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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.2001.20
Data decisione, Autorità: 11.01.2002, TRAM
Incarto n. 50.2001.00020
Lugano 11 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 maggio 2001 di
__________, patr. da: st.leg. __________,
contro
le decisioni 26 aprile 2001 e 8 maggio 2001 (no. 50/99) del Tribunale di espropriazione, prolate in merito alla domanda di espropriazione materiale, rispettivamente di anticipazione dell'espropriazione formale, che il ricorrente ha inoltrato l'11 novembre 1999 nei confronti del comune di __________ relativamente al proprio mapp. __________;
viste le risposte:
5 giugno 2001 del Tribunale di espropriazione;
3 luglio 2001 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ è proprietario del mapp. __________ di ____________________, un fondo di complessivi mq 7520 posto in declivio alle spalle della Chiesa di __________; la proprietà, censita in parte come prato (mq 5566) e in parte come bosco (mq 1923) ospita due rustici, di cui uno solo intavolato a RF (sub. C di mq 31);
che nel 1973 il fondo era stato incluso nei territori protetti giusta il DFU del 17 marzo 1972; contestato invano il provvedimento sin davanti al Consiglio federale, il 22 maggio 1978 __________, allora proprietaria del fondo, aveva quindi promosso un procedimento di espropriazione materiale nei confronti del Cantone e del comune di __________ a dipendenza delle restrizioni subite, ma nel gennaio 1991 - una volta definiti con precisione i limiti dell'azzonamento attribuito al mapp. __________ dal PR locale nel frattempo entrato in vigore - ha desistito dalle proprie pretese e la causa è stata stralciata dai ruoli;
che il PR di __________ approvato dal Governo il 3 dicembre 1985 ha infatti inserito la parte orientale del terreno, quella situata a ridosso della chiesa, in zona AP/EP al fine di salvaguardare il monumento ecclesiastico; il settore mediano è stato invece attribuito alla zona RP (residenziale particolare), mentre la frazione occidentale è stata collocata al di fuori della zona edificabile;
che il 15 giugno 1999 il consiglio comunale di Riva San Vitale ha adottato un piano particolareggiato del nucleo (PPN), il quale prevede l'inclusione dell'intero mapp. __________ in zona "parchi, giochi o coltivi", oltre all'esproprio della porzione dello stesso fondo in precedenza assegnata alla zona edificabile;
che __________ ha tempestivamente impugnato le risultanze del PPN innanzi al Consiglio di Stato e l'11 novembre 1999 ha inoltrato al Tribunale di espropriazione una domanda di espropriazione materiale, rispettivamente di anticipazione dell'espropriazione formale, riferendosi esplicitamente alle conseguenze del PPN non ancora approvato; nel contesto di questa domanda il proprietario del mapp. __________ ha rivendicato la rifusione dei danni subiti, compresi quelli derivanti da eventi del passato non necessariamente riconducibili a misure costitutive di esproprio;
che con risposta 13 marzo 2000 il comune di __________ ha contestato siccome irricevibili le pretese notificate da __________ sottolineando che in quanto fondata sul progetto di PPN la richiesta di espropriazione materiale era prematura e che l'ordinamento giuridico ticinese non conferisce al proprietario il diritto soggettivo di postulare l'esproprio formale di un suo bene;
che in sede di replica e di duplica, così come all'udienza del 28 settembre 2000, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande;
che chiamato ad esprimersi in via pregiudiziale sulle eccezioni sollevate dal comune, con sentenza 26 aprile 2001 il Tribunale di espropriazione ha respinto per irricevibilità la domanda di __________ volta ad ottenere l'anticipazione dell'espropriazione formale e sospeso la procedura (di espropriazione materiale) in attesa di una decisione definitiva circa l'assetto pianificatorio del mapp. __________; a quest'ultimo proposito il primo giudice ha annotato che l'istanza era effettivamente prematura nella misura in cui si richiamava ad uno strumento pianificatorio non ancora entrato in vigore, ma che la sua reiezione avrebbe costituito un formalismo eccessivo;
che il 3 maggio seguente __________ ha presentato istanza di interpretazione del predetto giudizio al Tribunale di espropriazione, chiedendo in pratica di continuare la procedura di espropriazione materiale avviata l'11 novembre 1999 e di ritenere sospesa solo la procedura relativa alla domanda di espropriazione formale incoata lo stesso giorno; l'istante ha inoltre sollecitato la riassunzione del procedimento promosso nel 1978 da __________ e in via subordinata l'apertura di un nuovo processo per le pretese notificate all'epoca;
che l'8 maggio 2001 il giudice delle espropriazioni ha respinto l'istanza in assenza di qualsivoglia ambiguità nella decisione prolata il 26 aprile precedente;
che mediante ricorso 23 maggio 2001 __________ ha impugnato entrambe le pronunzie innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in sostanza le stesse domande sottoposte all'istanza inferiore in seno alla richiesta di interpretazione;
che il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento del ricorso, riconfermandosi nelle proprie decisioni e nelle motivazioni ivi contenute; ad identica conclusione è pervenuto il comune di __________, il quale ha avversato partitamente le tesi del ricorrente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso;
che il 28 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha approvato il PPN di __________, respingendo nel contempo il gravame presentato da __________ avverso tale strumento pianificatorio;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che il gravame è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura della contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che il ricorso all'esame è diventato in gran parte privo di oggetto con l'approvazione del PPN; questo Tribunale non può tuttavia fare a meno di pronunciarsi in merito almeno sommariamente, vuoi perché l'insorgente non ha ritirato la sua impugnativa, vuoi perché occorre comunque statuire sulla ripartizione di spese e ripetibili;
