ violando il principio della proporzionalità.
Circa il calcolo dell'indennità esposto nella decisione impugnata, il ricorrente ha contestato in via prudenziale l'applicazione degli stessi coefficienti (del 5%, rispettivamente del 2%) impiegati nel caso __________, rilevando in particolare che rispetto al mapp. __________ le opere consortili intaccano minimamente la proprietà dell'espropriato e occupano una superficie inferiore, cosicché entrambi gli indennizzi accordati andrebbero ridimensionati, quello riferito ai "condizionamenti del progetto edilizio" addirittura soppresso. Incomprensibile si appaleserebbe d'altronde la concessione di un'indennità corrispondente all'intero valore venale dell'area ingombrata dai condotti se - come affermato in passato da questo Tribunale e dall'istanza inferiore - tale superficie è inedificabile di fatto ma utilizzabile giuridicamente siccome computabile nel calcolo degli indici.
Per finire, l'insorgente si è chiesto se l'espropriato poteva beneficiare degli interessi a far tempo dal 1° maggio 1977, dopo che ha tardato a presentare l'istanza 27 maggio 1983 e si è dichiarato disposto a tenere in sospeso a più riprese la seconda procedura espropriativa.
G. Il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto l'espropriato, il quale ha avversato partitamente le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Circa la prima premessa, non v'è dubbio che una volta riconosciuta la ricevibilità delle pretese insinuate dall'espropriato il 27 maggio 1983 (per ragioni dedotte dal principio della buona fede perlomeno in base al dispositivo 3 della sentenza 13.2.1978 del Tribunale di espropriazione), la procedura in itinere non poteva che configurarsi alla stregua della mera prosecuzione o completazione della causa di espropriazione formale avviata dal consorzio nel 1976, con l'ulteriore conseguenza che in forza dell'art. 19 Lespr il dies aestimandi si trovava ancora a coincidere con il 1° maggio 1977, data dell'anticipata immissione in possesso. La tesi del nuovo procedimento autonomo affacciata dal ricorrente per rinvenire un'altra e più vantaggiosa data determinante non può essere accreditata, non solo perché tralascia di considerare che l'esproprio formale è avviato per legge dall'espropriante e non dall'espropriato, ma anche perché è mutuata da una lex specialis (LIE) applicabile soltanto alle installazioni per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica (cfr. art. 44 LIE) le cui norme in tema di espropriazione sono state peraltro abolite o modificate con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, della legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di approvazione dei piani.
Riguardo alla seconda, gli atti di causa - segnatamente il documento pianificatorio (doc. 1.1) prodotto dal __________ in allegato alla risposta del 26 agosto 1983 - dimostrano che in realtà il PR di Bellinzona entrato in vigore il 18 maggio 1977 ha collocato la maggior parte della part. __________ in zona residenziale semi-estensiva, mentre la porzione settentrionale è stata inserita in una zona per attrezzature pubbliche, attraversata a sua volta in senso latitudinale dalle corsie della prospettata strada di circonvallazione cantonale __________ -__________ -__________. Dalle planimetrie agli atti si desume d'altronde che il ricorrente ha posato le sue canalizzazioni a fianco del tracciato della prevista strada espresso e quindi nel settore edificabile del mapp. __________, ma immediatamente a ridosso della superficie inedificabile del medesimo: inedificabile siccome inclusa in zona AP a partire dal 18 maggio 1977 e certamente oggetto di blocco edilizio ex art. 25 bis LE 73 all'inizio dello stesso mese. A quest'ultimo proposito è appena il caso di rilevare che in sede espropriativa non si possono ignorare gli influssi, siano essi positivi o negativi, che un determinato assetto pianificatorio prossimo all'approvazione è in grado di esercitare sul fondo oggetto d'estimo (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 56 ss. e 78 ad art. 19 LFespr).
