AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 50.1997.37
Data decisione, Autorità: 11.03.1999, TRAM
Incarto n. 50.97.00037 50.97.00038
Lugano 11 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
Statuendo sui ricorsi
a) 1° dicembre 1997 del Comune di __________ patrocinato da: avv. __________
b) 2 dicembre 1997 della
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 29 ottobre 1997 (no. 15/95-73) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che la __________ ha inoltrato il 7 agosto 1995 nei confronti del comune di __________ a seguito delle restrizioni sancite dal PR a carico dei mapp. __________, __________ e __________ (istituzione di un vincolo AP);
viste le risposte:
5 dicembre 1997 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina,
30 dicembre 1997 della __________,
al ricorso sub a);
5 dicembre 1997 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina,
16 gennaio 1998 del comune di __________,
al ricorso sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La __________ è proprietaria tra l'altro dei mapp. __________, __________ e __________ di , tre fondi contermini posti in un comparto territoriale delimitato dalla strada cantonale __________ - (N), dal tracciato delle FFS (O) e dal fiume __________ (S).
Il mapp. __________, ampio complessivi mq 12'202, ospita diversi stabili e impianti necessari all'esercizio dell'attività industriale/commerciale indicata nella ditta della proprietaria. I confinanti mapp. __________ (932 mq) e __________ (836 mq) sono invece inedificati.
B. Il PR di __________ approvato dal Consiglio di Stato il 25 settembre 1990 ha collocato l'intera superficie dei mapp. __________ e __________, nonché 2'418 mq del mapp. __________, in zona AP per la creazione di un giardino pubblico. La porzione rimanente della part. __________ è stata attribuita parte alla zona Ar-I (artigianale industriale), parte alla zona Rar3 (mista residenziale artigianale).
La società ha impugnato siffatto assetto pianificatorio, ma i suoi ricorsi sono stati respinti sia dal Consiglio di Stato, contestualmente all'approvazione del PR, sia dal Tribunale della pianificazione del territorio (sentenza 13 dicembre 1993). Questo nonostante l'accoglimento dei gravami proposto dal comune in vista di un imminente abbandono delle restrizioni decise al momento dell'adozione del piano.
C. Ritenendosi gravemente lesa dai vincoli di PR, mediante istanza 7 agosto 1995 la __________ ha convenuto in giudizio il comune davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, postulando un'indennità di fr. 325.- il mq oltre interessi per l'esproprio materiale e formale dei suoi fondi.
In sede di risposta ed all'udienza di conciliazione del 2 aprile 1996 il comune di __________ si è rimesso sic et simpliciter alle valutazioni del Tribunale.
Nel successivo allegato di conclusioni presentato al termine dell'istruttoria l'ente pubblico ha tuttavia ribadito di voler abbandonare i vincoli e, qualora il primo giudice avesse accertato la sussistenza dell'espropriazione materiale, di essere disposto ad acquisire la proprietà delle superfici gravate a fr. 160.- il mq, somma corrispondente al loro valore di stima aggiornato. L'espropriata si è invece riconfermata nelle posizioni precedenti, ma alla luce delle risultanze istruttorie ha ridotte le sue pretese a fr. 275.-/mq oltre interessi per il solo titolo di espropriazione materiale.
D. Con sentenza 29 ottobre 1997 il Tribunale di espropriazione ha statuito sulle pretese avanzate dalla __________.
Constatato che l'assetto pianificatorio dei mapp. __________, __________ e __________ non era minimamente mutato dall'entrata in vigore del PR 1990, il primo giudice ha ammesso siccome pacifica la sussistenza di un'espropriazione materiale conseguente all'inclusione di quei fondi edificabili in zona AP.
