AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1996.12
Data decisione, Autorità: 15.10.1996, TRAM
Incarto n. 50.96.00012-13
Lugano 15 ottobre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) b)
6 maggio 1996 del
14 maggio 1996 del
contro
la decisione 4 aprile 1996 (no. 246/78) con la quale il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, constatato come la procedura di espropriazione materiale promossa il 25 novembre 1985 da __________ fosse diventata priva d'oggetto, ha stralciato la causa dai ruoli ponendo a carico degli insorgenti in solido la tassa di giudizio, le spese e le ripetibili;
viste le risposte:
22 maggio 1996 del Comune di __________
28 maggio 1996 del Dipartimento del territorio, Servizi generali
28 maggio 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina
31 maggio 1996 di __________
al ricorso del Consorzio per il piano regolatore dei Comuni del __________;
28 maggio 1996 del Dipartimento del territorio, Servizi generali
28 maggio 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina
31 maggio 1996 di __________
12 giugno 1996 del Consorzio per il piano regolatore dei Comuni del __________
al ricorso del Comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ è proprietaria del mapp. __________ RFD di __________, un fondo di 3299 mq parzialmente edificato sito a ridosso della __________;
che il primo PR dei Comuni del __________, allestito su scala regionale tramite un consorzio, è stato approvato dal Consiglio di Stato il 12 luglio 1985; a dispetto delle contestazioni sollevate dalla proprietaria, la part. __________ è stata inclusa in zona non edificabile al fine di salvaguardare il paesaggio circostante la Chiesa parrocchiale;
che mediante ricorso 16 agosto 1985 __________ ha impugnato la misura pianificatoria innanzi al Gran Consiglio; il 25 novembre successivo ha inoltre convenuto in giudizio il Consorzio per il piano regolatore dei Comuni del __________ (in seguito: Consorzio), il Comune di __________ e lo Stato del Canton Ticino, chiedendo al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina il riconoscimento di un indennizzo di fr. 460'000.- per titolo di espropriazione materiale;
che in accoglimento del gravame inoltratogli dalla proprietaria, il Gran Consiglio ha ordinato al Consorzio di elaborare e pubblicare una variante che regolasse in maniera unitaria le possibilità edificatorie dell'intero comprensorio sito fra la Chiesa ed il limite della zona R2 (deliberazione 12 dicembre 1989);
che il successivo iter di modificazione del PR ha portato all'inserimento della part. __________ in una "zona (edificabile) di piano di quartiere"; questo assetto, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 12 aprile 1994, ha reso priva di oggetto la causa di espropriazione materiale pendente davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;
che a richiesta di __________, con sentenza 4 aprile 1996 il giudice delle espropriazioni si è quindi pronunciato sulla ripartizione di tasse, spese di giustizia e ripetibili; accertato il buon fondamento dell'azione promossa a suo tempo dall'espropriata, la prima istanza ha condannato il Consorzio e il Comune di __________ in solido al pagamento di tutti gli oneri indotti dalla procedura (in totale fr. 9'436.20, di cui fr. 8'500.- per ripetibili);
che avverso il predetto giudizio il Consorzio ed il Comune insorgono innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che spese e ripetibili vengano poste integralmente a carico dello Stato del Canton Ticino; a mente di entrambi i ricorrenti, l'esclusione del mapp. __________ dalla zona edificabile sarebbe stata decisa dal Dipartimento dell'ambiente in sede di esame preliminare del progetto di PR, per cui toccherebbe al Cantone assumersi le conseguenze delle scelte pianificatorie imposte agli enti locali;
che lo Stato propone la reiezione delle impugnative, annotando di non aver imposto il controverso provvedimento pianificatorio e di essersi sempre dichiarato estraneo alla vertenza per carenza di legittimazione passiva; il Tribunale di espropriazione sollecita in sostanza la conferma della propria decisione, mentre __________ si rimette al prudente giudizio di questo Tribunale;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr;
che i gravami in oggetto, tempestivi (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulati, sono pertanto ricevibile in ordine e possono essere decisi in base agli atti integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio dallo scrivente Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che se la legge cantonale non dispone altrimenti, le azioni volte ad ottenere un risarcimento ex art. 5 cpv. 2 LPT vanno proposte nei confronti dell'ente autore della misura pianificatoria ritenuta generatrice di espropriazione materiale; di regola, debitrice di un'indennità per titolo di espropriazione materiale è infatti la collettività che ha deciso la restrizione equivalente ad esproprio (STF 19.3.1990 in re Eredi L. = RDAT 1990 N. 57);
che discostandosi da questo principio, la legge di espropriazione ticinese prevede chiaramente che eventuali pretese per titolo di espropriazione materiale devono essere fatte valere direttamente contro l'ente a favore del quale è stata sancita la restrizione legale della proprietà (cfr. art. 39 cpv. 2 Lespr); tale assetto giuridico consente di ovviare alle problematiche di regresso che si vengono inevitabilmente a creare nei cantoni ove i comuni possono essere astretti al pagamento di un indennizzo per aver sancito delle misure costitutive di espropriazione materiale ad esclusivo beneficio di un'altra collettività;
che in esito all'esame preliminare del PR le competenti autorità cantonali si esprimono unicamente sulla congruenza del progetto con gli obiettivi della pianificazione del territorio e sul coordinamento con il piano direttore e le pianificazioni dei comuni vicini, attirando se del caso l'attenzione del comune interessato su evidenti errori d'impostazione o lacune del PR; trattasi di un semplice parere fondato su criteri di mera apparenza e non di una decisione avente carattere vincolante (cfr. art. 33 cpv. 1 LALPT; Scolari, Commentario della legge edilizia, N. 24-28 ad art. 15 LE);
che nell'evenienza concreta è quindi a giusta ragione che il Tribunale di espropriazione ha dimesso lo Stato dalla lite esonerandolo dal pagamento di spese e ripetibili; la soluzione prospettata dagli insorgenti non si sarebbe imposta neppure se il Cantone avesse effettivamente ordinato (e non solo suggerito) la misura pianificatoria che ha indotto la proprietaria del mapp. __________ ad adire il giudice delle espropriazioni;
che nella misura in cui entrambi i ricorrenti chiedono di essere esentati dal pagamento di qualsiasi spesa connessa alla causa, occorre valutare se la situazione di fatto e di diritto non avrebbe giustificato una ripartizione dei costi procedurali diversa da quella operata dal primo giudice;
che il Consorzio per il piano regolatore dei Comuni del __________ - di cui fanno parte i Comuni di __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ ed __________ - è una corporazione di diritto pubblico (art. 1 cpv. 2 LCCom) con personalità giuridica propria (art. 9 LCCom) avente per scopo l'elaborazione di un piano regolatore in comune e l'attuazione delle opere di interesse regionale (cfr. art. 1 e 4a dello Statuto del Consorzio, documento acquisito d'ufficio agli atti); l'attuazione delle opere di interesse comunale compete invece al Comune interessato (art. 4a in fine dello Statuto);
che riservate le ipotesi di cui all'art. 2 Lespr, in funzione della predetta suddivisione di competenze spetterà di norma al Consorzio espropriare formalmente i terreni necessari alla realizzazione di opere d'interesse regionale assumendosi le relative spese; i singoli Comuni acquisiranno invece i fondi occorrenti al soddisfacimento delle proprie esigenze locali;
che lo Statuto del Consorzio non contiene norme di sorta riferite all'espropriazione materiale; in tema resta pertanto valido il principio dedotto dalla legislazione cantonale secondo cui debitore di un'eventuale indennità ex art. 5 cpv. 2 LPT è l'ente a favore del quale è stata sancita la restrizione della proprietà;
che in concreto l'esclusione del mapp. __________ dalla zona edificabile è stata decisa a tutela dell'ambiente circostante la Chiesa parrocchiale di __________; anche se il PR è stato elaborato a livello regionale per presumibili ragioni di coordinamento e di economicità, beneficiario del provvedimento in oggetto era soltanto il Comune di __________;
che __________ avrebbe pertanto dovuto convenire in giudizio esclusivamente il Comune di , unico ente tenuto a versarle un indennizzo nel caso in cui fosse stata giudizialmente accertata la sussistenza dell'espropriazione materiale; non per nulla altri proprietari di fondi siti nel , ritenendosi vittime di un'espropriazione materiale in conseguenza dell'approvazione del PR, hanno citato il Comune che aveva beneficiato della restrizione alla loro proprietà (e non il Consorzio o entrambi) per cercare di ottenere un risarcimento (vedasi le cause __________ /Comune di __________ e __________ /, portate sino innanzi al Tribunale federale, così come la vertenza __________ / di cui alla STA 2 febbraio 1994, iniziatasi come espropriazione formale e conclusasi con la condanna del Comune al pagamento di un'indennità per solo titolo di espropriazione materiale);
che a prescindere da queste considerazioni, non è comunque dato di comprendere i motivi che hanno indotto il Tribunale di espropriazione a ravvisare nell'agire del Consorzio e del Comune una responsabilità di natura addirittura solidale;
che nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell'esito del processo e del grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm (RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N. 82);
che nel caso di specie la causa incoata da __________ non avrebbe mai potuto esserle completamente favorevole; in effetti, se non fosse diventata priva d'oggetto, l'istanza che l'espropriata ha inoltrato nei confronti del Cantone e del Consorzio avrebbe dovuto essere respinta in ordine per carenza di legittimazione passiva di questi due convenuti;
che a fronte di tale verosimile esito del procedimento, il primo giudice non poteva esimersi dal condannare l'istante al pagamento di una parte della tassa di giustizia e delle spese; parimenti, le ripetibili allocate all'espropriata avrebbero dovuto essere commisurate in funzione della sua parziale soccombenza, resa ancor più evidente dalle rivendicazioni conclusive esplicitamente formulate nei confronti di tutti e tre gli enti convenuti (cfr. lettera 4 marzo 1996 E./TE);
che stante quanto precede i ricorsi vanno accolti, con il conseguente annullamento del giudizio impugnato ed il rinvio degli atti all'autorità inferiore affinché emani un nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm) sulla base dei considerandi che precedono;
che date le circostanze questo Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia ed all'assegnazione di ripetibili;
visti gli art. 5 LPT; 1, 9 LCCom; 33 LALPT; 2, 39, 50 Lespr; 18, 28, 31 e 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 4 aprile 1996 (no. 246/78) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina per nuovo giudizio.
Non si assegnano ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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