AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1995.15
Data decisione, Autorità: 10.06.1997, TRAM
Incarto n. 50.95.00015
Lugano 10 giugno 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 maggio 1995 di
Com. eredit. Fu __________ composta da: · __________ · __________ · __________ · __________ tutti rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 27 marzo 1995 (no. 27/90-100) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________ per acquisire la proprietà del mapp. __________;
viste le risposte:
19 maggio 1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;
8 giugno 1995 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la famiglia __________ è proprietaria del mapp. __________ di __________, un vasto terreno parzialmente edificato di 7737 mq posto sul colle del villaggio, nei pressi della casa e delle scuole comunali;
che il 22 febbraio 1972, in conseguenza dell'entrata in vigore del primo PR di __________, gran parte della particella è stata inclusa in zona AP/EP nonostante l'opposizione dell'allora proprietario __________; a dispetto delle contestazioni sollevate dai suoi eredi, la successiva revisione del PR approvata dal Consiglio di Stato l'8 novembre 1983 ha sancito questo assetto pianificatorio, tant'è che il vincolo è stato addirittura esteso a tutta la superficie del fondo;
che il 31 agosto 1987 la famiglia __________ ha inoltrato al comune di __________ una pretesa di indennizzo di fr. 10'000'000.- per titolo di espropriazione materiale, astenendosi comunque dall'insistere nelle proprie rivendicazioni;
che il comune di __________ - mediante avviso personale 12 ottobre 1990 e pubblicazione degli atti - ha promosso l'espropriazione formale del mapp. __________, offrendo un risarcimento di complessivi fr. 1'480'000.-;
che con notifiche datate 14 novembre 1990, rispettivamente 1° febbraio 1991, i privati hanno chiesto l'annullamento della procedura per vizi di forma, opponendosi in via subordinata all'esproprio siccome carente dal profilo dell'interesse pubblico e sollecitando una modifica dei piani tale da ridurre l'espropriazione a 3300 mq di prato; nel contempo hanno postulato il riconoscimento di un'indennità di fr. 4'500'000.-;
che nel successivo scambio di allegati ed in occasione delle udienze le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni;
che esaurite le formalità processuali, con decisione 27 marzo 1995 resa in applicazione dell'art. 45 Lespr il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sull'annullamento della procedura, sull'opposizione all'esproprio e sulla modifica dei piani, respingendo tutte le domande degli espropriati;
che mediante ricorso 12 maggio 1995 i privati hanno impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le censure sollevate in prima istanza;
che il Tribunale di espropriazione ha sollecitato la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione è pervenuto il comune di __________, il quale ha contestato partitamente le tesi degli insorgenti con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in appresso;
che nel corso di un sopralluogo tenutosi il 20 novembre 1995 il giudice delegato ha prospettato alle parti una soluzione transattiva invitandole ad intavolare delle negoziazioni in vista di un accomodamento bonale della controversia;
che dopo lunghe ed articolate trattative, il comune di __________ e la famiglia __________ sono addivenuti alla stipulazione del seguente accordo datato 10 dicembre 1996:
"...
premesso che il Comune di __________ ha chiesto, con istanza del 30 luglio 1990 all'allora Dipartimento di giustizia del cantone Ticino, I'avvio della procedura d'espropriazione del mappale n. __________ di __________, al fine di attuare gli scopi di interesse pubblico previsti dal piano regolatore, che inserisce quel fondo in una zona di attrezzature ed edifici di interesse pubblico,
premesso che la pubblica esposizione dei piani e delle tabelle è avvenuta dal 15 ottobre al 14 novembre 1990 e che l'avviso personale è stato inviato agli espropriati il 12 ottobre 1990,
premesso che la particella n. __________ di __________ è cosi descritta a registro fondiario:
A Abitazione mq 195
B Rustico mq 67
C Pollaio mq 27
D Pozzo mq 4
E Portico mq 93
G Stalla mq 97
H Portico mq 24
i prato mq 3831
l bosco mq 3384
M Autorimessa mq 15
e ch'essa misura complessivamente mq 7737,
premesso che la particella appartiene alla Comunione ereditaria fu __________ nata __________ per un terzo, ad __________ per un terzo, a __________ fu __________ per un terzo, premesso che la procedura s'è svolta innanzitutto davanti al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina, a __________, ove gli espropriati hanno presentato, con allegato del 14 novembre 1990, un memoriale di opposizione all'espropriazione e di pretese d'indennità,
visti i successivi numerosi allegati e documenti, e richiamate le udienze e le discussioni, che vi si sono tenute,
visto il rapporto peritale dell'ottobre 1992 steso dall'ing. __________ e visto il successivo rapporto peritale complementare del marzo 1993,
vista la sentenza 27 marzo 1995 del Tribunale d'espropriazione che respingeva la richiesta, formulata dagli espropriati, d'annullamento della procedura, l'opposizione all'esproprio e la domanda di modificazione dei piani,
visto il ricorso interposto contro quella sentenza dagli espropriati il 12 maggio 1995 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
vista la risposta 8 giugno 1995 del Comune di __________ e richiamati gli ulteriori atti,
richiamata l'udienza svoltasi davanti al Tribunale cantonale amministrativo il 20 novembre 1995, e considerato che nel corso della medesima il giudice delegato ha esplicitamente invitato le parti a esaminare la possibilità di un accordo,
considerato che tra le parti si sono quindi nel seguito intavolate trattative, al fine di giungere a una possibile soluzione immediata della vertenza espropriativa,
considerato che, comunque, la decisione finale dovrà essere presa e convalidata dagli organismi e dalle Autorità in perfetta consonanza con le disposizioni legali sulle competenze, sicché la presente convenzione viene stipulata con la riserva di adesione e di ratificazione delle Autorità competenti (decisioni che riguardano pure l'aspetto pianificatorio),
si conviene
1.‑ L'espropriazione della particella n. __________ di __________, viene limitata alla parte colorata in verde e in giallo nell'annessa planimetria 1:500 datata novembre 1996, allegata a questa convenzione, di cui fa parte integrante.
