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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1998.9
Data decisione, Autorità: 21.10.1999, TRAM
Incarto n. 50.98.00009
Lugano 21 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 novembre 1998 di
rappr. da: __________
contro
la decisione 12 ottobre 1998 (no. 457-1) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che __________ ha inoltrato il 21 febbraio 1997 nei confronti dell'insorgente a seguito delle restrizioni sancite dal PR delle strade cantonali a carico dei mapp. __________ e __________ RFD di __________;
viste le risposte:
19 novembre 1998 del Tribunale di espropriazione;
10 dicembre 1998 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietario unico del mapp. __________ RFD di __________ e proprietario in comune del contermine mapp. __________, due fondi edificati di 1'508, rispettivamente 358 mq, posti in località __________ lungo la strada cantonale -.
B. In data 31 maggio 1976 il Gran Consiglio ha approvato il piano regolatore delle strade cantonali nei comuni di __________, __________ e __________, respingendo nel contempo il ricorso presentato da __________, il quale aveva sollecitato un lieve spostamento del tracciato in corrispondenza della sua casa d'abitazione, altrimenti sventrata dal futuro sedime stradale e soggetta ad espropriazione parziale.
C. Il 20 gennaio 1986 la famiglia __________ ha domandato al Dipartimento delle pubbliche costruzioni di poter riattare lo stabile al mapp. __________ (attuale mapp. __________). Ottenuta risposta negativa stante la sussistenza dei vincoli sanciti dal predetto PR delle strade, con scritto 20 ottobre 1986 __________ ha notificato all'autorità cantonale una pretesa d'indennità di complessivi fr. 233'329.- cui non è stato dato seguito alcuno.
D. Nell'autunno del 1987 __________ ha chiesto ed in seguito ottenuto l'autorizzazione di costruire sulla part. __________ una nuova casa d'abitazione più arretrata dal sedime stradale rispetto a quella esistente.
E. Il 31 maggio 1991, trascorsi 15 anni dalla sua approvazione, il PR della strada cantonale - è decaduto unitamente a tutti i suoi vincoli. Lo strumento pianificatorio è stato formalmente abbandonato dal Consiglio di Stato con risoluzione 13 novembre 1991 pubblicata sul FU N. __________ del __________.
F. Mediante istanza 21 febbraio 1997 __________ ha nondimeno convenuto in giudizio lo Stato del Canton Ticino davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, postulando il riconoscimento di un'indennità di fr. 233'329.- oltre interessi per titolo di espropriazione materiale conseguente ai vincoli sanciti sulle sue proprietà dal 1976 al 1991.
In sede di risposta lo Stato si è opposto fermamente alla domanda, a suo giudizio perenta e infondata nel merito per assenza degli elementi costitutivi dell'espropriazione materiale.
Nel successivo scambio di allegati, così come all'udienza del 13 gennaio 1998, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande. In occasione di un dibattimento tenutosi l'8 settembre 1998 i contendenti hanno invitato il giudice delle espropriazioni ad emanare una decisione pregiudiziale circa la tempestività delle pretese notificate.
G. Con sentenza 12 ottobre 1998 il Tribunale di espropriazione si è dunque pronunciato sull'eccezione sollevata dallo Stato, respingendola.
Il primo giudice ha ritenuto in sostanza che la causa di espropriazione materiale era stata promossa in tempo utile giusta la più recente interpretazione dei combinati art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr operata dal Tribunale cantonale amministrativo.
H. Avverso questa pronunzia lo Stato è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
Il Cantone ha sollecitato la reiezione per causa di perenzione dell'istanza 21 febbraio 1997 di , riproponendo le argomentazioni già addotte senza successo innanzi all'autorità inferiore. Evocato il regime giuridico in vigore al momento in cui è stato approvato il PR della strada cantonale __________ - (la LCMS del 1951, la LE del 1973 e la Lespr del 1971), il ricorrente ha chiesto in pratica al Tribunale di abbandonare la propria tesi secondo cui gli art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr hanno sancito una restituzione dei termini utili per notificare pretese di indennizzo per titolo di espropriazione materiale. A mente dell'insorgente, questa interpretazione delle citate norme di legge disattenderebbe la reale volontà del Legislatore e condurrebbe a risultati illogici privilegiando coloro che hanno subito restrizioni della proprietà di gran lunga anteriori al 6 maggio 1988.
I. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto il resistente __________, il quale ha avversato le tesi del ricorrente con argomenti che verranno ripresi
Considerato, in diritto
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura della contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il PR della strada cantonale __________ -__________ è stato approvato il 31 maggio 1976, epoca in cui nella Costituzione federale era già stato inserito l'art. 22 ter e nella giurisprudenza federale si erano da tempo precisati i concetti basilari afferenti all'espropriazione materiale. In ambito cantonale, erano allora in vigore la legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali del 1951 (sostituita il 1° luglio 1983 dalla legge sulle strade del 23 marzo 1983) e la Lespr 1971, che agli art. 1 cpv. 2 e 39 si riferisce con ogni evidenza alla problematica dell'espropriazione materiale. La vecchia LCMS del 1951, nella misura in cui ignorava l'istituto dell'espropriazione materiale ed escludeva esplicitamente il riconoscimento di indennizzi per le restrizioni - limitate nel tempo - dei diritti dei proprietari previste dai PR (art. 9 LCMS 1951), era certamente inconciliabile con la garanzia costituzionale della proprietà di cui all'art. 22 ter Cost. A livello federale si era peraltro affermata da anni una chiara giurisprudenza che legittimava i proprietari a domandare un risarcimento per il danno patrimoniale derivante da una misura pianificatoria equivalente ad espropriazione (cfr. la celeberrima sentenza B.in DTF 91 I 329). Quanto all'art. 5 LPT ed alla sua portata nel tempo, il Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che il disposto è applicabile non soltanto alle misure di pianificazione adottate dopo la sua entrata in vigore, ma anche alle conseguenze pecuniarie derivanti dai provvedimenti presi in antecedenza (DTF 113 Ib 30 consid. 1). Se ne deve dedurre che alle restrizioni istituite prima del 1° gennaio 1980 possano essere applicati tutti i principi desunti dall'art. 5 LPT in tema di espropriazione materiale.
