AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.2002.17
Data decisione, Autorità: 03.04.2002, TRAM
Incarto n. 50.2002.00017
Lugano 3 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 gennaio 2000 del
__________, patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 2 dicembre 1999 (no. 189/76) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina relativa all'esproprio del mapp. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
4 febbraio 2000 del Tribunale di espropriazione;
18 febbraio 2000 di __________;
richiamata la sentenza 25 gennaio 2002 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietario del mapp. __________ RFD di __________, di complessivi 17'928 mq, così censito a RF:
b) prato mq 17'471
D) stalla mq 139
E) casa-portico mq 139
F) silos mq 32
G) concimaia mq 33
H) abitazione mq 105
I) pollaio mq 9
Il fondo, di forma pressoché rettangolare, si trova in località __________, tra la sponda sinistra del fiume __________ e via __________. Completamente urbanizzato, è sempre stato oggetto di sfruttamento agricolo.
B. a) Il PR di __________ entrato in vigore il 18 maggio 1977 ha collocato la maggior parte del mapp. __________ in zona residenziale semi-estensiva (i.s. 0.4, i.o. 30%, 2 piani, altezza massima m 7.50). A salvaguardia della fascia golenale del fiume Ticino la porzione settentrionale è stata invece inserita in una zona per attrezzature pubbliche, a sua volta attraversata in senso latitudinale dalle corsie della prospettata strada di circonvallazione cantonale __________ (in seguito: strada espresso). Lo stesso dicasi per l'angolo O e il confine S-O della proprietà, gravati da un vincolo AP e interessati dallo svincolo __________ della predetta opera viaria, fatta eccezione per una minuscola superficie di forma triangolare inclusa in zona residenziale semi-intensiva (i.s. 0.6, i.o. 25%, 2-4 piani, altezza massima m 13.50).
b) Il 14 marzo 1983 il Gran Consiglio ha deciso di non entrare in materia sul messaggio 30 settembre 1976 del Consiglio di Stato concernente i ricorsi contro la pubblica utilità e il tracciato del piano regolatore delle strade cantonali nei comuni di __________, __________ e __________, affossando così la proposta pianificatoria concernente la strada espresso (cfr. RVGC, sessione ordinaria autunnale 1982, vol. 4, p. 1999). In effetti, il 29 marzo seguente il Consiglio di Stato ha risolto di abbandonare definitivamente il progetto.
c) Nel febbraio del 1988 il mapp. __________ è stato incluso in una zona di pianificazione della durata di cinque anni istituita dall'autorità cantonale giusta gli art. 16 ss. DEPT 1980.
d) La revisione del PR comunale adottata il 6 luglio 1999 dal legislativo di __________ prevede che il settore meridionale della part. __________ possa essere edificato previo allestimento di un piano di quartiere. La frazione del fondo compresa tra il fiume e la vecchia linea di arretramento della strada espresso risulta per contro assegnata ad una cosiddetta zona golenale di tamponamento la cui superficie, di per sé inedificabile, sarà tuttavia computabile ai fini del calcolo degli indici.
C. Nel 1977 il Consorzio depurazione acque di __________ e dintorni (in seguito: CDABD) ha avviato la procedura di esproprio di alcuni diritti necessari alla realizzazione del collettore consortile no. 130 e del canale di alleggerimento no. 503 nella tratta bagno pubblico-via __________, opere destinate ad essere posate tra la futura strada espresso e la sua linea di arretramento. In corrispondenza del mapp. __________ di __________ l'ente espropriante ha domandato in particolare un diritto di attraversamento per entrambi i manufatti lunghi circa 160 m e comprensivi di 5 camere di ispezione, nonché il diritto di accedervi per manutenzione.