Questo, in breve, per evidenziare come il Tribunale di espropriazione abbia fondato le proprie valutazioni su circostanze errate laddove ha omesso completamente di considerare la presenza di un vincolo AP sulla parte settentrionale del mapp. __________, misura pianificatoria avente portata propria e limitativa del diritto di proprietà.
Anche questa deduzione si avvera in casu errata poiché non tiene conto del dettaglio pianificatorio evocato in precedenza. In effetti, venuto meno il progetto della strada espresso, la porzione settentrionale del mapp. __________ è rimasta comunque inedificabile a cagione della sussistenza del vincolo AP, cosicché sotto questo profilo la situazione venutasi a creare nel 1983 era assolutamente identica a quella esistente nel 1977. Di riflesso, non v'era motivo alcuno per rimettere in discussione l'ammontare delle indennità accordate all'espropriato, né tanto meno per concederne altre, di maggior ampiezza e per altro titolo, con il pretesto di un danno non definibile con precisione al momento della prima decisione.
Certo, è probabile che in assenza del progetto della strada espresso il fondo sarebbe stato incluso pressoché totalmente in zona residenziale, da un lato, e le canalizzazioni l'avrebbero toccato in modo più marginale, dall'altro. Questa ipotesi, per quanto plausibile, non consente tuttavia di approdare a conclusioni che consentano di tutelare il giudizio impugnato. Intanto non si può fare a meno di annotare che il vincolo AP è stato verosimilmente istituito per salvaguardare la riva del Ticino o in funzione della futura arteria cantonale, per cui il __________ è completamente estraneo a questa scelta pianificatoria e di certo non può esserne tenuto responsabile, né deve sopportarne le conseguenze. Eventuali pretese di indennità per titolo di espropriazione materiale andavano infatti insinuate nei confronti dell'autore della misura pianificatoria, il comune di __________ (RDAT II-1998 N. 34, 1990 N. 57), o all'occorrenza del suo beneficiario, lo Stato (art. 39 cpv. 2 Lespr), nell'ambito di una specifica causa che in ogni modo toccava all'espropriato promuovere.
Quanto al percorso delle opere consortili, oggi come allora le due condotte risultano collocate lungo il margine superiore del settore edificabile del mapp. __________, immediatamente a ridosso della superficie colpita dal vincolo AP. Se l'attuale revisione di PR dovesse essere approvata così come adottata dal legislativo di __________, i manufatti sotterranei verranno a trovarsi addirittura nella cosiddetta zona golenale di tamponamento, ovvero in una zona di per sé inedificabile ma computabile negli indici (cfr. doc. 35). A fronte di simili emergenze, il calcolo dei "maggiori costi di costruzione" e di "condizionamento del progetto edilizio" sviluppato dalla prima istanza in funzione delle difficoltà di edificazione dell'area posta tra le condutture e il confine N della part. __________ (cfr. sentenza impugnata, p. 12) appare destituito di ogni fondamento, poiché - come più volte sottolineato - quel comparto era da tempo inedificabile indipendentemente dagli interventi operati nelle immediate vicinanze dal consorzio. Posto che le condotte scorrono interrate lungo il filo settentrionale della porzione del fondo inclusa in zona residenziale e non ne compromettono quindi minimamente l'edificabilità, il proprietario della part. __________ non subisce pregiudizio diverso o maggiore rispetto a quello già preso in considerazione nel contesto della prima decisione (del 13 febbraio 1978) adottata dal Tribunale di espropriazione. Ne segue che primo giudice avrebbe dovuto respingere tutte le richieste che l'espropriato ha presentato il 27 maggio 1983.
La tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza del resistente, atteso che in questa sede sono applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re Sciorilli/Comune di __________ __________).
Per questi motivi,
visti gli art. 26 Cost.; 5 LPT; 1, 9, 12, 19, 32, 39, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la sentenza 2 dicembre 1999 (no. 189/76) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullata; le pretese di indennità formulate da __________ __________ con istanza 27 maggio 1983 sono respinte.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del resistente __________ __________, con l'ulteriore obbligo di versare all'ente espropriante fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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