AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.2001.15
Data decisione, Autorità: 26.10.2001, TRAM
Incarto n. 50.2001.00015
Lugano 26 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 gennaio 2001 dello
contro
la decisione 29 dicembre 2000 (no. 414/48) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che la Comunione ereditaria __________ ha inoltrato il 27 dicembre 1993 relativamente al mapp. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
13 febbraio 2001 del municipio di __________;
19 febbraio 2001 di __________ e __________ __________;
21 marzo 2001 del Tribunale di espropriazione;
preso atto della replica 4 maggio 2001 dello Stato e delle dupliche:
9 maggio 2001 del Tribunale di espropriazione;
28 maggio 2001 di __________ e __________ __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il PR di Intragna entrato in vigore il 28 dicembre 1983 prevede in località __________ la realizzazione di una strada cantonale (futura strada principale delle __________) il cui tracciato attraversa in senso latitudinale il mapp. __________, un fondo di __________ mq censito quale prato-vigna (1260 mq) e accesso (104 mq). Questa strada funge pure da separazione tra la zona R3 e la zona NV, tant'è che la porzione settentrionale del terreno è assegnata alla zona R3, mentre quella meridionale è inclusa in zona NV e parzialmente gravata da un vincolo P.
A quell'epoca il proprietario del mapp. __________ __________ __________ si era opposto a tale assetto pianificatorio, contestando in particolare il tracciato della futura circonvallazione di __________; il suo ricorso è stato tuttavia respinto dal Consiglio di Stato contestualmente all'approvazione del PR.
B. Con scritto 27 dicembre 1993 __________ __________, in asserita rappresentanza della comunione ereditaria __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, ha chiesto al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina di "avviare la procedura di indennizzo a favore dei proprietari del fondo particellare no. __________ di __________ " a dipendenza delle restrizioni sancite nel 1983 dal PR di __________. Ricevuta questa domanda priva di indicazioni circa l'identità dell'ente convenuto e l'ammontare delle pretese avanzate, il Tribunale di espropriazione l'ha subito notificata al comune di Intragna, decretando nel contempo l'avvio della procedura di stima del mapp. __________. In risposta, il municipio di Intragna ha sottolineato che il vincolo ritenuto costitutivo di espropriazione materiale era stato sancito a favore del Cantone, cosicché il primo giudice ha intimato l'istanza allo Stato affinché si pronunciasse sulle richieste degli eredi __________.
Mediante osservazioni del 31 marzo 1994 il Cantone ha contestato l'avverarsi di un caso di espropriazione materiale proponendo la reiezione delle pretese insinuate "... nei confronti del comune di __________ ".
All'udienza di conciliazione del 15 giugno 1994 lo Stato si è impegnato a sostenere la causa per ogni vincolo istituito sul mapp. __________, compreso quello P di indubbia ed esclusiva pertinenza comunale; seduta stante, il comune è stato quindi dimesso dalla lite.
Nel successivo scambio di allegati gli eredi __________ hanno sollecitato l'esproprio del loro fondo a fr. 400.- il mq, mentre il Cantone si è limitato a ribadire l'insussistenza dell'espropriazione materiale.
In occasione di un'ulteriore udienza tenutasi il 18 dicembre 1995 lo Stato si è dichiarato d'accordo di procedere all'esproprio formale della proprietà __________ in vista della futura realizzazione della strada cantonale.
Con memoria 13 maggio 1996 il Cantone ha poi offerto un'indennità di fr. 270.- il mq, specificando di aver modificato il progetto viario in modo da espropriare solo la parte meridionale (514 mq) della part. __________ e facilitare l'edificazione della superficie restante del terreno.
In data 26 giugno 1996 __________ e __________ __________, a quel momento unici proprietari in comune del fondo, hanno invece domandato fr. 400.- il mq per lo scorporo espropriato in via formale e fr. 115'000.- per il deprezzamento della porzione residua, oltre agli interessi su fr. 218'240.-, a decorrere dal 28.12.1983, per titolo di espropriazione materiale.
In sede di replica e di duplica, così come al dibattimento del 7 novembre 1996, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni.
C. Al termine di questo laborioso iter processuale, con sentenza 27 giugno 1997 il Tribunale di espropriazione ha accordato ai privati un indennizzo di fr. 300.- il mq per l'esproprio formale di 514 mq del terreno, disattendendo ogni altra pretesa.
Partendo dal presupposto che le parti avevano concordato l'espropriazione preventiva del mapp. __________ e che quindi non era necessario verificare l'esistenza dell'espropriazione materiale, il primo giudice ha deciso in pratica di concedere ai proprietari un'indennità corrispondente al valore edilizio pieno dello scorporo espropriato, desumendolo dall'odierna quotazione media dei terreni collocati in zona R3 di __________.
Il Tribunale di espropriazione ha infine respinto siccome infondate le richieste risarcitorie avanzate dagli espropriati per titolo di espropriazione materiale temporanea, svalutazione della parte residua e maggiori oneri di costruzione.