Con sentenza 13 febbraio 1978 cresciuta incontestata in giudicato il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha ammesso la costituzione della chiesta servitù di canalizzazione, riconoscendo al proprietario del fondo gravato un indennizzo di fr. 15.- per ogni ml del canale di alleggerimento, di fr. 3.- per ogni ml del collettore, di fr. 100.- per ogni pozzetto d'ispezione e di fr. 0.50/mq/anno per la superficie occupata durante i lavori, oltre agli interessi d'uso a far tempo dal 1° maggio 1977, giorno dell'anticipata immissione in possesso. La prima istanza ha escluso di poter accordare un risarcimento di maggior ampiezza che si avvicinasse al valore edilizio pieno del terreno invaso dalle canalizzazioni, vuoi perché il progetto della strada espresso - non ancora iscritto nel PR delle strade cantonali e ripreso nel piano di utilizzazione di __________ a titolo prettamente indicativo - non aveva creato alcun vincolo giuridicamente valido ed era quindi insuscettibile di influire sull'estimo, vuoi perché la posa delle opere consortili non sembrava impedire ipso facto un'edificazione razionale della proprietà __________. Il Tribunale di espropriazione ha aggiunto tuttavia che un'eventuale incidenza negativa della servitù sulle possibilità di edificazione del fondo avrebbe potuto essere stabilita soltanto alla luce di circostanze concrete, per cui ha riconosciuto all'espropriato la facoltà di inoltrare ulteriori pretese in base all'art. 32 cpv. 1 lett. a Lespr una volta allestito un razionale progetto di costruzione, formalizzando questa garanzia nel dispositivo 3 del proprio giudizio.
D. Caduto definitivamente il progetto della strada espresso, il 27 maggio 1983 __________ ha comunicato al Tribunale di espropriazione di voler vendere la proprietà previa lottizzazione, sollecitando in via principale lo spostamento delle tubazioni verso N e in via subordinata l'istituzione di una servitù di non edificazione dietro versamento di un'indennità di fr. 340.- il mq, oppure l'esproprio formale della porzione settentrionale del fondo a fr. 350.- il mq.
Qualificato l'atto come una domanda di risarcimento per titolo di espropriazione materiale, il Tribunale di espropriazione l'ha notificato al CDABD, decretando nel contempo l'avvio di una procedura di stima.
In risposta il consorzio ha posto le pretese in relazione al precedente procedimento espropriativo, eccependone in particolare la ricevibilità sia dal profilo dell'art. 32 Lespr sia in base all'art. 12 Lespr e opponendosi comunque al loro accoglimento.
All'udienza del 30 settembre 1983 le parti hanno concordato di procedere all'elaborazione di un progetto di lottizzazione del mapp. __________, riconfermandosi per il resto nelle rispettive posizioni. Il processo è poi stato contraddistinto da dieci anni di inattività cui hanno fatto seguito alcuni dibattimenti intercalati da ampie pause in vista di un accomodamento bonale della controversia. Venuta meno la possibilità di addivenire ad un accordo e chiaritasi la situazione dal profilo pianificatorio, il 29 marzo 1999 le parti hanno presentato un memoriale conclusivo nel quale hanno sostanzialmente ribadito le proprie tesi, allegazioni e domande avverse.
E. Con sentenza 2 dicembre 1999 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha statuito sulle pretese risarcitorie avanzate da __________, accogliendole parzialmente.
Premesso che la fattispecie era simile, se non addirittura identica, a quella di un caso deciso in passato con sentenza (STE 19 febbraio 1986 in re Eredi __________ c. CDABD) confermata dal Tribunale cantonale amministrativo (STA 16 giugno 1987 pubblicata nella RDAT 1988 N. 67), il primo giudice ha riproposto in sostanza la soluzione varata in quell'occasione, seguendo peraltro esplicitamente alcuni ragionamenti svolti da questo Tribunale per avallarla.
In ordine, il Tribunale di espropriazione ha dunque ammesso la ricevibilità dell'istanza 27 maggio 1983 dell'espropriato sostenendo - nel solco della STA 16.6.1987 - che la sua decisione del 13 febbraio 1978 era di natura parziale e non era neppure cresciuta in giudicato formale per rapporto alla piena indennità dovuta per legge all'espropriato.
