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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.2000.2
Data decisione, Autorità: 25.04.2001, TRAM
Incarto n. 50.2000.00002
Lugano 25 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 gennaio 2000 di
contro
la decisione 15 dicembre 1999 (no. 30/92-85) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina relativa all'esproprio dei mapp. __________ e __________ di __________;
viste le risposte:
3 febbraio 2000 del Tribunale di espropriazione;
9 febbraio 2000 dell'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del sottoceneri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la famiglia __________ in __________ è proprietaria dei mapp. __________ e __________ di __________, due fondi agricoli di complessivi mq 23'636 mq concessi in affitto a __________ __________;
che nel dicembre del 1992 l'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri (ESR) ha avviato la procedura di espropriazione di alcuni diritti necessari alla sistemazione finale della propria discarica di __________ in territorio del comune di __________;
che le tabelle espropriative pubblicate all'epoca prevedevano tra l'altro l'esproprio formale di ca. 365 mq e l'occupazione temporanea di ca. 2'200 mq del mapp. 181, nonché l'iscrizione di una servitù di condotta a carico di 20 ml del mapp. __________, pure oggetto di occupazione temporanea nella misura di ca. 270 mq;
che il 30 dicembre 1992 l'affittuario __________ __________ ha notificato le proprie pretese ammontanti a fr. 62'480.-, di cui fr. 7'700.- per la perdita di guadagno dovuta alla mancata coltura dell'autunno 1989; l'8 gennaio seguente anche i proprietari hanno inoltrato le loro richieste d'indennizzo;
che al termine di un iter processuale sui cui dettagli non occorre soffermarsi salvo per annotare che l'anticipata immissione in possesso data del 24 giugno 1996, il Tribunale di espropriazione ha statuito sulle indennità dovute ai privati; con sentenza unica del 15 dicembre 1999 il primo giudice ha accordato ai proprietari fr. 25.- il mq per l'esproprio parziale del mapp. __________ e fr. 1.- il ml per l'onere di canalizzazione, mentre ha assegnato al conduttore fr. 0.05 il mq per l'occupazione temporanea dei due fondi, oltre a fr. 19'366.30 per la perdita di guadagno subita nel periodo invernale 1996/1997;
che avverso il predetto giudizio __________ __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando il riconoscimento dell'indennizzo di fr. 7'700.- ripetutamente sollecitato in corso di procedura a riparazione del danno aziendale verificatosi nell'autunno del 1989 e sul quale la prima istanza ha completamente omesso di statuire;
che il Tribunale di espropriazione e l'ESR hanno proposto la reiezione dell'impugnativa senza formulare osservazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che il gravame è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura della contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e desunto in precedenza dall'art. 4 vCost., impone all'autorità di esaminare diligentemente le domande formulate dalle parti e di motivare con cura le proprie decisioni (DTF 124 II 146 consid. 2);
che secondo la giurisprudenza (DTF 123 I 31 consid. 2) è sufficiente che la motivazione si esprima sulle circostanze significative, atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di deferirla in piena coscienza di causa ad una giurisdizione superiore (cfr. pure RDAT 1988 N. 45);
che nell'evenienza concreta il ricorrente, quale affittuario dei fondi dedotti in esproprio, ha chiesto un risarcimento complessivo di fr. 62'480.-, specificando che fr. 7'700.- erano volti a compensare la perdita di guadagno conseguente all'agire dell'ente pubblico, che nell'autunno del 1989 gli avrebbe intimato di non piantare il formentino stante l'imminente inizio dei lavori di sistemazione della canalizzazione (cfr. notifica 30.12.1999 e scritto 22.2.1990 doc. 1);
che __________ __________ ha ribadito tale pretesa, unitamente alle altre notificate, in occasione dell'udienza di conciliazione dell'8 giugno 1993;
che il Tribunale di espropriazione non ha effettuato alcun atto istruttorio in vista dell'evasione della domanda, ma soprattutto non ha benché minimamente spiegato in sentenza i motivi che l'hanno indotto a rifiutare la chiesta indennità di fr. 7'700.-; il fatto che la pretesa, riferita a vicissitudini risalenti al 1989, possa apparire estranea al procedimento espropriativo promosso tre anni dopo, non consente di sanare il vizio;
che il primo giudice non ha giustificato il proprio operato neppure in sede di osservazioni al ricorso, ove si è limitato sic et simpliciter a proporre la reiezione del gravame; avesse speso due parole per chiarire i fondamenti della sua decisione, questo Tribunale avrebbe potuto verosimilmente pronunciarsi in merito dopo aver sentito l'insorgente;
che in mancanza di una qualsiasi indicazione che gli consenta di affrontare il tema oggetto di contenzioso, il Tribunale cantonale amministrativo non può che annullare la pronunzia impugnata limitatamente al dispositivo concernente le indennità dovute a __________ __________ e rinviare la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm);
che il ricorso va pertanto accolto proprio laddove censura il Tribunale di espropriazione per diniego di giustizia formale;
che date le circostanze non si preleva tassa di giudizio.
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost; 50, 70 Lespr; 18, 28, 43, 46 e 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. Il dispositivo 1.2. della decisione 15 dicembre 1999 (no. 30/92-85) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullato.
1.2. Gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione per nuovo giudizio.
Non si prelevano spese, né tassa di giudizio.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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