D. Il 25 agosto 1997 __________ ed __________ __________ hanno impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando il riconoscimento integrale delle indennità notificate in prima istanza.
I ricorrenti hanno quindi preteso fr. 400.- il mq per l'esproprio parziale del terreno, annotando che nessuno dei cinque fondi presi in considerazione per l'estimo era paragonabile al ben più pregiato mapp. __________.
Gli insorgenti hanno inoltre richiesto fr. 85'000.- (fr. 100.-/mq) per il deprezzamento della frazione residua e fr. 30'000.- per maggiori spese di costruzione, sostenendo che lo spostamento della strada cantonale a confine con la loro proprietà avrebbe generato un forte quanto pregiudizievole aumento delle immissioni foniche ed atmosferiche sulla parte risparmiata dall'espropriazione.
Per finire, gli espropriati hanno domandato a questo Tribunale di inserire nel dispositivo della sentenza l'obbligo per il Cantone di creare un accesso veicolare alla porzione restante della loro particella.
E. Con sentenza 9 novembre 1998 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione impugnata e disposto la retrocessione degli atti all'istanza inferiore per un nuovo giudizio.
Dopo aver evidenziato le macroscopiche anomalie che avevano contraddistinto la procedura seguita dal primo giudice, questo Tribunale ha constatato in sostanza che le premesse di fatto e di diritto su cui si fondava la sentenza attaccata non erano corrette, segnatamente laddove reputava che la superficie espropriata fosse inclusa in zona R3, trascurava volutamente di affrontare il quesito a sapere se nel 1983 il fondo era stato colpito da espropriazione materiale e ammetteva senza remore la sola espropriazione parziale di tipo preventivo sollecitata dallo Stato, disattendendo peraltro i criteri d'estimo invalsi in materia di esproprio formale.
Donde il rinvio dell'incarto al Tribunale di espropriazione per accertare in particolare se ed in qual misura il fondo era stato colpito da espropriazione materiale in conseguenza dell'approvazione del PR 83 di __________, se sussistevano le premesse per concedere allo Stato un ampliamento dell'espropriazione ai sensi dell'art. 6 Lespr e chi era legittimato, tenuto conto degli svariati cambiamenti di proprietà che aveva subito il fondo a partire dal 1983, ad incassare le indennità espropriative se del caso dovute dallo Stato.
F. Il Tribunale di espropriazione si è pronunciato il 29 dicembre 2000, dopo aver sentito ripetutamente le parti e dato loro modo, invano, di trovare un accomodamento bonale alla controversia.
Preso atto della rinuncia all'espropriazione formale manifestata dallo Stato in sede di conclusioni scritte, la prima istanza ha accertato innanzi tutto che in caso di sussistenza dell'espropriazione materiale la relativa indennità sarebbe pertoccata a __________ e __________ __________, i quali avevano ricevuto il terreno in via di divisione ereditaria, rispettivamente di donazione, senza che i precedenti proprietari si fossero riservati l'incasso di eventuali risarcimenti espropriativi.
Descritto nel dettaglio lo statuto pianificatorio conferito al mapp. __________ a far tempo dal 1973 sino all'entrata in vigore del PR __________ di __________, il giudice delle espropriazioni ha dato per certo l'avverarsi di un'espropriazione materiale richiamandosi alla definizione tradizionale di tale istituto scaturita dalla giurisprudenza del Tribunale federale; in particolare, ha ritenuto che in assenza del progetto di circonvallazione il fondo - ben accessibile, urbanizzato, sito all'interno del PGC e vicino al nucleo - sarebbe stato senz'altro assegnato interamente alla zona R3, da un lato, e che il diniego di un indennizzo avrebbe comportato per i proprietari un sacrificio eccessivamente gravoso lesivo del principio di uguaglianza, dall'altro. A quest'ultimo proposito il Tribunale di espropriazione ha sottolineato che a dispetto del vincolo il mapp. __________ è rimasto sfruttabile in modo economicamente ragionevole, segnatamente nella sua parte settentrionale, edificabile autonomamente, ma è l'unico, tra quelli interessati dal tracciato stradale, ad aver subito una sensibile limitazione delle proprie potenzialità edilizie.
Quanto al risarcimento dovuto ai proprietari, il primo giudice ne ha calcolato l'ammontare deducendo dal valore edilizio pieno del terreno (stimato in fr. 197.- il mq secondo le risultanze del metodo a ritroso confortate da una transazione posteriore al dies aestimandi) il suo valore residuo (fr. 20.- il mq) moltiplicato per la superficie compromessa dal vincolo (747 mq, ovvero tutta la porzione meridionale del fondo): in concreto, fr. 132'219.- con interessi a contare dal 27 dicembre 1993, giorno della notifica delle pretese.
G. Avverso questo secondo giudicato lo Stato del Canton Ticino è insorto mediante ricorso 30 gennaio 2001 innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale la reiezione dell'istanza di espropriazione materiale ed in via subordinata il rinvio degli atti al Tribunale di espropriazione per accertare la legittimazione attiva degli attuali proprietari del fondo, rispettivamente per chiamare in causa il comune di Intragna. In via ancor più subordinata il ricorrente ha domandato di ridurre l'indennità d'esproprio materiale a fr. 32'395.- (fr. 95.- il mq x 341mq).