Nel merito, ha puntualizzato innanzi tutto che il nuovo giudizio rientrava nel quadro della continuazione della procedura di espropriazione formale iniziatasi il 30 settembre 1976 e sfociata nella decisione parziale del 13 febbraio 1978, per cui il dies aestimandi si situava come in precedenza al 1° maggio 1977, giorno in cui sulla porzione del fondo attraversata dalle canalizzazioni non sussisteva alcun vincolo pianificatorio che ne limitasse l'edificabilità. Sulle ragioni del riconoscimento di un ulteriore indennizzo, si è rifatto alle considerazioni già esposte nella propria pronunzia 19 febbraio 1986 in re __________, annotando che, decaduto il vincolo di strada espresso, il consorzio doveva rispondere verso l'espropriato per aver posato le tubazioni lungo un tracciato non corrispondente ai dettami della proporzionalità e dell'adeguatezza. Quanto al calcolo del risarcimento, la prima istanza ha ripreso il metodo già utilizzato nel caso __________, quantificando in fr. 830.- i costi di edificazione al mq e in mq 3240 la superficie pregiudicata dalle opere consortili. Posta questa premessa, ha infine assegnato all'espropriato un'indennità di fr. 129'600.- per maggiori costi di edificazione (5% di fr. 830.- x 3240 mq) e di fr. 51'840.- per titolo di condizionamento del progetto edilizio (2% di fr. 830.- x 3240 mq). In totale, fr. 181'440.- oltre interessi a contare dal 1° maggio 1977, somma corrispondente all'incirca al valore edilizio pieno del terreno occupato dalle canalizzazioni.
F. Avverso la predetta pronunzia il CDABD è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo mediante ricorso 18 gennaio 2000, postulandone l'annullamento.
Dopo aver ammesso che le pretese insinuate il 27 maggio 1983 dal proprietario del mapp. __________ erano ricevibili perlomeno in base al dispositivo 3 della sentenza 13.2.1978 del Tribunale di espropriazione, l'ente espropriante ha sottolineato che nessun fatto nuovo suscettibile di rendere più incisivo l'intervento espropriativo e di giustificare di conseguenza un aumento dell'indennità di espropriazione si era verificato rispetto alla situazione esistente il 1° maggio 1977. A suo parere, la procedura in essere non sarebbe la continuazione di quella iniziatasi nel 1976, ma alla stregua di quanto avviene in materia di condotte elettriche aeree si tratterebbe di un procedimento nuovo ed autonomo in seno al quale il dies aestimandi andrebbe fissato al 2 dicembre 1999 ex art. 19 2.a frase Lespr, giorno in cui la porzione del fondo occupata dalle opere consortili era inedificabile stante il blocco edilizio vigente a salvaguardia dei contenuti del PR appena pubblicato. La fattispecie sarebbe dunque ben diversa da quella giudicata in re __________, sia perché in quest'ultimo caso la superficie attraversata dalle canalizzazioni non è mai stata gravata da un divieto di costruzione sancito dalla pianificazione del comune di __________, sia perché quella proprietà - contrariamente alla part. __________ - è stata invasa pesantemente dalle condotte del CDABD violando il principio della proporzionalità.
Circa il calcolo dell'indennità esposto nella decisione impugnata, il ricorrente ha contestato in via prudenziale l'applicazione degli stessi coefficienti (del 5%, rispettivamente del 2%) impiegati nel caso __________, rilevando in particolare che rispetto al mapp. __________ le opere consortili intaccano minimamente la proprietà dell'espropriato e occupano una superficie inferiore, cosicché entrambi gli indennizzi accordati andrebbero ridimensionati, quello riferito ai "condizionamenti del progetto edilizio" addirittura soppresso. Incomprensibile si appaleserebbe d'altronde la concessione di un'indennità corrispondente all'intero valore venale dell'area ingombrata dai condotti se - come affermato in passato da questo Tribunale e dall'istanza inferiore - tale superficie è inedificabile di fatto ma utilizzabile giuridicamente siccome computabile nel calcolo degli indici.
Per finire, l'insorgente si è chiesto se l'espropriato poteva beneficiare degli interessi a far tempo dal 1° maggio 1977, dopo che ha tardato a presentare l'istanza 27 maggio 1983 e si è dichiarato disposto a tenere in sospeso a più riprese la seconda procedura espropriativa.
G. Il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto l'impugnativa con pronunzia 12 marzo 2001.
Questo Tribunale ha stabilito innanzi tutto che la procedura in itinere non poteva che configurarsi alla stregua della mera prosecuzione o completazione della causa di espropriazione formale avviata dal CDABD nel 1976, con la conseguenza che in forza dell'art. 19 Lespr il dies aestimandi si trovava ancora a coincidere con il 1° maggio 1977, data dell'anticipata immissione in possesso.
