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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1996.19
Data decisione, Autorità: 23.01.1997, TRAM
Incarto n. 50.96.00019
Lugano 23 gennaio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, Presidente, Stefano Bernasconi e Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del Giudice Lorenzo Anastasi, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 luglio 1996 di
rappr. da: St. legale __________
Contro
la sentenza 31 maggio 1996 del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina relativa all'espropriazione del mapp. __________ di __________;
viste le risposte:
8 agosto 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;
9 agosto 1996 dell'arch. __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ é proprietario del mapp. __________ di __________, così descritto a registro fondiario:
A) casa mq 503
B) autorimessa mq 241
c) piazzale mq 207
d) giardino mq 15
mq 966
Il fondo, che é posto all'intersezione tra via __________ e via __________, dispone - tra l'altro - di 6 posteggi esterni ubicati sul piazzale attorniante l'edificio ed inoltre, a pianterreno, di un'autorimessa per due auto.
b) Ai fini della costruzione della galleria __________ lo Stato ha promosso innanzi al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina una procedura di espropriazione concernente il fondo appena menzionato.
Nelle tabelle d'espropriazione lo Stato ha sollecitato l'espropriazione di due servitù (diritto di superficie sotterraneo per la costruzione della galleria stradale accompagnato da una limitazione di costruzione) e l'espropriazione parziale della cantina.
Lo Stato ha inoltre chiesto l'occupazione temporanea di mq 80, poi precisati ed estesi a mq 100, del piazzale, proponendo un risarcimento di fr. 1.--/mq/mese, oltre alla sostituzione nelle vicinanze dei 6 posteggi (esterni) temporaneamente soppressi.
c) Gli atti sono stati pubblicati nel periodo 26 febbraio-27 marzo 1990. All'udienza di conciliazione, che ha avuto luogo il 7 settembre 1990, le parti hanno concordato l'immissione in possesso al 1 aprile 1991. Lo Stato si é impegnato a mettere a disposizione dell'espropriato 8 posteggi sul mapp. __________ a partire da tale data.
B. Esperite tutte le necessarie formalità processuali, il Tribunale d'espropriazione ha emesso il suo giudizio sulle indennità con sentenza 31 maggio 1996.
Il Tribunale ha assegnato al proprietario un risarcimento di fr. 4'332.-- per l'espropriazione delle servitù e preso atto degli accordi circa l'indennizzo di fr. 17'400.-- per l'espropriazione parziale della cantina e di fr. 5'200.-- per la sua locazione. Per quanto concerneva i parcheggi il Tribunale ha ritenuto che la sostituzione offerta dallo Stato nelle vicinanze (mapp. __________) potesse pienamente risarcire solo i 6 posteggi esterni. Per i due parcheggi ospitati nell'autorimessa ubicata al pianterreno il Giudice di prima istanza ha quindi assegnato a favore dell'espropriato un risarcimento di fr. 60.--/mese /parcheggio, pari alla differenza di reddito tra un parcheggio interno ed uno esterno, per complessivi fr. 1'920.--. Il Tribunale d'espropriazione ha infine stabilito un indennizzo per occupazione temporanea del fondo di fr. 5.--/mq /mese, per complessivi fr. 8'000.-- (= fr. 5.--/mq/mese x 16 mesi x mq 100). Lo Stato é dunque stato condannato a versare all'espropriato fr. 36'852.-- oltre interessi al saggio annuo del 6,5% dal 1 aprile 1991.
C. Lo Stato ha impugnato il menzionato giudicato con ricorso 12 luglio 1996 davanti a questo Tribunale. Il ricorrente contesta l'assegnazione a favore dell'espropriato di un indennizzo di fr. 5.--/mq/mese per l'occupazione temporanea del piazzale, per complessivi fr. 8'000.--, affermando di aver già risarcito la soppressione transitoria dei posteggi colà ubicati tramite la messa a disposizione di altrettanti parcheggi al mapp. __________. Lo Stato chiede quindi la conferma dell'indennizzo per occupazione temporanea che aveva offerto, di fr. 1.--/mq/mese, e pertanto che l'indennizzo complessivo assegnato dal Tribunale d'espropriazione venga ridotto a fr. 30'452.-- oltre interessi.
Tanto il Tribunale d'espropriazione quanto __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Delle rispettive ragioni dirà più in dettaglio, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data, il ricorso é tempestivo e la legittimazione del ricorrente certa (art. 50 Lespr, 43 PAmm). L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine.