Lo Stato ha sostenuto innanzi tutto che in virtù dell'art. 25 PAmm il Tribunale di espropriazione avrebbe dovuto chiamare in causa il comune di Intragna siccome titolare di un interesse legittimo all'esito del procedimento.
In tema di legittimazione attiva l'insorgente ha invece criticato il primo giudice per non aver esperito accertamenti sufficienti ed aver seguito un ragionamento applicabile solo in materia di espropriazione formale, giungendo così a conclusioni errate.
Quanto all'espropriazione materiale, il Cantone ha negato l'avverarsi di un simile evento in assenza di vincoli pianificatori suscettibili di esplicare effetti giuridici. All'epoca determinante non esisteva infatti alcun piano generale o piano regolatore delle strade cantonali adottato conformemente alla legislazione sulle strade e l'iscrizione del tracciato nel PR comunale aveva valenza puramente indicativa. D'altra parte, il percorso non incide sull'edificabilità del settore meridionale del mapp. __________ nella misura ritenuta nel giudizio impugnato: in effetti, sull'area colpita dal vincolo P istituito dal comune (mq 168) l'edificazione è già impedita da quella misura, sullo spazio gravato dalla servitù di passo (mq 105) è sempre stato impossibile costruire e ove non incombono restrizioni (mq 133) si possono sempre erigere piccoli manufatti.
Il ricorrente ha contestato pure il calcolo dell'indennità esposto dal Tribunale di espropriazione. Solo la superficie interessata direttamente dal tracciato stradale, di 341 mq, verrebbe privata della sua componente edilizia conservando un valore residuo di fr. 20.- il mq, mentre il resto della parte meridionale del fondo (406 mq) non subirebbe alcuna svalutazione causale determinata dalla prevista opera stradale. Il valore edilizio pieno della proprietà non sarebbe d'altronde superiore a fr. 115.- il mq, atteso che nel 1983 a Intragna è stato compravenduto un mappale comparabile (no. 1016, zona NV) a fr. 109.- il mq, che nel 1982 alcuni fondi posti nella zona residenziale del vicino comune di Tegna sono stati pagati fr. 130.- il mq e che un calcolo alla rovescia impostato in modo corretto sulla base di un tasso di capitalizzazione del 6.5% per un'ipotetica costruzione e del 5% per il terreno porterebbe esattamente a quel risultato. Donde un'indennità di espropriazione materiale di fr. 95.- il mq (fr. 115.-/mq ./. fr. 20.-/mq) su 341 mq.
H. Il Tribunale di espropriazione e i proprietari del mapp. __________ hanno proposto la reiezione del gravame con diffuse argomentazioni di cui si dirà - ove occorresse - in appresso. Il comune di Intragna si è limitato a far sapere che il nuovo PR in fase di adozione non contempla più il vincolo in zona __________.
Nelle memorie di replica e di duplica le parti si sono nuovamente avversate ribadendo le proprie tesi, allegazioni e domande.
Considerato, in diritto
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, già completati in passato, senza procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
In tema di legittimazione attiva il Tribunale di espropriazione è giunto rapidamente alla conclusione che eventuali indennità per titolo di espropriazione materiale sarebbero state di spettanza di __________ ed __________ __________ nella loro veste di attuali comproprietari in ragione di 1/2 ciascuno del mapp. __________.
Sulla scorta di una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton __________ il ricorrente afferma invece che la pretesa di indennizzo compete di principio al titolare del diritto colpito dalla restrizione costitutiva di esproprio materiale al momento della sua entrata in vigore ed in sede di replica evidenzia come nel caso di specie la causa sia stata addirittura promossa da un soggetto giuridico (__________) che allora non era neppure proprietaria del fondo.
2.1. La documentazione prodotta dai resistenti comprova che i rapporti di proprietà concernenti il mapp. __________ di __________ hanno avuto la seguente evoluzione.
Nel 1983, al momento dell'entrata in vigore del PR di __________, proprietario unico del fondo era __________ __________ (1919).
Nel 1988 gli è subentrata la comunione ereditaria composta dalla moglie __________ () e dai figli __________ __________ (1954), __________ (), __________ () e __________ ().
Nel settembre del 1992 __________ __________ è stato estromesso dalla __________.
Il 1° ottobre 1993 gli eredi hanno sottoscritto un ulteriore contratto di estromissione e divisione in virtù del quale la part. __________ è stata assegnata in comunione ereditaria a __________ e __________ __________. Il trapasso è stato iscritto a RF il 21 dicembre seguente. Sei giorni dopo, segnatamente il 27 dicembre 1993, __________ __________ ha dato avvio alla causa di espropriazione materiale in nome e per conto della precedente CE proprietaria del fondo.
Nel giugno del 1998 __________ __________ e __________ __________ hanno sciolto la comunione ereditaria diventando comproprietari del fondo in ragione di 1/2.