Pertanto, sono esclusi dall'espropriazione i subalterni A (abitazione), B (rustico) e C (pollaio) della particella n. __________ (formanti la casa colonica) nonché due fasce di terreno di circa mq 460 a monte e di circa mq 210 a valle della casa colonica, e meglio come risultante dalla menzionata planimetria.
2.‑ La fascia di terreno di circa mq 460 a monte della casa colonica, e rientrante nel subalterno / (elle) della particella n. __________ di __________, viene gravata di un onere di passo pubblico pedonale della larghezza di circa tre metri, che corre secondo il tracciato indicato dalla suddetta planimetria.
La fascia di terreno di circa mq 210 a valle della casa colonica, e rientrante nel subalterno i della particella n. __________ di __________, viene gravata di un onere di passo pubblico pedonale della larghezza di tre metri, che corre lungo via __________, secondo il tracciato indicato dalla suddetta planimetria.
Gli espropriati cederanno gratuitamente al Comune di __________ il terreno necessario a eventuali opere di correzione o di miglioria della strada di via __________, rinunciando già sin da ora a qualsiasi opposizione o contestazione riguardo all'opera stessa.
3.‑ Per la superficie espropriata del mappale n. __________ di __________ (colorata in verde e in giallo nella planimetria) il Comune di __________ versa agli espropriati in solido un'indennità di fr. 270.‑‑ (franchi duecentosettanta) il mq con riferimento ai subalterni D, E, G, H, i, M, e un'indennità di fr. 20.‑‑ (franchi venti) il mq per il subalterno / (elle). Naturalmente, dall'indennità per i subalterni i e / (elle) della particella n. __________ di __________ vanno escluse le fasce di terreno non colpite dall'espropriazione. Per i manufatti ai subalterni D, E, G, H e M non è dovuta ulteriore indennità, il loro valore essendo compreso in quello del terreno.
4.‑ Sull'indennità di fr. 270.‑‑ il mq di cui al punto 3 è dovuto un interesse al saggio usuale applicabile nel campo espropriativo, limitatamente all'importo di fr. 240.‑‑ il mq, a partire dal 31 agosto 1987.
5.‑ Gli espropriati concedono al Comune di __________ un diritto di prelazione sulla casa colonica al n. __________ di __________ e sulle fasce di terreno che vi rimangono annesse. Il diritto di prelazione non troverà applicazione in caso di cessione di quote di comproprietà all'interno delle famiglie __________ e __________.
6.‑ La fascia di terreno a monte della casa colonica che resta annessa alla medesima non potrà essere recintata; il libero accesso al bosco dev'essere assicurato.
7.‑ La fascia prativa della particella n. __________ di __________ che rimane di proprietà degli espropriati secondo la menzionata planimetria potrà essere da loro recintata solo in via provvisoria, la recinzione definitiva dovendo essere concordata al momento della definizione del progetto di edificazione e di sistemazione pubblica del fondo espropriato.
8.‑ La casa colonica (subalterni A, B e C del mappale n. __________ di __________) potrà essere restaurata mantenendole la destinazione abitativa. Inoltre, gli eventuali interventi devono avvenire secondo il principio del risanamento e del ripristino conservativo, in modo da garantire la conservazione dell'edificio e delle sue caratteristiche strutturali e architettoniche esterne.
Il Municipio concederà un'occupazione temporanea e provvisoria di un appezzamento di terreno necessario per l'impianto di cantiere.
9.‑ Gli espropriati rinunciano definitivamente a qualsiasi opposizione all'espropriazione e a qualsiasi contestazione riguardo il vincolo di attrezzature ed edifici di interesse pubblico e la sua attuazione sul mappale n. __________ di __________. Essi rinunciano pure a sollevare qualsivoglia opposizione o contestazione, di natura formale o materiale, riguardo la futura edificazione del Comune sulla particella n. __________ e riguardo la sistemazione della particella medesima (compresa quindi anche la procedura di licenza edilizia).