In seguito, ha ricordato che il PR di __________ entrato in vigore il 18 maggio 1977 aveva collocato la part. 471 in zona residenziale, ma non interamente come supposto dal Tribunale di espropriazione e dalle stesse parti in causa sull'arco di tutta la procedura. La porzione settentrionale del fondo era stata infatti inserita in una zona AP-EP delimitata dalle corsie della prospettata strada di circonvallazione cantonale __________, a ridosso della quale il ricorrente aveva posato le proprie canalizzazioni. Il Tribunale cantonale amministrativo ha quindi ritenuto che siffatta situazione non potesse essere ignorata, convinto che in sede espropriativa occorresse tener conto degli influssi che un determinato statuto pianificatorio prossimo all'approvazione è in grado di esercitare sul fondo espropriato. In particolare, ha reputato che la porzione settentrionale del mapp. __________ fosse inedificabile già al momento determinante e che l'abbandono del progetto concernente la strada espresso non avesse provocato cambiamenti tali da giustificare l'inoltro di nuove pretese e l'assegnazione di una ulteriore indennità per minor valore del mappale. Questo perché venuto meno il progetto stradale l'area interessata da quell'opera era rimasta comunque inedificabile a cagione della sussistenza del vincolo AP tuttora esistente e la porzione edificabile restante del fondo non era stata minimamente pregiudicata dalle canalizzazioni interrate lungo il suo margine settentrionale. A mente di questo Tribunale, nel 1983 - conseguentemente all'abbandono del progetto viario cantonale - il proprietario del fondo non aveva subito insomma per opera e responsabilità del ricorrente pregiudizio diverso o maggiore rispetto a quello già preso in considerazione dal Tribunale di espropriazione nel contesto della prima decisione del 13 febbraio 1978.
H. Adito da __________ mediante ricorso di diritto pubblico e di diritto amministrativo, con sentenza 25 gennaio 2002 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudicato.
Entrata nel merito del solo gravame di diritto amministrativo, l'Alta Corte federale ha accreditato in sostanza la tesi dell'espropriato secondo cui le eventuali conseguenze negative del vincolo AP-EP istituito il 18 maggio 1977 non potevano influenzare il principio e il calcolo dell'indennità espropriativa. In particolare ha accertato che alla data determinante del 1° maggio 1977 a carico del fondo non vigeva dal profilo pianificatorio alcuna limitazione delle possibilità edificatorie - segnatamente un blocco edilizio o altra misura di salvaguardia della pianificazione - né era in principio dato alcun ostacolo giuridico che potesse bloccare un'eventuale domanda di costruzione.
Donde il rinvio dell'incarto a questo Tribunale per l'emanazione di un nuovo giudizio sull'ammontare dell'indennità dovuta all'espropriato.
I. Interpellato dal Tribunale, l'Ufficio pianificazione e catasto del comune di __________ ha fatto sapere che i parametri edificatori fissati nel PR 77 sono stati regolarmente applicati a partire dalla pubblicazione del piano. A far tempo dall'ottobre del 1973 i proprietari di terreni siti nel comprensorio del comune potevano quindi costruire seguendo le norme del PR 77 non ancora approvato. Anche __________ ha beneficiato di questo regime, tant'è che il 5 dicembre 1973 ha chiesto ed ottenuto il permesso di edificare sul mapp. __________ la propria casa di abitazione secondo le prescrizioni contenute nel PR 77 appena pubblicato.
Considerato, in diritto
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio in fase istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Sta di fatto che caduto il progetto della strada espresso, il 27 maggio 1983 __________ - senza accennare minimamente alla presenza del vincolo AP-EP che da sei anni gravava sul fondo - ha chiesto lo spostamento delle canalizzazioni verso N o l'istituzione di una servitù di non edificazione dietro versamento di un'indennità di fr. 340.- il mq, rispettivamente l'esproprio formale della porzione settentrionale del fondo a fr. 350.- il mq.