Il mese dopo __________ __________ ha donato la propria quota al figlio __________, che ha così acquisito la comproprietà del terreno accanto al fratello __________.
2.2. In un recente giudizio già pubblicato (vedi STA 12 settembre 2000 in re Ragazzi apparsa nella RDAT I-2001 N. 31) questo Tribunale ha avuto modo di stabilire che in caso di trasferimento di proprietà successivo all'entrata in vigore di una restrizione costitutiva di espropriazione materiale la facoltà di richiedere un'indennità spetta di principio all'ultimo proprietario del fondo colpito. In effetti, se un simile diritto non è ancora stato esercitato, si deve ritenere che la pretesa passi al nuovo proprietario anche in assenza di un'esplicita cessione (di avviso diverso il Tribunale amministrativo __________, cfr. Zbl 10/2000 p. 551). Per contro, mediante accordo con l'acquirente del fondo, il venditore può riservarsi il diritto di mantenere e far valere la pretesa di indennizzo per espropriazione materiale nei confronti dell'ente pubblico.
In caso di trapasso di proprietà per successione il problema non si pone nemmeno, giacché gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura (art. 560 cpv. 1 CC). Se il defunto non ha mai esercitato il diritto di rivendicare pretese per titolo di espropriazione materiale, questa facoltà viene quindi trasmessa ex lege alla comunione degli eredi e, salvo accordo contrario in sede di divisione, al soggetto che per finire acquisisce la titolarità del bene ritenuto gravato da espropriazione materiale.
In caso di morte, così come in caso di negozio giuridico tra vivi, il credito di esproprio materiale resta insomma incorporato nel fondo colpito dall'evento e di regola segue i cambiamenti di proprietà che lo interessano indipendentemente dalle cause che li determinano.
2.3. Il 27 dicembre 1993 il diritto di far valere pretese legate alla presunta espropriazione materiale del mapp. __________ di __________ spettava quindi alla comunione ereditaria composta da __________ e __________ __________. In realtà, la causa di espropriazione materiale che ci occupa è stata formalmente incoata dal proprietario precedente, ovvero dalla __________ formata da __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ __________, rispettivamente da __________ __________ munita di procura debitamente sottoscritta dai tre figli. Questa circostanza non è tuttavia suscettibile di inficiare il procedimento. Le comunioni ereditarie non hanno infatti né capacità di parte, né capacità processuale, cosicché soltanto i singoli eredi congiuntamente possono fungere da attori o da convenuti (art. 602 CC; DTF 116 Ib 449, 102 II 387). Dato che nell'evenienza concreta la procedura è stata avviata da quattro persone, di cui solo due (__________ed __________ __________) erano legittimate in quel momento a promuoverla validamente riunite in un litisconsorzio necessario, il primo giudice - in esito alla verifica dei presupposti processuali che era tenuto ad effettuare d'ufficio - avrebbe dovuto dichiarare subito irricevibile, per carenza di legittimazione attiva, l'istanza presentata dalle persone estranee alla lite in quanto estromesse dalla CE (____________________e __________ __________) ponendo a loro carico le spese siccome soccombenti.
2.4. Una volta creata la litispendenza __________ ed __________ __________, senza darne particolare avviso né alla controparte né al Tribunale di espropriazione, hanno sciolto la comunione ereditaria acquisendo la comproprietà del fondo in ragione di 1/2 ciascuno. In seguito __________ __________ ha ceduto la propria quota al figlio __________, che la detiene tuttora unitamente all'altro comproprietario, il fratello __________.
Preso atto di questa situazione finale, il Tribunale di espropriazione ha stabilito in modo sbrigativo che gli attuali comproprietari del fondo erano i soli legittimati ad incassare eventuali indennità di esproprio. Nel dispositivo del proprio giudizio ha quindi accordato ad __________ e __________ __________ il risarcimento che ha ritenuto di dover concedere per l'espropriazione materiale della part. __________.
L'approccio al problema non è così semplice, ove solo si consideri che quanto accaduto in costanza di lite si configura in sostanza alla stregua di una successione particolare nell'ambito di un procedimento amministrativo, segnatamente di un'alienazione dell'oggetto litigioso, intesa come trasferimento del diritto che l'attore fa valere, pendente causa. La PAmm non prevede norme specifiche volte a regolamentare la successione nel procedimento amministrativo, limitandosi a dichiarare applicabili per analogia le disposizioni del CPC (cfr. art. 24 PAmm). Gli art. 102 e 103 CPC operano dal canto loro una distinzione tra la successione a titolo universale e la successione a titolo particolare: nel primo caso (art. 102 CPC), il successore subentra nella procedura senza dover ottenere il consenso delle altre parti, nel secondo (art. 103 CPC) - riferito in particolare all'alienazione dell'oggetto litigioso - l'acquirente deve invece trovare l'accordo delle parti in causa, atteso che di principio il processo continua tra i contendenti originari e la sentenza cresce in giudicato anche nei confronti del titolare del diritto alienato (cfr. art. 110 CPC, cui rinvia l'art. 103 CPC).
