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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1998.4
Data decisione, Autorità: 30.06.1998, TRAM
Incarto n. 50.98.00004
Lugano 30 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 aprile 1998 del
Comune di __________
contro
la decisione 8 aprile 1998 con cui il Presidente supplente del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha stralciato dai ruoli la causa inc. 396/77;
viste le risposte:
23 aprile 1998 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;
29 aprile 1998 del Consorzio __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 2 ottobre 1992 il consorzio __________ (in seguito: consorzio) ha notificato innanzi al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina una pretesa di indennità per espropriazione materiale contro il comune di __________ per asserite restrizioni ai mapp. __________ e __________ istituite mediante una variante di PR approvata dal Consiglio di Stato il 18 giugno 1991;
che con risposta 27 ottobre 1992 il comune ha domandato la reiezione della pretesa;
che all'udienza di conciliazione 17 novembre 1992 le parti hanno concordato la sospensione del procedimento;
che con scritto 25 marzo 1998 il municipio di __________ ha comunicato al Tribunale d'espropriazione che la vertenza poteva essere considerata chiusa attraverso l'adozione del piano particolareggiato (PP) del comparto __________, elaborato con il consenso e partecipazione del consorzio, di cui era imminente la decisione di approvazione del Consiglio di Stato;
che, del pari, con lettera 30 marzo 1998 l'istante ha informato il Tribunale d'espropriazione che la procedura poteva essere tolta poiché la lite era stata composta direttamente tra le parti;
che con decreto 8 aprile 1998 il Presidente supplente del Tribunale d'espropriazione, facendo riferimento ad una convenzione conchiusa tra le parti, approvata dal consiglio comunale di __________ il 23 settembre 1996, ha stralciato la lite dai ruoli per intervenuta transazione (dispositivo n. 1) e posto interamente a carico del comune di __________ la tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 300.-- (dispositivo n. 2);
che con ricorso 20 aprile 1998 il comune di __________ é insorto innanzi a questo Tribunale contro l'aggravio della tassa di giudizio e delle spese (dispositivo n. 2), chiedendo in via principale il loro annullamento ed in via subordinata una loro differente ripartizione;
che il ricorrente, affermata l'inapplicabilità dell'art. 73 cpv. 1 Lespr alla fattispecie, assevera di non poter essere considerato soccombente, poiché la pretesa d'indennità formulata nei suoi confronti é stata totalmente ritirata;
che con risposta 29 aprile 1998 il consorzio si é rimesso al giudizio del Tribunale, dopo aver osservato che la causa di espropriazione materiale é divenuta priva d'oggetto perché il comune ha rinunciato alle restrizioni alla sua base;
che il Presidente supplente del Tribunale d'espropriazione ha rinunciato a formulare delle osservazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale é senz'altro data (art. 1 cpv. 2, 38 cpv. 1 lett. d e 3, 43, 50 cpv. 1 e 2 Lespr), poiché il ricorso concerne la ripartizione della tassa di giudizio e delle spese, effettuata nell'ambito di una decisione di stralcio dai ruoli di un procedimento;
che il ricorso é inoltre tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 PAmm);
che il gravame é pertanto ricevibile in ordine e può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che, per l'art. 73 cpv. 1 Lespr, applicabile ai procedimenti di espropriazione formale, le spese di procedura sono di regola interamente a carico dell'espropriante;
che, in un procedimento di espropriazione materiale, questo principio vale solo quando la sussistenza di quest'ultima é pacifica ed incontestata ed il proprietario ha, di conseguenza, diritto ad ottenere la stima dell'indennizzo a spese dell'ente espropriante (RDAT 1983 N. 82; 1987 N. 72; Rep. 1985, pag. 380 seg. consid. 7);
che invece, quando la sussistenza di un'espropriazione materiale é contestata, la ripartizione delle spese di procedura ha luogo secondo le regole generali vigenti nella procedura amministrativa, ovvero - in principio - secondo la soccombenza (ibidem);
che, nel concreto caso, il Presidente del Tribunale d'espropriazione ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione;
che esso ha nel contempo posto a carico del solo comune di __________ la tassa di giudizio e le spese di procedura;
che il relativo giudizio non giustifica questa decisione e nemmeno richiama l'applicazione di una qualche disposizione legale dalla quale questa possa essere eventualmente desunta;
che, inoltre, a fronte di precise contestazioni sollevate dal comune di __________ mediante l'impugnativa in rassegna il Presidente del Tribunale d'espropriazione ha rinunciato a presentare delle osservazioni;
che, agendo in questo modo, il Giudice di prima istanza ha precluso al ricorrente, alla controparte ed al Tribunale amministrativo la possibilità di comprendere le ragioni del suo giudizio quo alla ripartizione delle spese;
che, a fronte di questo chiaro ed a questo punto insanabile difetto di motivazione (art. 49 cpv. 1 Lespr, 26 cpv. 1 PAmm) il Tribunale amministrativo non può che annullare il giudizio impugnato a questo riguardo (art. 61 PAmm), ferma restando la facoltà per il Presidente del Tribunale d'espropriazione di rimettere una tassa di giudizio e delle spese connesse con lo stralcio della procedura in rassegna mediante decreto debitamente motivato;
che il Tribunale rinuncia a prelevare una tassa di giudizio (art. 28 PAmm);
visti gli art. 1, 38, 43, 73 Lespr, 3, 18, 26, 28, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Il dispositivo n. 2 del decreto 8 aprile 1998 con cui il Presidente supplente del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha stralciato da ruoli l'inc. 396/77 é annullato.
Non si prelevano tasse di giudizio né spese. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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