AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 50.1998.8
Data decisione, Autorità: 18.08.1999, TRAM
Incarto n. 50.98.00008
Lugano 18 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2 novembre 1998 della
Comunione ereditaria fu __________, composta da: __________, __________, __________, __________, tutti patr. dall'avv. __________,
contro
la decisione 1. ottobre 1998 (no. 3/98) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________ per acquisire la proprietà del mappale no. __________ RFD di tale comune;
viste le risposte:
20 novembre 1998 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;
30 novembre 1998 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La comunione ereditaria fu __________, composta da __________, __________, __________ e __________, è proprietaria del mappale no. __________ RFD di __________, così censito a RF:
A) fabbricato mq 128
B) tettoia mq 21
c) piazzale mq 469
d) prato mq 6778
totale mq 7396
Il fondo, pianeggiante e di forma tendenzialmente triangolare, si trova in località "__________", sulla destra della strada cantonale che da __________ porta a __________. Esso è il risultato di una lottizzazione operata nel 1982 sulla più vasta part. __________ ed è posto a S/W rispetto alla sua estensione originale.
Il fabbricato e la tettoia sono di proprietà di una locale associazione sportiva, che sino al 31 dicembre 1997 ha goduto del sedime in virtù di un contratto di locazione.
B. Il PR di __________, approvato dal Consiglio di Stato il 30 settembre 1975, ha collocato la particella in zona riservata per attrezzature pubbliche ed edifici pubblici (AP-EP). Nel piano regolatore entrato in vigore il 20 dicembre 1994, esso è stato nuovamente posto in zona attrezzature pubbliche (AP).
C. Verso la fine del 1996 il comune di __________ ed i proprietari hanno intavolato delle trattative finalizzate alla compravendita del fondo in oggetto, al fine di metterlo definitivamente a disposizione della popolazione e dell'associazione sportiva.
Venuta meno la possibilità di un accordo bonale, il comune di __________ - mediante avviso personale 2 marzo 1998 e pubblicazione degli atti (relazione tecnica, piano d'espropriazione, tabella d'espropriazione ed offerte d'indennità) - ha promosso l'espropriazione formale della particella no. __________, offrendo un indennizzo di fr. 30.- al mq.
Con scritto 9 marzo 1998 la CE __________ ha chiesto invece di adeguare l'indennità d'espropriazione "al reale ed effettivo valore dei terreni, di gran lunga superiore" all'offerta dell'ente pubblico, senza peraltro opporsi all'esproprio.
All'udienza di conciliazione del 6 maggio 1998 le parti si sono accordate in tema di anticipata immissione in possesso, concessa a far tempo dal 1. gennaio 1998, e di saggio d'interesse annuo sull'indennità, convenuto al 5%.
D. Esaurite le formalità processuali, con sentenza 1° ottobre 1998 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sull'indennità dovuta all'espropriata.
Accertata in fr. 15.- il mq la quotazione media dei fondi posti in zona agricola o comunque non edificabile di __________ e valutate le peculiarità del terreno espropriato, il primo giudice ha deciso di concedere alla proprietaria un'indennità di fr. 25.- il mq, per un totale di fr. 184'900.-, oltre interessi al 5% a partire dal 1° gennaio 1998.
E. Avverso il predetto giudicato la CE __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo mediante ricorso 2 novembre 1998.
La ricorrente ha criticato la prima istanza per aver quantificato l'indennizzo in soli fr. 25.- il mq. Evidenziate le qualità del proprio fondo ed esposti i prezzi soluti in passate compravendite di terreni meno pregiati, ha chiesto il riconoscimento di un'indennità di fr. 50.- il mq, subordinatamente di fr. 30.- il mq, con interessi al 5% dal 1° gennaio 1998.
F. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Ad identica conclusione è pervenuto il comune di __________, contestando partitamente le tesi della ricorrente con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
G. In occasione di un sopralluogo tenutosi il 17 giugno 1999 il giudice delegato ha sottoposto alle parti una proposta transattiva, respinta dagli espropriati il 12 luglio seguente.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni del Tribunale di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr. Il gravame, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del sopralluogo esperito in fase istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Come in prima istanza, anche in questa sede la lite si concentra sull'indennità dovuta all'espropriata per l'esproprio totale della particella no. __________ RF di __________.
2.1. Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. La determinazione di questa è disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione. In altre parole, all'espropriato dev'essere garantita la stessa situazione economica, in cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in modo che non subisca danni né consegua vantaggi pecuniari per effetto dell'espropriazione (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. 1, Berna 1986, n. 3 segg. ad art. 16 LFespr; G. Müller, in: Commentaire de la Constitution fédérale, 1996, n. 66 ad art. 22ter; DTF 95 I 455).
L'importo dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende pure l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato come conseguenza dell'espropriazione.