Per calcolare il risarcimento dovuto alla proprietaria, il Tribunale di espropriazione è partito implicitamente dal presupposto che in assenza del vincolo i terreni sarebbero stati inseriti nella limitrofa zona Rar3. Tenuto conto dei prezzi pagati nel 1989/90 per l'acquisto di due fondi posti appunto in zona Rar3 (prezzi di fr. 176.- il mq e fr. 198.- il mq) e delle peculiarità delle superfici espropriate, ha quindi riconosciuto alla __________ un indennizzo di fr. 185.- il mq per titolo di espropriazione materiale, con interessi - al tasso usuale praticato dalle CFS - a contare dal 16 febbraio 1993, giorno in cui l'espropriata ha indirizzato una lettera al municipio manifestando inequivocabilmente la sua volontà di farsi risarcire. L'indennità per l'eventuale esproprio formale delle aree gravate è stata invece determinata in fr. 25.- il mq (valore agricolo).
Le spese di giudizio (fr. 1'000.-) e le ripetibili (fr. 2'000.-) sono state poste integralmente a carico del comune.
E. Avverso la predetta pronunzia entrambe le parti sono insorte innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, invocandone la riforma parziale.
a) Con il suo gravame 1° dicembre 1997 il comune ha domandato innanzi tutto la sospensione della procedura, essendo in corso la revisione del PR intesa a svincolare i fondi della __________ da ogni aggravio pianificatorio.
L'ente pubblico ha peraltro revocato in dubbio l'esistenza di un'espropriazione materiale, atteso che l'istituzione del vincolo AP non avrebbe privato la proprietaria di concrete facoltà edificatorie.
Quanto alle indennità riconosciute dal Tribunale di espropriazione, il comune ne ha contestato l'ammontare ribadendo che il valore venale dei sedimi espropriati non può essere superiore ai 160.-/mq accertati in sede di revisione generale delle stime. L'espropriante ha censurato pure la data di decorrenza degli interessi decisa dal primo giudice, postulando che la stessa venga fissata in corrispondenza del 7 agosto 1995, giorno in cui è stata avviata la causa di espropriazione materiale.
b) Mediante ricorso 2 dicembre 1997 la __________ ha chiesto per contro che l'indennizzo di espropriazione materiale venga definito in fr. 275.- il mq e le ripetibili di causa commisurate in fr. 45'000.-.
In sostanza l'insorgente ha rimproverato al primo giudice una scorretta applicazione del metodo statistico-comparativo. A suo giudizio, per calcolare correttamente l'indennità espropriativa bisognava tener conto dei prezzi soluti per l'acquisto dei mapp. __________ e __________, unici fondi veramente paragonabili a quelli dedotti in esproprio. Quest'ultimi sarebbero d'altronde ancora più pregiati, poiché in assenza del vincolo avrebbero goduto di parametri edificatori superiori alla norma grazie alle deroghe previste dal PR per le costruzioni su grandi superfici.
In punto alle ripetibili di prima istanza, la cifra richiesta nel gravame - conforme alla TOA - sarebbe giustificata dall'ingente valore di causa e dal consistente grado di soccombenza dell'ente espropriante.
F. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento di entrambe le impugnative, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Le parti si sono avversate vicendevolmente con argomentazioni di cui si dirà - ove occorresse - nel seguito.
Considerato in diritto
I gravami in oggetto, tempestivi (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulati, sono ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base delle tavole processuali, senza procedere all'assunzione delle numerose prove notificate dal comune, insuscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio; la situazione dei fondi espropriati, così come le caratteristiche essenziali delle zone in cui si trovano le proprietà considerate per l'estimo - individuabili tramite le mappe ed il piano prezzi agli atti - sono peraltro note al Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il comune di __________ ha chiesto esplicitamente una sospensione della procedura espropriativa in funzione dell'iter pianificatorio in corso volto a sottrarre i fondi della __________ dalla zona AP. Il comune ha infatti varato una variante di PR attualmente in fase di adozione che prevede la soppressione del vincolo e l'inserimento delle superfici affrancate in zona Rar3.
A dispetto di questa situazione di cui è perfettamente informata, l'espropriata si oppone a qualsiasi sospensione del procedimento ed anzi sollecita con insistenza l'emanazione del giudizio, dolendosi addirittura di denegata giustizia.
Il comune ha manifestato l'intenzione di abbandonare il vincolo AP già durante la fase di approvazione del piano, allorquando ha proposto al Consiglio di Stato di accogliere il ricorso interposto dalla __________ avverso gli atti di PR pubblicati nell'autunno del 1988. La modifica necessaria per tradurre in realtà quell'intendimento ha faticato tuttavia a prendere corpo soprattutto a causa dell'atteggiamento passivo assunto fino a poco tempo fa dall'ente locale. In effetti, a tutt'oggi il comune ha allestito soltanto una proposta di indirizzo, frutto di un lavoro svolto con urgenza dal suo pianificatore dopo l'intimazione della sentenza 29.10.1997 del Tribunale di espropriazione. Il progetto di variante di cui si parla sin dal 1988 (attualmente al vaglio del dipartimento del territorio previsto dall'art. 33 LALPT) si trova insomma allo stadio ancora embrionale pur essendo trascorsi nel frattempo ben 11 anni; sempre che arrivi in porto, la soppressione del vincolo AP, con i ritmi e le tortuosità che contraddistinguono le procedure pianificatorie, è pertanto lungi dal potersi concretizzare efficacemente entro il prossimo futuro.
In simili circostanze questo Tribunale non può accogliere la domanda di sospensione del procedimento presentata dall'ente espropriante. Il ritardo con cui si è mosso il comune impedisce infatti alla pianificazione in itinere di giungere a conclusione nel termine ragionevole entro il quale il Tribunale cantonale amministrativo, adito nel dicembre del 1997, è tenuto a rendere il proprio giudizio (cfr., sull'argomento, DTF 117 Ia 193 consid. 1c; RDAT I-1993 N. 69 e rinvii). D'altra parte, la variante è appena stata approntata ed il destino che l'attende è per il momento ancora troppo aleatorio per giustificare una sospensione sine die della procedura espropriativa.
Come brevemente ricordato in narrativa, a seguito dell'approvazione del PR di __________ i mapp. __________ e __________, nonché 2'418 mq del mapp. __________, sono stati inseriti in zona AP. A mente del Tribunale di espropriazione questa destinazione si configura alla stregua di un dezonamento costitutivo di espropriazione materiale, mentre il comune dissente da tale conclusione. Quand'anche non fosse stata controversa, la questione andava comunque riesaminata d'ufficio (DTF 116 Ib 235 consid. 2b).
3.1. Secondo la giurisprudenza, una restrizione della proprietà derivante da un provvedimento pianificatorio è costitutiva di espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro del fondo colpito è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza (teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (DTF 121 II 417 consid. 4a e rinvii).
Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità di pianificazione che allestisce per la prima volta un piano di utilizzazione conforme alle esigenze costituzionali ed ai principi dedotti dalla LPT, determina un rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile (e non un dezonamento, ovverosia una cosiddetta "Auszonung") allorquando non include una determinata particella in tale zona e ciò anche se questo terreno era edificabile secondo il vecchio diritto (DTF 122 II 326 consid. 4, 121 II 417 consid. 3e). La mancata attribuzione di un fondo alla zona edificabile ("Nichteinzonung") può dar luogo al riconoscimento di un indennizzo per titolo di espropriazione materiale solo in casi eccezionali, segnatamente se il proprietario, in base a criteri e circostanze oggettive, poteva ritenere al momento determinante (entrata in vigore del PR) che un'edificazione del suo fondo conforme al diritto della pianificazione del territorio avrebbe potuto verosimilmente avvenire in un prossimo futuro. Tale è il caso, stando agli esempi citati dall'Alta Corte federale, quando il terreno è, cumulativamente, ubicato entro il PGC adottato conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque, pronto per l'edificazione o dotato perlomeno delle infrastrutture di urbanizzazione primaria ed il suo proprietario ha già sostenuto spese considerevoli per l'urbanizzazione particolare e per la costruzione. Oppure quando il fondo è situato in un comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT e s'impone la sua utilizzazione come terreno prevedibilmente necessario all'edificazione in un avvenire prossimo. Il diritto ad un indennizzo per espropriazione materiale può fondarsi d'altra parte sul principio della buona fede (DTF 121 II 417 consid. 4b e rinvii).
Il momento determinante per stabilire se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante il provvedimento pianificatorio che comporta la restrizione della proprietà. La legislazione cantonale (cfr. art. 39 cpv. 1 LALPT) prevede che il piano regolatore entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato; l'approvazione è condizione di validità ed ha effetto costitutivo.
In casu la sussistenza di un'eventuale espropriazione materiale deve quindi essere apprezzata secondo le circostanze di fatto e di diritto esistenti nel mese di settembre del 1990.
3.2. Il PR di __________ entrato in vigore nel settembre 1990 è il primo piano di utilizzazione conforme ai principi pianificatori sanciti dagli art. 22 ter e 22 quater Cost. e dalla LPT di cui si è dotato il comune. Ne consegue che l'inclusione delle proprietà __________ nella zona AP non costituisce un dezonamento come ritenuto dal primo giudice, ma un rifiuto di assegnazione alla zona edificabile che di principio non genera espropriazione materiale e obbligo di risarcimento.
La fattispecie rientra tuttavia pacificamente nel novero dei casi eccezionali per i quali, stando alla giurisprudenza dianzi ricordata, è dovuta piena indennità.
Prima del 1990 le particelle della __________ erano infatti certamente edificabili siccome situate in una zona già edificata in senso stretto, ovverosia nel "comprensorio già largamente edificato" di cui all'art. 36 cpv. 3 LPT. Ma ciò che più conta è che in assenza del vincolo AP i fondi sarebbero stati certamente assegnati ad una zona edificabile, al pari di tutti i terreni circostanti: inserite in un comprensorio già largamente edificato, ubicate entro il PGC, urbanizzate e pronte per l'edificazione, in forza dell'art. 15 lett. a LPT le proprietà in oggetto avrebbero senz'altro trovato collocamento all'interno di una zona edificabile del PR 1990 di __________. Le stesse risultanze della variante attualmente in fase di adozione lo dimostrano.
L'istituzione del vincolo ha quindi mortificato questa prospettiva. Ha compromesso l'uso edilizio dei mappali colpiti ed intaccato di conseguenza il diritto di proprietà della __________ in misura talmente incisiva da ingenerare espropriazione materiale.
Entrambe le parti, con fini diametralmente opposti, avversano l'indennità espropriativa fissata dal Tribunale di espropriazione.
4.1. Prima di affrontare questioni di mera natura estimatoria, occorre stabilire il presumibile azzonamento delle proprietà __________ in difetto del vincolo, ovvero a quale tipo di zona edificabile sarebbero state verosimilmente destinate quelle superfici se il comune non avesse deciso di riservarsele per soddisfare i propri bisogni.
Orbene, visti i criteri operativi che hanno guidato i pianificatori nella suddivisione per zone di quel comparto territoriale (cfr. piano delle zone e relazione dell'arch. __________, p. 44), non v'è dubbio che in assenza della restrizione le part. 133, 134 e la porzione orientale della part. __________ sarebbero state aggiunte alla confinante zona Rar3, che accoglie tutti i fondi collocati a O dell'autostrada e non inseribili nella zona Ar-I disegnata con rigore geometrico parallelamente alla ferrovia. Questa conclusione trova d'altronde sicuri riscontri nella soluzione pianificatoria di recente varata dal comune, la quale prevede appunto di includere in zona Rar3 le superfici attualmente gravate dal vincolo AP.
4.2. Accertato che le aree espropriate avrebbero dovuto essere assegnate alla zona Rar3, ci si può addentrare nell'estimo del loro valore venale nel settembre del 1990.
4.2.1. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsent-schädigung, p. 36). L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.
4.2.2. Il Tribunale di espropriazione ha rinvenuto solo due contrattazioni realizzate in epoca vicina al dies aestimandi ed aventi per oggetto fondi che possano essere immediatamente comparati per disciplina edilizia ai mapp. __________, __________ e __________ della __________. Trattasi delle compravendite delle part. __________ (283 mq) e __________ (403 mq), acquistate nell'ottobre del 1989 e nel dicembre del 1990 al prezzo medio di fr. 187.- il mq.
Le ulteriori stipulazioni individuate dal primo giudice non possono essere prese in considerazione ai fini del giudizio, vuoi perché afferenti a terreni posti in altre zone di utilizzazione prive di significato (mapp. __________, zona R2+R3 con vincoli; mapp. __________, zona riva lago bosco), vuoi perché realizzate in epoca troppo lontana dalla data determinante (mapp. __________, novembre 1986; mapp. __________, gennaio 1993).
Tra le operazioni utilizzabili per l'estimo si può far rientrare con estrema prudenza quella concernente la part. __________, ma di certo non è possibile far capo esclusivamente od anche solo prevalentemente a quella transazione per stimare il valore venale delle superfici espropriate. L'importo soluto per quel terreno (fr. 270.-/mq) si distanzia infatti nettamente dal livello di tutte le altre compravendite concluse a prezzi decisamente - e di gran lunga - inferiori. Trattasi inoltre di un fondo particolarmente pregiato, incluso in una zona riservata alla mera residenza (R3; cfr. art. 27 NAPR) e situato in posizione tranquilla a poca distanza dal lago.
4.2.3. Ai fini dell'estimo occorre tener presente soprattutto le specificità giuridiche e fattuali dei mappali espropriati.
Se fossero stati inclusi in zona Rar3 i fondi in oggetto, ampi, contigui ed economicamente connessi, avrebbero fruito di possibilità edificatorie e utilizzazioni senz'altro interessanti (cfr. art. 28 NAPR). Questa caratteristica, unita ad una buona posizione sotto il profilo delle vie di comunicazione e della vicinanza con il fiume __________, li avrebbe resi sicuramente attrattivi per il mercato immobiliare senza tuttavia permetter loro di raggiungere il livello di pregio decantato dalla proprietaria. Quest'ultima omette infatti di considerare che i terreni risultano sviliti dalla loro stessa collocazione a ridosso di una zona artigianale-industriale e tra due impianti molesti come l'autostrada e la ferrovia, fonti di emissioni foniche ed atmosferiche tutt'altro che trascurabili. Sotto questo specifico profilo, ben poco li distingue dai più piccoli ma nel contempo meglio accessibili mapp. __________ e __________.
Quanto agli abbuoni edificatori previsti dall'art. 15 NAPR ed agli invocati influssi positivi che avrebbero sulle quotazioni commerciali dei mapp. __________, __________ e __________, non si può fare a meno di annotare che la norma di PR - così come approvata nel 1990 dal Consiglio di Stato - consente al municipio di concedere deroghe per costruzioni su grandi superfici unicamente in zona R2, R3 e Ar-I. L'elencazione delle zone privilegiate contenuta nella disposizione è puntuale e manifestamente esaustiva. Non comprende la zona Rar3 nella quale sarebbero finite le aree espropriate in difetto del vincolo. A dispetto di quanto sostiene l'espropriata, l'art. 15 NAPR non incide pertanto minimamente sul valore venale delle sue proprietà.