Rinunciano inoltre a sollevare contestazioni riguardo il contenuto degli edifici e delle infrastrutture da attuare, che comunque devono rimanere nell'ambito dell'interesse pubblico. Dalla proprietà divenuta comunale non devono provenire alla proprietà __________ e __________ immissioni che non siano in rapporto con l'utilizzazione pubblica della proprietà, secondo la destinazione datale dal piano regolatore (descritto segnatamente nella relazione del marzo 1981 accompagnante il piano regolatore, alle pagine 21 a 23, e confermata nella risoluzione governativa d'approvazione del piano, dell'8 novembre 1983). Gli espropriati rinunciano altresì alla facoltà di chiedere la retrocessione del bene espropriato (art. 61 e segg. Lespr), per un periodo di dieci anni a far capo dalla data del trapasso di proprietà.
Il Comune si impegna a rispettare le norme di piano regolatore, per quanto applicabili, le norme di diritto di vicinato e le norme di diritto pianificatorio.
10.‑ Il trasferimento della proprietà e l'immissione in possesso a favore del Comune, per la parte espropriata della particella n. __________ di __________ secondo la planimetria allegata, avvengono non appena concluse definitivamente le procedure decisionali secondo la LOC e la LALPT.
Il pagamento dell'indennità dovrà avvenire entro il termine di due mesi dalla crescita in giudicato della decisione del Consiglio comunale di __________ e dalla crescita in giudicato della decisione governativa di approvazione della variante di piano regolatore.
11.‑ La presente convenzione si fonda sullo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua formulazione. Dovrà essere allestito un piano di mutazione.
12.‑ Questa convenzione è sottoscritta dagli espropriati e dal Municipio di __________. Ritenuto che gli espropriati già danno, con la sottoscrizione della convenzione, la loro adesione vincolante, rimangono riservate la ratifica del Consiglio comunale di __________ nonché l'adozione e l'approvazione della variante di piano regolatore, che limita il vincolo (e quindi l'espropriazione) alla superficie del mappale n. __________ di __________ colorata in verde e in giallo nella planimetria, attribuendo a una zona appropriata (eventualmente zona nucleo) (con protezione del monumento culturale) la parte che rimane di proprietà degli espropriati.
L'adesione vincolante dei proprietari, di cui al capoverso precedente, decade qualora i competenti organi dovessero negare l'approvazione.
Il Municipio di __________ si impegna a far si che le procedure di cui sopra si concludano nel più breve termine.
13.‑ Le parti comunicheranno questo accordo al Tribunale cantonale amministrativo pregandolo di prenderne atto. La richiesta di stralcio della causa, sia per quanto riguarda l'opposizione e le altre censure, sia per quanto riguarda l'indennità, sarà presentata a conclusione delle procedure previste al p.to 12.
Le tasse di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha anticipate. Le ripetibili sono compensate."
che tutte le clausole contenute nella convenzione dianzi riportata sono state nel frattempo adempiute; in particolare, il 28 maggio 1997 il Consiglio di Stato ha approvato una variante di PR elaborata dal comune per affrancare dal vincolo AP/EP 1006 mq del mapp. __________ (mq 550 di prato e fabbricati annessi, mq 456 di bosco);
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr;
che il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze dell'istruttoria e delle trattative intercorse tra le parti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
che come esposto in narrativa, il 10 dicembre 1996 i ricorrenti ed il comune di __________ hanno siglato un accordo ai sensi del quale l'ente pubblico si limita ad espropriare mq 6731 della part. __________ dietro versamento di un indennizzo di fr. 1'085'370.- oltre interessi e lascia ai privati la parte restante del fondo (segnatamente la casa colonica ed il terreno annesso) attribuendola alla zona NT;
che l'accordo bonale stipulato direttamente fra le parti per regolare problemi di risarcimento dopo l'inizio della procedura d'espropriazione formale costituisce un contratto espropriativo di diritto amministrativo retto dal diritto pubblico (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 1 ad art. 54, N. 1 e 3 ad art. 53; Thalmann, Der Vertrag im Enteignungsverfahren, p. 112 ss.; Grisel, Traité de droit administratif, p. 762/763; DTF 102 Ia 559, 101 Ib 286) ed ha forza di decisione (art. 44 cpv. 2 Lespr; Hess-Weibel, op. cit., N. 10 ad art. 53; DTF 99 Ib 273);
che la transazione di cui trattasi non risolve solo questioni d'ordine risarcitorio, ma appiana anche tutte le controversie sorte in relazione all'esproprio del mapp. __________, ponendo fine al contenzioso pendente davanti a questo Tribunale;
che il ricorso inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo diviene pertanto privo d'oggetto e può essere stralciato dai ruoli senza aggravio di spese ed assegnazione di ripetibili, come convenuto dalle stesse parti in causa;
che questo esito non esaurisce tuttavia la causa ancora in essere innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, per cui gli atti vengono retrocessi alla prima istanza affinché chiuda la procedura e stralci la lite per avvenuta transazione ai sensi degli art. 38 cpv. 1 lett. d) e 43 cpv. 1 Lespr;
visti gli art. 9, 11, 20 ss., 38, 39, 43, 44, 45, 50 Lespr; 18 e 28 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Gli atti sono trasmessi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina affinché proceda nei suoi incombenti.
Non si assegnano ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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