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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1999.11
Data decisione, Autorità: 05.12.2001, TRAM
Incarto n. 50.1999.00011
Lugano 5 dicembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 novembre 1999 del
Patriziato di __________ patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 5 ottobre 1999, no. 20/92-60, del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;
ritenuto che il giudice delegato, dopo aver esaminato la pratica indicata a margine, in base alla documentazione in possesso del Tribunale ed alle risultanze delle discussioni intercorse nelle diverse udienze sin qui convocate, ha sottoposto alle parti la seguente transazione:
"1.Sorgenti di
Le parti si danno reciprocamente atto che le sorgenti di __________ sono escluse dall'esproprio, per cui i piani di espropriazione dovranno essere modificati in tal senso.
Questa sorgente con esistente presa-serbatoio che serve il rifugio e annessi al costone della __________ viene inserita tra quelle espropriate.
A definizione del contenzioso sorto in merito a tale oggetto, le parti convengono la stipulazione di una servitù di condotta e derivazione acqua nella quale saranno inclusi questi elementi essenziali:
Al Patriziato di __________ è riconosciuto il diritto di derivare acqua dall'impianto degli esproprianti in modo da garantire l'approvvigionamento idrico del rifugio di __________.
Il diritto del Patriziato è riferito ad un quantitativo max. di 5 l/min. di acqua da prelevare tramite la condotta esistente che alimenta il rifugio. Questa tubazione verrà raccordata alla camera di raccolta che gli enti esproprianti realizzeranno a loro spese in base al progetto indicativo ivi allegato. I costi per raccordare la tubazione esistente alla futura camera di raccolta saranno assunti dagli enti esproprianti, così come gli oneri di manutenzione dell'impianto di derivazione.
La servitù sarà iscritta a carico del fondo di novella intavolazione che sarà acquisito dai comuni esproprianti ed i cui confini dovrebbero corrispondere a quelli risultanti dal piano N. / ivi annesso. Fondo beneficiario risulterà il mapp. __________ di proprietà del Patriziato, nella sua conformazione post esproprio.
La servitù sarà accompagnata dall'iscrizione di un onere fondiario a favore del Patriziato di __________ ad a carico del fondo serviente per la manutenzione di impianti, prese e condotta di derivazione (valore fr. 100'000.-).
Le spese di iscrizione a RF saranno assunte dagli enti esproprianti.
L'accertamento della resa sarà eseguito dal Tribunale di espropriazione nell'ambito della fissazione dell'indennità di espropriazione, una volta esaurito il contenzioso pendente innanzi al Tribunale cantonale amministrativo.
Le ripetibili di prima istanza per la fase di opposizione vengono fissate in fr. 6'000.-.
In caso di accordo la procedura ricorsuale in essere davanti al Tribunale cantonale amministrativo verrà stralciata dai ruoli senza alcun aggravio di spese e tasse di giustizia, compensate le ripetibili. Nell'evenienza contraria, il Tribunale statuirà sul ricorso senza ulteriori formalità.
Le parti sono tenute a pronunciarsi in merito entro 15 giorni dall'intimazione della presente";
preso atto che con comunicazione 10 ottobre 2001, i comuni di __________ e __________ 3 dicembre 2001, il patriziato di __________ hanno aderito alla proposta di cui sopra;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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