In concreto, la proprietà del mapp. __________ è cambiata due volte dopo l'introduzione della causa, dapprima per divisione ereditaria e poi per donazione, in entrambi i casi ex contractu e senza che l'alienante si riservasse la facoltà di conservare il credito di espropriazione materiale fatto valere in giudizio. Occorre quindi chiedersi se gli attuali proprietari, cui in virtù di quanto dianzi esposto spetta indubbiamente l'indennità di espropriazione materiale eventualmente assegnata in esito al procedimento avviato nel 1993, sono in qualche modo subentrati nel processo a coloro che l'hanno incoato. Tenuto conto della particolarità della fattispecie la risposta al quesito non può che essere positiva. In effetti, per ragioni dedotte dal principio della buona fede bisogna ammettere che pur non avendo mai notificato nelle dovute forme i due trapassi che avevano interessato il mapp. __________ di __________, gli odierni proprietari del fondo hanno perlomeno manifestato la volontà di subentrare nel procedimento per atti concludenti allorquando, il 15 giugno 2000, hanno presentato in proprio nome un allegato di conclusioni sollecitando il versamento a loro beneficio dell'indennità espropriativa rivendicata in causa. D'altra parte, nel solco di un caso giudicato in passato da questo Tribunale si può ritenere che il consenso del Cantone al subingresso non era necessario stante l'inapplicabilità dell'art. 110 cpv. 2 CPC in un ambito come quello amministrativo che dal profilo processuale tende a privilegiare la corretta attuazione del diritto materiale piuttosto che gli inutili formalismi (RDAT 1981 N. 30). Considerato poi che il ricorrente non ha eccepito alcunché a questo specifico riguardo, ben potendo risultargli indifferente il soggetto creditore in caso di condanna al pagamento di un'indennità d'esproprio, si può senz'altro concludere che il dispositivo 1 della decisione impugnata risulta corretto laddove attribuisce direttamente agli attuali proprietari il supposito risarcimento dovuto dallo Stato.
Dopo essersi impegnato a sostenere il procedimento per ogni vincolo istituito sul mapp. __________ compreso quello P di esclusiva pertinenza comunale ed aver così provocato la dimissione dalle lite del comune di Intragna (cfr. verbale udienza di conciliazione del 15 giugno 1994), lo Stato pretende ora che il Tribunale di espropriazione avrebbe dovuto chiamare in causa il comune siccome titolare di un interesse legittimo all'esito del procedimento.
3.1. Giusta l'art. 25 PAmm, applicabile al contenzioso espropriativo grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr, l'autorità giudicante può ordinare d'ufficio o su istanza di parte la chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all'esito del procedimento. L'istituto della chiamata in causa è volto ad includere nel procedimento amministrativo persone che non potrebbero altrimenti parteciparvi in veste di parte per carenza di legittimazione (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, N. 2 ad art. 14). Per ordinare l'ingresso nel procedimento di un terzo è necessario che il chiamato abbia un interesse legittimo all'esito della lite. In assenza di questo presupposto sancito dalla legge, il giudice amministrativo non può costringerlo ad intervenire in giudizio. In quest'ambito, determinante è dunque la sussistenza - in capo al chiamato - di un interesse personale, diretto e attuale verso l'esito della causa. Gli eventuali vantaggi ridondanti al chiamante da un intervento ad adiuvandum del terzo si avverano per contro del tutto irrilevanti.
3.2. Come ricordato in narrativa, inizialmente il comune di Intragna è stato coinvolto nella procedura solo grazie alle scelte processuali operate dal primo giudice, che ricevuta la notifica di pretese 27 dicembre 1993 della CE __________ priva di indicazioni circa la parte convenuta l'ha intimata al comune decretando nel contempo l'avvio del procedimento di stima. In seguito lo stesso atto è stato però notificato anche al Cantone, che all'udienza di conciliazione del 15 giugno 1994 ha dichiarato di assumersi la lite per tutti i vincoli gravanti il mapp. __________, fermo restando l'impegno del comune a "rifondere allo Stato l'indennità per il sedime necessario alla costruzione del posteggio".
A fronte di simili emergenze l'insorgente non può seriamente sostenere che il Tribunale di espropriazione avrebbe dovuto chiamare in causa il comune di __________. Tale strumento processuale non va infatti impiegato per rimediare ad errori o inadempienze di qualsivoglia natura, ma serve unicamente ad includere nel procedimento soggetti che diversamente non potrebbero prendervi parte per mancanza di legittimazione. Non è certo il caso del comune di Intragna, che quale titolare ed artefice del proprio piano di utilizzazione avrebbe potuto senz'altro mantenere il ruolo di parte convenuta nella causa promossa dalla CE __________ (RDAT II-1998 N. 34). D'altra parte, è solo per la posizione e gli impegni formalmente assunti dallo Stato in occasione della fatidica udienza del 15 giugno 1994 che il comune è stato estromesso dalla lite. Il ricorrente non può quindi invocare un uso distorto dell'istituto della chiamata in causa per sanare una situazione che egli stesso ha pensato bene di provocare.