In quella decisione il Tribunale cantonale amministrativo ha avuto modo di precisare che il nuovo art. 39 Lespr ha sancito una sorta di restituzione dei termini utili per insinuare pretese a titolo di espropriazione materiale. Secondo il diritto previgente, se una restrizione della proprietà aveva conseguenze equivalenti ad una espropriazione materiale, chi si riteneva leso doveva far valere le proprie pretese di indennità, pena la perenzione, entro un anno da quando il provvedimento era diventato definitivo (Scolari, Commentario della legge edilizia, N. 5 ad art. 26 LE; Brenni, La perenzione dell'azione di espropriazione materiale giusta l'art. 39 Lespr, RDAT 1984 p. 265); la decorrenza infruttuosa di questo termine annuale di mera perenzione (DTF 113 Ib 370, 112 Ib 510; Brenni, op. cit., p. 265) comportava quindi la decadenza della pretesa e l'estinzione dei tutti i diritti che ne derivavano (Grisel, Traité de droit administratif, p. 662 ss.), riservata la facoltà del proprietario colpito di postulare l'esproprio formale al pieno valore venale in caso di ripresentazione del vincolo (ex art. 26 cpv. 2 LE 1973; cfr. rapporto 26 febbraio 1988 della Commissione della legislazione sul messaggio 9 dicembre 1987 concernente la modifica dell'art. 39 cpv. 1 della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971, RVGC sessione ordinaria autunnale 1987, p. 1178; Bianchi, Di alcune considerazioni sulla durata del piano regolatore, RDAT 1986 p. 246).
Il nuovo art. 39 cpv. 1 Lespr prevede invece che "le pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell'espropriazione materiale devono essere fatte valere entro il termine di 10 anni dal giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono far derivare le pretese". L'art. 75 cpv. 2 Lespr precisa da parte sua che "il termine di 10 anni di cui all'art. 39 cpv. 1 della presente legge decorre dalla sua entrata in vigore per tutti i vincoli preesistenti". Per "presente legge" è da intendersi la modificazione che ha introdotto nella Lespr i nuovi art. 39 cpv. 1, 39 cpv. 5 e 75 cpv. 2 (cfr. il già citato rapporto 26 febbraio 1988, p. 1179), novella legislativa entrata appunto in vigore il 6 maggio 1988 (RDAT II-1994 N. 64). La locuzione "per tutti i vincoli preesistenti" si riferisce invece alle restrizioni costitutive di espropriazione materiale passate e presenti, comprese quelle che pur non avendo dato luogo a richieste d'indennità avrebbero potuto determinare un'espropriazione formale in applicazione di norme come l'art. 26 cpv. 2 LE 1973 se fossero state riproposte alla loro scadenza (cfr. nuovamente il rapporto 26 febbraio 1988, p. 1179). Altrimenti detto, abrogando l'art. 26 cpv. 2 LE 1973 e modificando l'art. 39 cpv. 1 Lespr il Legislatore ha voluto sottoporre alla disciplina del nuovo diritto, ovvero al termine di perenzione decennale per l'inoltro di eventuali domande di risarcimento, tutti i vincoli che potevano configurare casi di espropriazione materiale, senza operare distinzioni in merito alla natura dei vincoli stessi o al genere dei provvedimenti che li avevano provocati. D'altra parte, differenziazioni non se ne ritrovano neppure nel testo dell'art. 39 Lespr, norma applicabile ad ogni sorta di restrizione della proprietà equivalente ad espropriazione.
Ne consegue che le pretese d'indennizzo notificate il 21 febbraio 1997 si appalesano tempestive. Il 6 maggio 1988 il PR della strada cantonale - era pienamente in vigore e con esso tutte le limitazioni istituite contestualmente alla sua approvazione. Lo stesso giorno, in forza degli art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr, il proprietario del mapp. __________ ha acquisito la facoltà di rivendicare entro dieci anni un'indennità per titolo di espropriazione materiale. La decadenza del PR intervenuta nel 1991 non ha per nulla intaccato quella prerogativa, ma ha semplicemente costretto __________ ad impostare la causa sulla base di una presunta espropriazione materiale temporanea. Se a torto od a ragione, è quesito che dovrà essere affrontato dal Tribunale di espropriazione una volta cresciuta in giudicato la presente pronunzia.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza totale dell'insorgente (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 39, 50, 73, 75 Lespr; 18, 28 e 31 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di rifondere a __________ fr. 1'200.- per titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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