Riaperto il procedimento in funzione della situazione venutasi a creare nel 1983, il Tribunale di espropriazione è poi ritornato sulla quella esistente il 1° maggio 1977 che aveva già giudicato il 13 febbraio 1978, decidendo per finire di riconoscere all'espropriato - in cambio di una semplice servitù di condotta - un'indennità di fr. 181'440.- oltre interessi, somma pressoché corrispondente al valore venale nel 1983 (fr. 203.-/mq) della superficie occupata dalle opere consortili (mq 891). Indennità asseritamente assegnata per titolo di maggiori costi edificazione e di condizionamento del progetto edilizio in esito ad un calcolo basato sui costi di costruzione al dies aestimandi, da un lato, e - si noti bene - sui parametri edificatori entrati in vigore il 18 maggio 1977, dall'altro (cfr. STE 2 dicembre 1999, p. 11). Nel giudizio impugnato il Tribunale di espropriazione ha riproposto in pratica la soluzione abbracciata nella propria decisione 19 febbraio 1986 in re __________ c. CDABD siccome confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 16 giugno 1987 (= RDAT 1988 N. 67), partendo dal presupposto che il caso all'esame costituiva la continuazione della procedura di espropriazione formale iniziatasi il 30 settembre 1976 e che al momento determinante, ovvero il 1° maggio 1977, sull'intera superficie del fondo non sussisteva un qualsivoglia vincolo pianificatorio che negasse al proprietario la facoltà di edificare.
Il Tribunale federale ha condiviso tale impostazione, negando categoricamente che il vincolo AP-EP apposto 17 giorni dopo il dies aestimandi potesse avere effetti anticipati e influire sull'edificabilità del fondo alla data determinante. Poco importa dunque se quel giorno, di fatto, la porzione settentrionale della part. __________ era già inedificabile stante l'impossibilità oggettiva per il suo proprietario (non fosse altro che per una mera questione di tempi procedurali) di ottenere prima dell'entrata in vigore della nota restrizione pianificatoria il permesso di insediarvi delle costruzioni. Preso atto della pronunzia federale e delle istruzioni vincolanti in essa contenute, a questo Tribunale non resta altro che statuire sull'indennità dovuta dall'espropriante per aver invaso del terreno edificabile con delle tubazioni posate lungo un tracciato "inadeguato". Tenendo presente peraltro il rimprovero di incoerenza mossogli neppur tanto velatamente dalla Corte federale per non aver ripreso nel caso all'esame le tesi - giuste o sbagliate che siano - sposate in passato nella causa __________, riguardante analoga fattispecie.
"Una volta accertato che i manufatti consortili non pregiudicano le possibilità edificatorie del fondo, il TE ha nondimeno riconosciuto che un danno comunque sussiste. A suo giudizio, la sotterranea presenza di detti manufatti è suscettibile di provocare agli espropriati:
a) maggiori costi e spese di progettazione e di costruzione;
b) altri inconvenienti di vario tipo (di orientamento, di funzionalità, di ubicazione non ottimali), nonché di genere psicologico-commerciale.
Si tratta insomma, a suo modo di vedere, di compensare "un fattore di disturbo del miglior uso dell'intera proprietà", stante che il terreno occupato dai manufatti consortili conta agli effetti del computo degli indici pianificatori, ma di fatto esso non potrà essere occupato con un fabbricato, per cui un importante funzione del terreno viene meno.
Nell'impugnata sentenza non si dice espressamente se detto compenso si fonda sulla lett. b), sulla lett. c) o su entrambe le lettere dell'art. 11 LCEspr..
Certo è che "i maggiori costi di progettazione e di costruzione" rientrano piuttosto nella categoria delle cosiddette "inconvenienze" di cui tratta la lett. c) dell'art. 11 LCEspr. (cfr. Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 103).
I condizionamenti di varia natura, in particolare il danno psicologico-commerciale, sembrano piuttosto riconducibili a fattori di minor valore ai sensi della lett. b) dell'art. 11 LCEspr.
Ciò è tuttavia di secondaria importanza giacchè, in definitiva, il TE ha quantificato i due elementi di danno con un egual procedimento di calcolo, in cui variano solo i coefficienti di svalutazione applicati.
La soluzione proposta dal TE può essere sostanzialmente condivisa da questo Tribunale. Essa non è - come pretende il Consorzio
Immediatamente sopra di essi non si potrà costruire; a confine, rispettivamente a cavallo l'edificazione resta possibile, adottando però particolari accorgimenti tecnici e quindi con maggior spesa.