4.1. Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).
La legge rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la celeberrima sentenza __________ (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza (teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (vedi da ultimo DTF 125 II 431 consid. 3a e giurisprudenza ivi richiamata).
L'avverarsi di un'espropriazione materiale è comunque da negare quando un divieto di costruzione parziale lascia intatta la possibilità di usare convenientemente e in modo economicamente ragionevole la parte non colpita del fondo: ad esempio quando un azzonamento riguarda solo un quarto della particella o un vincolo di inedificabilità colpisce solo un terzo dell'immobile (DTF 114 Ib 112 consid. 6b e riferimenti ivi citati; RDAT II-1994 N. 63).
4.2. Il momento determinante per stabilire se la fattispecie si configura alla stregua di un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante il provvedimento che comporta la restrizione della proprietà. La legislazione cantonale (cfr. art. 39 cpv. 1 LALPT e il previgente art. 25 LE 1973) prevede che il piano regolatore entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato; l'approvazione è condizione di validità ed ha effetto costitutivo. In casu la sussistenza di un'eventuale espropriazione materiale deve quindi essere apprezzata secondo le circostanze di fatto e di diritto esistenti nel mese di dicembre del 1983. A quell'epoca erano in vigore la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT) e, a livello cantonale, il decreto esecutivo del Consiglio di Stato sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio del 29 gennaio 1980 (DEPT), la LE del 19 febbraio 1973 e la legge sulle strade del 23 marzo 1983.
4.3. Lo Stato sostiene che il progetto di strada principale delle __________ non è mai stato inserito in un piano regolatore o piano generale delle strade cantonali adottato conformemente alla legislazione sulle strade, per cui la sua presenza nel PR di Intragna ha sempre avuto valore soltanto indicativo e in nessun tempo ha generato una limitazione del diritto di proprietà costitutiva di esproprio.
La legge sulle strade, nella versione originaria entrata in vigore il 1° luglio 1983, prevedeva che una volta pianificati nel piano direttore (art. 8) i tracciati delle strade cantonali venissero precisati nei piani generali (art. 11), i quali erano vincolanti per tutte le autorità e i privati (art. 16) previa approvazione da parte del Consiglio di Stato. La vecchia LE del 1973 sanciva d'altro canto l'obbligo per i comuni di indicare nei propri PR le vie di comunicazione (art. 16 cpv. 2 lett. c), segnatamente quelle contemplate dal piano regolatore delle strade cantonali (cfr. art. 18 RLE), che sino al 1° luglio 1983 - giorno dell'entrata in vigore della LStr - costituiva lo strumento di pianificazione dell'utilizzazione delle strade cantonali giusta la pregressa legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso della strade cantonali del 17 gennaio 1951.
La prevista circonvallazione stradale di Intragna non è mai stata inglobata nel PD (solo la tratta __________ -__________ è stata pianificata e precisata in un piano generale, cfr. rappresentazione grafica 11 del PD e scheda di coordinamento 12.19, peraltro sostituita nel 1998 dal complesso delle schede 12.25 e relativo piano speciale concernenti il PTVL) e non è mai stata oggetto di un piano generale ai sensi degli art. 11 ss. LStr. L'opinione dello Stato, secondo cui il tracciato ha sempre avuto valenza puramente indicativa e non ha inciso sullo statuto del mapp. __________, non può essere comunque accreditata. Intanto il ricorrente tralascia volutamente di considerare che il progetto viario non è stato semplicemente trascritto nel PR 83, ma ha condizionato in maniera decisiva tutta la pianificazione del comparto di __________ nel quale si trova il fondo. Appare infatti evidente che in assenza del prospettato asse stradale cantonale questa porzione di territorio confinante a sud con la strada esistente sarebbe stata assegnata interamente alla zona R3 e con ogni verosimiglianza non avrebbe neppure ospitato l'area di posteggio predisposta dal comune a ridosso dell'intersezione tra la futura cantonale e la principale per __________. Il progetto di circonvallazione ha quindi avuto effetti importanti tanto sull'assetto pianificatorio del settore toccato dal tracciato quanto di riflesso sulla situazione specifica della proprietà __________, che invece di ritrovarsi completamente inserita in zona R3 - con tutti i vantaggi derivanti da un simile collocamento - si è vista spaccata in tre e assegnata a zone di utilizzazione diverse (R3, NV e P). Il che ha pregiudicato l'edificabilità di tutta la sua parte meridionale. D'altra parte, come annota con estrema pertinenza il Tribunale di espropriazione, la tesi del Cantone è svilita dall'attitudine mutevole e a dir poco contraddittoria assunta dal ricorrente stesso in corso di procedura. Basti solo pensare al tentativo di espropriare 514 mq del fondo in via formale e preventiva (vedi la precedente sentenza di questo Tribunale del 9 novembre 1998), alle reiterate trattative bonali intavolate con i proprietari in vista dell'acquisto di quel sedime, all'idea di comperare dal comune lo spicchio di terreno posto a N-E del mapp. __________ per poi aggregarlo a quest'ultimo al fine di garantirgli un accesso, così come alle diverse, piccole varianti di tracciato elaborate a partire dal 1996 per ridurre al minimo il pregiudizio arrecato alla particella. Senza parlare del fatto che prima del 1999 lo Stato non ha mai revocato in dubbio la sussistenza di vincoli giuridicamente efficaci, mantenendo sino a quel momento una linea di condotta coerente sia con l'impegno di sostenere autonomamente la causa per tutte le limitazioni istituite a carico del mapp. __________ (compresa dunque quella derivante dall'inclusione di ca. 168 mq del fondo in zona P), sia con la volontà manifestata ininterrottamente di procedere al più presto alla realizzazione del nuovo tratto di strada cantonale (l'ultimo progetto relativo al "futuro e definitivo tracciato stradale" è stato presentato al sopralluogo del 26 luglio 1999).