2.1. Giusta l'art. 9 Lespr l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. Questa si compone - segnatamente - dell'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr), del minor valore della frazione residua in caso di espropriazione parziale (art. 11 lett. b Lespr), del corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato e che sono, secondo il corso ordinario delle cose, una conseguenza prevedibile dell'espropriazione (art. 11 lett. c Lespr).
2.2. L'indennità deve essere di regola corrisposta in denaro (art. 10 cpv. 1 Lespr). L'ente espropriante può tuttavia sostituire in tutto o in parte la prestazione in denaro con un'equivalente prestazione in natura (art. 10 cpv. 2 Lespr). Una prestazione in natura può però essere imposta all'espropriato solo se i suoi interessi o quelli di eventuali creditori ipotecari siano sufficientemente tutelati (art. 10 cpv. 3 Lespr).
2.3. Per giurisprudenza il danno subito dall'espropriato a seguito di un'occupazione temporanea del suo fondo - e quindi l'indennizzo a suo favore - deve essere stabilito sulla base dell'utilizzazione attuale del fondo medesimo, a meno che il proprietario, adducendo una prossima diversa utilizzazione, dimostri un presumibile miglior uso del fondo ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 Lespr (Rep. 1965, pag. 177).
Ferme queste premesse il Giudice di prima istanza non poteva che confermare l'offerta di indennizzo formulata dallo Stato, di fr. 1.--/mq/mese, ovvero di fr. 12.--/mq/anno, per l'occupazione temporanea del piazzale: indennità che, entro questi limiti, conservava senz'altro un senso, poiché - come obietta il resistente in sede di risposta - la messa a disposizione di parcheggi su di una proprietà adiacente non equivale economicamente alla disposizione di parcheggi sullo stesso fondo (anche se l'espropriato non ha dimostrato di aver subito un ulteriore danno per questo fatto) ed inoltre l'occupazione temporanea ha ostacolato l'accesso pedonale e con velocipedi alla proprietà.
Invano il Tribunale delle espropriazione obietta che in un caso analogo di espropriazione lungo via __________ (propr. __________) lo Stato ha accettato simile doppio indennizzo. La circostanza secondo cui l'ente espropriante non abbia ricorso in quel frangente contro il risarcimento assegnato all'espropriato non pregiudica il suo diritto di procedervi nel presente caso, per finalmente tutelare i suoi legittimi interessi pecuniari.
In applicazione dell'art. 52 cpv. 3 Lespr. il Giudice di prima istanza ha fatto decorrere sul risarcimento riconosciuto a favore del resistente l'interesse al saggio usuale del 6,5% a partire dal 1 aprile 1991, data dell'immissione in possesso. Dal momento che, per prassi costante delle autorità amministrative e giudiziarie cantonali, questo saggio viene fatto corrispondere all'omonimo saggio previsto dagli art. 19bis cpv. 4 e 76 cpv. 5 LFespr, esso avrebbe dovuto essere ritoccato due volte verso il basso, in ossequio alle circolari emesse dal giudice delegato per le cause d'espropriazione del Tribunale federale: al 5,5% a partire dal 1 aprile 1993 ed al 5% a partire dal 1 ottobre 1993. Dal momento tuttavia che il ricorrente non lo ha chiesto e che il Tribunale amministrativo é vincolato alle domande delle parti, il Tribunale amministrativo non può procedere a questa rettifica.
In considerazione di quanto precede il ricorso deve essere integralmente accolto. La tassa di giudizio deve essere messa a carico del resistente, soccombente (art. 28 PAmm), il quale viene altresì condannato a rifondere al ricorrente adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 10,11, 12, 52, 54 Lespr, 28 e 31 PAmm
dichiara e pronuncia:
"1. Per l'espropriazione di due servitù (diritto di superficie sotterraneo per la costruzione della galleria stradale accompagnato da una limitazione di costruzione), l'espropriazione parziale della cantina, la locazione della cantina, l'occupazione temporanea del fondo ed infine il risarcimento della differenza di valore per la soppressione di due posteggi interni a carico del mapp. __________ di __________, di proprietà di __________, e meglio come al piano d'espropriazione, alla tabella d'espropriazione ed alle offerte di indennità, lo Stato del Cantone Ticino é condannato a versare al predetto __________ un indennizzo di fr. 30'452.-- oltre interessi al saggio annuo del 6,5% a partire dal 1 aprile 1991."
La tassa di giudizio, di fr. 300.--, é posta a carico di __________, il quale é inoltre condannato a versare allo Stato identico importo per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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