AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1996.11
Data decisione, Autorità: 22.01.1997, TRAM
Incarto n. 50.96.00011
Lugano 22 gennaio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 febbraio 1996 dello
patr. da: St. legale __________
contro
la sentenza 8 gennaio 1996 del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina relativa all'espropriazione del mapp. __________ di __________;
viste le risposte:
22 marzo 1996 di __________
22 marzo 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ é proprietario del mapp. __________ di __________, così descritto a registro fondiario:
A) autorimessa mq 97
b) campo mq 283
mq 380
Il fondo si affaccia su via __________ ed ha forma regolare, di m 25 x 15,5 circa: quest'ultima misura corrisponde anche al fronte su via __________. La particella é assegnata dal PR alla zona Quartiere __________ (indice di sfruttamento 1, indice di occupazione 30%, numero dei piani massimo 5, altezza massima degli edifici m 16,5).
b) Ai fini della costruzione della galleria __________ lo Stato ha promosso innanzi al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina una procedura di espropriazione concernente il fondo appena menzionato.
Nelle tabelle d'espropriazione lo Stato ha sollecitato l'espropriazione delle seguenti due servitù:
a) diritto di superficie sotterraneo per la costruzione della galleria stradale;
b) limitazione di costruzione e più precisamente divieto di edificare costruzioni principali (ammessa invece l'edificazione di costruzioni accessorie dell'altezza massima di m 3,00), con la precisazione che il sedime gravato poteva essere conteggiato ai fini del calcolo degli indici di sfruttamento e di occupazione.
Dal piano di espropriazione si deduce che la superficie colpita dal diritto di superficie e dalla limitazione di edificare ha forma rettangolare si spinge all'interno della particella a partire da via __________ per una profondità variante tra m 10 (al confine con il mapp. __________, proprietà __________) e 9,50 (al confine con il mapp. __________, comproprietà __________), occupando dunque un'area di circa mq 150. Dall'accertamento eseguito successivamente, in data 23 dicembre 1993, dallo studio ingg. __________ e trasmesso al Tribunale d'espropriazione, quell'area scende a mq 140 a seguito della diminuzione della profondità dell'onere a m 9,5 (confine con il mapp. __________) rispettivamente 9 (confine con il mapp. __________).
Per l'espropriazione in esame lo Stato ha formulato un'offerta di indennità di fr. 250.--/mq, pari a fr. 37'500.-- (= fr. 250.--/mq x 150 mq).
Lo Stato ha inoltre chiesto l'occupazione temporanea di parte del fondo, proponendo un risarcimento di fr. 1.--/mq/mese, e offerto un indennizzo per soppressione di piante.
c) Gli atti sono stati pubblicati nel periodo 26 febbraio-27 marzo 1990. All'udienza di conciliazione, che ha avuto luogo il 7 settembre 1990, le parti hanno concordato l'immissione in possesso al 1 aprile 1992 e l'occupazione temporanea a partire dal 1 aprile 1991. Con convenzione (non datata) lo Stato si é indi impegnato a versare all'espropriato un risarcimento di fr. 10'000.--, comprensivo dell'indennità per soppressione di piante già offerta, per il ripristino ad opera dell'espropriato delle bordure, dei muretti, delle rete metallica e del terreno. Lo Stato si é inoltre impegnato a ripristinare il rubinetto dell'acqua potabile ed a sistemare la siepe di lauro.
B. Esperite tutte le necessarie formalità processuali, il Tribunale d'espropriazione ha emesso il suo giudizio sulle indennità residue l'8 gennaio 1996.
Il Tribunale ha in primo luogo assegnato al proprietario un risarcimento di fr. 38'360.--, calcolato in applicazione analogica della formula usualmente adottata dallo stesso per indennizzare il deprezzamento di fondi causato dal passaggio di manufatti sotterranei, ma in particolare di canalizzazioni (detta formula __________), per l'espropriazione del diritto di superficie. Esso ha in seguito attribuito all'espropriato un ulteriore indennizzo di fr. 100'000.-- per il titolo di svalutazione della parte residua del fondo. Sulle predette indennità il Giudice di prima istanza ha riconosciuto l'interesse al saggio del 6,5% a partire dal 1 aprile 1992, giorno dell'immissione in possesso. Per l'occupazione temporanea il Tribunale di prime cure ha invece fissato un indennizzo di fr. 2.--/mq/mese, pari a fr. 18'678.--, oltre interessi al saggio del 5% a partire dal 31 dicembre 1993, data di restituzione del fondo.