Se ne deve concludere, insieme al Tribunale di espropriazione, che i proprietari del mapp. __________ hanno certamente sofferto delle restrizioni che potrebbero aver ingenerato espropriazione materiale.
4.4. Secondo i calcoli del tutto pertinenti esposti dal primo giudice, la porzione settentrionale del mapp. __________ comprendente i 617 mq inclusi in zona R3 è edificabile autonomamente sfruttando appieno i parametri edificatori concessi dal NAPR per quel tipo di zona. La parte meridionale di 747 mq si avvera invece inutilizzabile a fini edificatori. Contrariamente a quanto adduce il ricorrente, poco importa che prese singolarmente ed in astratto alcune componenti del settore posto a sud del prospettato asse stradale (l'area di 168 mq colpita dal vincolo P e lo spazio di 105 mq gravato dalla servitù di passo) possano risultare inedificabili a prescindere dal progetto stradale. La situazione va infatti valutata nel suo insieme, confrontando le attuali possibilità di sfruttamento del fondo con quelle che si sarebbero presentate in difetto di aggravi. Orbene, in quest'ultima evenienza il terreno sarebbe stato completamente attribuito alla zona R3 e la sua superficie interamente computabile in quella edificabile. Attualmente, il settore meridionale del fondo è viceversa inedificabile, vuoi per la presenza del tracciato stradale e del vincolo P, vuoi per la conformazione e la grandezza dello scorporo residuo attribuito alla zona NV, che non possiede nemmeno indici suscettibili di essere trasferiti (cfr. art. 29 NAPR).
Resta dunque da chiedersi se le restrizioni imposte nel 1983 sono costitutive di espropriazione materiale. A mente di questo Tribunale, il PR ha lasciato intatta la possibilità di usare in modo economicamente ragionevole la parte settentrionale del mappale e nel complesso non ne ha compromesso lo sfruttamento in misura tale da privare i proprietari di una della facoltà discendenti dal loro diritto di proprietà. Li ha però limitati nell'esercizio di detto diritto con una incidenza notevole ed insopportabile idonea a far insorgere un'espropriazione materiale. Non solo per l'inedificabilità che ha colpito la proprietà nella misura di circa il 55%, ma anche per le difficoltà di edificazione che ha provocato a danno della porzione R3 posta a settentrione, privandola della garanzia di potervi accedere tramite lo sbocco sulla cantonale esistente a S e attualmente intavolato quale sub. b. Per poter edificare i proprietari dovranno insomma dimostrare di disporre di un accesso sufficiente ai sensi dei combinati art. 19 e 22 LPT.
L'indennità di espropriazione materiale corrisponde alla differenza esistente il giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento pianificatorio tra il valore che avrebbe avuto il fondo secondo la sua classificazione di zona e il valore dello stesso fondo gravato dal vincolo di inedificabilità (DTF 122 II 326 consid. 6c/bb). In altre parole, l'indennizzo si calcola deducendo dal valore edilizio pieno del terreno il suo valore residuo, corrispondente di norma a quello di un buon fondo agricolo.
5.1. Prima di affrontare questioni di mera natura estimatoria, occorre stabilire il presumibile azzonamento della superficie colpita da espropriazione materiale in assenza del tracciato stradale.
Orbene, visti i criteri operativi che hanno guidato i pianificatori nella suddivisione per zone del territorio comunale (cfr. piano delle zone), non v'è dubbio che senza il progetto di circonvallazione l'intero mapp. __________ in quanto situato a N dell'odierna cantonale sarebbe stato collocato in zona R3. L'attuale strada principale avrebbe infatti mantenuto la sua naturale funzione di linea di forza e in corrispondenza del comparto di __________ avrebbe funto da confine tra la zona R3 e la zona NV.
5.2. Accertato che l'area espropriata avrebbero dovuto essere assegnata alla zona R3, ci si può addentrare nell'estimo del suo valore venale nel dicembre 1983.
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni.
