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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1996.8
Data decisione, Autorità: 28.08.1996, TRAM
Incarto n. 50.96.00008 ES 2/96 cm
Lugano 28 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 gennaio 1996 di
rappr. da: avv. __________
contro
il dispositivo 2 della decisione 14 dicembre (no. 11/94-29) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, che ha riconosciuto all'insorgente un'indennità di ripetibili di fr. 1'000.- previo annullamento della procedura espropriativa promossa dal Comune di __________ per acquisire la proprietà del mapp. no. __________ RFD;
viste le risposte:
1° febbraio 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;
29 febbraio 1996 del Comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La __________ e __________ in __________ è proprietaria del mappale no. __________ di __________, intavolato a RF come campo-prato di mq 41'249.
Il terreno, di forma regolare e pianeggiante, è situato allo sbocco di Via __________ su Via __________, arterie che delimitano la particella su due lati.
Gran parte di questo terreno (mq 32'400 ca.) è stata inserita dal locale PR in zona EP (edifici pubblici) per consentire la costruzione di abitazioni economiche, mentre la superficie restante è stata attribuita alla zona RAr4 (mista residenziale artigianale).
B. Nel mese di marzo del 1994 il Comune di __________ ha promosso l'espropriazione formale di tutto il fondo per costruire in loco un centro sportivo, offrendo un indennizzo di fr. 618'735.- (fr. 15.- il mq).
Entro il periodo di pubblicazione degli atti la proprietaria si è opposta all'esproprio contestando la pubblica utilità del progetto. Nel contempo ha notificato una pretesa d'indennità di complessivi fr. 30'936'750.- (fr. 750.- il mq).
C. Con sentenza 14 dicembre 1995 il Tribunale di espropriazione ha accolto l'opposizione e annullato l'intera procedura di espropriazione, sia perché la realizzazione del centro sportivo non era stata approvata né dal legislativo comunale né dall'esecutivo cantonale, sia perché il Comune aveva mutato la destinazione del mappale senza adottare alcuna variante di PR. La tassa di giustizia di fr. 500.- è stata posta a carico dell'ente pubblico, con l'ulteriore obbligo di rifondere all'espropriata fr. 1'000.- per titolo di ripetibili.
D. Avverso la predetta commisurazione delle ripetibili la __________ insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo. La ricorrente, censurando siccome iniquo e non ragionevolmente giustificato il risarcimento accordato per i costi di patrocinio, chiede che le ripetibili - tenuto conto del lavoro svolto (100 ore) e del cospicuo valore litigioso (superiore ai 30 milioni di fr.) - vengano fissate in almeno fr. 30'000.-.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, che postula la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il Municipio di __________, sottolineando in particolare come la procedura sia stata annullata per motivi d'ordine formale; il valore litigioso, peraltro gonfiato dalle esorbitanti pretese d'indennizzo notificate dall'insorgente, non sarebbe quindi influente ai fini della quantificazione delle ripetibili.
Considerato, in diritto
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura della contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Le ripetibili sono destinate al risarcimento del pregiudizio costituito dalle spese oggettivamente indispensabili che l'espropriato si è trovato costretto ad affrontare per assicurare un'adeguata difesa dei propri interessi (Hess-Weibel, Das Enteignunsrecht des Bundes, N. 3 ad art. 115 LFespr). L'indennità non copre necessariamente l'integrità dei costi sopportati: deve essere equa, adeguata all'impegno richiesto e alla difficoltà della vertenza piuttosto che al valore litigioso, che non è dunque decisivo (DTF 111 Ib 97 consid. 2c-d; Hess-Weibel, op. cit., N. 4 ad art. 115 LFespr). In effetti, il valore litigioso non può essere determinante, perché altrimenti l'espropriato verrebbe posto in grado - attraverso la formulazione della sua notifica - di influire praticamente senza rischio sull'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili (RDAT I-1992 N. 62). Per quantificare le ripetibili il giudice delle espropriazioni deve pertanto riferirsi principalmente all'assistenza che l'avvocato ha effettivamente prestato a favore del cliente: questa è definita in particolare dal tempo e dalla diligenza impiegati, nonché dall'estensione e dalla complessità della causa (Hess-Weibel, op. cit., N. 3 ad art. 115 LFespr; RDAT II-1994 N. 66). Il Tribunale non è quindi vincolato dalla tariffa professionale degli avvocati (Zimmerli, Die neuste Rechtsprechung des Bundesgerichtes auf dem Gebiete des Enteignungsrecht, ZBl 74/1973 p. 193), che non può essere direttamente applicata e conserva unicamente valore indicativo (RDAT II-1992 N. 44, 1987 N. 72).
L'eccesso rivendicativo posto in essere dall'espropriata non sarebbe nondimeno bastato per giustificare un eventuale rifiuto di concedere ripetibili in applicazione dell'art. 73 cpv. 2 Lespr, in quanto l'opposizione e le pretese erano malgrado tutto diligentemente motivate ed il patrocinio - considerati soprattutto gli interessi pecuniari in gioco - indubbiamente necessario. D'altra parte, l'opposizione all'esproprio sollevata dalla società si è rivelata fondata, tant'è vero che il primo giudice ha annullato l'intera procedura e l'ente pubblico ha rinunciato ad impugnare il provvedimento.
Il procedimento in esame non è stato dunque portato a termine, ma si è concluso prematuramente con l'accoglimento dell'opposizione. Dal profilo giuridico e fattuale la causa non appariva invero particolarmente complessa: si è trattato in sostanza dell'esproprio di una comune proprietà inedificata, afflitto da vizi macroscopici e come tali lapalissiani che i patrocinatori dell'espropriata hanno saputo puntualmente individuare. Fermo restando che la diligenza con la quale quest'ultimi hanno operato non è posta minimamente in discussione, il tempo consacrato alla pratica (studio dell'incarto, redazione di un allegato, partecipazione all'udienza di conciliazione) non può oggettivamente raggiungere le 100 ore propugnate nel gravame.
In siffatte circostanze, se da un lato l'indennità per ripetibili assegnata dal Tribunale di espropriazione appare effettivamente inadeguata, dall'altra non si giustifica di rivalutarla nella abnorme misura richiesta: le ripetibili di prima istanza a favore della ricorrente vengono dunque fissate in fr. 3'200.-, corrispondenti a due giornate di lavoro (8 ore per lo studio della pratica, 6 ore per la stesura dell'opposizione, 2 ore per l'intervento all'udienza di conciliazione) a 200.- fr. l'ora. Tale importo si avvera tutto sommato ossequioso dei criteri che informano la quantificazione di questa particolare indennità in ambito espropriativo e certamente rispondente al concetto di equità ancorato all'art. 73 Lespr.
L'accoglimento solo parziale dell'impugnativa impone di ripartire tra le parti la tassa di giustizia, tenendo conto della predominante soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm). Per le stesse ragioni si giustifica l'assegnazione di congrue ripetibili al Comune di __________, che si è fatto patrocinare da un legale (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 50, 73 Lespr; 18, 28 e 31 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza il dispositivo 2 della sentenza 14 dicembre (no. 11/94-29) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullato e riformato come segue:
"2. La tassa di giustizia in fr. 500.- e le spese sono a carico del Comune di __________ con l'obbligo di rifondere all'espropriata fr. 3'200.- per ripetibili."
La tassa di giudizio di fr. 500.- (cinquecento) è posta per 9/10 a carico della ricorrente e per il resto a carico del Comune di __________. L'insorgente verserà al resistente fr. 600.- (seicento) per titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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