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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1998.11
Data decisione, Autorità: 18.08.1999, TRAM
Incarto n. 50.98.00011
Lugano 18 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 novembre 1998 del
Comune di __________ patrocinato da: avv. __________
contro
il dispositivo 2 della decisione 21 ottobre 1998 (no. 41/87-103) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, che ha riconosciuto all'insorgente un'indennità di ripetibili di fr. 1'000.- in esito alla reiezione della domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale del mapp. __________ di __________ inoltrata il 24 novembre 1987 da __________ e __________;
viste le risposte:
27 novembre 1998 del Tribunale di espropriazione;
19 dicembre 1998 di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ e __________ sono proprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. __________ di __________, intavolato a RF come prato di mq 1186. Il terreno, frutto del raggruppamento di cinque particelle, è situato in località __________, nei pressi del nucleo e della strada cantonale.
Il PR di __________ approvato dal Consiglio di Stato il 25 novembre 1986 ha collocato il mapp. __________ al di fuori della zona edificabile. I proprietari hanno impugnato siffatto provvedimento sin davanti al Tribunale federale, senza alcun risultato.
B. Ritenendosi gravemente lesi dalla predetta misura pianificatoria, con istanza 24 novembre 1987 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio il comune di __________ davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, postulando il riconoscimento di un'indennità di fr. 275'280.- oltre interessi per titolo di espropriazione materiale.
In sede di risposta il comune si è opposto fermamente alla domanda, contestando l'avverarsi di un'espropriazione materiale a danno della proprietà __________.
All'udienza di conciliazione del 25 settembre 1997, così come nelle conclusioni scritte presentate al termine dell'istruttoria di causa e in occasione del dibattimento finale tenutosi il 9 luglio 1998 le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive, avverse posizioni.
C. Esaurite le formalità processuali, con sentenza 21 ottobre 1998 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle pretese risarcitorie dei coniugi __________.
Evocata la definizione tradizionale di espropriazione materiale scaturita dalla giurisprudenza del Tribunale federale e ripercorso nel dettaglio l'iter pianificatorio di __________, il primo giudice ha negato in sostanza che al momento dell'approvazione del PR 86 il mapp. __________ - già escluso dal territorio edificabile in forza del DFU 1972 e di un susseguente piano DEPT - fosse suscettibile di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro.
Donde la reiezione dell'istanza per assenza di espropriazione materiale e la condanna degli attori al pagamento della tassa di giustizia (fr. 1'000.-) e delle ripetibili (fr. 1'000.-).
D. Avverso la menzionata commisurazione delle ripetibili il comune di __________ insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorrente, censurando siccome insufficiente e lesivo della TOA il risarcimento accordato per i costi di patrocinio, chiede che le ripetibili - tenuto conto del lavoro svolto e del valore di causa - vengano fissate in fr. 7'000.-.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Tribunale di espropriazione, che postula la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono __________ e __________, a mente dei quali gli interventi effettuati dal legale del comune e la complessità della vertenza non giustificherebbero le ripetibili rivendicate.
Considerato, in diritto
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura della contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Nell'evenienza concreta sono dunque applicabili le regole che informano la quantificazione delle ripetibili in materia amministrativa. In effetti, preso atto delle contrapposte posizioni assunte dalle parti in tema di ricorrenza dell'espropriazione materiale, il Tribunale di espropriazione si è pronunciato unicamente su questa pregiudiziale senza nemmeno abbordare questioni di natura estimatoria.
2.2. Per la determinazione delle ripetibili è utile riferirsi alla tariffa dell'ordine degli avvocati (TOA), onde accertare l'onorario che il patrocinatore della parte vincente potrà esporre al suo cliente (RDAT II-1994 N. 12 consid. 5 con rinvii; I-1993 N. 21 consid. 2 e rinvii; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, N. 3 ad art. 31). Al riguardo l'art. 26 TOA rinvia, per le pratiche amministrative, al sistema di base per il calcolo degli onorari previsto agli art. 8-12 TOA. In caso di ricorso - precisa l'art. 29 cpv. 1 TOA - è però dovuto un onorario compreso tra il 20% ed il 70% di quello definito seguendo quel sistema.
Per la definizione dell'onorario dovuto dalla parte vincente al suo patrocinatore - e, di conseguenza, delle ripetibili che spettano a questa - bisognerà pertanto avere riguardo in principio alla complessità ed all'importanza, al valore e all'estensione della pratica, alla competenza professionale ed alla responsabilità dell'avvocato, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione patrimoniale delle parti, all'esito conseguito ed alla sua prevedibilità (art. 8 TOA). L'art. 9 TOA stabilisce indi il modo (percentuale) per calcolare l'onorario secondo il valore della pratica (OV), quando questo è determinato o determinabile. L'art. 10 cpv. 1 TOA indica invece che nelle pratiche il cui valore non è determinabile, l'onorario deve essere calcolato in base al dispendio orario (OT), ritenuto un minimo di fr. 150.- all'ora: importo che, a 12 anni dall'entrata in vigore della TOA, è frattanto lievitato a fr. 200.- orari. L'art. 11 cpv. 1 TOA prevede infine la possibilità
2.3. In concreto, il valore della causa __________ /__________ era di fr. 275'280.-. Nei contenziosi di espropriazione materiale il valore litigioso coincide infatti con le pretese notificate dalla parte attrice (cfr. pure art. 27 TOA, predisposto per le cause di espropriazione formale).
Giusta l'art. 9 TOA, l'onorario ad valorem dovuto al patrocinatore dell'ente pubblico spazierebbe dunque tra i 13'764.- e i 22'022.- fr. (5-8% del valore litigioso).
Sennonché la vertenza ha richiesto al legale del comune un impegno di tempo oggettivamente limitato, quantificabile in una ventina di ore: 8 ore per lo studio della pratica, altrettante per la stesura dell'allegato di risposta di 14 pagine, nonché 4 ore per la comparsa all'udienza di conciliazione, la redazione della brevissima memoria conclusiva ed il successivo intervento al dibattimento finale. Ne risulterebbe un onorario minimo ex art. 10 TOA di ca. fr. 4'400.-.
Applicando la nota formula escogitata dal Consiglio di moderazione al fine di mediare l'onorario a tempo con quello a valore, si ottiene la cifra di fr. 6'670.- cui andrebbero ancora aggiunte le spese e l'IVA. Le ripetibili dovute al comune nella procedura innanzi al Tribunale di espropriazione possono quindi essere fissate in complessivi fr. 7'000.- come richiesto nel gravame. Indennità
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza dei resistenti __________ (art. 28 e 31 Pamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 50, 70 Lespr; 18, 28 e 31 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza il dispositivo 2 della sentenza 21 ottobre 1998 (no. 41/87-103) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullato e riformato come segue:
"2. La tassa di giustizia in fr. 1'000.- e le spese sono a carico di __________ e __________ con l'obbligo di rifondere al Comune di __________ fr. 7'000.- per ripetibili."
La tassa di giudizio di fr. 400.- è posta a carico dei resistenti __________ in solido, con l'ulteriore obbligo di versare al comune di __________ fr. 600.- per titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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