AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.2001.4
Data decisione, Autorità: 20.09.2001, TRAM
Incarto n. 50.2001.00004
Lugano 20 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 gennaio 2001 del
contro
la decisione 6 dicembre 2000 (no. 34/99-93) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________ per acquisire la proprietà di 86 mq del mapp. __________ di __________ in vista dell'allargamento di __________;
viste le risposte:
8 febbraio 2001 di __________ __________;
12 febbraio 2001 del Tribunale di espropriazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ __________ è proprietario del mapp. __________ di __________ così censito a RF:
A) cabina elettrica mq 32
b) piazzale mq 2702
C) capannone ind. mq 1779
D) cisterna mq 11
mq 4524
Il fondo è attualmente incluso in zona artigianale/industriale (AR-IN) del PR di __________ e si trova sulla destra di via __________ circolando in direzione dell'intersezione con via __________. Di forma regolare e pianeggiante, ospita un capannone nel quale trova spazio la ditta individuale del suo proprietario attiva nel campo della meccanica di precisione.
B. Nel contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi relativi all'allargamento di via __________, il comune di __________ - mediante avviso personale e pubblicazione degli atti durante il mese di agosto del 1999 - ha promosso la procedura di espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione dell'opera. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 86 mq del mapp. __________ per i quali ha offerto un'indennità di fr. 200.- il mq.
Il 14 settembre 1999 l'espropriato ha notificato tardivamente una pretesa di indennizzo di fr. 250.- il mq.
All'udienza di conciliazione tenutasi il 1° dicembre 1999 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Il 10 dicembre 1999 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi concernenti l'allargamento di via __________.
C. Esaurite le formalità processuali, con sentenza 6 dicembre 2000 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sull'indennità dovuta all'espropriato, riconoscendogli fr. 300.- per ogni mq di terreno sottratto.
In esito alle usuali indagini a RF il primo giudice ha constatato innanzi tutto che negli ultimi anni a __________ erano stati compravenduti diversi fondi collocati in zone residenziali del comprensorio comunale (in particolare R2 e R3), ma non era stato trattato nessun terreno posto in zona AR-IN. Nell'impossibilità di far capo al metodo statistico-comparativo ha quindi applicato il metodo del calcolo a ritroso, giungendo ad un risultato di fr. 126.55 il mq riferito direttamente al valore venale del mapp. __________ che ha poi scartato siccome inverosimile. Il Tribunale di espropriazione ha indi deciso di prendere in considerazione la quotazione di fr. 413.- il mq attribuita al mapp. __________, una proprietà anch'essa oggetto di esproprio parziale che pur trovandosi in zona R2 di via __________ è occupata da stabili con contenuti misti di tipo abitativo/artigianale/industriale. Dedotto in via di apprezzamento il 25% per tener conto della destinazione residenziale non ammessa in zona AR/IN, ha infine assegnato al fondo espropriato un valore commerciale di fr. 300.- il mq, annotando che tale cifra corrispondeva in sostanza al prezzo pagato nel 2000 per alcuni terreni industriali siti a __________ e a __________.
D. Mediante ricorso 22 gennaio 2001 il comune di __________ ha impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennità accordata all'espropriato venga ridotta a fr. 200.- il mq.
Il ricorrente ha negato che il mapp. __________ potesse servire quale valido punto di riferimento per la fissazione dell'indennità di espropriazione, trattandosi di un fondo appartenente ad una zona di utilizzazione diversa (R2) e notoriamente più pregiata rispetto a quella industriale. La riduzione del 25% operata sul valore di quella proprietà stante il suo parziale sfruttamento a fini abitativi sarebbe poi del tutto artificiosa.
A mente dell'insorgente, più sensato e corretto si appalesa per contro il raffronto con i prezzi soluti nel 2000 per terreni industriali siti nei comprensori di __________ e __________. La cifra di ca. 290.- fr. il mq risultante da quelle transazioni va tuttavia corretta verso il basso, poiché riferita a fondi che contrariamente a quelli di __________ sono posti in comuni interessanti dal profilo fiscale e collegati in modo ottimale alla rete ferroviarie e autostradale.
E. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Ad identica conclusione è pervenuto __________ __________, il quale ha avversato le tesi del ricorrente sottolineando in specie che il mapp. __________ è stato comperato una decina di anni fa a fr. 250.- il mq e che oggi il fondo vale più dei 300.- fr. il mq assegnatigli dal Tribunale di espropriazione.
F. Questo Tribunale ha accertato d'ufficio che l'espropriato ha acquistato il mapp. __________ nel febbraio del 1988 al prezzo di fr. 200.- il mq.
Considerato, in diritto
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm). Le caratteristiche del mappale espropriato e dei luoghi circostanti sono note al Tribunale.
Come in prima istanza, anche in questa sede la lite si concentra dunque sull'ammontare dell'indennizzo da corrispondere all'espropriato per l'avulsione di 86 mq della sua proprietà.
2.1. Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. La determinazione di questa è disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione. In altre parole, all'espropriato deve essere garantita la stessa situazione economica in cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in modo che, per effetto dell'espropriazione, non subisca danni né consegua vantaggi pecuniari (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N. 3 ss. ad art. 16 LFespr).
L'importo dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende pure l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato come conseguenza dell'espropriazione. Nel caso di espropriazione parziale, l'indennità comprende inoltre l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad essere diminuito (art. 11 lett. b Lespr).
