AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1996.7
Data decisione, Autorità: 02.02.1996, TRAM
Incarto n. 50.96.00007 ES 1/96 cm
Lugano 2 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Michele Rusca, quest'ultimo in sostituzione del Giudice Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 agosto 1990 di
rappr. da: st.leg. __________
contro
la decisione 6 luglio 1990 (no. 32/87) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento di espropriazione materiale che l'insorgente, con istanza 11 agosto 1987, ha avviato nei confronti del Comune di __________ a dipendenza dell'imposizione di un vincolo AP-EP sul mappale no. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
21 agosto 1990 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;
13 settembre 1990 del Municipio di __________;
richiamata la sentenza 8 agosto 1995 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il mapp. no. __________ RFD di __________ fa parte del patrimonio immobiliare del dott. __________, deceduto il 16 agosto 1991.
In data 3 febbraio 1976 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del Comune di __________, con la conseguente inclusione di questa particella di 812 mq in zona EP. Il proprietario ha invano contestato gli intendimenti pianificatori del Comune postulando l'assegnazione del suo fondo alla zona edificabile: i suoi ricorsi sono stati infatti respinti dal Consiglio di Stato (risoluzione no. __________ del 3 febbraio 1976), rispettivamente dal Gran Consiglio con deliberazione del 19 gennaio 1987.
B. Ritenendo che il fondo fosse colpito da espropriazione materiale, con istanza 11 agosto 1987 il dott. __________ ha convenuto in giudizio il Comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, chiedendo in via principale che l'ente pubblico fosse astretto a conferirgli un fondo equivalente alla part. __________; in via subordinata l'istante ha postulato un'indennità di fr. 434'420.- (fr. 535.-/mq) per l'esproprio materiale del terreno, oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 1987, e in via ancor più subordinata un risarcimento di fr. 454'720.- (fr. 560.-/mq) oltre interessi per l'espropriazione totale della proprietà.
In sede di risposta, il Municipio di __________ ha proposto l'acquisto del mappale al prezzo di 200.- fr. il mq.
C. Con sentenza 6 luglio 1990 il Tribunale di espropriazione ha riconosciuto al proprietario un indennizzo per titolo di espropriazione materiale di fr. 130.- il mq, cifra corrispondente alla quotazione commerciale della part. __________ nel febbraio 1976 (fr. 140.-/mq) dedotto il valore della sua funzione residua (fr. 10.-/mq), oltre agli interessi - al tasso usuale praticato dalle CFS - a partire dall'11 agosto 1987. Per l'esproprio formale del terreno, lo stesso Tribunale ha accordato al dott__________ un'indennità di fr. 30.- il mq. In totale, un risarcimento in capitale di fr. 129'920.-.
D. Avverso questa pronunzia __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo mediante ricorso 10 agosto 1990.
L'insorgente ha domandato in via principale che l'indennità espropriativa fosse aumentata a fr. 454'720.-, pari a fr. 560.-/mq, ribadendo la tesi della decadenza del vincolo EP di PR già affacciata in prima istanza. Prendendo spunto dalla decisione comunale 9 giugno 1989 con la quale veniva dichiarata la pubblica utilità per l'acquisizione del mappale in questione, unitamente alla vicina part. __________, e proposto l'acquisto dei due terreni al prezzo base di fr. 200.-/mq, il ricorrente ha precisato che l'autorità comunale era ben consapevole che il vincolo era decaduto e che era così venuta a cadere la presunzione di pubblica utilità dell'art. 15 cpv. 3 LE: dichiarandola ex novo ai fini della proposta di espropriazione formale, il fondo avrebbe di conseguenza dovuto essere stimato in base al valore commerciale attuale.
Subordinatamente, nella ipotesi che il vincolo di PR non venisse considerato decaduto, il dott. __________ ha proposto di considerare quale dies aestimandi il 10 febbraio 1987, data della decisione del Gran Consiglio che ha definitivamente sancito la collocazione del mappale __________ in zona EP-AP: postulando così il riconoscimento di una indennità di fr. 530.-/mq per l'espropriazione materiale e di fr. 30.-/mq per la successiva espropriazione formale del fondo.
Infine, e quale ulteriore ed ultima richiesta alternativa nell'eventualità che la stima venisse eseguita sulla scorta delle contrattazioni del 1976, il ricorrente ha chiesto che l'indennità per l'espropriazione materiale venisse aumentata a fr. 220.-/mq, ritenuto in fr. 250.-/mq il valore edilizio pieno del fondo e in fr. 30.-/mq quello residuo, con interessi a far tempo dal 3 febbraio 1976.
Con giudizio 28 febbraio 1992 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto l'impugnativa, aumentando l'indennizzo espropriativo a fr. 357'280.- oltre interessi ex art. 54 Lespr.
