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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1999.13
Data decisione, Autorità: 05.04.2002, TRAM
Incarto n. 50.1999.00013
Lugano 5 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 dicembre 1999 del
patr. da: avv. dott. __________
Contro
la decisione 8 novembre 1999 (no. 49/98-173) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________ per acquisire la proprietà di ca. 100 mq del mapp. __________ di __________ in vista della sistemazione stradale di via __________;
viste le risposte:
28 dicembre 1999 del Tribunale di espropriazione;
24 gennaio 2000 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ è proprietario del mapp. __________ di __________, un fondo di sagoma regolare posto in località __________, a margine di via ; la proprietà, ampia 1442 mq, è inclusa in zona R ed ospita uno stabile d'appartamenti composto di sette piani abitativi e due piani interrati realizzato nel 1987/88;
che una volta approvati i progetti definitivi attinenti alla sistemazione stradale di via __________, il comune di __________ - mediante avviso personale 11 gennaio 1999 e pubblicazione degli atti (relazione tecnica e preventivo, progetto dell'opera, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità) - ha promosso l'espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio anche 100 mq della part. __________, per i quali ha offerto fr. 600.- il mq;
che il 9 febbraio 1999 il proprietario ha per contro notificato una pretesa di fr. 850.- il mq per il terreno, sollecitando nel contempo un ulteriore indennizzo di fr. 40'000.- per la soppressione di alcuni posteggi, oltre al ripristino dell'accesso veicolare e il mantenimento dell'accesso ai magazzini della ditta __________ durante i lavori;
che all'udienza di conciliazione del 27 aprile 1999 l'ente espropriante ha garantito il mantenimento degli accessi; in quella stessa occasione le parti hanno concordato l'immediata anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati, riconfermandosi per il resto nelle rispettive posizioni avverse;
che esaurite le formalità processuali, con sentenza 8 novembre 1999 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute al proprietario del mapp. __________, riconoscendogli fr. 1'203.- il mq per i 90 mq esclusi a suo tempo dal computo della superficie edificabile del fondo e fr. 842.-/mq per l'area restante dedotta in esproprio (10 mq), considerata di natura complementare;
che mediante ricorso 9 dicembre 1999 il comune di __________ ha impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennizzo accordato dall'istanza inferiore per l'esproprio parziale del mapp. __________ venga definito in fr. 300.- il mq al massimo; a mente del ricorrente, tutta la superficie espropriata sarebbe di natura complementare, per cui il suo valore non potrebbe superare la metà di quello edilizio pieno, quantificabile in ca. 600.- fr. il mq;
che il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione è pervenuto __________, il quale ha avversato partitamente le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in seguito;
che in sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande;
che nel corso di un'udienza tenutasi il 22 novembre 2001 il giudice delegato ha invitato le parti ad intavolare delle trattative in vista di un componimento bonale della controversia, atteso che il secondo piano interrato dell'immobile è stato oggetto di rilevanti modifiche di utilizzazione rispetto a quella primitiva autorizzata, dando luogo ad una sovraedificazione abusiva e ad un contenzioso di natura edilizia (cfr. STA 7.11.2000 in re __________) che avrebbe potuto influire sulla commisurazione dell'indennizzo espropriativo;
che dopo articolate negoziazioni, il municipio di __________ e __________ sono addivenuti alla stipulazione del seguente accordo datato 27 marzo 2002:
"Premesso che:
a- In data 2/3.3.1987 il Municipio di __________ ha rilasciato una licenza edilizia per l'edificazione della part. n. __________ RFD. La licenza approvava sei posteggi e un deposito nel piano seminterrato del sub. F.
b- Con scritto 17.12.1987 il Municipio comunicava a __________ che "a seguito di sopralluogo da parte del nostro Ufficio tecnico, le comunichiamo che il locale deposito in oggetto può essere utilizzato dalla sua ditta".
c- Con sopralluogo del 1.3.2000, l'Ufficio tecnico ha rilevato un'utilizzazione non conforme a quanto stabilito nella licenza edilizia del 2/3.3.1987.
d- Con decisione 13.3.2000 il Municipio di __________ ha ordinato a __________ l'immediata sospensione di ogni e qualsiasi attività al piano seminterrato della part. __________ non conforme alla licenza edilizia 2/3 marzo 1987 e ha fissato un termine di 15 giorni per presentare una domanda di costruzione in sanatoria.
e- Contro questa decisione __________ ha ricorso al Consiglio di Stato sostenendo in sintesi che lo scritto 17.12.1987 sarebbe una licenza edilizia e che in ogni modo i diritti del Municipio a chiedere il ripristino sarebbero prescritti. Il Municipio ha contestato tali asserzioni sostenendo che lo scritto 17.12.1987 non era una formale licenza edilizia e che non sarebbe intervenuta la prescrizione dei diritti al ripristino, valendo unicamente la nuova legge edilizia cantonale.