C. Lo Stato ha impugnato il menzionato giudicato con ricorso 22 febbraio 1996 davanti a questo Tribunale. Il ricorrente contesta l'assegnazione di una duplice indennità al proprietario per l'espropriazione delle servitù a suo favore. Chiede quindi che il risarcimento venga limitato alla sola svalutazione della parte residua, che esso postula venga ridotto a fr. 74'000.--. Il ricorrente domanda inoltre la conferma dell'indennizzo per occupazione temporanea che aveva offerto, di fr. 1.--/mq/mese, e pertanto che l'indennizzo assegnato dal Tribunale d'espropriazione per tale titolo venga dimezzato. Quanto agli interessi riconosciuti, lo Stato chiede il loro adattamento conformemente alle circolari del giudice delegato per le cause d'espropriazione del Tribunale federale.
Tanto il Tribunale d'espropriazione quanto __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Delle rispettive ragioni dirà più in dettaglio, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data, il ricorso é tempestivo e la legittimazione del ricorrente certa (art. 50 Lespr, 43 PAmm). L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine.
2.1. Giusta l'art. 9 Lespr l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. Questa si compone - segnatamente - dell'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr), del minor valore della frazione residua in caso di espropriazione parziale (art. 11 lett. b Lespr), del corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato e che sono, secondo il corso ordinario delle cose, una conseguenza prevedibile dell'espropriazione (art. 11 lett. c Lespr).
2.2. Le servitù non costituiscono dei beni in commercio e non posseggono di conseguenza un valore venale ai sensi dell'art. 11 lett. a Lespr. Nel caso dell'imposizione in via espropriativa di una servitù a carico di un fondo, che - dal profilo giuridico - costituisce un caso di espropriazione parziale, per la determinazione dell'indennità spettante al proprietario colpito ritornano applicabili i soli criteri fissati alle lett. b e c della detta disposizione. In applicazione del cosiddetto metodo della differenza, occorre pertanto porre a confronto il valore venale del fondo libero dall'onere con quello risultante dopo l'imposizione dello stesso. Accanto a tale diminuzione del valore venale va poi preso in considerazione l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi conseguenti all'espropriazione (cfr. DTF 122 II 249 consid. 4 e rinvii; inoltre RDAT I-1996 N. 60 consid. 8a; I-1991 N. 83 consid. b; 1988 N. 67 consid. 5.1.).
Ciò premesso, trattasi di verificare se il Tribunale di prime cure ha applicato correttamente il metodo della differenza.
Dopo l'imposizione delle servitù il Tribunale delle espropriazioni ha calcolato che lo stesso edificio di cui si é detto avrebbe potuto avere una lunghezza massima di m 10,50, di conseguenza una superficie massima di mq 73,5 (= m 10,50 x 7) ed una SUL di mq 147 (= m 73,5 x 2), pari - a sua volta - al 60% di quella ricavabile prima dell'evento espropriativo. Ne ha dedotto un valore del terreno di fr. 540.--/mq (= fr. 900.-- x 60%).
La differenza di valore del terreno risultante era dunque pari a fr. 360.--/mq, per complessivi fr. 136'800.--, arrotondati a fr. 137'000.--. Non sussistendo tuttavia una relazione diretta tra l'indice di sfruttamento ed il valore del terreno, l'anzidetto importo é stato ridotto in via di apprezzamento di 1/4, per situarsi finalmente a fr. 100'000.--.
4.2. Il Tribunale ritiene di poter condividere, in linea di principio, il metodo utilizzato dall'istanza inferiore per determinare il minor valore della particella in rassegna. Constata tuttavia che, una volta imposte le servitù, il mapp. __________ potrebbe ancora accogliere un edificio di lunghezza variante tra gli 11,5 ed i 12 m: non di soli 10,5 m come calcolato dall'autorità inferiore. La profondità del divieto di costruire si situa infatti a m 9,5 (confine con il mapp. __________) rispettivamente 9 (confine con il mapp. __________) rispetto a via __________. Ne discende una residua lunghezza del fondo variante tra 15,5 e 16 m, dal quale deve essere dedotta la distanza di 4 m, che un edificio a due piani dovrebbe rispettare dal mapp. __________. Conteggiando una lunghezza dell'edificio di m 11,5, la superficie massima dello stabile aumenta a mq 80,5 (= m 11,50 x 7) e la SUL a mq 161 (= m 80,5 x 2), pari al 70% di quella precedente conseguibile. Il valore del terreno lievita a fr. 630.--/mq (= fr. 900.-- x 70%) e la differenza di valore del terreno risultante é dunque pari a soli fr. 270.--/mq, per complessivi fr. 102'600.--, arrotondati a fr. 100'000.--, di cui i 3/4 ammontano a fr. 75'000.--.
