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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1996.21
Data decisione, Autorità: 16.09.1996, TRAM
Incarto n. 50.96.00020-21 ES 14-15/96 cm
Lugano 16 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Efrem Beretta, quest'ultimo in sostituzione del giudice Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 2 luglio 1990 e 26 aprile 1993 di
tutti rappr. da: avv. __________
contro
le decisioni 19 giugno 1990 e 25 marzo 1993 (inc. no. 34/88) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolate nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal Comune di __________ per acquisire la proprietà di ca. 906 mq del mapp. no. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
4 luglio 1990 del Tribunale di espropriazione
2 agosto 1990 del Comune di __________
al ricorso del 2 luglio 1990;
30 aprile 1993 del Tribunale di espropriazione
25 maggio 1993 del Comune di
al ricorso del 26 aprile 1993;
richiamata la sentenza 22 febbraio 1996 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Gli eredi __________ sono proprietari del mappale no. __________ RFD di __________, di complessivi mq 1628, così censito a RF:
A) abitazione e laboratorio mq 260
b) giardino e accessi mq 997
C) abitazione mq 152
D) autorimessa mq 177
E) autorimessa mq 20
F) autorimessa mq 22
Il fondo si trova in località __________ (zona R2), nei pressi dell'intersezione tra Via __________ (W) e Via al __________ (S), a confine con la part. no. __________ (N) appartenente al Comune. Questa favorevole posizione ha indotto il Municipio di __________ ad intavolare lunghe ed articolate trattative con la famiglia __________ per acquistare una parte della proprietà, ritenuta idonea ad accogliere alcuni servizi del Comune da tempo confinati in spazi troppo esigui.
B. A fronte dell'improvviso rifiuto di un coerede di concludere il contratto di compra-vendita, nel 1988 il Comune ha deciso di procedere all'esproprio formale della porzione W della part. __________ (il sub. A di 260 mq, il sub. D di 177 mq e 469 mq del sub. b, per un totale di 906 mq), offrendo ai proprietari - mediante avviso personale - un indennizzo di fr. 1'065'990.-.
Con notifica del 23 dicembre 1988 gli espropriati si sono opposti all'esproprio contestandone sia la pubblica utilità che la proporzionalità e in via subordinata hanno insinuato una pretesa d'indennità di fr. 1'500'000.-.
All'udienza di conciliazione del 30 maggio 1989 e nel successivo scambio di memorie scritte le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni avverse. Con l'allegato introduttivo 25.8.1989 ed una specifica istanza 29 dicembre 1989 il Comune ha peraltro chiesto l'anticipata immissione in possesso, che gli espropriati hanno osteggiato in tutte le loro comparse.
Con decisione 19 giugno 1990 il Tribunale di espropriazione ha sospeso l'esame dell'opposizione all'esproprio per dar modo al Comune di produrre i progetti definitivi circa la destinazione e trasformazione della superficie esproprianda; nel contempo ha accordato all'ente pubblico l'anticipata immissione in possesso a partire dal 1° luglio 1990.
C. Adito dagli espropriati con ricorso del 12 luglio 1990, il Tribunale cantonale amministrativo ha dapprima limitato in via provvisionale l'esecutività dell'immissione in possesso consentendo al Comune di procedere solo ai rilievi e agli atti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione a costruire (cfr. decreto presidenziale 19 luglio 1990), indi ha deciso di sospendere la procedura ricorsuale e di ritornare gli atti al Tribunale di espropriazione affinché si pronunciasse sull'opposizione all'esproprio in base alla documentazione nel frattempo prodotta dall'ente pubblico (decreto 5 ottobre 1990).
D. La procedura di prima istanza è ripresa con la presentazione di un ulteriore allegato 13 novembre 1990 da parte degli espropriati, cui ha fatto seguito una nuova udienza di conciliazione (19 febbraio 1991), l'assunzione di altre prove documentali richieste dai privati (25 marzo 1991), un'ennesima presa di posizione scritta della famiglia __________ (8 aprile 1991), lo scambio delle memorie conclusive (21/26 agosto 1993) ed il dibattimento finale (11 febbraio 1993).
Nel frattempo, adottando il nuovo PR 1989, il Consiglio comunale di __________ ha imposto un vincolo EAP sullo scorporo del mapp. __________ oggetto di esproprio (RCC 3/4.2.1992).
E. Al termine di questo iter a dir poco laborioso, con sentenza 25 marzo 1993 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha statuito sull'opposizione all'espropriazione respingendo tutte le eccezioni sollevate dalla famiglia __________.
Riferendosi alla presunta violazione degli art. 20 e 21 Lespr invocata dagli espropriati, il primo giudice ha ammesso le carenze documentali manifestatesi all'inizio della procedura, ma ha tuttavia escluso che una simile lacuna, peraltro colmata in prosieguo di causa, potesse costituire un vizio di forma talmente grave da giustificare l'annullamento dell'intero procedimento espropriativo, dal momento che il diritto di essere sentiti dei privati è stato sempre ampiamente salvaguardato; in effetti, gli eredi __________ hanno avuto la facoltà di esporre in modo congruo e completo ogni loro tesi difensiva nell'ambito di una procedura che in pratica è stata riassunta ab initio una volta completata la documentazione.