che notoriamente la facoltà di avviare una procedura di espropriazione formale spetta unicamente all'espropriante, ossia al titolare di un diritto di espropriazione dedotto dalla legge o a colui al quale tale diritto è stato conferito dall'autorità competente (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, N. 1224 ss.); all'occorrenza, il privato può adire il Tribunale di espropriazione per notificare pretese tardive (art. 32 Lespr), chiedere la retrocessione (art. 61-67 Lespr) o inoltrare domande ai sensi dell'art. 39 Lespr volte a promuovere una causa di espropriazione materiale fondata sugli art. 26 cpv. 2 Cost. e 5 cpv. 2 LPT (cfr. anche Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, p. 360 ss.);
che di riflesso i giudici delle espropriazioni non hanno competenza alcuna per astringere chicchessia ad iniziare procedure di espropriazione formale (DTF 102 Ib 58); in effetti, dottrina e giurisprudenza insegnano che una simile ingiunzione può essere impartita soltanto dall'autorità preposta alla sorveglianza dell'ente espropriante, rispettivamente al conferimento del diritto di espropriazione (cfr. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., N. 1126; Moor, Droit administratif vol. III, p. 424 e la giurisprudenza richiamata dai due autori, in particolare DTF 124 II 549);
che laddove respinge per irricevibilità la domanda mirante a promuovere l'espropriazione formale del mapp. __________ la decisione impugnata del 26 aprile 2001 non presta dunque il fianco a critiche di sorta;
che di regola l'espropriazione materiale è provocata da una misura pianificatoria particolarmente limitativa del diritto di proprietà (sul concetto di espropriazione materiale vedasi per tutte DTF 125 II 433); il momento determinante per stabilire se sussiste o meno esproprio materiale è quello in cui diviene vincolante il provvedimento che comporta la restrizione della proprietà (DTF 121 II 417 e rinvii);
che secondo la legislazione cantonale il piano regolatore (art. 39 cpv. 1 LALPT) e il piano particolareggiato (art. 55 cpv. 1 LALPT) entrano in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato; l'approvazione è condizione di validità ed ha effetto costitutivo;
che sulla scorta di queste brevi premesse, appare evidente che non vi può essere espropriazione materiale e relativo pregiudizio patrimoniale prima dell'entrata in vigore del provvedimento che dovrebbe generarla e dal quale si vogliono far dipendere le pretese di risarcimento;
che in quanto esplicitamente fondata su di una misura pianificatoria non ancora approvata, l'istanza di espropriazione materiale 11 novembre 1999 proposta dal ricorrente era senz'altro da respingere siccome manifestamente prematura; a dispetto di quanto sostiene __________, il diniego di un permesso di costruzione o l'adozione di una decisione sospensiva quale misura di salvaguardia della pianificazione non legittimano di certo il proprietario interessato ad inoltrare anticipatamente domande d'indennità per titolo di espropriazione materiale;
che a prescindere dal preciso richiamo al PPN non ancora approvato, la domanda dell'11 novembre 1999 non indicava d'altronde nessun'altra misura di natura pianificatoria suscettibile di provocare espropriazione materiale; in particolare, pur accennando ad una situazione pregiudizievole di incertezza giuridica, non specificava quali vincoli del passato avrebbero originato espropriazione materiale consentendo ancora l'inoltro di cospicue pretese d'indennità non perente per tale titolo;
che solo con la domanda di interpretazione del 3 maggio 2001 l'insorgente ha specificato che le pretese potevano derivare dai "precedenti PR del comune di __________ " e che comunque il Tribunale di espropriazione avrebbe dovuto riassumere il procedimento promosso nel 1978 da __________ o aprirne uno nuovo al fine di soddisfare le pretese notificate all'epoca;
che le istanze di interpretazione sono proponibili unicamente contro dispositivi ambigui, incompleti od oscuri (art. 40 PAmm) al fine di precisarne il contenuto senza alcuna modifica della decisione originaria (cfr. in tal senso Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 1a ad art. 40);
che il dispositivo della sentenza 26 aprile 2001 del Tribunale di espropriazione risultava perfettamente chiaro e comprensibile; a giusta ragione dunque il primo giudice ha respinto l'istanza di interpretazione del 3 maggio seguente con la quale il ricorrente ha tentato di introdurre nel contenzioso argomentazioni e soprattutto domande nuove;
che su quest'ultime l'istanza inferiore non si è ancora chinata, cosicché neppure questo Tribunale
che spetterà al Tribunale di espropriazione decidere se le richieste formulate il 3 maggio 2001 sono ammissibili stante la particolare natura dell'atto nel quale sono state inserite e, all'occorrenza, se è possibile riprendere la causa di espropriazione materiale chiusa per desistenza dieci anni orsono, rispettivamente se è possibile - tenuto conto dei termini di perenzione vigenti in materia - dar seguito positivo alle rivendicazioni dell'insorgente riferite a remote restrizioni in caso di apertura di un nuovo procedimento;
che stante quanto precede il ricorso è integralmente respinto, con seguito di spese e ripetibili (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 26 Cost; 5 LPT; 39, 55 LALPT; 39, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 40, 43 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di rifondere al comune di __________ fr. 1'000.- per titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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