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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1999.4
Data decisione, Autorità: 29.11.1999, TRAM
Incarto n. 50.1999.00004
Lugano 29 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 marzo 1999 della
__________, __________, patrocinata da: avv. __________, __________, __________;
contro
la decisione 12 febbraio 1999 (no. 508/87) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, che ha respinto la domanda di retrocessione 10 dicembre 1998 proposta dall'insorgente nei confronti dello __________ e del comune di __________ relativamente alla part. no. __________ RFD di __________ oggetto di esproprio parziale nel 1977;
viste le risposte:
29 marzo 1999 del Presidente del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;
15 aprile 1999 del comune di __________;
23 aprile 1999 dello __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel 1976 lo __________ ha avviato la procedura di espropriazione dei diritti necessari alla realizzazione della deviazione e dell'incanalamento del torrente __________ in territorio di __________ e , opere previste nell'ambito della costruzione del nuovo tronco stradale __________ /.
Il prospettato intervento ha indotto lo __________ ad espropriare tra le altre anche la proprietà della __________, costituita dai mapp. __________ RFD di __________ e __________ RFD di __________. Le tabelle espropriative pubblicate all'epoca prevedevano in particolare di acquisire 225 mq ca. del mapp. __________ a fr. 40.- il mq, di occupare temporaneamente 161 mq dello stesso fondo a fr. 0.05/mq/annui e di concedere alla __________ un diritto d'uso a giardino sulla superficie espropriata.
All'udienza di conciliazione tenutasi il 2 maggio 1977 l'espropriata ha accettato le offerte dello __________ ed accordato l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati a far tempo dal 2 maggio 1977. Con decreto 15 luglio 1977 il Presidente del Tribunale di espropriazione ha quindi chiuso e stralciato dai ruoli la procedura per intervenuto accordo tra le parti.
B. La superficie di mq 203 prelevata dal mapp. __________ della __________ è stata annessa al mapp. __________ dello __________, fondo di complessivi 1891 mq corrispondente al tracciato dell'opera sotterranea disposta lungo il confine con il comune di __________ al fine di incanalare il torrente __________. La servitù di giardino accordata all'espropriata pendente causa non è invece mai stata iscritta a RF.
Nel giugno del 1995 il Cantone ha frazionato il mapp. __________. Gran parte (1479 mq di prato, compresa l'area sottratta alla __________) è andata a formare una nuova particella - la no. __________ - subito ceduta al comune di __________ per la costruzione della strada di circonvallazione dell'abitato. Il trapasso, inserito in una vasta operazione di permuta e cessione di terreni, è avvenuto senza compenso in denaro, ma in cambio il mappale è stato gravato da una servitù di canalizzazione sotterranea a favore della contermine part. __________ dello __________.
C. La __________ è venuta a conoscenza dell'accaduto solo nel 1997, allorquando in seno alla procedura di ricomposizione particellare della zona __________ di __________ di __________ le è stato assegnato il mapp. __________ RT - costituito in massima parte dalla superficie espropriatale nel 1977 - e tolto quanto ancora le restava in proprietà del mapp. __________ VN. La società ha impugnato siffatto progetto di riparto, ma il gravame è stato respinto dalla Commissione di ricorso di I istanza con decisione 30 aprile 1998.
D. Mediante istanza 10 dicembre 1998 la __________ ha quindi convenuto in giudizio lo __________ e il comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, postulando in base all'art. 61 cpv. 1 lett. c Lespr la retrocessione dei diritti espropriati nel 1977 e, in loro vece, la costituzione di una servitù di canale sotterraneo a favore dello Stato ad un valore da computarsi sull'indennità che avrebbe dovuto essere restituita all'ente espropriante.
In occasione dell'udienza di discussione del 2 febbraio 1999 i convenuti si sono opposti alla domanda contestando la sussistenza dei presupposti materiali della retrocessione. Le parti hanno dunque chiesto al giudice delle espropriazioni di statuire su questa specifica questione in via pregiudiziale.
E. Con sentenza 12 febbraio 1999 il Presidente del Tribunale di espropriazione ha respinto l'azione di retrocessione promossa dalla __________.
Partendo dal presupposto che la superficie espropriata era stata impiegata conformemente alle previsioni (l'incanalamento del torrente __________), il primo giudice ha ritenuto in sostanza che alla fattispecie non potesse tornare applicabile né l'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr, né l'art. 61 cpv. 1 lett. c Lespr. Quest'ultima norma mutuata dal diritto federale andrebbe infatti interpretata alla stessa stregua dell'art. 102 cpv. 1 lett. c LFespr, il quale esclude la retrocessione nel caso in cui il diritto espropriato sia stato utilizzato ad uno scopo di pubblica utilità.
F. Avverso la predetta pronunzia la __________ insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento.
Puntualizzati alcuni aspetti di fatto, la ricorrente insiste nell'affermare che l'area espropriatale nel 1977 non è stato utilizzata allo scopo previsto. Quand'anche fosse appurato il contrario, il diritto alla retrocessione le andrebbe comunque riconosciuto per ragioni dedotte dal principio della parità di trattamento.
G. Il Tribunale di espropriazione, lo Stato ed il comune di __________ propongono la reiezione del gravame con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto:
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura della contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Giusta l'art. 61 cpv. 1 Lespr:
"L'espropriato che non vi abbia rinunciato con dichiarazione scritta può pretendere la retrocessione di un diritto sottrattogli, previo rimborso dell'indennità ricevuta e di un'eventuale indennità di deprezzamento, nei seguenti casi:
a) quando, decorso il termine di 5 anni dall'acquisto da parte dell'espropriante, il diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo previsto;
b) quando il diritto espropriato in vista dell'ampliamento futuro di un'opera non sia stato utilizzato a tale scopo entro il termine di 10 anni dall'acquisto;
c) quando il diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l'espropriazione è stata concessa."
Nell'evenienza concreta appare evidente come la ricorrente non possa appoggiare la propria azione sull'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr invocato nel gravame. In effetti, come rileva a giusto titolo il primo giudice, il diritto espropriatole nel 1977 è stato utilizzato per incanalare il torrente __________ e quindi - con ogni evidenza - per lo scopo previsto. Il fatto che l'opera poteva essere benissimo realizzata previa imposizione di una semplice servitù di condotta non consente di pervenire alla conclusione opposta propugnata dall'insorgente. A prescindere dalla più che dubbia pertinenza dell'argomentazione, l'espropriata avrebbe dovuto contestare la proporzionalità dell'intervento espropriativo al momento della pubblicazione degli atti (cfr. art. 24 cpv. 2 e 28 Lespr). Essa tuttavia non solo ha omesso di opporsi all'esproprio quando ne aveva l'opportunità, ma l'ha addirittura accettato supinamente sottoscrivendo un accordo in sede di udienza di conciliazione. In simili evenienze la __________ non può più rimettere in discussione l'adeguatezza dell'espropriazione al fine di ottenere la retrocessione negatale dalla prima istanza per carenza dei requisiti sanciti dall'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr.
2.2. In prima battuta, cioè al momento in cui ha promosso la causa che ci occupa, la ricorrente ha fondato la sua domanda sull'art. 61 cpv. 1 lett. c Lespr, intravedendo nella cessione del mapp. __________ al comune di __________ un sufficiente motivo di retrocessione ai sensi della predetta norma di legge.
L'art. 61 Lespr relativo ai presupposti della retrocessione ha recuperato in sostanza i concetti racchiusi nell'art. 73 della precedente legge di espropriazione del 1940, che il legislatore cantonale di allora aveva coniato riprendendo i contenuti dell'art. 102 della legge federale sulla espropriazione del 20 giugno 1930. Prova ne sono i materiali legislativi del 1969, dai quali traspare manifesta la volontà di mantenere pressoché invariate le vecchie norme relative alla retrocessione (cfr. messaggio del 9 luglio 1969 concernente il disegno di una nuova legge di espropriazione in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1970, p. 1620). Per comprendere l'esatto significato dell'art. 61 cpv. 1 lett. c Lespr 1971, la cui formulazione appare invero poco chiara, basta quindi riferirsi all'art. 73 lett. c Lespr 1940, il quale - riprendendo alla lettera l'art. 102 cpv. 1 lett. c LFespr - dava facoltà all'espropriato di chiedere la retrocessione di un diritto espropriato allorquando tale diritto non era stato utilizzato ad uno scopo di pubblica utilità e l'espropriante intendeva alienarlo o destinarlo ad un uso diverso da quello previsto.
Posta questa premessa, le deduzioni operate dal Presidente del Tribunale di espropriazione in ordine alla reale portata dell'art. 61 cpv. 1 lett. c Lespr si avverano del tutto corrette (cfr. Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 16 ss. ad art. 102 LFespr). A dispetto del suo tenore approssimativo la norma non permette infatti alla parte espropriata di far capo all'istituto della retrocessione se il diritto espropriato è stato adoperato per lo scopo divisato.
Donde l'impossibilità di accogliere le pretese di reintegrazione formulate dalla __________, poiché come visto in precedenza la superficie del mapp. __________ di __________ sottrattale a suo tempo è stata indubbiamente destinata al conseguimento dell'obiettivo fissato. La disparità di trattamento di cui si duole l'insorgente riferendosi agli ingiustificati vantaggi accordati dal Cantone ad alcuni proprietari espropriati nello stesso procedimento non consente di rimediare all'assenza dei presupposti sanciti dalla legge per concedere la retrocessione. Lo stesso dicasi del mancato adempimento degli impegni che lo __________ aveva assunto nei confronti della ricorrente, segnatamente l'omessa costituzione della servitù di giardino promessa alla __________ per espropriarle il mapp. __________ ad un valore inferiore a quello venale, le cui conseguenze - se del caso - dovranno essere accertate e liquidate nelle sedi giudiziali competenti.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).
Per questi motivi,
visti gli art. 102 LFespr; 24, 28, 50, 61 Lespr; 18 e 28 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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