AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1998.3
Data decisione, Autorità: 09.11.1998, TRAM
Incarto n. 50.98.00003
Lugano 9 novembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 aprile 1998 dello
__________ rappr. da: __________
contro
la decisione 24 marzo 1998 (no. 2/97-24) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata in merito alla richiesta di modifica dei piani presentata da __________ nell'ambito del procedimento di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione promosso dallo Stato del Canton Ticino a dipendenza della costruzione della nuova strada cantonale di circonvallazione del comune di __________;
viste le risposte:
5 maggio 1998 del Tribunale di espropriazione;
22 maggio 1998 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ è proprietaria del mapp. __________ RFD di __________, un terreno edificato di complessivi 2540 mq posto a S del nucleo di __________ e raggiungibile mediante una lunga via d'accesso censita quale sub. k;
che il PR di __________ entrato in vigore il 15 marzo 1995 prevede la costruzione di una strada di aggiramento del nucleo del paese il cui tracciato scorre sulla part. __________ laddove la stradina d'accesso sub. k raggiunge il resto del fondo;
che onde realizzare la circonvallazione di __________, nel gennaio del 1997 lo Stato ha avviato contemporaneamente la procedura di approvazione dei progetti definitivi dell'opera viaria e l'espropriazione dei terreni necessari;
che sono così divenuti oggetto di esproprio formale anche 790 mq ca. del mapp. __________, per i quali il Cantone ha offerto un indennizzo di fr. 11'850.- (fr. 15.-/mq), oltre a fr. 4'671.- per la soppressione di alcune piante e fr. 2'000.- a corpo per la demolizione di una tettoia;
che con notifica 5 marzo 1997 __________ ha sollecitato il ripristino di un'entrata veicolare al fondo con relativo cancello e l'installazione di una cinta protettiva alta almeno 1 m a margine della cantonale; nel contempo, ha postulato il riconoscimento di un'indennità espropriativa di fr. 183'750.90;
che all'udienza di conciliazione del 24 giugno 1997 lo Stato ha acconsentito alla formazione di un nuovo accesso diretto dalla circonvallazione ed alla posa di una recinzione metallica lungo tutto il fronte stradale; per la soppressione del vecchio cancello, l'ente pubblico ha offerto un indennizzo di fr. 500.- che la proprietaria ha rifiutato;
che con decisione 24 marzo 1998 il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto definitivo concernente la realizzazione della nuova strada di circonvallazione di __________, riprendendo nel dispositivo gli accordi intercorsi tra le parti in tema di accesso e protezione esterna; quanto al cancello, ne ha disposto il ripristino come domandato dalla proprietaria;
che avverso quest'ultima specifica pronunzia lo Stato è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale il rinvio degli atti all'istanza inferiore per un nuovo giudizio in forma espropriativa e in via subordinata la conferma dell'indennità di fr. 500.- offerta per la soppressione del cancello;
che a mente del ricorrente, pronunciando il ripristino del cancello il Tribunale di espropriazione avrebbe emanato un giudizio di natura espropriativa impugnabile innanzi al Tribunale cantonale amministrativo; tale giudizio, reso senza procedere ad alcun accertamento circa il valore venale dell'oggetto sacrificato, sarebbe da annullare siccome lesivo del principio secondo cui gli indennizzi espropriativi vanno corrisposti in denaro;
che il Tribunale di espropriazione ed __________ propongono la reiezione in ordine del ricorso; in quanto diretta contro una decisione definitiva prolata in applicazione dell'art. 22 cpv. 3 Lstr, l'impugnativa sarebbe irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale;
considerato, in diritto
che prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che notoriamente il ricorso a questo Tribunale non è dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm);
che nell'evenienza concreta questo Tribunale può riconoscersi competente a statuire in merito al gravame a condizione che il provvedimento censurato sia di natura espropriativa e rientri nel novero di quelli impugnabili giusta l'art. 50 cpv. 1 e 2 Lespr; dovesse risultare afferente alla legislazione sulle strade, il ripristino disposto dal Tribunale di espropriazione sarebbe per contro definitivo al pari della decisione di approvazione dei progetti definitivi della circonvallazione di __________ nella quale è stato inglobato (cfr. art. 22 cpv. 3 Lstr);
che il controverso ripristino, ancorché stabilito nell'ambito di una decisione resa in applicazione dell'art. 22 Lstr, si configura con ogni evidenza alla stregua di una vera e propria indennità espropriativa riconosciuta a __________ in conseguenza della privazione del cancello posto attualmente lungo la strada d'accesso (sub. k) al suo fondo;
che in sede di notifica conseguente alla pubblicazione degli atti, la stessa proprietaria del mapp. __________ ha chiesto la ricostruzione del cancello nei pressi del nuovo accesso o il versamento di un'indennità di fr. 10'000.- qualificando tali richieste come pretese di natura espropriativa;
che d'altra parte non si vede oggettivamente come la ricollocazione di un cancello ad una decina di metri dal ciglio di una nuova arteria cantonale, ovvero ben all'interno di una proprietà privata, possa essere contemplata nel progetto definitivo attinente alla costruzione della strada medesima; l'obbligo di indicare gli accessi ai fondi già nei piani generali o nei PR (cfr. art. 11 cpv. 2 e 12 cpv. 2 Lstr) non sta ancora a significare che nei progetti definitivi si debbano precisare dettagli che esulano dagli imbocchi veri e propri sulla cantonale;
che accertata la natura espropriativa dell'impugnata disposizione, il ricorso è certamente ricevibile in ordine; la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame sono infatti incontestabilmente date dagli art. 50 Lespr e 43 PAmm;
che nel merito il ricorrente sollecita prioritariamente l'annullamento del dispositivo impugnato e il rinvio degli atti al Tribunale di espropriazione;
che la domanda va accolta, poiché il principio dell'unitarietà dell'indennizzo espropriativo impone che quanto dovuto alla proprietaria del mapp. __________ a risarcimento del danno causato dall'esproprio venga fissato globalmente in una sola decisione;
che pronunciandosi sulle indennità spettanti all'espropriata, il primo giudice potrà senz'altro riproporre la condanna dello Stato al ripristino del vecchio cancello; lo spostamento della struttura esistente in corrispondenza del nuovo accesso consentirà infatti di riparare alla perfezione il pregiudizio cagionato all'espropriata con costi inferiori al versamento di un indennizzo pecuniario ex art. 10 cpv. 1 e 11 lett. a Lespr;
che sulla scorta di quanto precede il ricorso va pertanto accolto;
che date le circostanze questo Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 11 ss., 18 ss. Lstr; 9, 10, 11, 50, 70 Lespr; 3, 18, 28, 60 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. il dispositivo 1.2. della decisione 24 marzo 1998 (no. 2/97-24) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullato;
1.2. gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina per il giudizio sulle indennità espropriative complessivamente dovute all'espropriata.
Non si assegnano ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster