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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1997.1
Data decisione, Autorità: 14.01.1999, TRAM
Incarto n. 50.97.00001 50.97.00002
Lugano 14 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a)
b)
29 gennaio 1997 di __________; __________; __________; __________; __________; __________; __________; __________; __________; __________; __________; tutti patrocinati dall'avv. __________,
30 gennaio 1997 del
patrocinato dall'avv. __________
Contro
la decisione 18 dicembre 1996 (no. 1/94) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che la comunione ereditaria fu __________ ha inoltrato il 9 marzo 1994 nei confronti del comune di __________ a seguito delle restrizioni sancite a carico del mapp. __________ RFD;
Viste le risposte:
6 febbraio 1997 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina,
21 aprile 1997 del comune di __________,
al ricorso sub a);
6 febbraio 1997 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina,
18 aprile 1997 della Comunione ereditaria fu __________,
al ricorso sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che la famiglia __________ (segnatamente le persone elencate in epigrafe) è proprietaria del mapp. __________ RFD di __________, un fondo rettangolare di 2786 mq confinante con via __________ (E), via __________ (S) e via 1° agosto (O) che il comune di __________ utilizza da anni come campo sportivo;
che il 15 febbraio 1974, a dipendenza dell'approvazione del piano di protezione del pozzo di captazione __________ di proprietà di un consorzio formato dai comuni di __________ e __________, la parte orientale del terreno (mq 1142) è stata inclusa nella zona di protezione SIII, quella occidentale (mq 1644) nella zona di protezione SII;
che il PR di __________ entrato in vigore il 10 agosto 1988 ha collocato tutta la particella in zona AEP per la creazione di un'area da gioco destinata ai bambini;
che a seguito di quest'ultimo provvedimento, più precisamente l'11 novembre 1991, i proprietari hanno sollecitato l'esproprio del loro fondo ed intavolato delle trattative con il municipio di __________ per addivenire alla stipulazione di un contratto di compravendita; dopo ampie negoziazioni, le parti hanno trovato un'intesa che la maggioranza del consiglio comunale si è tuttavia rifiutata di perfezionare;
che preso atto della situazione venutasi a creare, nella primavera del 1994 la famiglia __________ ha quindi convenuto in giudizio il comune di __________ davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina onde ottenere un risarcimento di almeno fr. 620.- il mq per titolo di espropriazione materiale;
che con sentenza 18 dicembre 1996 il Tribunale di espropriazione ha accertato innanzi tutto che la parte del mapp. __________ inclusa in zona SII era stata colpita da espropriazione materiale nel 1974, in conseguenza dell'entrata in vigore del piano di protezione del pozzo, mentre la porzione assegnata alla zona SIII aveva subito identica sorte solo nel 1988, con l'approvazione del PR di __________; posto che il comune di __________, unico ente convenuto in causa, poteva essere tenuto direttamente responsabile solo dell'espropriazione materiale ingenerata dall'imposizione del vincolo AEP sui 1142 mq collocati in zona SIII, il primo giudice lo ha astretto al pagamento di un risarcimento per tale titolo di fr. 580.- il mq oltre interessi d'uso, fissando in fr. 20.-/mq oltre interessi al 5% l'indennizzo per l'eventuale esproprio formale del fondo;
che avverso questa pronunzia i privati sono insorti innanzi al Tribunale cantonale amministrativo mediante ricorso 29 gennaio 1997, contestandola partitamente e postulando la condanna del comune di __________ al versamento di un'indennità di fr. 600.- il mq per l'espropriazione materiale e formale di tutta la superficie della particella;
che anche il comune ha impugnato con dovizia di motivazione il predetto giudizio davanti a questo Tribunale, chiedendo in via principale il suo integrale annullamento e in via subordinata una congrua riduzione delle indennità assegnate dall'istanza inferiore;
che il primo giudice si è opposto all'accoglimento di entrambi i ricorsi senza formulare osservazioni, mentre i resistenti si sono avversati vicendevolmente sollecitando la reiezione del gravame presentato dalla controparte;
che verificata positivamente la ricevibilità in ordine delle due impugnative, il 31 marzo 1998 si è tenuta un'udienza in contraddittorio, le cui risultanze hanno indotto il Tribunale cantonale amministrativo a sottoporre alle parti una proposta transattiva datata 19 giugno 1998 del seguente tenore:
del 6.5% dall'11 novembre 1991 al 31 marzo 1993
del 5.5% dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993
del 5% dal 1°ottobre 1993 al 31 marzo 1996
del 4.5% dal 1°aprile 1996 al 31 marzo 1997
del 4% dal 1°aprile 1997 in avanti.
In caso di accordo le procedure ricorsuali tuttora pendenti innanzi al Tribunale cantonale amministrativo saranno stralciate dai ruoli senza alcun aggravio di spese e tasse di giustizia, compensate le ripetibili. Nell'evenienza contraria il Tribunale statuirà sui ricorsi senza ulteriori formalità.
Le parti sono tenute a pronunciarsi in merito entro 30 giorni dall'intimazione della presente, riservate le competenze decisionali attribuite per legge al Consiglio comunale. Le cause verranno stralciate dai ruoli non appena il Legislativo di __________ avrà approvato la transazione e concesso i crediti per l'acquisto della proprietà __________.
che il 6 luglio 1998 la famiglia __________ ha comunicato di accettare i termini dell'accordo prospettato;
che con scritto 10 luglio 1998 il municipio di __________ ha fatto sapere che avrebbe domandato al consiglio comunale di aderire alla transazione e di stanziare i relativi crediti;
che nel corso della seduta straordinaria del 23 novembre 1998 il legislativo di __________ ha approvato l'acquisizione mediante esproprio della proprietà __________ mapp. __________, concedendo i crediti necessari; contro tale risoluzione non sono state inoltrate impugnative, né domande di referendum;
che la transazione di cui trattasi ha ormai forza di sentenza (cfr. art. 27 PAmm) e appiana tutte le controversie sorte in relazione all'esproprio del mapp. __________ RFD di __________, ponendo fine al contenzioso pendente davanti a questo Tribunale;
che i ricorsi inoltrati a suo tempo al Tribunale cantonale amministrativo diventano pertanto privi di oggetto e come convenuto possono essere stralciati dai ruoli senza aggravio di spese ed assegnazione di ripetibili;
visti gli art. 1 ss. Lespr; 27 PAmm,
dichiara e pronuncia:
I ricorsi sono stralciati dai ruoli in quanto divenuti privi d'oggetto per intervenuta transazione.
Non si prelevano spese, né tassa di giudizio.
Non si assegnano ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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