Sulla scorta di quanto precede, questo Tribunale condivide appieno l'opinione del primo giudice secondo cui nel settembre del 1990 i terreni dedotti in esproprio potevano avere un valore commerciale di fr. 210.- il mq. Questa cifra, superiore nella misura di oltre il 10% ai valori medi della zona Rar3, si appalesa tutto sommato adeguata alle peculiarità delle particelle - nel complesso per nulla straordinarie - e conforme all'andamento manifestatosi nel mercato immobiliare all'epoca di riferimento. Il fatto che il valore di stima dei fondi espropriati sia di recente passato da 45.- a 200.- fr. il mq è irrilevante; le stime effettuate a fini fiscali non influiscono sul prezzo che verrebbe stipulato in una normale e libera contrattazione e dunque non possono nemmeno condizionare la quantificazione dell'indennità espropriativa, che deve corrispondere ai reali valori di mercato (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 53 ad art. 19 LFespr).
4.3. Di norma, il valore residuo di un terreno edificabile colpito da espropriazione materiale e quindi privato della sua componente edilizia si riduce a quello di un buon fondo agricolo. E' risaputo che alle nostre latitudini tale valore si aggira attorno ai 20.-/30.- fr. il mq, senza particolari differenze tra Sopra e Sottoceneri (cfr. RDAT 1990 N. 58 e 1989 N. 73, così come le indagini condotte sulle quotazioni dei terreni agricoli in RDAT II-1994 N. 64).
Ne consegue che in casu l'indennità di espropriazione materiale dovuta alla __________ può essere stabilita in fr. 185.- il mq come deciso dall'istanza inferiore.
Il comune di __________ chiede che gli interessi vengano fatti decorrere dal 7 agosto 1995, giorno in cui sono state formalmente notificate le pretese di espropriazione materiale.
5.1. Ai sensi della vigente giurisprudenza, in caso di espropriazione materiale gli interessi sulla relativa indennità decorrono, di regola, a partire dal momento in cui l'avente diritto ha manifestato in modo inequivoco la propria intenzione di farsi risarcire (cfr. DTF 114 Ib 283 consid. 2a e rinvii). A tale richiesta - specifica il Tribunale federale - non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente, che l'ente pubblico, conformemente ai principi della buona fede, debba rendersi conto che nel caso concreto il proprietario intende chiedere l'indennità che gli spetta (DTF 112 Ib 512). In effetti, una simile manifestazione di volontà è stata scorta dal Tribunale federale nella formulazione di una proposta transattiva (DTF 97 I 819), nell'intavolazione di trattative con il privato in vista della vendita (DTF 108 Ib 344), così come nelle azioni d'opposizione intraprese dal proprietario avverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva dei suoi interessi (DTF 112 Ib 512).
In casi eccezionali, gli interessi possono essere addirittura negati, segnatamente quando il fondo oggetto d'espropriazione materiale continua a produrre un reddito adeguato malgrado le restrizioni che l'hanno colpito (DTF 114 Ib 174, 112 Ib 496).
5.2. Nell'evenienza concreta, occorre considerare che con scritto 16 febbraio 1993 indirizzato al municipio di __________ l'espropriata ha domandato chiaramente un risarcimento per le conseguenze delle restrizioni istituite sui suoi fondi dal PR del 1990, indicando con precisione l'ammontare delle proprie pretese.
A fronte di tali emergenze, la querelata sentenza del primo giudice - del tutto conforme alla giurisprudenza federale - deve essere tutelata anche laddove riconosce all'espropriata l'interesse compensativo a far tempo dal 16 febbraio 1993.
La società espropriata sollecita infine un maggior risarcimento per i costi di patrocinio di prima istanza.
6.1. Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell'esito del processo e del grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm. Solo se l'esistenza dell'espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il proprietario avrà diritto ad ottenere la stima dell'indennità a spese dell'ente espropriante giusta l'art. 73 Lespr (RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N. 82).
Ai sensi di questa norma, le spese di procedura sono di regola interamente a carico dell'ente espropriante, che è tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili; una ripartizione delle spese e la rinuncia all'assegnazione di ripetibili è consentita qualora le pretese dell'espropriato fossero manifestamente esagerate o infondate.
Le ripetibili sono destinate al risarcimento del pregiudizio costituito dalle spese oggettivamente indispensabili che l'espropriato si è trovato costretto ad affrontare per assicurare un'adeguata difesa dei propri interessi (Hess-Weibel, op. cit., N. 3 ad art. 115 LFespr). L'indennità non copre necessariamente l'integrità dei costi sopportati: deve essere equa, adeguata all'impegno richiesto e alla difficoltà della vertenza piuttosto che al valore litigioso, che non è dunque decisivo (DTF 111 Ib 97 consid. 2c-d; Hess-Weibel, op. cit., N. 4 ad art. 115 LFespr). In effetti, il valore litigioso non può essere determinante, perché altrimenti l'espropriato verrebbe posto in grado - attraverso la formulazione della sua notifica - di influire sull'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili (RDAT I-1992 N. 62). Per quantificare le ripetibili il giudice delle espropriazioni deve pertanto riferirsi principalmente all'assistenza che l'avvocato ha effettivamente prestato a favore del cliente: questa è definita in particolare dal tempo e dalla diligenza impiegati, nonché dall'estensione e dalla complessità della causa (Hess-Weibel, op. cit., N. 3 ad art. 115 LFespr; RDAT II-1994 N. 66). Il Tribunale non è quindi vincolato dalla tariffa professionale degli avvocati (Zimmerli, Die neuste Rechtsprechung des Bundesgerichtes auf dem Gebiete des Enteignungsrecht, ZBl 74/1973 p. 193), che non può essere direttamente applicata e conserva unicamente valore indicativo (RDAT II-1992 N. 44, 1987 N. 72).
6.2. Nel caso dedotto in giudizio, qualsiasi riferimento al valore litigioso - dato dalla differenza tra la domanda dell'espropriato e l'offerta formulata dall'espropriante al più tardi all'udienza di conciliazione (art. 27 TOA) - appare improponibile per la manifesta esuberanza delle pretese di indennizzo notificate dalla __________ (fr. 300.- il mq per il solo titolo di espropriazione materiale) e per la posizione neutra assunta di rimando dal comune, che si è rimesso tranquillamente alle valutazioni del Tribunale di espropriazione.
E' chiaro che quanto maggiore è il divario tra l'offerta dell'espropriante e la pretesa dell'espropriato, tanto più elevato è il valore della causa e, di riflesso, l'onorario dovuto al patrocinatore. Come si è già detto, questo vale tra cliente e avvocato, ma non significa che il giudizio sulle ripetibili ne debba subire le conseguenze.
Nell'evenienza concreta le ripetibili andavano quindi commisurate soprattutto in funzione dell'assistenza indubbiamente diligente che l'avv. __________ ha prestato ai suoi clienti e della difficoltà invero contenuta della causa. Se ne deve concludere che l'indennità di patrocinio di fr. 2'000.- riconosciuta dal Tribunale di espropriazione non presta il fianco a critiche di sorta. Ben ponderate le circostanze, la somma allocata si avvera tutto sommato ossequiosa dei criteri che informano la quantificazione di questa particolare indennità in ambito espropriativo e certamente rispondente al concetto di equità ancorato all'art. 73 Lespr.
L'esito del contenzioso impone di ripartire tra le parti la tassa di giustizia (art. 28 PAmm), mentre la reciproca soccombenza consente di prescindere dall'assegnazione di ripetibili (art. 31 PAmm). In effetti, la regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr, i citati art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re S./comune di __________).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 22 ter Cost; 5, 15, 35, 36 LPT; 39 LALPT; 9, 11, 12, 50, 70, 73 Lespr; 7, 18, 28, 31 e 51 PAmm,
dichiara e pronuncia:
I ricorsi sono respinti.
La tassa di giudizio di fr. 3'000.- è posta a carico del comune di __________ nella misura di fr. 1'500.- e dell'espropriata per la differenza.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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