Constatato come gli espropriati non siano stati in grado di sovvertire la presunzione di pubblica utilità che la legge attribuisce all'intervento espropriativo, il Tribunale di prime cure ha inoltre disatteso le censure riferite ad una presunta violazione del principio della proporzionalità; in mancanza di ragionevoli, concrete e valide alternative l'esproprio parziale della proprietà __________ sarebbe infatti del tutto idoneo a soddisfare gli scopi divisati dall'ente pubblico.
F. Avverso la predetta pronunzia gli eredi __________ sono insorti innanzi al Tribunale cantonale amministrativo con tempestivo ricorso 26 aprile 1993, riproponendo essenzialmente i medesimi argomenti già addotti senza successo in prima istanza.
Come in antecedenza i ricorrenti hanno quindi attaccato l'espropriazione, considerata viziata dal profilo formale e materiale. In tema di procedura hanno lamentato una violazione degli art. 20 ss. Lespr, rilevando come a torto fosse stato concesso all'ente pubblico di soprassedere alla pubblicazione degli atti. Nel merito hanno ribadito che l'intervento espropriativo sarebbe sprovvisto del requisito della pubblica utilità e lesivo del principio di proporzionalità.
G. Nella sua seduta del 18 novembre 1993 il Consiglio comunale di __________ ha deciso di stanziare un credito di fr. 2'635'000.- per l'acquisto della part. no. __________ di __________ __________, immobile da destinare a magazzino comunale e a uffici per l'UTC; nel contempo il Legislativo ha risolto di annullare la propria decisione del 16.6.1988 relativa all'esproprio del mapp. no. __________ e di svincolare il fondo dalla zona EAP.
Con scritto 31 gennaio 1994 il Comune di __________, tramite il proprio patrocinatore, ha comunicato al Tribunale cantonale amministrativo di ritirare formalmente la procedura avente per oggetto l'espropriazione parziale della proprietà __________.
In data 22 luglio 1994 il giudice delegato ha quindi invitato gli insorgenti a desistere dai ricorsi ormai divenuti privi d'oggetto, proponendo loro lo stralcio delle cause pendenti senza aggravio di spese e tasse di giustizia, compensate le ripetibili. In risposta, gli eredi __________ hanno chiesto al Tribunale di emanare un giudizio sulla ripartizione di spese e indennità di ripetibili.
Esperiti i dovuti accertamenti, con pronunzia 23 dicembre 1994 il Tribunale cantonale amministrativo ha quindi stralciato i ricorsi dai ruoli, ponendo 3/4 della tassa di giustizia di fr. 1'600.- e delle spese a carico degli insorgenti; quest'ultimi sono stati inoltre condannati a rifondere al Comune di __________ fr. 3'200.- per titolo di ripetibili.
In sostanza, questo Tribunale ha operato la citata ripartizione di spese, tasse e ripetibili ritenendo che se non fossero diventate prive di oggetto in conseguenza della rinuncia all'esproprio decisa dall'ente pubblico, con ogni verosimiglianza le impugnative presentate dalla famiglia __________ sarebbero state accolte solo in minima parte.
H. Adito dagli espropriati mediante ricorso di diritto pubblico, con sentenza 22 febbraio 1996 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudicato.
Secondo l'Alta Corte federale, il Tribunale cantonale amministrativo non poteva addossare agli espropriati alcuna spesa derivante dalle procedure ricorsuali poiché l'ente pubblico che rinuncia all'espropriazione va considerato desistente e come tale deve sopportare integralmente tasse e ripetibili alla stessa stregua di qualsiasi altra parte soccombente.
Donde il presente, nuovo giudizio volto a sostituire la pronunzia cassata dall'autorità di ricorso federale.
Considerato, in diritto
I gravami in oggetto, tempestivi e correttamente formulati, sono ricevibili in ordine e possono essere decisi in base agli atti (art. 18 PAmm).
Come brevemente ricordato in narrativa, con sentenza vincolante del 22 febbraio 1996 il Tribunale federale ha chiaramente indicato che il Comune di __________ - avendo rinunciato all'esproprio - deve assumersi integralmente le spese cagionate dal procedimento, comprese le ripetibili e la tassa di giudizio di seconda istanza. In effetti, "... nel caso in cui - come in concreto - l'intera procedura venga meno per la rinuncia all'espropriazione, non v'è alcun spazio per l'esame retrospettivo delle probabilità di esito favorevole di un eventuale ricorso. In altre parole, qualora l'espropriante decida per una libera scelta di rinunciare all'esproprio, esso è parte desistente e come tale deve sopportare spese e ripetibili, di guisa ad una qualsiasi altra parte soccombente..."
Sulla scorta di quanto precede i ricorsi 2 luglio 1990 e 29 luglio 1993 vanno stralciati dai ruoli in quanto diventati privi d'oggetto.
Spese e ripetibili sono poste a carico dell'ente espropriante, totalmente soccombente secondo la giurisprudenza federale in funzione della rinuncia all'esproprio decisa pendente causa.
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 22 ter CF; 2, 20 ss., 45, 50, 73; 18, 28 e 31 PAmm,
dichiara e pronuncia:
I ricorsi 2 luglio 1990 e 29 luglio 1993 sono stralciati dai ruoli in quanto privi d'oggetto.
La tassa di giustizia di fr. 1'600.- (milleseicento) e le spese sono poste a carico del Comune di __________, con l'ulteriore obbligo di versare agli espropriati fr. 4'267.- (quattromiladuecentosessantasette) per titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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