Il dies aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso (art. 19 prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr); se non v'è presa di possesso anticipata, sarà determinante il momento dell'emanazione della decisione di stima da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19 seconda frase Lespr) e l'interesse legale sull'indennità inizierà a decorrere a partire dalla data in cui la stessa diventa esigibile, ossia decorsi venti giorni dalla sua fissazione definitiva (art. 54 cpv. 1 Lespr).
In casu il dies aestimandi va situato in corrispondenza del 6 dicembre 2000, giorno in cui il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sull'indennità dovuta all'espropriato.
2.2. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36). L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.
2.3. Il Tribunale di espropriazione non ha rinvenuto contrattazioni realizzate negli anni precedenti il dies aestimandi concernenti fondi inclusi in zona AR-IN di __________. Per stabilire il valore venale del mapp. __________ la prima istanza ha quindi fatto capo al valore da lei stessa attribuito alla prospiciente part. , un fondo che pur appartenendo alla zona residenziale R2 è edificato da tempo con stabili in gran parte sfruttati a fini industriali. Un simile approccio estimativo non può essere condiviso. Non solo perché è oggettivamente impossibile procedere a paragoni affidabili tra due proprietà inserite in zone di utilizzazione così diverse, ma soprattutto perché la part. __________ costituisce con ogni evidenza un caso del tutto particolare nella misura in cui gran parte delle costruzioni esistenti sono oggetto di uno sfruttamento incompatibile con la destinazione abitativa prevista dal PR in essere. Questa peculiarità, dovuta ad un'edificazione del sedime risalente al 1972 e conforme alle norme dell'epoca, fa sì che la proprietà dovesse essere valutata in funzione della sua effettiva destinazione senza tener conto della collocazione pianificatoria attribuitagli dal PR comunale del 1987; posto che quest'ultimo garantisce il mantenimento dell'attività produttiva esistente e che siffatto sfruttamento massimizza il profitto ricavabile dalle proprietarie in caso di vendita dell'intero fondo compresi gli immobili, di principio il mapp. __________ andava dunque stimato alla stregua di un fondo industriale e non residenziale (cfr. STA 20.09.2001 in re comune di __________ /). Ne segue che la part. __________ non poteva affatto servire come punto di riferimento per l'estimo dei terreni industriali collocati nelle vicinanze, dovendo essa stessa esser valutata sulla base delle quotazioni assegnate alla zona industriale previa corretta applicazione dei criteri di stima invalsi in materia espropriativa.
Per verificare il valore commerciale della part. __________ oggetto del presente giudizio il Tribunale di espropriazione ha comunque cercato altri dati, estendendo le proprie ricerche alle transazioni realizzate nei comprensori di __________ /__________ e scoprendo che in quei comuni il prezzo medio pagato nel 2000 per l'acquisto di fondi inedificati inclusi in zona industriale si aggirava attorno ai 290.- fr. il mq. Questa cifra non può essere però ripresa senza opportuni adattamenti, poiché come annota a giusto titolo il ricorrente le zone industriali di __________ e __________ sono più attrattive e pregiate di quella di __________, comune che esercita una maggiore pressione fiscale sui propri contribuenti (moltiplicatore del 90%, rispetto al 60% di __________ e al 65% di __________) e non beneficia di collegamenti diretti con la rete ferroviaria e autostradale. Certo, la vicinanza con l'Italia ed il bacino di lavoratori frontalieri è un fattore da apprezzare, ma ben altre sono le peculiarità - secondo la miglior dottrina d'estimo (cfr. Hägi, Die Bewertung von Liegenschaften, p. 39) - che influiscono sul prezzo di vendita di un terreno industriale: prima fra tutte la possibilità di accedere facilmente alle principali vie di comunicazione. Sotto questo aspetto, le zone industriali di __________ e __________, poste a ridosso dello svincolo autostradale e del principale asse ferroviario del cantone, godono di un vantaggio innegabile. Sulla scorta di questi elementi e tenuto conto del fatto che nei tre comuni i parametri edificatori vigenti nelle zone industriali non presentano grosse differenze, il Tribunale cantonale amministrativo ritiene che alla fine del 2000 i terreni AR-IN di __________ potevano avere un valore commerciale di circa 250.- il mq.
2.4. L'importo indicativo di cui sopra va ora corretto ed adeguato in funzione delle specificità giuridiche e fattuali della proprietà espropriata, in modo da giungere al suo effettivo valore venale. Pianeggiante, di forma regolare e dotato di una superficie sufficiente nell'ottica di uno sfruttamento a fini artigianali/industriali, il mapp. __________ non presenta caratteristiche particolari degne di rilievo. Virtù e difetti della proprietà tendono con ogni evidenza a compensarsi fino a farla rientrare nei limiti del valore medio di zona.
L'indennità espropriativa viene quindi fissata in fr. 250.- il mq.
La regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in questa sede tornano applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re Sciorilli/Comune di Vira Gambarogno). La tassa di giustizia viene dunque ripartita tra le parti in funzione delle reciproca soccombenza. Al comune ricorrente, patrocinato da un legale, vanno riconosciute ripetibili commisurate in funzione dell'esito del gravame.
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 11, 19, 50, 70, 73 Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza il dispositivo 1 della decisione 6 dicembre 2000 (no. 34/99-93) del Tribunale di espropriazione è annullato e riformato come segue:
Per l'espropriazione formale di ca. 86 mq del mapp. __________ il comune di __________ verserà all'espropriato un'indennità di fr. 250.- il mq.
La tassa di giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico del comune di __________ nella misura di fr. 500.- e per il resto a carico dell'espropriato.
L'espropriato verserà al comune ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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