Se è vero inoltre che una progettazione particolarmente abile e appropriata (e quindi più costosa) potrà ridurre al minimo i condizionamenti derivanti dalla presenza dei manufatti, è d'altro canto innegabile che il progetto finale sarà comunque ancora un "progetto condizionato", siccome frutto di scelte di base non del tutto libere. Quali che saranno alla fin fine i fattori reali di condizionamento (se di orientamento, di funzionalità, di ubicazione non ottimali o d'altro tipo) non è determinante. Quel che conta è piuttosto che le opere consortili limitano di fatto la facoltà di progettare liberamente l'edificazione di una parte del fondo (ad es. sul modello del progetto dell'arch. __________ rispettivamente della variante B dell'ing. __________).
Quantificare una tale limitazione è difficile. La formula applicata dal TE che mette il danno in relazione ai costi di costruzione per ogni mq. di superficie edificabile non è certo priva di logica giacchè, in definitiva, quel che si vuole risarcire è, in gran parte, proprio un maggior costo (di progettazione e di costruzione). Per il resto, criticare i coefficienti di svalutazione applicati è facile, ma non ha granchè senso, stante che si tratta di dati peritali d'esperienza.
Ciò che tranquillizza, d'altro canto, è il fatto che in definitiva l'indennità complessiva di fr. 350'000.--, ottenuta applicando la formula aritmetica escogitata dal TE, viene a coincidere con il valore del terreno occupato dal condotto (mq. 1700 a ca. fr. 200.-- il mq.). Risarcire al suo valore venale detta porzione, di fatto inedificabile, ma giuridicamente utilizzabile poiché computabile nel calcolo degli indici di PR, appare tutto sommato come la più equa delle soluzioni."
Alla luce della sentenza di rinvio del Tribunale federale, nel caso di specie non v'è motivo per distanziarsi, di principio, da quelle considerazioni. Questo Tribunale ha nondimeno verificato taluni dati sui quali si è appoggiato il primo giudice, poiché se come insegna il TF bisogna concentrarsi esclusivamente sulla situazione esistente il 1° maggio 1977, non si dovrebbero far rientrare nel calcolo dell'indennità parametri edificatori entrati in vigore posteriormente e riguardanti una parte del fondo che dalle canalizzazioni non subisce pregiudizio alcuno; logica vorrebbe che si applichino le norme valide in quel momento, ovvero quelle assai diverse racchiuse nel regolamento edilizio di __________ del 23 maggio 1950, con la conseguenza di rendere inapplicabili le modalità di calcolo dell'indennizzo espropriativo escogitate dalla prima istanza.
Interpellati circa l'esatta disciplina edilizia esistente prima dell'approvazione del PR 77, i competenti servizi del comune di Bellinzona hanno confermato al Tribunale che a partire dalla pubblicazione di tale strumento pianificatorio le norme edificatorie in esso contenute sono state applicate regolarmente pur non essendo ancora in vigore. A far tempo dall'ottobre del 1973 i proprietari di fondi siti nel comprensorio del comune potevano quindi costruire secondo i parametri del PR 77 non ancora approvato. Anche __________ ha beneficiato di questa prassi generata dal conferimento al PR di effetto anticipato, tant'è che il 5 dicembre 1973 ha chiesto ed ottenuto il permesso di edificare sul mapp. __________ la propria casa di abitazione in conformità con le prescrizioni sancite dal PR 77 appena pubblicato (cfr. scritti 4 marzo 2001 e 18 marzo 2001 dell'Ufficio pianificazione e catasto della città di __________).
Stando così le cose, il calcolo dell'indennizzo proposto dal primo giudice sulla scorta dei costi di costruzione e del volume effettivamente edificabile al 1° maggio 1977 non può che essere confermato nella sua integrità. Quanto agli interessi dovuti sull'indennità espropriativa, gli stessi decorrono per legge a partire dall'anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr); impossibile quindi accedere alla richiesta del ricorrente di mutare il dies a quo in funzione del comportamento tenuto dall'espropriato.
La tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza del ricorrente, atteso che in questa sede sono applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re Sciorilli/Comune di Vira Gambarogno).
Per questi motivi,
visti gli art. 26 Cost.; 5 LPT; 1, 9, 12, 19, 32, 39, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di versare a __________ fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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