4.3. Ferme queste premesse il Tribunale fissa il risarcimento spettante al proprietario espropriato nell'anzidetto importo di fr. 75'000.--. L'assegnazione di questo indennizzo appare giustificata anche ad un apprezzamento globale della fattispecie. In effetti l'imposizione delle servitù di passaggio della galleria e di limitazione di costruzione obbliga il proprietario ad arretrare le costruzioni rispetto a via __________ a m 9/9,5, anziché a m 4, come previsto dal PR. Essa ha come effetto di creare una (ulteriore) striscia di terreno inedificabile di circa mq 80 (= 15 m, pari alla larghezza del fondo, x 5/5,5 m, pari alla differenza tra l'arretramento discendente dal PR e quello risultante dopo l'imposizione delle servitù). Dividendo l'indennizzo di fr. 75'000.-- per quella superficie si ottiene fr. 937,50/mq: importo che corrisponde e che anzi supera leggermente il valore venale unitario del fondo prima dell'imposizione delle servitù. Si tenga poi presente che le servitù in esame non pregiudicano l'utilizzazione degli indici delle superfici gravate. Le quantità edificatorie offerte dalla particella rimangono dunque intatte e, se non possono essere sfruttate appieno a favore del fondo medesimo, possono essere cedute a favore delle proprietà vicine (cfr. art. 38a LE): esse presentano quindi un valore economico di cui il proprietario non viene privato dall'evento espropriativo. L'aggravio delle servitù in rassegna non arreca infine ulteriori menomazioni di valore al fondo: semmai la riduzione dell'edificabilità del suo lato più lungo contribuisce a rendere più razionale l'edificazione sullo stesso. Per questo motivo, a dispetto della importante riduzione dell'indennizzo operata da parte di questo Tribunale rispetto a quanto riconosciuto dalla prima istanza, il risarcimento di fr. 75'000.-- appare finalmente adeguato e non disattende in alcun modo il principio della piena indennità sancito all'art. 9 Lespr. L'indennità assegnata corrisponde oltretutto con quanto inizialmente rivendicato dall'espropriato in sede di notifica delle pretese, del 25 marzo 1990. Essa coincide inoltre in pratica, nel risultato, con le domande ricorsuali (riduzione dell'indennizzo a fr. 74'000.--). Non appare pertanto più nemmeno necessario, a questo punto, di verificare la fondatezza delle ragioni avanzate a questo scopo dallo Stato, il quale ha invero proposto un calcolo a ritroso che, come rettamente obietta il Tribunale di prime cure nelle osservazioni, adotta un tasso di capitalizzazione insufficiente, del 5%. Applicando ai calcoli forniti dallo Stato un tasso anche solo del 5,5%, questo si vedrebbe addirittura aumentare anziché diminuire l'indennizzo da versare all'espropriato.