Nella stima del valore venale si deve tener conto anche della possibilità di un miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr); gli aumenti e le diminuzioni di valore derivanti dall'opera dell'espropriante non vengono però considerati.
Nel caso di espropriazione parziale, l'indennità comprende inoltre l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad essere diminuito (art. 11 lett. b Lespr).
Il dies aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso (art. 19 prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr); se non v'è presa di possesso anticipata, sarà determinante il momento dell'emanazione della decisione di stima da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19 seconda frase Lespr) e l'interesse legale sull'indennità inizierà a decorrere a partire dalla data, in cui la stessa diventa esigibile, ossia decorsi venti giorni dalla sua fissazione definitiva (art. 54 cpv. 1 Lespr).
In casu il dies aestimandi va situato in corrispondenza del
2.2. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess/Weibel, op. cit., n. 80 segg. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, Berna 1994, pag. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess/Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, Zurigo 1966, pag. 36). L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985, N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.
2.3. Il complesso delle transazioni ritenute dal Tribunale di espropriazione indica che nel biennio 1996-1997 il prezzo medio pagato nel comune di __________ per l'acquisto di terreni posti in zona agricola o comunque ubicati al di fuori della zona edificabile si aggirava attorno a fr. 15.- il mq. Come rettamente annota il giudice di prima istanza, i prezzi soluti per le particelle no. __________ (fr. 170.- il mq) e no. __________ (fr. 3,48 il mq) vanno esclusi dal calcolo, trattandosi di valori estremi convenuti in situazioni oggettivamente particolari. Il primo si riferisce infatti ad un'esigua striscia di terreno integrata nel giardino di un fondo contermine edificabile, mentre il secondo concerne un fondo prevalentemente boschivo.
2.4. La cifra indicativa di cui sopra (fr. 15.- il mq) va ora corretta ed adeguata in funzione delle specificità giuridiche e fattuali del mappale espropriato, in modo da giungere al suo effettivo valore venale.
In sede di sopralluogo si è potuto constatare che il mapp. __________ possiede effettivamente le qualità individuate dal Tribunale di espropriazione ed evocate dalla ricorrente: il terreno è infatti ampio, di conformazione pianeggiante, vicino ad una fonte di approvvigionamento idrico e dotato di un comodo accesso alla pubblica via. La forma irregolare e l'ubicazione infelice (in una depressione tra due colline) gli precludono tuttavia la qualifica di ottimo terreno agricolo.
Considerato che salvo un paio di casi del tutto eccezionali l'importo di fr. 30.- il mq rappresenta il valore massimo finora assegnato per l'espropriazione di ottimi terreni agricoli, l'indennità di fr. 25.- il mq riconosciuta dal primo giudice - superiore di oltre il 65% alla quotazione media dei fondi agricoli di __________ - appare senz'altro corretta ed adeguata alle peculiarità del terreno in oggetto. Tanto più che a far tempo dal 1994 il valore di mercato dei poderi agricoli di superficie superiore ai 2'500 mq è vistosamente decresciuto a seguito dell'entrata in vigore della LDFR e della sorveglianza sui prezzi operata dallo Stato (STA 28 gennaio 1998 in re Commissione di vigilanza in materia di diritto fondiario rurale/ASN).
2.5. La ricorrente critica il Tribunale di espropriazione per averle riconosciuto un indennizzo inferiore all'offerta formulata dal comune di __________ (fr. 30.- il mq) ed ai prezzi pagati in passato per acquistare la proprietà di fondi contermini (fr. 30.-/mq nel 1982, rispettivamente fr. 160.-/mq nel 1992). La censura è infondata.
Innanzitutto perché per legge il Tribunale di espropriazione non è vincolato dalle conclusioni delle parti nel fissare l'importo dell'indennità (art. 49 Lespr). Secondariamente perché i prezzi stipulati nell'ambito di trattative bonali non possono notoriamente influire in modo determinante sulla quantificazione dell'indennità espropriativa, che deve corrispondere ai reali valori di mercato (cfr. Hess/Weibel, op. cit., n. 86 ad art. 19 LFespr; RDAT I-1993 N. 51). In terzo luogo perché l'operazione del 1992 è stata manifestamente influenzata dall'esigenza del compratore di disporre proprio dello spazio acquisito per erigere in loco alcune infrastrutture necessarie alla propria attività sportiva; l'indennità espropriativa deve invece corrispondere al prezzo (di mercato) che un acquirente qualsiasi avrebbe sborsare per far sua la part. __________.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 11 lett. a e b, 12 cpv. 1, 19, 49, 50 cpv. 1 e 3, 54 cpv. 1 e 70 Lespr; 1 segg. PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 750.- sono poste a carico della ricorrente, la quale rifonderà al comune di __________ la somma di fr. 800.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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