f- Con decisione 27.6.2000 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso limitando il divieto al deposito di vernici e di qualsiasi altro materiale infiammabile e facendo divieto di svolgere qualsiasi attività atta a creare immissioni moleste e un pericolo per la sicurezza pubblica, confermando parimenti il termine di 15 giorni per presentare una domanda di costruzione in sanatoria.
g- Adito con ricorsi presentati da __________ e dal Municipio, con decisione del 7.11.2000 il Tribunale amministrativo ha confermato la decisione del Consiglio di Stato.
h- Parallelamente alla procedura edilizia in sanatoria di cui ai punti precedenti, tra le parti è pure pendente una procedura espropriativa nell'ambito dei lavori di allargamento di via __________, per chiarire la quale è determinante sapere quale sia l'attuale e lecito utilizzo del piano seminterrato della part. __________. Questo dato permetterà di stabilire se il terreno espropriato sia da considerare terreno ancora edificabile o terreno residuo.
i- __________ ha eseguito l'attestato antincendio e in data 5.10.2001 ha ottenuto il collaudo antincendio da parte del competente ufficio cantonale relativamente al piano seminterrato.
j- Durante l'udienza del 22.11.2001 nell'ambito della procedura espropriativa, dopo ampia discussione, il Tribunale Amministrativo ha invitato le parti a trovare un accomodamento delle vertenze che tenga conto sia degli aspetti edilizi che di quelli espropriativi, "fermo restando che la soluzione dei primi ad opera del Municipio è suscettibile di risolvere il contenzioso espropriativo".
k- Visto quanto sopra le parti intendono trovare una soluzione transattiva che permetta di risolvere sia la procedura edilizia che quella espropriativa, l'una essendo legata e condizionata all'altra.
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
L'area del piano seminterrato sub F della part. __________ di __________ utilizzata quale magazzino e locali per attività lavorative viene ridotta dagli attuali 542.94 mq a 278 mq, questi ultimi riconosciuti quale superficie utile utilizzabile per il lavoro. Nella parte restante vengono ripristinati quattro posti auto.
Preso atto dell'attestato antincendio, del positivo collaudo (doc. A) e della planimetria allestita dallo Studio d'ingegneria __________ & __________, __________, attestante l'attuale situazione (doc. B), il Municipio approva formalmente l'occupazione e la destinazione del piano seminterrato come indicato nella planimetria (doc. B), confermando la possibilità di sfruttare anche in futuro i già ricordati 278 mq quale superficie utile.
Quanto stabilito ai patti 1 e 2 è condizionato sospensivamente all'approvazione da parte del Tribunale Amministrativo della transazione nella procedura espropriativa di cui all'Inc. 50.1999.00013, nel senso che:
l'indennizzo complessivo che il Municipio deve versare a __________ per l'espropriazione della striscia di 90 mq di terreno della part. __________ è stabilito in fr. 65'000.-- a saldo di ogni pretesa comprensivi degli interessi a far capo dal 1 settembre 1999, esclusi i contributi di miglioria;
tutte le ripetibili nelle diverse procedure sono compensate, mentre eventuali tasse di giustizia sono ripartite a metà tra le parti;
le parti sono autorizzate a chiedere la rettifica dei confini a Registro Fondiario.
§ Resta riservato ogni diritto delle parti in caso di mancata definitiva approvazione dei presenti accordi.
che con scritto 2 aprile 2002 il ricorrente ha sottoposto al Tribunale la convenzione chiedendo lo stralcio della procedura pendente;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, integrati dal testo degli accordi intercorsi tra le parti (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che come esposto in narrativa, pendente causa è stata siglata un'intesa ai sensi della quale l'area del seminterrato sub. F della part. __________ di __________ utilizzata quale magazzino e locali per attività lavorative sarà ridotta dagli attuali mq 542.94 mq a 278 mq con la formale approvazione del municipio; risolto in questi termini il contenzioso edilizio, l'indennità dovuta dal comune per l'esproprio di 90 mq (misurazione definitiva) del mapp. __________ è stata definita in complessivi fr. 65'000.- compresi gli interessi;
che la transazione di cui trattasi, ossequiosa del diritto e come tale senz'altro omologabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, N. 1a ad art. 27 PAmm), ha ormai forza di sentenza (cfr. art. 27 PAmm) e appiana tutte le controversie sorte in relazione all'edificazione ed all'esproprio del mapp. __________ di __________, ponendo fine al contenzioso pendente davanti a questo Tribunale;
che il ricorso 9 dicembre 1999 del comune di __________ diviene pertanto privo d'oggetto e può essere stralciato dai ruoli senza aggravio di spese ed assegnazione di ripetibili, come convenuto dalle stesse parti in causa;
visti gli art. 9, 11, 19, 50, 70 Lespr; 18, 27, 28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto per intervenuta transazione.
Non si prelevano spese, né tassa di giudizio.
Non si assegnano ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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