In sostanza, questo Tribunale ha trattato la fattispecie alla stregua di un'espropriazione formale, ritenendo che in difetto di una tempestiva proroga concessa dal Consiglio di Stato il vincolo generatore di espropriazione materiale fosse diventato caduco per la decorrenza dei termini di attuazione del PR.
Fissato pertanto il dies aestimandi al 6 luglio 1990 ed accertato il valore venale dei terreni R2 di __________ a quell'epoca, il Tribunale cantonale amministrativo ha accordato al proprietario (rectius: agli eredi __________ e __________ e __________, figli del defunto) un risarcimento di fr. 440.- il mq per la cessione definitiva della part. __________ al Comune.
E. Adito dal Comune di __________ mediante ricorso di diritto amministrativo, con sentenza 8 agosto 1995 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudicato.
L'Alta Corte federale ha in pratica ripristinato la decisione emanata dal Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina partendo dal presupposto che al momento in cui il dott. __________ ha presentato la sua domanda d'indennità il vincolo EP imposto sul mapp. __________ era valido e generatore di espropriazione materiale; in effetti, il Consiglio comunale di __________, ovvero l'organo comunale competente per l'adozione del PR, aveva deliberato sul mantenimento del PR entro il termine di vigenza, dando mandato al Municipio di richiedere all'esecutivo cantonale la proroga dei termini d'attuazione.
Respinta l'eccezione dei resistenti secondo cui il vincolo non sarebbe stato comunque valido poiché utilizzato per uno scopo diverso da quello inizialmente previsto, il Tribunale federale ha confermato integralmente l'ammontare del risarcimento in capitale deciso dal giudice delle espropriazioni, precisando nondimeno che gli interessi sulla quota d'indennità per l'espropriazione materiale sarebbero decorsi dall'11 agosto 1977 per tener conto del crasso ritardo (dieci anni) con il quale il Gran Consiglio aveva evaso il ricorso interposto dal dott. __________ avverso la risoluzione di approvazione del PR emanata il 3 febbraio 1976 dal Consiglio di Stato.
Donde il presente, nuovo giudizio volto unicamente a definire la ripartizione di spese e ripetibili della procedura cantonale.
Considerato, in diritto
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso in base agli atti senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 LPamm).
Rispetto al giudizio della prima istanza cantonale, l'autorità di ricorso federale ha fatto tuttavia decorrere gli interessi dovuti sull'indennità di espropriazione materiale a partire dall'11 agosto 1977 (sentenza TE: dall'11 agosto 1987), poiché "tra il momento in cui con l'approvazione del Consiglio di Stato (3 febbraio 1976) la restrizione indotta dal vincolo EP è entrata in vigore ed ha fatto nascere la pretesa al pagamento dell'indennità per l'espropriazione materiale, ed il momento in cui il Gran Consiglio ha finalmente liquidato il ricorso interposto dal dott. __________ contro l'imposizione del vincolo (10 febbraio 1987) sono trascorsi oltre 11 anni. Ciò costituisce un caso particolarmente crasso di ritardata giustizia lesiva dell'art. 4 Cost. Tenendo conto di una durata normale della procedura di ricorso davanti al parlamento cantonale (1 anno; v. la sentenza del 7 aprile 1982 nella causa A.r c. Gran Consiglio, apparsa in Rep 1983 pag. 318 segg. e l'art. 80 cpv. 1 LPamm), ben si può dire che si è accumulato un ritardo di dieci anni...(omissis)... In considerazione di tutte le circostanze - ha soggiunto il TF - si deve pertanto ritenere che gli effetti dell'istanza 11 agosto 1987 del dott. __________ debbano esser fatti risalire nel tempo per il periodo decennale costituente ritardata giustizia. L'indennità per espropriazione materiale (fr. 105'560.-) frutterà quindi interesse dall'11 agosto 1977.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso 10 agosto 1990 di __________ avrebbe dovuto essere accolto parzialmente, con la conseguente riforma del giudizio impugnato quo alla sola decorrenza degli interessi dovuti agli eredi dell'insorgente per titolo di espropriazione materiale.
L'accoglimento solo parziale dell'impugnativa avrebbe imposto dunque di ripartire tra le parti la tassa di giustizia e le ripetibili, tenendo conto della preponderante soccombenza del ricorrente (art. 28 e 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 11, 39, 50, 73, 75 Lespr; 18, 28 e 31 LPamm,
dichiara e pronuncia:
"La tassa di giustizia di fr. 3'000.- (tremila) è posta per 5/6 a carico degli eredi del ricorrente in solido e per il resto a carico del Comune di __________. Gli eredi del ricorrente in solido verseranno al Comune di __________ fr. 8'330.- (ottomilatrecento-trenta) a titolo di ripetibili."
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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