Lo Stato contesta in seguito l'indennizzo stabilito dal Tribunale d'espropriazione per l'occupazione temporanea di mq 283 del fondo in esame durante 33 mesi, di fr. 2.--/mq/mese pari a fr. 18'678.--. A ragione. Il Tribunale non intravvede infatti un qualche motivo pertinente che permettesse al giudice di prima istanza di raddoppiare la già generosa offerta di indennizzo formulata dallo Stato, di fr. 1.--/mq/mese, ovvero di fr. 12.--/mq /anno, per un terreno fino a quel momento prevalentemente utilizzato quale orto. Invano il resistente adduce anche in questa sede la possibilità di meglio sfruttare quella superficie quale posteggio scoperto: possibilità che esso ha infine potuto concretizzare successivamente alla restituzione del terreno tramite la realizzazione di 8 posteggi. In effetti, dalla documentazione dallo stesso prodotta (cfr. in particolare la sua lettera 29 settembre 1994 al dir. __________ dell'Albergo __________, annessa alla duplica 30 settembre 1994), risulta che le offerte di locazione in suo possesso a quel momento per i detti posteggi, la cui esecuzione avrà pur implicato dei costi per l'espropriato, permettevano a malapena di spuntare un importo di poco superiore all'indennizzo offerto dallo Stato per l'occupazione in discussione. Ma ancora più a torto il resistente si ritiene pregiudicato rispetto ad altri proprietari dall'atteggiamento assunto dall'autorità nei suoi confronti per la trattazione della sua domanda di costruzione concernente la costruzione di detti posteggi. In effetti, a prescindere dal fatto che la realizzazione di quei manufatti concerne un periodo posteriore alla riconsegna del terreno e non ha dunque nulla a che vedere con l'occupazione temporanea, dall'esame degli atti prodotti dall'espropriato risulta semmai che quel ritardo é unicamente da addebitare all'espropriato stesso, il quale ha in primo luogo presentato una domanda di costruzione ossequiosa del PR solo il 5 febbraio 1994 ed ha in secondo luogo iniziato i lavori non prima del mese di giugno 1994 pur essendo in possesso della licenza edilizia (rilasciata seguendo la procedura di notifica) dal 18 marzo precedente.
6.1. Lo Stato chiede infine l'adattamento degli interessi riconosciuti conformemente alle circolari del giudice delegato per le cause d'espropriazione del Tribunale federale.
6.2. In applicazione dell'art. 52 cpv. 3 Lespr il Giudice di prima istanza ha fatto decorrere sul risarcimento riconosciuto a favore del resistente per l'espropriazione delle servitù in rassegna l'interesse al saggio usuale del 6,5% a partire dal 1 aprile 1992, data dell'immissione in possesso. Dal momento che, per prassi costante delle autorità amministrative e giudiziarie cantonali, questo saggio viene fatto corrispondere all'omonimo saggio previsto dagli art. 19bis cpv. 4 e 76 cpv. 5 LFespr, esso deve essere ritoccato due volte verso il basso, in ossequio alle circolari emesse dal giudice delegato per le cause d'espropriazione del Tribunale federale: al 5,5% a partire dal 1 aprile 1993 ed al 5% a partire dal 1 ottobre 1993.
6.3. Per quanto concerne l'indennizzo riconosciuto per il titolo di occupazione temporanea il Tribunale d'espropriazione ha assegnato un interesse del 5% a partire dal 31 dicembre 1993, giorno della restituzione del fondo, con la precisazione però, formulata in sede di risposta al ricorso inoltrato dallo Stato, che trattasi di semplice interesse di mora (affermazione apparentemente contraddetta dalle considerazioni svolte al consid. 9 in fine del giudizio impugnato). Dal momento che in entrambe le ipotesi a partire dal 1 ottobre 1993 il saggio é del 5%, l'interesse riconosciuto a questo riguardo può dunque essere confermato in questa sede senza dovere chiarire il quesito sollevato dal Giudice di prima istanza.
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 11, 52, 54 Lespr, 28 e 31 PAmm
dichiara e pronuncia:
"1. Per l'espropriazione delle seguenti servitù a carico del mapp. __________ di __________, di proprietà di __________:
a) diritto di superficie sotterraneo per la costruzione della galleria;
b) limitazione di costruzione
e meglio come al piano d'espropriazione, alla tabella d'espropriazione ed alle offerte di indennità, lo Stato del Cantone Ticino é condannato a versare al predetto __________ un indennizzo di fr. 75'000.-- per il titolo di minor valore della frazione residua oltre interessi ai seguenti saggi annui:
del 6,5% dal 1 aprile 1992 a 31 marzo 1993;
del 5,5,% dal 1 aprile 1993 al 30 settembre 1993;
del 5% dal 1 ottobre 1993.
Per l'occupazione temporanea del predetto fondo lo Stato é inoltre condannato a versare a __________ un importo di fr. 9'339.-- oltre interessi al saggio annuo del 5% a partire dal 31 dicembre 1993.
(dispositivo non utilizzato)".
La tassa di giudizio, di fr. 800.--, é posta a carico di __________, il quale é inoltre condannato a versare allo Stato identico importo per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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