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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1998.12
Data decisione, Autorità: 29.03.1999, TRAM
Incarto n. 50.98.00012
Lugano 29 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 dicembre 1998 di
rappr. da: dott. iur. h.c. __________
contro
la decisione 18 novembre 1998 (no. 488/47) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;
viste le risposte:
12 gennaio 1999 del comune di __________;
20 gennaio 1999 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è pendente un procedimento avviato nel maggio 1998 dal comune di __________ al fine di ottenere l'espropriazione formale di 15'600 mq del mapp. __________, superficie da tempo inclusa in zona AP-EP e per il cui esproprio materiale è già stata soluta la relativa indennità fissata dal Tribunale federale (cfr. STF 6 giugno 1995);
che tre mesi prima, segnatamente il 5 febbraio 1998, la proprietaria del fondo __________ aveva inoltrato al consiglio comunale di __________ un'istanza di riesame del PR, chiedendo la soppressione del vincolo AP-EP e l'inclusione dell'area affrancata in zona R3b;
che investito della questione dal presidente del consiglio comunale, il 14 luglio seguente il municipio ha comunicato all'espropriata che la sua domanda sarebbe stata trattata alla stregua di una proposta pianificatoria ex art. 32 cpv. 3 LALPT e assunta agli atti della pendente revisione del PR;
che il 2 settembre 1998, a pretese d'indennità già notificate (con tanto di opposizione all'esproprio e richiesta di modifica dei piani), __________ ha postulato la sospensione della procedura di espropriazione fino alla crescita in giudicato della sua domanda di riesame del PR;
che con decisione 18 novembre 1998 dichiarata definitiva il Presidente del Tribunale di espropriazione ha respinto l'istanza siccome avversata dalla controparte, priva di base legale e ingiustificata;
che l'espropriata ha impugnato questa pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento;
che a suo parere il giudizio del Presidente del Tribunale di espropriazione è nullo in quanto emanato da un'autorità incompetente; la sospensione avrebbe dovuto essere in ogni modo accordata in base all'art. 7 PAmm, per la supremazia della pianificazione sull'espropriazione e non da ultimo per ragioni di economia processuale;
che il comune di __________ ed il Presidente del Tribunale di espropriazione hanno proposto la reiezione del gravame con argomenti che saranno ripresi - ove occorresse - in appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività del gravame sono date dall'art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, lex specialis che consente di impugnare ogni decisione resa dal Tribunale di espropriazione e dal suo Presidente, ad eccezione di quelle espressamente dichiarate come definitive dalla legge (art. 50 cpv. 2 Lespr);
che nessun articolo della Lespr qualifica siccome definitivo il giudizio di natura incidentale con il quale il Presidente del Tribunale di espropriazione ha respinto la richiesta di sospensione della causa espropriativa presentata dell'espropriata; la decisione impugnata non è neppure assimilabile al decreto definitivo ma revocabile di cui all'art. 45 cpv. 4 Lespr, norma che consente di sospendere la procedura di stima allorquando è prevedibile che l'opposizione o la domanda di modifica dei piani presentata da uno dei soggetti giuridici coinvolti nel procedimento possa essere accolta;
che non appare inoltre necessario verificare se l'impugnata decisione provochi alla ricorrente un danno irreparabile (art. 44 PAmm): fosse anche il caso, il ricorso dovrebbe comunque essere respinto nel merito;
che il ricorso può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che secondo la ricorrente la pronunzia attaccata è nulla siccome emanata da un'autorità incompetente, atteso che tra le competenze del Presidente elencate all'art. 38 Lespr non figura quella di pronunciarsi sulla sospensione della procedura;
che la sospensione del procedimento non rientra neanche nel novero delle decisioni attribuite per esplicita volontà del legislatore al giudizio dell'intero Tribunale di espropriazione (cfr. art. 37 Lespr);
che nel silenzio della legge ed alla luce della sua sistematica, non v'è motivo per ritenere che una semplice misura volta a disciplinare il procedimento non possa essere adottata dal solo Presidente del Tribunale, autorità competente a decidere autonomamente questioni di ben più ampia portata ed importanza (cfr. art. 38 Lespr);
che il primo giudice non era tenuto ad accogliere l'istanza di sospensione della procedura presentata dall'espropriata;
che l'art. 7 PAmm invocato nel gravame non torna infatti applicabile alla fattispecie;
che l'illusoria quanto remota prospettiva di veder incluso in zona edificabile l'intero mapp. __________ a seguito della domanda di riesame presentata nel febbraio del 1998 non costituisce affatto una pregiudiziale suscettibile di giustificare la sospensione del procedimento espropriativo incoato dal comune a concretizzazione di un vincolo istituito nel 1973 e ribadito nel 1988; il pagamento delle indennità di espropriazione materiale ed il recente avvio della procedura di esproprio formale indicano peraltro chiaramente la ferma volontà dell'ente pubblico di acquisire la proprietà di un'area da tempo riservata a favore della collettività e dei suoi bisogni;
che attribuendo alla situazione creata ad arte dalla stessa espropriata le connotazioni di pregiudiziale legittimante la sospensione dell'espropriazione, si aprirebbero le porte ad ogni sorta di abuso; si finirebbe per dare facoltà agli espropriati di inibire qualsiasi procedura espropriativa fondata su vincoli pianificatori e di posticipare in maniera intollerabile i programmi di realizzazione dei PR;
che la stessa supremazia della pianificazione sull'espropriazione richiamata nell'impugnativa impone il diniego della sospensione richiesta, visto come il procedimento in essere sia stato avviato a corollario di un assetto pianificatorio consolidato nel tempo e nei contenuti;
che anche il principio di celerità del processo depone a favore delle conclusioni finali cui è pervenuto il primo giudice con considerazioni sostanzialmente condivise da questo Tribunale;
che sulla scorta di quanto precede il ricorso va senz'altro respinto, nella misura in cui è ricevibile;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm);
visti gli art. 37, 38, 45, 50 Lespr; 7, 18, 28, 31 e 44 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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