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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1995.19
Data decisione, Autorità: 24.08.1998, TRAM
Incarto n. 50.95.00019-20
Lugano 24 agosto 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 24 maggio 1995 della
patrocinato da: avv. __________ b) 26 maggio 1995 del
patrocinato da: avv. __________
Contro
la decisione 25 aprile 1995 (no. 16/89-137) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che la Comunione ereditaria fu __________ ha inoltrato il 27 luglio 1989 nei confronti del comune di __________ a seguito dell'inclusione del mapp. __________ RFD in zona AEP;
viste le risposte:
1° giugno 1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina,
28 giugno 1995 del comune di __________,
al ricorso sub a);
1° giugno 1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina,
28 giugno 1995 della Comunione ereditaria fu __________,
al ricorso sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la comunione ereditaria fu __________ composta dagli eredi __________ e __________ n. __________ (in seguito: CE __________) è proprietaria del mapp. __________ RFD di __________, un fondo di 2492 mq confinante con via __________ e __________ sul quale insiste una casa d'abitazione di tre piani edificata verso la fine del secolo scorso;
che a dispetto delle contestazioni sollevate dalla proprietaria, il PR di __________ approvato dal Consiglio di Stato il 10 agosto 1988 ha collocato il mapp. __________ in zona AEP per la creazione di un parco e di un'area da gioco per bambini;
che preso atto della situazione venutasi a creare, mediante istanza 27 luglio 1989 la CE __________ ha convenuto in giudizio il comune di __________ davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina onde ottenere un risarcimento di fr. 1'943'950.- (fr. 850.-/mq) per titolo di espropriazione materiale;
che il Tribunale di espropriazione ha parzialmente accolto la domanda con sentenza 25 aprile 1995; accertato il buon fondamento dell'azione promossa dalla proprietaria, il primo giudice le ha riconosciuto un indennizzo di fr. 1'534'288.- oltre interessi d'uso per causa di espropriazione materiale, fr. 188'308.- oltre interessi al 5% per l'eventuale esproprio formale del fondo e fr. 5'000.- a corpo per inconvenienti di trasloco, ponendo a carico del comune fr. 5'000.- di tassa di giustizia e fr. 35'000.- di ripetibili;
che avverso la predetta pronunzia l'espropriata e il comune sono insorti innanzi al Tribunale cantonale amministrativo con le impugnative citate in ingresso, postulando un aumento, rispettivamente una riduzione, delle indennità fissate dal Tribunale di espropriazione;
che il primo giudice si è opposto all'accoglimento di entrambi i ricorsi senza formulare osservazioni, mentre i resistenti si sono avversati vicendevolmente sollecitando la reiezione del gravame presentato dalla controparte;
che il 24 settembre 1996 si è tenuta un'udienza in contraddittorio preceduta da un sopralluogo nel corso del quale il giudice delegato ha visionato il mappale oggetto di esproprio e tutti i terreni considerati dalla prima istanza per l'estimo; a richiesta del Tribunale il comune ha successivamente prodotto una mappa aggiornata in scala 1:2000 del comprensorio comunale e una copia della risoluzione 10 agosto 1988 con la quale il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________, facendo sapere nel contempo di prospettare un abbandono del vincolo istituito nel 1988 a carico della part. __________;
che in data 15 ottobre 1996 è stato ascoltato quale teste __________, capo dell'ufficio contenzioso terreni SN;
che ad istanza dell'espropriata, il 21 novembre 1996 il Tribunale cantonale amministrativo ha formalmente decretato la sospensione delle cause in attesa dell'approvazione della modifica di PR volta ad affrancare la part. __________ dal vincolo AEP;
che in data 10 giugno 1998 il Governo ha approvato la variante del PR di __________ relativa al mapp. __________, con la conseguente inclusione della proprietà __________ in zona edificabile RI6; i procedimenti tutt'ora in essere davanti al Tribunale cantonale amministrativo sono così diventati privi di oggetto;
che il comune di __________ ha pertanto chiesto al Tribunale di stralciare dai ruoli le procedure ancora pendenti;
che acconsentendo allo stralcio delle cause, la CE __________ ha nondimeno preteso che spese, tasse e ripetibili venissero poste a carico del comune siccome soccombente per desistenza;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr;
che i gravami in oggetto, tempestivi (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulati, sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, integrati dalla documentazione concernente il nuovo assetto pianificatorio del mapp. __________ (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che l'inclusione del mapp. __________ in zona RI6 decisa nell'ambito della recente modifica del PR di __________ ha reso priva d'oggetto la causa di espropriazione materiale promossa nel 1989 dalla proprietaria del fondo;
che i ricorsi presentati avverso la pronunzia 25 aprile 1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina possono essere pertanto stralciati dai ruoli;
che la CE __________ approva lo stralcio, ma ritiene che gli oneri del procedimento debbano essere accollati al comune di __________;
che nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell'esito del processo e del grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm (RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N. 82);
che in sede ricorsuale vige la stessa regola, gli art. 28 e 31 PAmm essendo direttamente applicabili giusta il rinvio di cui all'art. 50 cpv. 3 Lespr;
che procedendo allo stralcio di una causa, il Tribunale cantonale amministrativo è di norma tenuto a pronunciarsi contestualmente sulla suddivisione di spese e ripetibili in funzione dell'esito verosimile dell'impugnativa inoltratagli (RDAT 1984 N. 27);
che un simile esame retrospettivo non è necessario se la scomparsa dell'oggetto della lite che da luogo allo stralcio della procedura è dovuta all'attività decisionale svolta in costanza di litispendenza da una delle parti in causa; la parte che con il proprio agire estingue la materia del contendere è infatti considerata soccombente (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, N. 3 ad art. 110; STA 10.11.1997 in re V.);
che così come si reputa soccombente l'ente pubblico che rinuncia ad un esproprio formale dopo l'apertura della relativa procedura (DTF 122 II 201), nelle cause di espropriazione materiale si deve ritenere perdente il comune che in itinere litis abbandona la misura pianificatoria alla base delle pretese d'indennizzo avanzate dal proprietario interessato (STA 3.2.1998 in re B.);
che in concreto lo stralcio della procedura trae origine dall'attribuzione del mapp. __________ alla zona edificabile disposta dal comune di __________ nell'ambito della modifica del proprio PR approvata dal Consiglio di Stato il 10 giugno scorso;
che la rinuncia all'assetto pianificatorio che aveva indotto la CE __________ a promuovere la causa di espropriazione materiale comporta soccombenza;
che ai fini del presente giudizio non è dunque indispensabile accertare in via pregiudiziale e sommaria il verosimile esito dei gravami presentati dalle parti, poiché gli oneri procedurali - compresi quelli di prima istanza (Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., N. 15 ad art. 39) - vanno comunque addossati al comune di __________ siccome soccombente a dipendenza della sua decisione di affrancare la part. __________ dal vincolo AEP istituito nel 1988;
che eventuali ulteriori pretese degli espropriati che dovessero eccedere le congrue ripetibili assegnate in questa sede vanno proposte nei termini ed alle modalità previste dall'art. 7 cpv. 3 e 4 Lespr;
visti gli art. 7, 50 Lespr; 18, 28, 31 e 51 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 25 aprile 1995 (no. 16789-137) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullata;
1.2. il ricorso 24 maggio 1995 della CE __________ e il ricorso 26 maggio 1995 del comune di __________ sono stralciati dai ruoli.
Le tasse di giudizio di fr. 5'500.- sono poste a carico del comune di __________, con l'ulteriore obbligo di rifondere alla CE __________ fr. 30'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze..
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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