AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.2001.16
Data decisione, Autorità: 17.12.2001, TRAM
Incarto n. 50.2001.00016-19
Lugano 17 dicembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 21 marzo 2001 di __________ e __________, patr. dall'avv. __________
b) 23/26 marzo 2001 dello
rappr. dal __________
Contro
la decisione 23 febbraio 2001 (no. 455/88) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, che ha respinto siccome perente le pretese che __________ e __________, gerenti del Ristorante __________ di __________, hanno notificato nei confronti dello Stato del Canton Ticino a dipendenza dell'occupazione dei mapp. __________ e __________ RF di __________ durante i lavori di costruzione di una rotonda ("rotonda est") in territorio di __________;
viste le risposte:
30 marzo 2001 del Tribunale di espropriazione,
2 maggio 2001 dello __________,
al ricorso sub a);
30 marzo 2001 del Tribunale di espropriazione,
3 maggio 2001 di __________ e __________,
al ricorso sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, __________ e __________ sono proprietarie in ragione di 1/3 ognuna del mapp. __________ di __________, un fondo edificato di complessivi 1146 situato a N dell'abitato di __________, lungo la strada cantonale __________. La costruzione di due piani ivi esistente ospita il Ristorante __________, un esercizio pubblico gestito da __________ e __________. Lo spazio circostante l'edificio è adibito a posteggio e viene utilizzato come tale soprattutto dagli avventori del ristorante.
B. Nell'ottobre del 1995 lo __________ ha promosso la procedura di espropriazione formale dei fondi necessari alla realizzazione della rotonda est in territorio di __________, opera prevista nell'ambito degli interventi di miglioramento dell'asse stradale __________. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 120 mq ca. del sub. d della part. __________, ovvero una parte dell'area di posteggio del Ristorante __________.
L'ente pubblico ha ottenuto l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati a far tempo dal 1° maggio 1996. Nel mese di giugno dello stesso anno sono iniziati i lavori di realizzazione della rotonda.
C. Il 25 novembre 1996 __________ e __________ hanno inoltrato una notifica di pretese ex art. 32 Lespr al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina. I gerenti del Ristorante __________, constatato un calo della loro cifra d'affari in conseguenza dei lavori di costruzione della rotonda, hanno chiesto in sostanza il risarcimento del danno occorso.
Il Cantone ha postulato la reiezione della domanda con risposta 19 dicembre 1996, sostenendo in breve che la soppressione temporanea di uno degli accessi ai posteggi del ristorante si configurava alla stregua di un normale inconveniente di cantiere per il quale non era dovuta indennità di sorta.
All'udienza di sopralluogo del 10 aprile 1997 gli istanti hanno ribadito le proprie pretese, specificando che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa appaltatrice aveva occupato i posteggi riservati agli avventori del ristorante sul mapp. __________ e sul vicino mappale __________; fondo, quest'ultimo, adibito al posteggio di veicoli pesanti e da anni preso in locazione a tale scopo dalla proprietaria __________.
Il 5 maggio 1997 __________ e __________ hanno notificato le proprie prove. Con osservazioni 12 giugno 1997 il convenuto ha di rimando eccepito l'intempestività delle pretese avanzate dalla controparte e la carenza di legittimazione passiva dello Stato, sollecitando l'emanazione di una decisione pregiudiziale in merito prima dell'esperimento dell'istruttoria.
D. Il 15 luglio 1997 il Tribunale di espropriazione si è dunque pronunciato sulle eccezioni sollevate dallo Stato, respingendole entrambe.
Accertato il diritto dei locatori del Ristorante __________ ad inoltrare pretese di natura espropriativa, il primo giudice ha ritenuto che dai piani pubblicati con relative picchettazioni, cosi come dalla delimitazione dell'area di cantiere, non era oggettivamente possibile prevedere la situazione pregiudizievole (inaccessibilità al posteggio del mapp. __________) che si sarebbe effettivamente creata al momento dell'inizio dei lavori: donde la tempestività delle richieste notificate dagli istanti ai sensi dell'art. 32 Lespr.
Il Tribunale di espropriazione ha invece ammesso la legittimazione passiva dello Stato annotando che l'ente pubblico, in quanto promotore dell'opera della quale è proprietario, è responsabile nei confronti dei proprietari dei fondi confinanti per gli eventuali danni causati dall'occupazione abusiva dei loro beni da parte della ditta appaltatrice.
E. Adito dallo Stato, con sentenza 2 febbraio 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione impugnata nella misura in cui aveva respinto l'eccezione di perenzione delle pretese, disponendo nel contempo la retrocessione degli atti al presidente dell'istanza inferiore per un nuovo giudizio previo completamento dell'istruttoria.
Dopo aver stabilito che __________ e __________, quali titolari di diritti personali su fondi espropriati in via formale, avevano effettivamente la facoltà di postulare un risarcimento espropriativo e che il Cantone, in quanto ente espropriante, aveva la legittimazione per sostenere la lite, questo Tribunale ha constatato innanzi tutto che le pretese fatte valere dipendevano da un'occupazione temporanea non prevista dai piani d'esproprio pubblicati, ipotesi contemplata all'art. 32 cpv. 1 lett. b Lespr. Il termine di perenzione di tre mesi di cui all'art. 32 cpv. 2 Lespr non ha quindi iniziato a decorrere dal momento in cui gli espropriati avevano conosciuto il danno come ritenuto a torto dal Tribunale di espropriazione partendo dal presupposto errato di una fattispecie retta dall'art. 32 cpv. 1 lett. c Lespr, ma dal giorno in cui gli interessati, facendo prova della diligenza richiesta dalle circostanze, avevano potuto rendersi conto che l'agire delle imprese di costruzione incaricate dallo Stato era costitutivo di un'espropriazione temporanea dei loro diritti personali sui mapp. __________ e __________ di __________. Donde il rinvio dell'incarto al primo giudice per accertare le circostanze fatidiche e con esse il dies a quo del termine di perenzione, allo scopo di determinare se le pretese erano state infine notificate tempestivamente.
F. Il Tribunale di espropriazione si è pronunciato il 23 febbraio 2001 dopo aver raccolto numerose prove documentali e testimoniali.
Assodato che tra aprile e maggio 1996 lo Stato aveva preso anticipato possesso dei settori dei mapp. __________ e __________ dedotti in esproprio formale, il primo giudice ha accertato inoltre che a far tempo dal 14 giugno 1996 una parte non espropriata della part. __________ era stata utilizzata per il deposito di un escavatore e di un rullo compressore da parte di una delle imprese incaricate dei lavori. Ne ha quindi dedotto che con quell'invasione è iniziato a decorrere il termine di perenzione sancito dall'art. 32 cpv. 2 Lespr, poiché i conduttori del fondo, che certamente erano sempre in loco dovendo assicurare la gestione continua del ristorante __________, non potevano ignorare che il loro diritto di utilizzare il terreno a scopo di posteggio era stato menomato dalla presenza delle macchine da cantiere. Donde la perenzione certa delle pretese notificate il 25 novembre 1996, che il Tribunale di espropriazione ha dichiarato improponibili ponendo a carico dello Stato la tassa di giustizia (fr. 350.-), le spese (fr. 400.-) e le ripetibili (fr. 500.-).
G. Avverso questo giudicato entrambe le parti in causa sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
a) Con gravame 21 marzo 2001 __________ e __________ hanno contestato le conclusioni cui è pervenuta la prima istanza sulla scorta delle testimonianze acquisite dopo la retrocessione degli atti disposta da questo Tribunale.
È ben vero che con il loro accordo nel giugno del 1996 la ditta Ferrari aveva depositato un rullo e una ruspa nella parte settentrionale del mapp. 93, ma è altrettanto vero che questa occupazione avveniva solo in caso di necessità e che di rimando l'impresa si era sempre impegnata a mantenere sgombro il resto del posteggio a beneficio dei clienti del ristorante. Questa situazione - hanno soggiunto i ricorrenti - è bruscamente mutata in settembre, allorquando sono iniziati i lavori in prossimità del ristorante ed il posteggio è stato invaso dai macchinari di cantiere, privando l'esercizio pubblico di aree di sosta per i propri clienti. In sostanza, a mente degli insorgenti il termine di perenzione dell'art. 32 cpv. 2 Lespr ha preso avvio nel settembre 1996, per cui le pretese sono state notificate tempestivamente.
I ricorrenti hanno reclamato per finire maggiori ripetibili, chiedendo che l'indennità di patrocinio venga fissata in fr. 3'000.- tenuto conto della mole di lavoro ingenerata dalla procedura.
b) Mediante ricorso 23 marzo 2001 lo Stato ha invece censurato l'aggravio di spese, tassa di giustizia e ripetibili.
Secondo il Cantone l'art. 73 Lespr non torna applicabile ai contenziosi sorti in tema di ammissibilità di pretese tardive. Cosi come previsto a livello federale, gli oneri processuali andrebbero ripartiti in funzione della soccombenza e nell'evenienza concreta sarebbero da porre integralmente a carico dei coniugi __________.
H. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento di entrambe le impugnative, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Le parti si sono avversate vicendevolmente con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - in appresso.
Considerato, in diritto
I ricorsi sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere decisi sulla base degli atti, completati dalla recente istruttoria esperita in prima istanza, senza procedere ad ulteriori assunzioni di prove (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Le testimonianze raccolte dal primo giudice indicano che l'occupazione del mapp. __________ - intesa come invasione dell'area esclusa secondo i piani pubblicati da interventi espropriativi - è iniziata nel mese di giugno del 1996, allorquando la ditta __________ ha depositato sul fronte settentrionale del posteggio alcuni macchinari, in particolare un rullo e una ruspa (cfr. audizioni 6 dicembre 1999 di __________ e __________). In settembre la situazione sarebbe poi peggiorata a cagione della posa di una baracca di cantiere e della presenza di ulteriori macchine da cantiere (in tal senso, con sfumature diverse, si sono pronunciati i testi __________, __________ e __________; cfr. verbali del 6 dicembre 1999).