Esperite le usuali indagini a RF, il Tribunale di espropriazione non ha rinvenuto transazioni realizzate prima del dies aestimandi aventi per oggetto terreni R3 di __________. Le ricerche presso i pubblici registri hanno peraltro permesso di appurare che nel 1984 è stato compravenduto un solo fondo incluso in zona R3, il mapp. __________ di 946 mq, pagato fr. 195.- il mq. Nell'impossibilità di far capo a questa contrattazione posteriore alla data determinante (cfr. in effetti DTF 122 II 344 consid. 5a) il primo giudice ha quindi applicato il cosiddetto metodo del calcolo a ritroso (o alla rovescia), giungendo ad attribuire alla proprietà __________ un valore venale, nel 1983, di 197.- fr. il mq. Tale risultato resiste alle critiche del ricorrente, atteso che il tasso di capitalizzazione del 5.80% preso in considerazione dalla prima istanza appare tutto sommato corretto. Anche la più recente edizione (1997) del manuale di Naegeli/Wenger "Der Liegenschaftenschätzer" indica che negli ultimi decenni il tasso d'interesse medio praticato in Svizzera sulle ipoteche di 1° rango è stato del 4.70% (p. 88) e che per ottenere un tasso di capitalizzazione affidabile occorre aggiungere a quella media almeno un punto percentuale se la destinazione dell'ipotetica costruzione è di natura abitativa (p. 89). D'altra parte, l'esito del calcolo a ritroso proposto dal Tribunale di espropriazione è ampiamente confortato dal prezzo soluto nel 1984 per l'acquisto del mapp. __________, che pur non essendo direttamente applicabile ai fini dell'estimo consente comunque di farsi un'idea generale circa il livello del mercato dei terreni R3 nella regione di riferimento.
5.3. Di regola, il valore residuo di un terreno edificabile colpito da espropriazione materiale e quindi privato della sua componente edilizia si riduce a quello di un buon fondo agricolo. E' risaputo che alle nostre latitudini tale valore si aggira attorno ai 30.- fr. il mq, senza particolari differenze tra Sopra e Sottoceneri (cfr. RDAT 1990 N. 58 e 1989 N. 73, così come le indagini condotte sulle quotazioni dei terreni agricoli in RDAT II-1994 N. 64).
In casu il valore residuo della porzione meridionale del mapp. __________ colpita da espropriazione materiale va però stimato tenendo presente che l'evento non ha interessato tutta quella superficie con ugual intensità. In effetti, il tracciato stradale e il vincolo P per il quale risponde lo Stato precludono qualsiasi edificazione su un'area ampia 509 mq, ma non impediscono che lo spazio restante di 238 mq mantenga valenze commerciali che nell'estimo della funzione residua non possono essere ignorate: basti solo pensare alle possibilità di permuta o cessione con i fondi confinanti. Sui 133 mq liberi da servitù di passo possono essere d'altronde realizzati manufatti o impianti di ridotte dimensioni purché conformi alla destinazione di zona (compresi posteggi e autorimesse; cfr. art. 29 e 35 NAPR).
Adottando per analogia un metodo di calcolo escogitato anni addietro dal Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina (RDAT 1988 N. 73), il valore dei 238 mq liberi da vincoli può essere apprezzato nel modo seguente:
valore massimo per i confinanti: fr. 197.-/mq (valore edilizio pieno)
valore minimo per i proprietari: fr. 66.-/mq (1/3 del valore edi- lizio pieno)
valore medio: fr. 131.-/mq
Posto che il valore residuo dei 509 mq interessati dal tracciato della strada e dal vincolo P non può essere superiore a fr. 30.- il mq, l'indennità complessiva di espropriazione materiale dovuta ai proprietari ammonta dunque a
fr. 197.-/mq - fr. 30.-/mq x 509 mq = fr. 85'003.-
fr. 197.-/mq - fr. 131.-/mq x 238 mq = fr. 15'708.-
TOTALE fr. 100'711.-
oltre interessi come stabilito dal primo giudice.
La regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in questa sede tornano applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re Sciorilli/Comune di Vira Gambarogno). La tassa di giustizia viene dunque ripartita tra le parti in funzione del rispettivo grado di soccombenza. Ai resistenti patrocinati da un legale vanno riconosciute ripetibili commisurate in funzione dell'esito del gravame.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 26 Cost.; 5 LPT; 9, 11, 19, 39, 50, 70, 73 Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza il dispositivo 1 della decisione 29 dicembre 2000 (no. 414/48) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullato e riformato come segue:
Per l'espropriazione materiale del mapp. __________ di __________ lo Stato del Canton Ticino è condannato a versare ai proprietari del fondo l'importo di fr. 100'711.- con interessi al 5% dal 27 dicembre 1993 al 31 marzo 1996, al 4,5% dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997, al 4% dal 1° aprile 1997 al 31 dicembre 2000 e al 4,5% dal 1° gennaio 2001 in avanti.
La tassa di giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico dello Stato nella misura di fr. 750.- e per il resto a carico degli espropriati.
Lo Stato verserà agli espropriati fr. 900.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster