AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1997.25
Data decisione, Autorità: 09.11.1998, TRAM
Incarto n. 50.97.00025
Lugano 9 novembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 agosto 1997 di
e __________ patrocinati da: dott. iur. h.c. __________
contro
la decisione 27 giugno 1997 (no. 414/48) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale inoltrata il 27 dicembre 1993 dalla Comunione ereditaria __________ relativamente al mapp. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
11 settembre 1997 del Tribunale di espropriazione;
10 ottobre 1997 del municipio di __________;
13 ottobre 1997 dello Stato del Canton Ticino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il PR di __________ entrato in vigore il 28 dicembre 1983 prevede in località __________ la realizzazione di una strada cantonale il cui tracciato attraversa in senso latitudinale il mapp. __________, un fondo inedificato di 1364 mq. Questa strada funge pure da separazione tra la zona __________ e la zona NV, tant'è che la porzione settentrionale del mapp. __________ è assegnata alla zona __________, mentre quella meridionale è inclusa in zona NV e parzialmente gravata da un vincolo P.
All'epoca dell'adozione del PR il proprietario del __________ si era opposto a tale assetto pianificatorio, contestando in particolare il tracciato della futura circonvallazione di __________; il suo ricorso è stato tuttavia respinto dal Consiglio di Stato contestualmente all'approvazione del PR.
B. Con scritto 27 dicembre 1993 __________, in rappresentanza della comunione ereditaria __________, __________, __________ e __________, ha chiesto al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina di "avviare la procedura di indennizzo a favore dei proprietari del fondo particellare no. __________ di __________ " a dipendenza delle restrizioni sancite nel 1983 dal PR di __________. Ricevuta questa domanda priva di indicazioni circa l'identità dell'ente convenuto e l'ammontare delle pretese avanzate, il Tribunale di espropriazione l'ha subito notificata al comune di __________, decretando nel contempo l'avvio della procedura di stima del mapp. __________. In risposta, il municipio di __________ ha sottolineato che il vincolo ritenuto costitutivo di espropriazione materiale era stato sancito a favore del Cantone, cosicché il primo giudice ha intimato l'istanza allo Stato affinché si pronunciasse sulle richieste degli eredi __________.
Mediante osservazioni del 31 marzo 1994 il Cantone ha contestato l'avverarsi di un caso di espropriazione materiale proponendo la reiezione delle pretese insinuate "... nei confronti del comune di __________".
All'udienza di conciliazione del 15 giugno 1994 lo Stato si è impegnato a sostenere la causa per ogni vincolo istituito sul mapp. __________, compreso quello P di indubbia ed esclusiva pertinenza comunale; seduta stante, il comune è stato quindi dimesso dalla lite.
Nel successivo scambio di allegati gli eredi __________ hanno sollecitato l'esproprio del loro fondo a fr. 400.- il mq, mentre il Cantone si è limitato a ribadire l'insussistenza dell'espropriazione materiale.
In occasione di un'ulteriore udienza tenutasi il 18 dicembre 1995 lo Stato si è dichiarato d'accordo di procedere all'esproprio formale della proprietà __________ in vista della futura realizzazione della strada cantonale.
Con memoria 13 maggio 1996 il Cantone ha poi offerto un'indennità di fr. 270.- il mq, specificando di aver modificato il progetto viario in modo da espropriare solo la parte meridionale della part. __________ (514 mq) e facilitare l'edificazione della superficie restante del terreno.
In data 26 giugno 1996 __________ e __________, a quel momento unici proprietari in comune del fondo, hanno invece domandato fr. 400.- il mq per lo scorporo espropriato in via formale e fr. 115'000.- per il deprezzamento della porzione residua, oltre agli interessi su fr. 218'240.-, a decorrere dal 28.12.1983, per titolo di espropriazione materiale.
In sede di replica e di duplica, così come al dibattimento del 7 novembre 1996, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni.
C. Al termine di questo tormentato iter processuale, con sentenza 27 giugno 1997 il Tribunale di espropriazione ha accordato ai privati un indennizzo di fr. 300.- il mq per l'esproprio formale di 514 mq del terreno, disattendendo ogni altra pretesa.
Partendo dal presupposto che le parti avevano concordato l'espropriazione preventiva del mapp. __________ e che quindi non era necessario verificare l'esistenza dell'espropriazione materiale (anche perché il suo accertamento avrebbe sfavorito gli espropriati, si precisa in sentenza), il primo giudice ha deciso in pratica di concedere ai proprietari un'indennità corrispondente al valore edilizio pieno dello scorporo espropriato, desumendolo dall'odierna quotazione media dei terreni collocati in zona __________ di __________.
Il Tribunale di espropriazione ha infine respinto siccome infondate le richieste risarcitorie avanzate dagli espropriati per titolo di espropriazione materiale temporanea, svalutazione della parte residua e maggiori oneri di costruzione.
D. Avverso la predetta pronunzia __________ ed __________ sono insorti innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando il riconoscimento integrale delle indennità da loro notificate in prima istanza.
Anche in questa sede i ricorrenti hanno quindi preteso fr. 400.- il mq per l'esproprio parziale del terreno, annotando che nessuno dei cinque fondi presi in considerazione per l'estimo è paragonabile al ben più pregiato mapp. __________.
Gli insorgenti hanno inoltre richiesto fr. 85'000.- (fr. 100.-/mq) per il deprezzamento della frazione residua e fr. 30'000.- per maggiori spese di costruzione, sostenendo che lo spostamento della strada cantonale a confine con la loro proprietà genererà un forte quanto pregiudizievole aumento delle immissioni foniche ed atmosferiche sulla parte risparmiata dall'espropriazione.
Per finire, gli espropriati hanno domandato a questo Tribunale di inserire nel dispositivo della sentenza l'obbligo per il Cantone di creare un accesso veicolare alla porzione restante della loro particella.
E. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa esimendosi dal formulare osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto lo Stato, il quale ha partitamente avversato le tesi degli insorgenti con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso.
Il comune di __________ ha sollecitato invece l'annullamento dell'intera procedura, rilevando in specie che il Tribunale di espropriazione l'ha dimesso dalle lite contro la sua volontà e che il progetto viario cantonale contrasta con i nuovi orientamenti pianificatori comunali.
F. Prima dell'emanazione del presente giudizio il Tribunale ha segnalato alle parti che in base al PR __________ di __________ la superficie espropriata in via formale non si trova in zona __________ come supposto dai contendenti e dal primo giudice. Dei rilievi formulati in merito dagli interessati si dirà - per quanto necessario - nel seguito.
G. Con scritto 3 settembre 1998 i ricorrenti hanno fatto sapere che il 16 giugno 1997 __________ ha ceduto al figlio __________ la propria quota di comproprietà sul mapp. __________.
Considerato, in diritto
Il gravame in oggetto, tempestivo per effetto delle ferie giudiziarie (art. 50 cpv. 3 Lespr e 13 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti in fase istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
A ragione, poiché l'iter processuale è stato invero contraddistinto da numerose anomalie che non possono essere passate sotto silenzio.
2.1. Nei procedimenti di espropriazione materiale la posizione di attore spetta al proprietario, che deve notificare le sue pretese all'ente a favore del quale la restrizione della proprietà è stata sancita o direttamente al Tribunale di espropriazione competente (cfr. art. 39 cpv. 2 Lespr). In quest'ultima evenienza l'espropriato non può però esimersi dal precisare sia la parte chiamata in causa, ovvero l'ente pubblico ritenuto debitore di un indennizzo per titolo di esproprio materiale, sia la natura e l'ammontare delle pretese rivendicate. Se riceve un atto privo di queste indicazioni, il Tribunale di espropriazione non può intimarlo ad un ente di sua scelta sollevando l'istante dai rischi e dalle conseguenze di un'errata designazione della controparte, ma deve ritornarlo al mittente invitandolo a rimediare al vizio entro congruo termine, in difetto di che la notifica di pretese va dichiarata inammissibile.
Nel caso di specie il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha ricevuto una notifica di pretese ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 e 2 Lespr (la lettera 27.12.1993 degli eredi __________) manifestamente irrita siccome sprovvista dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento del suo scopo. L'atto andava rispedito agli estensori del medesimo per essere sanato. In mancanza di indicazioni circa la parte convenuta, non poteva essere intimato al comune di __________. Né, vista la reazione del primo destinatario, poteva essere successivamente notificato al Cantone con l'assegnazione di un termine di 30 giorni per pronunciarsi "sulle richieste dei ricorrenti e l'eventuale dimissione dalla lite del Comune di __________ ".
Gli enti interpellati dal Tribunale di espropriazione hanno tuttavia omesso di eccepire le carenze dell'atto notificato loro. Anzi, hanno dato seguito di buon grado a tutti i susseguenti provvedimenti processuali del primo giudice, accettando addirittura esplicitamente di essere coinvolti in causa. Il Tribunale cantonale amministrativo non può che prenderne atto.
2.2. Lo stesso dicasi della dimissione dalla lite del comune di __________ disposta dal Tribunale di espropriazione nel corso dell'udienza tenutasi il 15 giugno 1994.
A questo stadio procedurale il comune non può più contestare l'accaduto dopo avervi acconsentito supinamente. Se dissentiva da quel provvedimento, l'ente locale doveva avversarlo subito, sollecitare l'emanazione di una decisione formale in merito ed aggravarsi davanti a questo Tribunale. Il suo ricorso sarebbe stato accolto.
2.3. Quanto alle innumerevoli memorie scritte che il primo giudice ha fatto presentare alle parti riferendosi in tutte le sue ordinanze al codice di procedura civile, basta ricordare che i procedimenti davanti ai Tribunali di espropriazione non sono retti dal CPC, ma dalla Lespr, la quale prevede un solo scambio di allegati (peraltro facoltativo; cfr. art. 48 cpv. 1 Lespr) e, prima dell'emanazione della decisione, l'eventuale inoltro di conclusioni (art. 48 cpv. 3 Lespr).
In sentenza, il primo giudice ha trattato la fattispecie alla stregua di un puro e semplice esproprio formale. Partendo dal presupposto (errato) che la superficie espropriata si trova in zona __________ del PR di __________, ha riconosciuto ai proprietari un'indennità di fr. 300.- il mq valuta giugno 1997 che essi ora contestano siccome insufficiente.
Prima di eventualmente chinarsi sulle rivendicazioni pecuniarie dei ricorrenti, occorre esaminare se le premesse di fatto e di diritto su cui si fonda il giudizio impugnato sono corrette, segnatamente laddove trascura volutamente di affrontare il quesito a sapere se nel 1983 il fondo è stato colpito da espropriazione materiale ed ammette senza remore la sola espropriazione parziale di tipo preventivo sollecitata dallo Stato.
La successiva domanda di espropriazione formale presentata dal Cantone non lo dispensava dall'esame della problematica, decisiva ai fini dell'individuazione del dies aestimandi e di tutto il giudizio. In effetti, per la valutazione dell'indennità di espropriazione formale è determinante il momento della anticipata immissione in possesso, rispettivamente il momento dell'emanazione della decisione da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19 Lespr); allorquando si realizzano gli estremi di un'espropriazione materiale, determinante è per contro il giorno in cui è entrato in vigore il vincolo pianificatorio (G. Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, N. 80 ad art. 22 ter; DTF 121 II 417 consid. 3d; 117 Ib 6 consid. 2b, 114 Ib 103 consid. 2, 112 Ib 509 consid. 3e). Se l'espropriazione materiale è seguita da un'espropriazione formale, l'indennità va stimata secondo i principi inerenti a ciascun genere di espropriazione anche laddove sia attuata una sola procedura di stima (DTF 114 Ib 108, in particolare consid. 2a), ferma restando la possibilità di prescindere da una seconda valutazione ai fini dell'espropriazione formale unicamente laddove i prezzi dei terreni divenuti inedificabili non abbiano conosciuto un'evoluzione nel corso degli anni (DTF 108 Ib 334 consid. 4c).
Se ne deve concludere che priva di qualsivoglia disamina sul tema cruciale dell'espropriazione materiale, la decisione impugnata va annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio all'istanza inferiore (art. 65 cpv. 2 PAmm). Soluzione, questa, alla quale non osta di sicuro il fatto che pendente causa le parti hanno concordato l'esproprio parziale del mapp. __________ e demandato al giudice la fissazione della relativa indennità in mancanza di accordo su questo specifico punto. Il Tribunale di espropriazione, al pari del Tribunale cantonale amministrativo, è infatti tenuto ad applicare d'ufficio il diritto e nell'evenienza concreta non poteva certamente fare a meno di verificare l'eventuale sussistenza di una pregressa espropriazione materiale, istituto di cui le parti coinvolte in un procedimento espropriativo non possono peraltro disporre convenzionalmente.
A prescindere dal fatto che in realtà lo Stato ha sollecitato un esproprio di tipo preventivo la cui ammissibilità di principio - a livello cantonale - è già di per sé assai dubbia (cfr. RDAT I-1997 N. 41), per le ragioni qui di seguito esposte il quesito non può che essere risolto in senso negativo rendendo ulteriormente necessario il rinvio dell'incarto al primo giudice affinché si pronunci sull'esistenza o meno dell'espropriazione materiale.
5.1. La procedura d'espropriazione formale inizia per legge con la pubblicazione degli atti, che tra l'altro devono comprendere una relazione sull'opera e un progetto dal quale risultino la natura, l'ubicazione, l'estensione e il costo dell'opera medesima (art. 21 lett. a e lett. b Lespr). Prima della pubblicazione degli atti le modificazioni dello stato dei luoghi conseguenti all'opera devono essere segnate sul terreno mediante picchettamenti e modinature, salvo il caso in cui venga espropriato l'intero fondo (art. 23 cpv. 1 e 2 Lespr). Se la pubblica utilità dell'opera viene riconosciuta in occasione di un procedimento autonomo, ad esempio nell'ambito dell'approvazione di un PR, basta una relazione succinta e un progetto di massima senza l'indicazione dei costi (art. 22 Lespr). Dato che l'approvazione del PR crea la certezza della pubblica utilità per tutte le espropriazioni e imposizioni previste, nell'espropriazione formale per l'attuazione dell'opera prevista possono essere messi in discussione solo la sua adeguatezza (nel rispetto del principio della proporzionalità) e il suo impatto sulla proprietà privata, in particolare mediante una richiesta di modifica dei piani (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 16 in fine, 37 e 53 ad art. 1 LFespr; DTF 107 Ia 101): il corretto esercizio di questi diritti garantiti dalla legge presuppone tuttavia l'esistenza di un progetto e la sua conoscenza da parte dell'espropriato.
Ne consegue che indipendentemente dalla ricorrenza di un'espropriazione materiale, il promovimento di una procedura di espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione di un'opera è ammissibile solo sulla base di un progetto concreto che consenta all'espropriato di tutelare i suoi interessi con piena cognizione di causa. Per essere più precisi, un ente pubblico non può dar avvio all'esproprio formale di un fondo o di parte di esso senza ossequiare le formalità procedurali imposte dagli art. 20 ss. Lespr e questo nemmeno se la superficie di cui domanda l'acquisizione è stata con certezza colpita da una pregressa espropriazione materiale.
La situazione si presenta in termini ben diversi allorquando il proprietario notifica delle pretese a titolo di espropriazione materiale dando origine ad una procedura di stima ex art. 39 Lespr e l'ente pubblico postula, nell'ambito di quello stesso procedimento, la cessione totale del terreno espropriato. Come hanno ben supposto in passato alcuni autori (Brenni, L'indennità di espropriazione materiale e la sua completazione in indennità di espropriazione formale, in RDAT 1983 p. 252; Bianchi, Per un chiarimento legislativo, in RDAT 1981 p. 221), una simile domanda dell'ente pubblico va considerata legittima nella misura in cui la si può configurare alla stregua di una richiesta d'ampliamento dell'espropriazione fondata sull'art. 6 Lespr.
Secondo la giurisprudenza federale, il diritto cantonale può prevedere che tanto la collettività quanto la persona interessata possano chiedere l'espropriazione formale del fondo colpito da un'espropriazione materiale (DTF 114 Ib 176; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 763). Altrimenti detto, un procedimento di espropriazione materiale in atto può essere ampliato a richiesta di una delle parti se la legge cantonale contempla esplicitamente una tale possibilità e ne fissa le condizioni; con una simile base legale, l'ente pubblico convenuto in una causa di espropriazione materiale può quindi domandare un completamento dell'espropriazione ed ottenere di conseguenza l'esproprio formale del terreno senza dover rispettare le formalità tipiche di quest'ultima specifica procedura.
Contrariamente alle legislazioni di altri cantoni (ad esempio Sciaffusa, oggetto della DTF 114 Ib 174), quella ticinese conosce l'istituto dell'ampliamento solo quale estensione spaziale dell'espropriazione formale (da parziale in totale; cfr. art. 5 e 6 Lespr). Ciò non significa tuttavia che il concetto di ampliamento di cui agli art. 5 e 6 Lespr non possa trovare applicazione nelle procedure di espropriazione materiale; l'art. 1 cpv. 2 Lespr e gli stessi materiali legislativi (cfr. messaggio 9 luglio 1969 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente il disegno di una nuova legge di espropriazione in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1970, p. 1614) prevedono infatti chiaramente l'applicabilità delle norme regolanti l'espropriazione formale a tutti i casi in cui una restrizione legale della proprietà abbia conseguenze equivalenti a quelle di un'espropriazione.
In virtù dell'art. 6 cpv. 1 Lespr, l'ente pubblico convenuto in una procedura di espropriazione materiale può quindi esigere la cessione in proprietà della superficie espropriata qualora l'indennità dovuta per il deprezzamento del terreno (ovvero l'indennità di espropriazione materiale) risulti superiore ad un terzo del valore del terreno stesso; condizione, quest'ultima, che si realizza praticamente in tutti i casi ove l'espropriazione materiale si identifica nella perdita della componente edilizia di un fondo.
La domanda d'ampliamento volta ad ottenere la cessione della proprietà può essere formulata anche se la sussistenza dell'espropriazione materiale è incerta o contestata. In tale evenienza l'accoglimento della richiesta di espropriazione formale dipenderà dall'esito delle valutazioni che il giudice delle espropriazioni è chiamato ad operare in ordine alla ricorrenza dell'espropriazione materiale, all'ammontare del relativo indennizzo ed al valore del fondo. Appurato l'avverarsi di un caso di espropriazione materiale e accertato in base ad una duplice stima che l'indennità dovuta per tale titolo è superiore ad un terzo del valore venale del diritto espropriato, il Tribunale di espropriazione potrà accordare all'ente pubblico l'esproprio formale del fondo mediante piena indennità come se il privato cittadino fosse stato espropriato nell'ambito di un procedimento promosso dalla collettività ai sensi degli art. 20 ss. Lespr.
Non si può certo sottacere che così facendo si concede facoltà all'ente pubblico di espropriare formalmente un fondo senza il supporto di alcun progetto attuativo dei vincoli di PR che lo gravano e questo solo perché il proprietario ha postulato un indennizzo per la presunta espropriazione materiale del suo terreno. Non si può neppure ignorare che dando avvio ad un procedimento di espropriazione materiale l'attore rischia di privarsi dei mezzi per opporsi alla sottrazione del fondo, armi di cui dispone invece il proprietario che viene convenuto dall'ente pubblico in una procedura di espropriazione formale; né si può negare che una simile iniziativa, anche se mirante al solo ottenimento di un risarcimento per titolo di espropriazione materiale, racchiude una sorta di acquiescenza all'espropriazione formale. Una tale restrizione dei diritti di difesa del cittadino potrebbe apparire intollerabile ove solo si consideri che le opere di PR non sempre sono definite con precisione o sono realizzate in perfetta consonanza con gli originari intendimenti pianificatori. Solo in apparenza tuttavia. L'espropriato potrà pur sempre parare ad una domanda di esproprio formale da parte dell'ente pubblico nell'ambito di una procedura di espropriazione materiale da lui avviata rinunciando alle pretese notificate (cfr. art. 6 cpv. 4 Lespr; Bianchi, op. cit., p. 221). D'altra parte, potrà pretendere la retrocessione del diritto sottrattogli nei casi previsti dagli art. 61 e 63 Lespr.
Nulla impedisce quindi all'ente pubblico convenuto in un procedimento di espropriazione materiale di postulare la completazione dell'intervento espropriativo in via formale appoggiandosi all'art. 6 Lespr. A favore di questa soluzione militano pure ragioni d'ordine pratico e di buon senso. In effetti, una volta promossa la procedura, entrambe le parti hanno convenienza a liquidare definitamente il contenzioso con il trasferimento della proprietà del fondo interessato: l'attore perché di solito cede un terreno ridotto alla sola funzione agricola e comunque non più sfruttabile secondo la sua destinazione originaria, il convenuto perché di regola acquisisce un immobile gravato da vincoli di PR per il quale è ormai tenuto a pagare un indennizzo corrispondente alla quasi totalità del suo valore venale.
5.2. Lo Stato poteva dunque tentare di ottenere l'espropriazione parziale della proprietà __________ nell'ambito della procedura di espropriazione materiale promossa dai ricorrenti. Per accogliere la domanda non bastava però l'assenso della controparte. Occorreva verificare positivamente l'esistenza dell'espropriazione materiale e l'adempimento delle condizioni contemplate dall'art. 6 Lespr, premesse indispensabili per consentire al Cantone di espropriare formalmente senza ossequiare la procedura di cui agli art. 20 ss. Lespr.
Donde la necessità, come preannunciato in ingresso di considerando, di rinviare gli atti al primo giudice per operare quell'esame contestualmente all'emanazione di una nuova decisione.
Trattando il caso alla stregua di un semplice esproprio formale senza pregressa espropriazione materiale e valutando la relativa indennità dies aestimandi 27 giugno 1997, il Tribunale di espropriazione doveva coerentemente prendere in considerazione la precipua situazione pianificatoria esistente in quel momento; non poteva stimare il fondo in base al suo presumibile azzonamento in difetto dei vincoli istituiti dal PR, poiché questo approccio è tipico dell'estimo dell'indennizzo per titolo di espropriazione materiale, istituto che aveva esplicitamente dichiarato di voler ignorare.
Incongruente anche su questo punto, la sentenza impugnata non può che essere annullata.
· se ed in qual misura il fondo è stato colpito da espropriazione materiale in conseguenza dell'approvazione del PR __________ di __________;
· se sussistono le premesse per concedere allo Stato un ampliamento dell'espropriazione ai sensi dell'art. 6 Lespr e, all'occorrenza, per fissare l'indennità d'esproprio complessiva (materiale e formale) in base ad una stima unica;
· chi è legittimato, tenuto conto degli svariati cambiamenti di proprietà che ha subito il fondo dal 1983 a tutt'oggi, ad incassare le indennità espropriative se del caso dovute dallo Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 ter Cost.; 5 LPT; 6, 19, 20 ss., 39, 48, 50, 70 Lespr; 13, 18, 28, 31 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 27 giugno 1997 (no. 414/48) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina per nuovo giudizio.
Non si assegnano ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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