A fronte di simili emergenze non si può che condividere l'opinione del Tribunale di espropriazione secondo cui il termine di perenzione previsto dall'art. 32 cpv. 2 Lespr è iniziato a decorrere nel giugno del 1996. È in effetti a quell'epoca, posteriore all'anticipata immissione in possesso della superficie necessaria alla realizzazione della rotonda, che sono avvenute le prime occupazioni del fondo non previste dai piani pubblicati, azioni che i locatari del mapp. 93 erano senz'altro in grado di interpretare siccome costitutive di un'espropriazione temporanea dei loro diritti personali. Il fatto che la situazione sia degenerata solo in settembre rendendo evidente il danno aziendale che stava provocando non è determinante. Decisiva, in concreto, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di perenzione, è la percezione di una situazione che prestando la dovuta attenzione non può che configurarsi alla stregua di una menomazione dei propri diritti, non la cognizione del danno quanto a natura e caratteristiche essenziali, ossia la conoscenza di tutti gli elementi di fatto necessari alla formulazione e alla motivazione di una domanda di risarcimento. Preso atto dei primi stazionamenti di macchinari sull'area di posteggio riservata agli avventori del Ristorante __________, i coniugi __________ potevano senz'altro rendersi conto che il cantiere si stava espandendo ed era iniziata un'occupazione temporanea del terreno ai sensi dell'art. 1 Lespr.
Ne segue che il 25 novembre 1996 il diritto dei conduttori del mapp. __________ di __________ di notificare pretese di indennità tardive era perento da circa due mesi. In quanto volta a contestare siffatta conclusione l'impugnativa di __________ e __________ si avvera dunque infondata.
Questa regola non ha però valenza assoluta. Da tempo questo Tribunale ha infatti stabilito che nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale, disciplinati dalla Lespr al pari di quelli di tipo formale (cfr. art. 1 cpv. 2 Lespr), le spese e le eventuali ripetibili vanno ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell'esito del processo e del grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm. Solo se l'esistenza dell'espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il proprietario ha diritto ad ottenere la stima dell'indennità a spese dell'ente espropriante giusta l'art. 73 Lespr (RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N. 82).
A ben guardare, un'eccezione alla disciplina imposta dall'art. 73 Lespr va fatta anche in materia di retrocessione e di ammissibilità di pretese d'indennità tardive. In questo genere di vertenze che vedono il privato agire nei confronti dell'ente pubblico appare senz'altro corretto far assumere all'attore il rischio di causa anche con riferimento agli oneri processuali, come avviene in qualsiasi altra procedura amministrativa. Le ragioni di questa impostazione vanno ricercate proprio nella particolare posizione di promotore dell'azione in cui viene a trovarsi il privato. L'espropriato in via formale viene citato in giudizio suo malgrado, contro la sua volontà, e va quindi tutelato anche dal profilo dei costi, che devono essere assunti da colui che esercita il diritto di espropriazione (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 5 ad art. 114 LFespr). In caso di retrocessione e di pretese d'indennità tardive il privato si trova invece nella situazione inversa: non subisce il processo, ma lo propone a salvaguardia dei propri interessi. Con il risultato di doversi sopportare le spese e, all'occorrenza, le ripetibili provocate dalla sua iniziativa se perde la causa, in particolare se inoltra tardivamente pretese di risarcimento in mancanza dei presupposti per l'esercizio posticipato di tale diritto. Questa conclusione collima peraltro con la volontà del legislatore cantonale di allinearsi perfettamente alle soluzioni adottate a livello federale (cfr. messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente il disegno di una nuova legge di espropriazione del 9 luglio 1969 in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1970, p. 1613). La mancanza nella Lespr di una norma identica agli art. art. 114 cpv. 3 e 115 cpv. 4 LFespr è dovuta unicamente al fatto che queste ultime disposizioni sono state inserite nel diritto federale in via di revisione posteriormente all'entrata in vigore della normativa cantonale (vedi FF 1970, vol. I, p. 774; RU 1972 p. 1076 e 1086), che in tema di spese di procedura e ripetibili (art. 73) si presenta ancora nella versione originaria del 1971 coniata dalla commissione della legislazione (cfr. il relativo rapporto in RVGC 1970, sessione ordinaria autunnale, p. 1634 e 1651).
Il ricorso dello Stato merita pertanto accoglimento.
La regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono comunque applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re Sciorilli/Comune di Vira Gambarogno). La tassa di giustizia viene dunque posta interamente a carico di __________ e __________, senza alcuna assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 32, 50, 70, 73 Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso di __________ e __________ è respinto.
Il ricorso dello Stato del Canton Ticino è accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo 2 della decisione 23 febbraio 2001 (no. 455/88) del Tribunale di espropriazione della giuri- sdizione sopracenerina è annullato e riformato come segue:
"La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 750.-, so- no poste a carico di __________ e __________ in solido.
Non si assegnano ripetibili."
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico di __________ e __________ in solido.
Intimazione a:
Tribunale di espropriazione, 6900 Lugano.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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